Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 09/12/2025, n. 2069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2069 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02069/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00758/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 758 del 2024, proposto da -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Monica Cioffi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Di Maio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento
del diritto dei ricorrenti ai benefici economici normativamente contemplati all'art. 6 bis del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, con il conseguente obbligo delle Amministrazioni di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 novembre 2025 la dott.ssa MO CI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Col ricorso in epigrafe, i Sigg. -OMISSIS- (in appresso, -OMISSIS-) e -OMISSIS- (in appresso-OMISSIS-), agivano nei confronti dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – INPS per l’accertamento del diritto alla rideterminazione del trattamento di fine servizio (TFS) mediante inclusione nella relativa base di calcolo dei “sei scatti stipendiali” ex att. 6 bis del d.l. n. 387/1987, conv. in l. n. 472/1987, con incremento di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
2. Ad illustrazione della domanda proposta, deducevano:
- di aver svolto servizio nel Corpo della Guardia di Finanza cessando dal servizio “a domanda” con una anzianità contributiva superiore a 35 anni e con una età anagrafica superiore a 55 anni di età;
- previo conferimento del trattamento pensionistico diretto (per R.I. Iscr. 17704255 giusta atto n. -OMISSIS-mentre per-OMISSIS-. Iscr. -OMISSIS-giusta atto n. -OMISSIS-), l’INPS aveva erogato il TFS, senza aver applicato la maggiorazione derivante dal riconoscimento dei “sei scatti stipendiali” ex artt. 6 bis del d.l. n. 387/1987 e 21 della l. n. 232/1990;
- con lettera spedita a mezzo a.r. in data-OMISSIS-all’INPS e al Centro Informatico Amministrativo Nazionale della Guardia di Finanza il Sig. -OMISSIS-faceva richiesta di ricalcolo dell’indennità di buonuscita con l’inclusione dei sei aumenti periodici, senza ottenere alcun riscontro;
- con lettera spedita in data -OMISSIS- a mezzo a.r. all’INPS e al Centro Informatico Amministrativo Nazionale della Guardia di Finanza il signor -OMISSIS-. faceva richiesta di ricalcolo dell’indennità di buonuscita con l’inclusione dei sei aumenti periodici, senza ottenere alcun riscontro;
- con diffida spedita con pec del -OMISSIS-, a mezzo di procuratore, indirizzata all’INPS e al Comando Generale della Guardia di Finanza, gli ex appartenenti al Corpo della G.F. facevano richiesta di ricalcolo dell’indennità di buonuscita con l’inclusione dei sei aumenti periodici;
- l’ente previdenziale interpellato non aveva fornito riscontro a tale istanza.
3. L’intimato INPS si costituiva in giudizio in data -OMISSIS- deducendo:
- l’intervenuta decadenza dei ricorrenti rispetto all’ottenimento del beneficio di cui si discute in ragione della mancata proposizione della relativa domanda entro e non oltre il 30 giugno dell’anno di compimento dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio;
- la sopravvenuta prescrizione del diritto dei ricorrenti alla riliquidazione dei sei scatti per avvenuto decorso del termine di cinque anni dalla data di cessazione dal servizio (in data -OMISSIS- il Sig. -OMISSIS- e in data -OMISSIS-
- la non condivisibilità della recente giurisprudenza del Consiglio di Stato in relazione alla spettanza dei sei scatti stipendiali ai fini del calcolo del TFS in favore di tutto il personale appartenente alle forze di polizia;
- che l’art. 6-bis del D.L. 387/1987 a seguire l’interpretazione fatta propria dalla recente giurisprudenza del Consiglio di Stato risulterebbe incostituzionale per violazione degli artt. 3 ed 81 della Costituzione.
4. In vista dell’udienza per la trattazione del merito i soli ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 73 c.p.a. per insistere nelle proprie deduzioni.
5. All’udienza pubblica dell’-OMISSIS- la causa è stata trattenuta in decisione.
5.1. Questo Collegio ritiene di dover prestare integrale adesione all’orientamento giurisprudenziale divenuto ormai granitico in subiecta materia, (cfr. Cons. Stato, sez. II, 16 marzo 2023, n. 2762; 18 aprile 2023, n. 3909, n. 3910, n. 3912, n. 3914; 15 maggio 2023, n. 4844; 22 novembre 2023, n. 10004; 17 aprile 2024, n. 3492), laddove, con riferimento all’istituto dell’attribuzione dei “sei scatti” stipendiali, disciplinato dall’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987 nel quadro della progressiva omogeneizzazione del trattamento economico e previdenziale di tutto il personale del comparto difesa e sicurezza, si è riconosciuto il beneficio in questione agli appartenenti alle Forze di Polizia, sia ad ordinamento civile che ad ordinamento militare.
