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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/02/2025, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - in persona dei magistrati
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Antonio Quaranta Consigliere
Dr. Alberto Canale Consigliere est.
riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa in grado di appello iscritta al n. 5346 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 con
OGGETTO: risarcimento danni da illecito extracontrattuale e vertente
TRA
(P. VA , in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
, elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Umberto I n. 190 presso l'avv. Andrea Adamo (C.F.
[...]
) da cui è rappresentata e difesa giusta procura allegata al ricorso ex art. 702 bis c.p.c. CodiceFiscale_1
APPELLANTE
E
(P. VA ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore Controparte_1 P.IVA_2
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Napoli alla Via S. Maria di CP_1
Costantinopoli n. 98 presso l'avv. Rodolfo Cuomo (C.F. ) da cui è rappresentata e CodiceFiscale_2
difesa giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione in appello.
APPELLATA
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “L'avv. Andrea Adamo, nel riportarsi integralmente all'atto di appello ed a tutta la
documentazione depositata, chiede, contrariis reiectis, che l'On.le Corte di Appello adita, in via preliminare ed
in accoglimento di tutto quanto esposto nel libello introduttivo, in riforma del provvedimento impugnato, voglia
ammettere la prova per testi diretta con il proprio teste sul seguente capitolo di prova preceduto dalla locuzione
pagina 1 di 15 "Vero è" indicando come testi il dott. (curatore NT della soc. Tes_1 Parte_3
. Capitolo di prova: “Vero è che l'eventuale attivo NT potrà soddisfare unicamente le
[...]
spese in prededuzione ed i crediti fiscali?”. Nel merito ed in riforma del provvedimento impugnato, accogliere le
seguenti conclusioni:
1. Accertare e dichiarare, anche sulla scorta del giudicato esistente circa la condotta in
mala fede ai sensi dell'art. 547 c.p.c. e dell'accertamento della debenza da parte della resistente nei confronti
del pignorato, la responsabilità aquiliana ai sensi dell'art. 2043 c.c. in capo alla resistente per la condotta
tenuta nella qualità di terzo durante la procedura esecutiva descritta nella premessa storica del presente atto
per tutto quanto dedotto nei punti 1. e 2. dell'atto di appello da intendersi qui per ripetuti e trascritti, con ogni
declaratoria del caso inerente e consequenziale;
2. Per l'effetto di tale pronuncia, condannare la soc.
[...]
al pagamento in favore dell'istante, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale ai Controparte_2
sensi dell'art. 2043 c.c., dell'importo di euro 55.440,44 oltre interessi moratori in via equitativa e rivalutazione
monetaria dalla debenza (data del pignoramento) sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria delle spese del doppio
grado di giudizio;
3. In via subordinata, ove non fosse integralmente riformata l'ordinanza di primo grado, si
chiede la riforma del capo attinente alla condanna alle spese e la riduzione in applicazione del DM
limitatamente ai minimi tariffari riferibili alle fasi di studio ed introduzione”.
PER L'APPELLATA: “In ottemperanza al provvedimento dell'Ecc.ma Corte di Appello, con il presente atto
l'avv. Rodolfo Cuomo, nell'interesse della parte appellata, si riporta a tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto
nella comparsa di risposta depositata e conclude affinché l'Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni
avversa richiesta, eccezione e difesa, voglia così provvedere: 1) dichiarare l'inammissibilità e/o
l'improcedibilità dell'appello spiegato dalla e, per l'effetto, rigettarlo;
2) in via gradata, Parte_1
dichiarare l'infondatezza dell'appello spiegato dalla e, per l'effetto, rigettarlo;
3) in ogni Parte_1
caso, dichiarare tenuto e condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze Parte_1
del presente giudizio di gravame in favore della concludente. L'avv. Cuomo chiede che la causa sia introitata
per la decisione.”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato presso il Tribunale di Nola in data 22.03.2018 la Parte_1
ha riferito di aver fornito merci alla ricevendo in
[...] Pt_1 Parte_3 Parte_3
pagamento quattro assegni bancari rimasti insoluti. Ha ancora riferito l'istante di aver pertanto provveduto alla pagina 2 di 15 vana notifica di un atto di precetto alla società debitrice per il complessivo importo di € 55.440,40 oltre interessi moratori dalla scadenza dei titoli.
