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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 22/12/2025, n. 1406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1406 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Portale Gabriella Presidente dott.ssa Barbara Fatale Consigliere dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore all'esito della procedura ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 951 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
con l'avv.to MANCUSO DANIELE EDOARDO Parte_1 appellante
E
con l'avv.to ALLEGRINI FABRIZIO CP_1
Appellata
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 8.11.2017 sosteneva di aver prestato la propria attività Parte_1 lavorativa da1.07.1975 al 30.12.2004 alle dipendenze della Crotone e delle CP_2 varie società alla stessa succedute, in particolare, per i primi quattro anni con mansioni di operaio presso il reparto “Forno Fosforo”, quale addetto alle colate di scorie, e successivamente presso il reparto “Officina meccanica”, quale addetto al montaggio di macchinari, provvedendo altresì alla manutenzione degli impianti presenti nei vari reparti., con conseguente esposizione ad amianto, ad altre polveri e sostanze tossiche, quali la fosforite con tutta la catena dell'uranio, idrocarburi policiclici aromatici, IPA ed inquinanti a base di cadmio, arsenico, piombo, mercurio, nichel ecc. (tutti composti identificati come cancerogeni, mutageni e teratogeni), tutti riconducibili al ciclo produttivo del reparto “Forno fosforo.
Allegava quindi di aver contratto, nel corso del 2014, un linfoma non IN B diffuso a grandi cellule, in conseguenza del quale chiedeva di accertare il diritto alla rendita in ragione della malattia professionale e di un grado di inabilità permanente pari al 30%, o la percentuale maggiore o minore che risulterà di giustizia, con condanna al pagamento delle spese di lite.
Nella resistenza dell' il tribunale Crotone ha rigettato il ricorso. CP_1
Ha rilevato che secondo quanto ritenuto dal consulente tecnico, risulta che il ricorrente è affetto da: “Pregresso LI Maligno non IN B diffuso a grandi cellule già trattato chirurgicamente mediante duodenocefalopancreasectomia e con chemioterapici adiuvante in attuale persistente follow-up negativo con diabete iatrogeno insulino dipendente”, con conseguente inapplicabilità del regime presuntivo, non essendo la patologia prevista nella tabella di cui al D.M. 5.4.2008.
Ha disatteso le risultanze della ctu medico legale – che ha rintracciato il nesso di causalità- affermando “Alla luce della contraddittorietà delle dichiarazioni testimoniali assunte, della genericità delle allegazioni relative all'attività lavorativa svolta e, in definitiva, della mancanza di elementi utili a determinare il tipo e l'entità dell'esposizione al rischio durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, ritenuta comunque insufficiente l'esposizione all'amianto per quattro anni dal 1974 al 1978 in mancanza di altri elementi relativi al momento di insorgenza della patologia (diagnosticata nel 2014) ed alle modalità dell'esposizione, non si ritiene raggiunta la prova fra la malattia denunciata e l'attività lavorativa svolta”.
Avverso tale decisione ha interposto gravame il ricorrente di primo grado ed ha lamentato una distorta valutazione delle deposizioni, non rintracciandosi alcuna discordanza perché:
1. sul periodo di lavoro dalla prova è emerso che ha lavorato all'interno dello CP_3 stabilimento di Crotone dal 1974 al 30/04/2001, dal 1976 al 1996 e dal 06/1978 Pt_2 Pt_3 al 2003, periodi tutti compatibili con l'attività lavorativa svolta dal ricorrente, alle dipendenze delle varie società che si sono succedute nel medesimo stabilimento, dal 01/07/1975 al
30/12/2004, come già documentalmente provato ( cfr. libretto di lavoro all. 7, fascicolo di primo grado);
2. in relazione all'attività effettivamente svolta, hanno tutti e tre descritto minuziosamente le mansioni, anche perché in parte condivise, e non vi è dubbio, quindi, alcuno che l'ambiente di lavoro in cui egli operava fosse carico di fibre di amianto aerodisperse e di numerose altre sostanze ad elevata tossicità.