5.2. L’orientamento sopra richiamato, già condiviso anche da questa Sezione in analoghe controversie (cfr. TAR Campania, Salerno, sez. III, 17 novembre 2023, n. 2633; 13 magio 2024, n. 1050; 18 dicembre 2024, n. 2457, n. 2458; 19 dicembre 2024, n. 2484; 20 dicembre 2024, n. 2490; n. 2491; n. 2492; n. 2493, n. 2494), si colloca nel solco dei principi sanciti dal Consiglio di Stato che, dopo aver proceduto ad un’analitica ricostruzione dell’evoluzione normativa in materia, ha enunciato che:
«sul riconoscimento del beneficio dei sei scatti stipendiali ai fini del trattamento di fine servizio agli appartenenti a tutte le c.d. Forze di Polizia, sia a ordinamento civile sia a ordinamento militare, si è pronunciato a più riprese il Consiglio di Stato (tra le tante, si v. Cons. Stato, sez. II, 26 aprile 2024, n. 3807; 23 marzo 2023, n. 2984; 18 aprile 2023, n. 3913) dalle cui conclusioni il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi. Per quanto di interesse in questa sede, la giurisprudenza richiamata (in particolare, Cons. Stato, sez. II, 23 marzo 2023, n. 2984 …) ha chiarito, in sintesi, che: i) l’art. 1, comma 15 bis, del decreto legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito con modificazioni in legge 14 novembre 1987, n. 468, ha esteso il beneficio dei sei “scatti” “ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati”, ma nel solo caso di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso, con esclusione dell’ipotesi di cessazione dal servizio a domanda; ii) la norma tuttavia deve ritenersi ormai abrogata dall’art. 2268, comma 1, n. 872, del codice dell’ordinamento militare approvato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (che, nell’abrogare espressamente l’art. 11 della legge 8 agosto 1990, n. 231, che aveva novellato l’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379 del 1987, non ha disposto la reviviscenza della precedente norma), sicché il richiamo alla stessa come disciplina speciale applicabile agli appartenenti alla Guardia di Finanza operato dal primo non è in alcun modo conferente; iii) ritenuti abrogati l’art. 1, comma 15 bis, del d.l. n. 379 del 1987 e l’art. 11 della legge n. 231 del 1990, ben si comprende perché l’art. 1911, comma 3, del codice dell’ordinamento militare tenga ferma, per tutte le Forze di Polizia, l’applicazione dell’art. 6 bis del d.l. n. 387 del 1987 che, nel quadro della progressiva omogeneizzazione del trattamento economico e previdenziale di tutto il personale del comparto sicurezza, ha esteso l’istituto dei sei scatti “al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate”; iv) quanto all’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, la nozione di Forze di Polizia, ivi richiamata, è stata intesa in senso ampio e si delinea anche in ragione dello scopo del medesimo decreto (come risulta dall’art. 1) di estendere i benefici economici previsti dal d.p.r. 10 aprile 1987, n. 150 – di attuazione dell’accordo intervenuto in data 13 febbraio 1987 tra il Governo e i sindacati del personale della Polizia di Stato – all’Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza, al Corpo degli Agenti di Custodia e al Corpo Forestale dello Stato, che, del resto, compongono le Forze di Polizia ai sensi dell’art. 16 della legge 1 aprile 1981 n. 121; v) quanto all’ambito oggettivo di applicazione, ai sensi dell’art. 6 bis, comma 2, del d.l. n. 387 del 1987, il beneficio in questione deve essere riconosciuto “al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile”, sicché anche la cessazione del servizio a domanda fa sorgere il diritto al beneficio, in presenza del duplice presupposto rappresentato dall’anzianità anagrafica e retributiva. A diverse conclusioni non conduce l’art. 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, che, al comma 2, riconosce i sei scatti al personale che cessa dal servizio a domanda, ma previo pagamento della restante contribuzione previdenziale, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito. Detta disposizione, infatti, si applica ai soli fini del calcolo della base pensionabile, come si evince dalla lettera della disposizione (“sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile [...]”) e dal riferimento all’articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che riguarda l’importo della pensione. L’art. 4 del d.lgs. n. 165 del 1997 non modifica, pertanto, il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita in relazione, per quanto rileva nella presente controversia, all’attribuzione dei sei scatti contributi di cui all’art. 6 bis del d.l. n. 387 del 1987. Giova infine precisare che l’inosservanza del termine del 30 giugno, di cui al citato art. 6 bis, comma 2, per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza, non comporta alcuna decadenza, poiché il rispetto di questo termine è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo a partire dal primo gennaio dell’anno successivo» (Cons. Stato, 28 ottobre 2024, n. 8594).