La ricorrente, venuta a conoscenza del fatto che la società debitrice stava effettuando dei lavori edili in favore della , aveva quindi proceduto ad un pignoramento presso terzi avente Controparte_2
per oggetto le somme dovute a qualsiasi titolo al debitore esecutato fino a concorrenza dell'importo di €
55.440,00 incrementato del 50% ai sensi dell'art. 546 c.p.c.
Con comunicazione del 12.03.2012 la , pur confermando l'esistenza Controparte_2
di un rapporto contrattuale di appalto con la debitrice esecutata, aveva tuttavia reso una dichiarazione negativa di credito affermando di non dovere nulla alla e di vantare, al Parte_3
contrario, un credito risarcitorio nei suoi confronti.
All'udienza fissata ex art. 547 c.p.c. nel procedimento esecutivo distinto dal numero di ruolo n.
746/2013, il terzo pignorato non era poi comparso per cui il G.E., con provvedimento del 24.06.2013, aveva disposto la sospensione della procedura concedendo termine di 90 gg. per l'inizio del giudizio di accertamento.
Tale giudizio, instaurato nel termine all'uopo concesso, veniva definito dal Tribunale di Nola con sentenza n. 1131/2017 del 16.05.17 la quale così provvedeva:
“Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la debitrice della Controparte_2
di una somma non inferiore all'importo pignorato;
fissa ex art. Parte_3
549 c.p.c. termine perentorio di giorni novanta dal passaggio in giudicato della presente sentenza per la
prosecuzione del procedimento esecutivo;
dichiara non ripetibili le spese di lite sostenute dall'attore nei
confronti della condanna la a Parte_3 Controparte_2
pagare in favore di parte attrice le spese del giudizio che si liquidano in € 4.015,00 per compensi professionali,
oltre iva, cpa e rimborso spese forfettario al 15% come per legge, con attribuzione”.
Detta sentenza non veniva impugnata e passava in giudicato per cui l'istante provvedeva alla riassunzione della procedura esecutiva non essendo a conoscenza del fallimento della Parte_3
intervenuto nel corso del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo. Il G.E., in
[...]
ragione di detto fallimento, aveva quindi dichiarato l'improcedibilità del processo di esecuzione con ordinanza resa fuori udienza in data 15.03.2018.
Tanto premesso la , deducendo che il debito della e Parte_1 Controparte_2
pagina 3 di 15 nei confronti della era stato accertato con sentenza CP_2 Parte_3
passata in giudicato e che la dichiarazione reticente o elusiva del debitor debitoris - implicante l'allontanamento nel tempo della realizzazione del credito fatto valere in via esecutiva - costituiva un comportamento antigiuridico produttivo dell'obbligo per il terzo di risarcire ex art. 2024 c.c. i danni arrecati al creditore esecutante, ha così
concluso: “Piaccia all'On.le Tribunale di Nola, respinta ogni contraria istanza, così provvedere:
1. Accertare e
dichiarare, anche sulla scorta del giudicato esistente circa la condotta in mala fede ai sensi dell'art. 547 c.p.c. e
dell'accertamento della debenza da parte della resistente nei confronti del pignorato, la responsabilità
aquiliana ai sensi dell'art. 2043 c.c. in capo alla resistente per la condotta tenuta nella qualità di terzo durante
la procedura esecutiva descritta nella premessa storica del presente atto, e per tutto quanto dedotto nei punti 1 e
2. Del presente atto da intendersi qui per ripetuti e trascritti, con ogni declaratoria del caso inerente e
consequenziale;
2. Per l'effetto di tale pronuncia: condannare la soc. al Controparte_2
pagamento in favore dell'istante, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale ai sensi dell'art. 2043 c.c.,
dell'importo di Euro 55.440,44 oltre interessi moratori in via equitativa e rivalutazione monetaria dalla debenza
(data del pignoramento) sino all'effettivo soddisfo”.