Ha sostenuto che è sufficiente il cd 'rischio ambientale' ossia che il lavoratore abbia contratto la malattia di cui si discute in virtù di una noxa, comunque, presente nell'ambiente di lavoro, ovvero in ragione delle lavorazioni eseguite al suo interno, anche se egli non fosse stato
Pag. 2 di 5 specificatamente addetto alle stesse;
ma che, comunque, nel caso di specie, sulla base della documentazione prodotta in giudizio e delle prove orali assunte può ritenersi provata la prolungata esposizione all'inalazione di numerose sostanze tossiche, trovando pieno riscontro nelle dichiarazioni rese da tutti i testimoni.
Ha evidenziato, infine, che la sussistenza del nesso causale rispetto alla patologia di cui il ricorrente è affetto, è stata accertata dal nominato CTU, il quale ha chiarito, con argomentazioni idonee a confutare i rilievi critici dei consulenti di parte, da intendersi qui richiamate, che il ricorrente è stato esposto all'inalazione di fibre di amianto, fosforite, silice, carbone, fosfati.
L'appellato si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del gravame perché infondato. CP_1
La Corte ha disposto ctu medico-legale ed all'esito dello scambio delle note di trattazione scritta decide nei termini di seguono esposti.
1.L'appello è infondato.
Non si ravvisano nelle deposizioni dei testimoni escussi le incongruenze segnalate dal giudice di prime cure, in quanto sono analitiche non solo in ordine ai periodi e alle mansioni svolte, ma anche in ordine alle sostanze con le quali il ricorrente è venuto a contatto sia nel reparto
Forno, che in quello di Officina meccanica come manutentore e quindi l'esposizione non è stata limitata a 4 anni contrariamente a quanto assume l' CP_1
Sennonché è stato necessario disporre una nuova ctu medico legale, in quanto il perito di primo grado non è stato in grado di superare la contestazione del consulente dell' CP_1 secondo cui le sostanze alle quali sarebbe stato esposto il ricorrente non cagionano il linfoma, che può essere cagionato, secondo le tabelle, da esposizione a benzene, bifenili policlorurati (PCB), ossido di etilene;
radon; tricloroetilene (trielina), tetracloro-dibenzo-para- diossina.
Ed invero il ctu si è limitato ad affermare apoditticamente il nesso eziologico tra la patologia neoplastica manifestata e la esposizione lavorativa caratterizzata da: operaio addetto al forno fosforo dal 1974 al 1984 nella stanza del forno fosforo in ambiente polveroso caratterizzato dalla presenza del forno di fusione di fosforite e carbone ed in contatto con amianto in forma polverosa, impastato con acqua e con l'utilizzo di guanti, nonché con l'attività di manutenzione dal 1984 al 1996 presso i reparti della società.
A richiesta di chiarimenti da parte del giudice , ha affermato che non è possibile specificare quali di queste sostanze sia la responsabile dell'insorgenza della malattia, e in quale anno si sia verificato l'assorbimento da parte dell'organismo in misura tale da indurre la mutazione
Pag. 3 di 5 cellulare. Tutto questo ha indotto lo scrivente a sostenere la presenza di nesso tra attività lavorativa e patologia oncologica senza purtroppo poter essere più preciso.
Il ctu medico-legale nominato in questa sede ha affermato che le cause esatte del linfoma a grandi cellule B (DLBCL) sono sconosciute, ma esistono diversi fattori di rischio associati al suo sviluppo, tra cui l'indebolimento del sistema immunitario dovuto a infezioni virali come l'HIV o l'epatite C, l'assunzione di farmaci immunosoppressori, malattie autoimmuni, e una storia familiare di linfoma. Anche l'età avanzata, il sesso maschile e alcune infezioni croniche possono aumentare il rischio.
Nel caso in esame in base alla documentazione presente in atti è possibile affermare che il sig. nella sua attività lavorativa sia stato esposto a vapori, fumi e particelle solide. Pt_1
In particolare è possibile ritenere che, in base agli atti, il ricorrente sia stato esposto all'amianto nelle sue varie forme (per come precedentemente indicato) utilizzate nelle lavorazioni. Tale esposizione può essere indicata per il periodo dal 1975 al 1992 (chiusura del sito) ovvero al 1997 epoca del suo trasferimento. Non è possibile rilevare in base agli atti di causa che il lavoratore sia stato esposto a altre sostanze di accertata cancerogenicità. Per quanto attiene al rapporto fra NT e , non esistono studi scientifici che indichino CP_4
l'NT quale sicuro o probabile elemento causale per l'insorgenza del LI NH B.