Alla stregua delle superiori considerazioni, i requisiti previsti dalla legge per il computo dei “sei scatti stipendiali” nel TFS risultano effettivamente sussistenti in capo ai ricorrenti, come evincesi dall’esibito prospetto di liquidazione, ove sia il ricorrente -OMISSIS-che il ricorrente -OMISSIS- figurano collocati a riposo, a domanda, con almeno 35 anni di servizio utile e dopo il raggiungimento del cinquantacinquesimo anno di età.
5.3. Quanto infine all’eccepita prescrizione del diritto azionato anche quest’eccezione non merita condivisione per le seguenti ragioni:
- il Sig.-OMISSIS- ha dato prova di stato collocato in congedo a domanda in data -OMISSIS- con un’anzianità contributiva di anni 42 e un’età anagrafica di anni 56 alla data di cessazione dal servizio. In data -OMISSIS- ha ricevuto il prospetto di liquidazione e, verificata la mancata applicazione della maggiorazione oggetto di causa, con lettera spedita a mezzo a.r. in data -OMISSIS- all’INPS e al Centro Informatico Amministrativo Nazionale della Guardia di Finanza ha fatto richiesta di ricalcolo dell’indennità di buonuscita con l’inclusione dei sei aumenti periodici;
parimenti, il signor -OMISSIS-. ha dato prova di essere stato collocato in congedo a domanda in data -OMISSIS- con un’anzianità contributiva di anni 42 e un’età anagrafica di anni 56 alla data di cessazione dal servizio. In data -OMISSIS-ha ricevuto il prospetto di liquidazione e verificata la mancata applicazione della maggiorazione, con lettera spedita in data-OMISSIS- a mezzo a.r. all’INPS e al Centro Informatico Amministrativo Nazionale della Guardia di Finanza ha chiesto il ricalcolo dell’indennità di buonuscita con l’inclusione dei sei aumenti periodici.
Con lettera spedita a mezzo pec in -OMISSIS-all’INPS e al Centro Nazionale Amministrativo, competente alla relativa erogazione per il personale della G.F., entrambi hanno fatto richiesta di rideterminazione del TFS con inclusione dei sei scatti, e, in mancanza di riscontro favorevole, hanno notificato il presente ricorso in data -OMISSIS-depositato il successivo -OMISSIS-.
Orbene, va richiamato, al riguardo, l’orientamento secondo cui:
- “per quanto in passato sia stata sostenuta anche la tesi che individua il dies a quo nella data del collocamento a riposo del dipendente, l’orientamento secondo cui il termine di prescrizione decorre dall’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale si è ormai consolidato, pertanto il Collegio, che lo ritiene condivisibile, ben può aderirvi senza necessità di una rimessione della questione all’Adunanza Plenaria, essendo invero ormai superato ogni contrasto (tra le tante si v. Cons. Stato, sez. II, 18 aprile 2023, n. 3914 e 5 dicembre 2023, n. 10524).
- pertanto, il dies a quo ai fini del decorso del termine, per le ragioni illustrate dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, non può coincidere con la data di cessazione dal servizio;
- del resto, come anticipato, nel presente giudizio i ricorrenti hanno comprovato il giorno in cui il prospetto di liquidazione è stato loro trasmesso e, quindi, della data in cui questi hanno materialmente potuto rendersi conto dell’errore nella liquidazione del TFS e posto in essere atti interruttivi della prescrizione.
6. In conclusione, il ricorso in epigrafe va accolto.
7. Ne consegue l’accertamento del diritto dei proponenti al beneficio economico dei “sei scatti stipendiali” ai fini del calcolo del TFS e, quindi, alla determinazione della differenza tra l’importo già liquidato a tale titolo e il maggiore importo dovuto a seguito del giusto conteggio ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987, oltre agli interessi legali.
8. Deve invece negarsi la spettanza del cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria come ritenuto dal Consiglio di Stato, II Sez., 27 marzo 2023, n. 3098 “alla luce di quanto disposto dall’art. 16 comma 6 l. 412/1991 (non cumulabilità di interessi e rivalutazione monetaria sulle prestazioni dovute dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria)”.
9. Le spese di giudizio seguono la soccombenza dell’INPS nei confronti dei ricorrenti tenuto pure conto dell’avvenuto consolidamento dell’orientamento suddetto nella giurisprudenza del Consiglio di Stato prima della proposizione del presente ricorso (maggio 2024);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, accerta il diritto dei ricorrenti al beneficio ex art. 6 bis del d.l. n. 387/1987, conv. in l. n. 472/1987 in sede di liquidazione del trattamento di fine servizio, così come specificato in motivazione.
- condanna l’INPS al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite che si liquidano in euro 1.000,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute e nelle misure di legge, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%dei compensi, oltre al rimborso del contributo unificato se versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e degli altri dati idonei ad identificare lo stesso.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LU RU, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
MO CI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MO CI | LU RU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.