Articolo 1277 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1273Articolo 1275
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9 ottobre 2010
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7 luglio 2017
Art. 1277. Forme di avanzamento 1. L'avanzamento avviene:
a) ad anzianita', per il grado di maresciallo ordinario e maresciallo capo;
b) a scelta, per il grado di primo maresciallo ((e luogotenente)) ;
c) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 94)) .
Entrata in vigore il 7 luglio 2017
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