Ha concluso che “E' possibile ritenere, con criterio di alta probabilità, che non sussista nesso di causalità materiale fra l'infermità LI Non IN e l 'attività lavorativa in concreto prestata dal sig. e con le sostanze cui è stato esposto durante tale Persona_1 attività”.
Le osservazioni a firma della dottoressa , incaricata dal ricorrente, di esprimere Persona_2 un parere medico, depositate con le note di trattazione scritte costituiscono un mero dissenso diagnostico, fondate su una affermazione apodittica secondo cui “diverse sostanze storicamente presenti negli impianti – tra cui amianto, benzene, idrocarburi CP_2 policiclici aromatici e solventi clorurati – sono riconosciute come agenti cancerogeni capaci di determinare danno genomico, instabilità cromosomica e trasformazione neoplastica a carico della linea linfo-ematopoietica”.
Ed invero l'affermazione “sostanze storicamente presenti” è priva di rilievo, avendo i testi affermato la presenza dell'amianto, fosforite, carbone, acido nitrico ed uranio e non viene menzionato nell'elaborato del consulente di parte alcuno studio scientifico da cui risulti nesso di causalità tra queste sostanze ed il linfoma.
Per i motivi suesposti, l'appello deve essere rigettato.
Pag. 4 di 5 2.Le spese del secondo grado di giudizio vengono integralmente compensate e quelle della ctu medico legale, nella misura liquidata con separato decreto, vengono poste a carico dell' CP_1 in presenza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. ai fini dell'esenzione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 ricorso depositato il 5.10.2022, avverso la sentenza del Tribunale di Crotone, giudice del lavoro, n. 279/2022, così provvede:
1. rigetta l'appello
2. compensa le spese del grado;
3. pone le spese dell'espletata ctu, nella misura liquidata con separato decreto, a carico dell' ; CP_1
4. dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c.
1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, d.P.R. 115/2002, salva esenzione se dovuta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, in data 5.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Gabriella Portale
Pag. 5 di 5
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Portale Gabriella Presidente dott.ssa Barbara Fatale Consigliere dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore all'esito della procedura ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 951 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
con l'avv.to MANCUSO DANIELE EDOARDO Parte_1 appellante
E
con l'avv.to ALLEGRINI FABRIZIO CP_1
Appellata
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 8.11.2017 sosteneva di aver prestato la propria attività Parte_1 lavorativa da1.07.1975 al 30.12.2004 alle dipendenze della Crotone e delle CP_2 varie società alla stessa succedute, in particolare, per i primi quattro anni con mansioni di operaio presso il reparto “Forno Fosforo”, quale addetto alle colate di scorie, e successivamente presso il reparto “Officina meccanica”, quale addetto al montaggio di macchinari, provvedendo altresì alla manutenzione degli impianti presenti nei vari reparti., con conseguente esposizione ad amianto, ad altre polveri e sostanze tossiche, quali la fosforite con tutta la catena dell'uranio, idrocarburi policiclici aromatici, IPA ed inquinanti a base di cadmio, arsenico, piombo, mercurio, nichel ecc. (tutti composti identificati come cancerogeni, mutageni e teratogeni), tutti riconducibili al ciclo produttivo del reparto “Forno fosforo.
Allegava quindi di aver contratto, nel corso del 2014, un linfoma non IN B diffuso a grandi cellule, in conseguenza del quale chiedeva di accertare il diritto alla rendita in ragione della malattia professionale e di un grado di inabilità permanente pari al 30%, o la percentuale maggiore o minore che risulterà di giustizia, con condanna al pagamento delle spese di lite.
Nella resistenza dell' il tribunale Crotone ha rigettato il ricorso. CP_1
Ha rilevato che secondo quanto ritenuto dal consulente tecnico, risulta che il ricorrente è affetto da: “Pregresso LI Maligno non IN B diffuso a grandi cellule già trattato chirurgicamente mediante duodenocefalopancreasectomia e con chemioterapici adiuvante in attuale persistente follow-up negativo con diabete iatrogeno insulino dipendente”, con conseguente inapplicabilità del regime presuntivo, non essendo la patologia prevista nella tabella di cui al D.M. 5.4.2008.