In seguito alla notifica del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e del decreto di fissazione di udienza si è
costituita la la quale ha fatto presente che, in seguito al fallimento della Controparte_2 [...]
dichiarato il 09.07.2015, nessuna azione esecutiva individuale poteva Parte_3
essere iniziata o proseguita in base a quanto stabilito dall'art. 51 L. fall. a tutela della par condicio creditorum e che la società ricorrente non aveva neppure presentato domanda di insinuazione al passivo di detto fallimento dove il proprio credito avrebbe potuto trovare soddisfazione. La società comparente ha inoltre contestato l'assunto avversario secondo cui la propria dichiarazione negativa in ordine all'esistenza del credito pignorato aveva natura “altamente reticente o elusiva”.
Così come dedotto costituendosi nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, con il conforto di copiosa documentazione, la non era infatti debitrice bensì creditrice di ingenti Controparte_2
importi nei confronti della Parte_3
L'impresa appaltatrice, dopo aver accumulato un grave ritardo nella consegna delle opere commissionatele, aveva infatti abbandonato il cantiere senza completarle. Per tale motivo, negli immobili in corso di realizzazione, si erano verificati gravi fenomeni infiltrativi, documentati dalla perizia allegata, a fronte pagina 4 di 15 dei quali la aveva presentato un ricorso ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. chiedendo Controparte_2
la nomina di un c.t.u. per accertare le condizioni degli immobili, le cause dei danni lamentati, le opere necessarie per eliminare le infiltrazioni e i costi da sostenere per il ripristino dei cespiti.
Con relazione depositata il 29.04.2013 il c.t.u. nominato aveva poi accertato l'assenza sul cantiere di maestranze, il mancato completamento delle opere e l'esistenza dei fenomeni infiltrativi per cui la
[...]
aveva intentato innanzi al Tribunale di Nola il giudizio R.G. n. 5095/2013 con cui Controparte_2
domandava la risoluzione del contratto di appalto stipulato il 29.04.09 per grave inadempimento della
[...]
e la sua condanna alla restituzione della somma di € 200.000,00 versata a Parte_3
titolo di anticipo sui lavori non eseguiti nonché al risarcimento dei danni patiti da liquidare in € 1.000.000,00
anche in considerazione della pattuizione di una penale di € 400,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna dei lavori rispetto al termine pattuito del 18.11.2011.
Solo l'intervenuto fallimento della con conseguente Controparte_3 Parte_3
interruzione di detto giudizio, aveva poi reso improcedibili tali domande di condanna dell'appaltatore alla restituzione delle somme ricevute a titolo di anticipazione sui lavori e di risarcimento dei danni subiti.
Sulla scorta di tali allegazioni la resistente così concludeva: “1) dichiarare l'inammissibilità,
l'improcedibilità ed, in ogni caso, l'infondatezza delle domande spiegate dalla ricorrente Parte_1
nei confronti della comparente e, comunque, rigettarle;
2) in ogni caso, condannare la ricorrente…al
pagamento delle spese e competenze di giudizio, in favore del sottoscritto procuratore antistatario, nonché al
risarcimento del danno, anche di ufficio ed in via equitativa, in favore della comparente, ex art. 96, III c., c.p.c.
La controversia, senza svolgimento di istruttoria, è stata decisa dal Tribunale di Nola con ordinanza depositata il 28.10.2019 e comunicata in pari data la quale ha rigettato tanto la domanda della società ricorrente quanto quella di risarcimento danni da lite temeraria proposta dalla resistente dichiarando la compensazione tra le parti delle spese processuali nella misura di 1/3 e condannando la al pagamento del loro Parte_1
importo residuo, liquidato in € 5.334,00 per compensi professionali, sulla scorta della seguente motivazione:
“La domanda è infondata e va rigettata per quanto di seguito si espone.
Come prospettato da parte ricorrente nel ricorso introduttivo, la Suprema Corte, di recente, nel dare
continuità ad una precedente decisione resa dalle Sezioni Unite, ha affermato che nell'espropriazione presso
terzo, qualora la dichiarazione da questi resa, ai sensi dell'art. 547 cod. proc. civ., risulti, in esito al successivo
pagina 5 di 15 giudizio di accertamento contemplato dall'art. 549 cod. proc. civ., reticente o elusiva, sì da favorire il debitore
ed arrecare pregiudizio al creditore istante, a carico di detto terzo deve ritenersi configurabile non la
responsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96 cod. proc. civ. (dato che egli, al momento di quella
dichiarazione, non ha ancora la qualità di parte), ma con riguardo al dovere di collaborazione nell'interesse
della giustizia, che al terzo incombe quale ausiliario del giudice, la responsabilità per illecito aquiliano, a
norma dell'art. 2043 cod. civ., in relazione alla lesione del credito altrui per il ritardo nel conseguimento del
suo soddisfacimento provocato con quel comportamento doloso o colposo (cfr. Cass. civ. Sez. III, 28 febbraio
2017, n. 5037; Cass. civ. Sez. III, 05 maggio 2017, n. 10912; Cass. S.U., 18.12.1987, n. 9407;nello stesso senso
anche Cass. n. 9888/95).
