Art. 1277. Forme di avanzamento 1. L'avanzamento avviene:
a) ad anzianita', per il grado di maresciallo ordinario e maresciallo capo;
b) a scelta, per il grado di primo maresciallo ((e luogotenente)) ;
c) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 94)) .
a) ad anzianita', per il grado di maresciallo ordinario e maresciallo capo;
b) a scelta, per il grado di primo maresciallo ((e luogotenente)) ;
c) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 94)) .