Ha disatteso le risultanze della ctu medico legale – che ha rintracciato il nesso di causalità- affermando “Alla luce della contraddittorietà delle dichiarazioni testimoniali assunte, della genericità delle allegazioni relative all'attività lavorativa svolta e, in definitiva, della mancanza di elementi utili a determinare il tipo e l'entità dell'esposizione al rischio durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, ritenuta comunque insufficiente l'esposizione all'amianto per quattro anni dal 1974 al 1978 in mancanza di altri elementi relativi al momento di insorgenza della patologia (diagnosticata nel 2014) ed alle modalità dell'esposizione, non si ritiene raggiunta la prova fra la malattia denunciata e l'attività lavorativa svolta”.
Avverso tale decisione ha interposto gravame il ricorrente di primo grado ed ha lamentato una distorta valutazione delle deposizioni, non rintracciandosi alcuna discordanza perché:
1. sul periodo di lavoro dalla prova è emerso che ha lavorato all'interno dello CP_3 stabilimento di Crotone dal 1974 al 30/04/2001, dal 1976 al 1996 e dal 06/1978 Pt_2 Pt_3 al 2003, periodi tutti compatibili con l'attività lavorativa svolta dal ricorrente, alle dipendenze delle varie società che si sono succedute nel medesimo stabilimento, dal 01/07/1975 al
30/12/2004, come già documentalmente provato ( cfr. libretto di lavoro all. 7, fascicolo di primo grado);
2. in relazione all'attività effettivamente svolta, hanno tutti e tre descritto minuziosamente le mansioni, anche perché in parte condivise, e non vi è dubbio, quindi, alcuno che l'ambiente di lavoro in cui egli operava fosse carico di fibre di amianto aerodisperse e di numerose altre sostanze ad elevata tossicità.
Ha sostenuto che è sufficiente il cd 'rischio ambientale' ossia che il lavoratore abbia contratto la malattia di cui si discute in virtù di una noxa, comunque, presente nell'ambiente di lavoro, ovvero in ragione delle lavorazioni eseguite al suo interno, anche se egli non fosse stato
Pag. 2 di 5 specificatamente addetto alle stesse;
ma che, comunque, nel caso di specie, sulla base della documentazione prodotta in giudizio e delle prove orali assunte può ritenersi provata la prolungata esposizione all'inalazione di numerose sostanze tossiche, trovando pieno riscontro nelle dichiarazioni rese da tutti i testimoni.
Ha evidenziato, infine, che la sussistenza del nesso causale rispetto alla patologia di cui il ricorrente è affetto, è stata accertata dal nominato CTU, il quale ha chiarito, con argomentazioni idonee a confutare i rilievi critici dei consulenti di parte, da intendersi qui richiamate, che il ricorrente è stato esposto all'inalazione di fibre di amianto, fosforite, silice, carbone, fosfati.
L'appellato si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del gravame perché infondato. CP_1
La Corte ha disposto ctu medico-legale ed all'esito dello scambio delle note di trattazione scritta decide nei termini di seguono esposti.
1.L'appello è infondato.
Non si ravvisano nelle deposizioni dei testimoni escussi le incongruenze segnalate dal giudice di prime cure, in quanto sono analitiche non solo in ordine ai periodi e alle mansioni svolte, ma anche in ordine alle sostanze con le quali il ricorrente è venuto a contatto sia nel reparto
Forno, che in quello di Officina meccanica come manutentore e quindi l'esposizione non è stata limitata a 4 anni contrariamente a quanto assume l' CP_1
Sennonché è stato necessario disporre una nuova ctu medico legale, in quanto il perito di primo grado non è stato in grado di superare la contestazione del consulente dell' CP_1 secondo cui le sostanze alle quali sarebbe stato esposto il ricorrente non cagionano il linfoma, che può essere cagionato, secondo le tabelle, da esposizione a benzene, bifenili policlorurati (PCB), ossido di etilene;
radon; tricloroetilene (trielina), tetracloro-dibenzo-para- diossina.
Ed invero il ctu si è limitato ad affermare apoditticamente il nesso eziologico tra la patologia neoplastica manifestata e la esposizione lavorativa caratterizzata da: operaio addetto al forno fosforo dal 1974 al 1984 nella stanza del forno fosforo in ambiente polveroso caratterizzato dalla presenza del forno di fusione di fosforite e carbone ed in contatto con amianto in forma polverosa, impastato con acqua e con l'utilizzo di guanti, nonché con l'attività di manutenzione dal 1984 al 1996 presso i reparti della società.
A richiesta di chiarimenti da parte del giudice , ha affermato che non è possibile specificare quali di queste sostanze sia la responsabile dell'insorgenza della malattia, e in quale anno si sia verificato l'assorbimento da parte dell'organismo in misura tale da indurre la mutazione
Pag. 3 di 5 cellulare. Tutto questo ha indotto lo scrivente a sostenere la presenza di nesso tra attività lavorativa e patologia oncologica senza purtroppo poter essere più preciso.
Il ctu medico-legale nominato in questa sede ha affermato che le cause esatte del linfoma a grandi cellule B (DLBCL) sono sconosciute, ma esistono diversi fattori di rischio associati al suo sviluppo, tra cui l'indebolimento del sistema immunitario dovuto a infezioni virali come l'HIV o l'epatite C, l'assunzione di farmaci immunosoppressori, malattie autoimmuni, e una storia familiare di linfoma. Anche l'età avanzata, il sesso maschile e alcune infezioni croniche possono aumentare il rischio.
Nel caso in esame in base alla documentazione presente in atti è possibile affermare che il sig. nella sua attività lavorativa sia stato esposto a vapori, fumi e particelle solide. Pt_1
In particolare è possibile ritenere che, in base agli atti, il ricorrente sia stato esposto all'amianto nelle sue varie forme (per come precedentemente indicato) utilizzate nelle lavorazioni. Tale esposizione può essere indicata per il periodo dal 1975 al 1992 (chiusura del sito) ovvero al 1997 epoca del suo trasferimento. Non è possibile rilevare in base agli atti di causa che il lavoratore sia stato esposto a altre sostanze di accertata cancerogenicità. Per quanto attiene al rapporto fra NT e , non esistono studi scientifici che indichino CP_4
l'NT quale sicuro o probabile elemento causale per l'insorgenza del LI NH B.
Ha concluso che “E' possibile ritenere, con criterio di alta probabilità, che non sussista nesso di causalità materiale fra l'infermità LI Non IN e l 'attività lavorativa in concreto prestata dal sig. e con le sostanze cui è stato esposto durante tale Persona_1 attività”.
Le osservazioni a firma della dottoressa , incaricata dal ricorrente, di esprimere Persona_2 un parere medico, depositate con le note di trattazione scritte costituiscono un mero dissenso diagnostico, fondate su una affermazione apodittica secondo cui “diverse sostanze storicamente presenti negli impianti – tra cui amianto, benzene, idrocarburi CP_2 policiclici aromatici e solventi clorurati – sono riconosciute come agenti cancerogeni capaci di determinare danno genomico, instabilità cromosomica e trasformazione neoplastica a carico della linea linfo-ematopoietica”.
Ed invero l'affermazione “sostanze storicamente presenti” è priva di rilievo, avendo i testi affermato la presenza dell'amianto, fosforite, carbone, acido nitrico ed uranio e non viene menzionato nell'elaborato del consulente di parte alcuno studio scientifico da cui risulti nesso di causalità tra queste sostanze ed il linfoma.
Per i motivi suesposti, l'appello deve essere rigettato.
Pag. 4 di 5 2.Le spese del secondo grado di giudizio vengono integralmente compensate e quelle della ctu medico legale, nella misura liquidata con separato decreto, vengono poste a carico dell' CP_1 in presenza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. ai fini dell'esenzione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 ricorso depositato il 5.10.2022, avverso la sentenza del Tribunale di Crotone, giudice del lavoro, n. 279/2022, così provvede:
1. rigetta l'appello
2. compensa le spese del grado;
3. pone le spese dell'espletata ctu, nella misura liquidata con separato decreto, a carico dell' ; CP_1
4. dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c.
1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, d.P.R. 115/2002, salva esenzione se dovuta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, in data 5.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Gabriella Portale
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