Ne consegue che l'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c., da parte del creditore procedente
che assuma di aver subito danni per la dichiarazione falsa o reticente resa dal terzo pignorato nel processo di
espropriazione presso terzi, può essere esperita con giudizio autonomo e l'attore, in tale sede, deve fornire la
prova di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana, nella specie il comportamento doloso o
colposo, il nesso di causalità tra tale comportamento ed il danno nonché la sussistenza e l'attualità del danno
patrimoniale patito.
Procedendo ad esaminare dapprima la sussistenza dell'elemento soggettivo deve escludersi che la
società ricorrente, sulla quale gravava l'onere probatorio di dimostrare la sussistenza di un “fatto doloso o
colposo” imputabile alla società resistente, abbia fornito la prova che la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., resa
dalla fosse sorretta quanto meno dall'elemento soggettivo della colpa e come Controparte_2
tale possa essere qualificata reticente o elusiva, ovvero sia resa al fine di favorire il debitore ed arrecare
pregiudizio al creditore istante. Ed invero, affinché dalla dichiarazione - reticente o elusiva - resa dal terzo ne
possa discendere l'affermazione di responsabilità risarcitoria gravante sul medesimo terzo, in punto di elemento
psicologico, non è sufficiente il pur positivo accertamento della esistenza di detto obbligo, reso all'esito del
giudizio instaurato ai sensi dell'art. 549 c.p.c.
Tanto deve desumersi, alla luce di quanto sul punto sostenuto dalla Suprema Corte nella sentenza dianzi
citata (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 28 febbraio 2017, n. 5037), secondo cui l'instaurazione del giudizio di
accertamento dell'obbligo del terzo (oggi la contestazione della dichiarazione del terzo ai sensi dell'art. 549
cod. proc. civ. come sostituito dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228) non costituisce condizione di proponibilità
pagina 6 di 15 della domanda risarcitoria - potendo al più la mancata contestazione della dichiarazione del terzo rilevare
come fatto colposo del creditore - sicché deve concludersi che l'esito del giudizio di accertamento dell'obbligo
del terzo, ex se considerato, non influisca automaticamente sulla valutazione di merito relativa alla
responsabilità risarcitoria di quest'ultimo che, viceversa, deve essere valutata in riferimento ad una pluralità di
indici probatori.
Riportando le predette coordinate giurisprudenziali al caso di specie, giova rilevare come, diversamente
da quanto sostenuto dalla difesa della ricorrente, l'elemento soggettivo non possa desumersi sic et simpliciter
dall'esito del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, laddove la avrebbe dovuto fornire Parte_1
la prova che la dichiarazione falsa, ovvero reticente, resa, fosse conseguenza di un comportamento volontario
connotato quanto meno dalla colpa.
Nessuna prova in tal senso è stata fornita dalla ricorrente mentre, in senso contrario alla sussistenza di
una condotta nei sensi testé descritti, milita la consulenza resa nell'ambito dell'accertamento tecnico preventivo
promosso (prima della notifica del pignoramento, avvenuta il 23.1.2013) dalla Controparte_2
dal momento che detta consulenza ha accertato l'esistenza di un credito vantato da quest'ultima nei
[...]
confronti del debitore originario, vale a dire la Parte_3
Ed infatti, la proposizione di detto accertamento da parte della odierna resistente trova piena
rispondenza in quanto sostenuto da essa in occasione della dichiarazione negativa resa ai sensi dell'art 547 cpc,
laddove questa afferma “la nostra società non risulta affatto debitrice della Parte_3
bensì creditrice di quest'ultima per i gravi danni subiti a causa dei gravissimi inadempimenti della
[...]
appaltatrice”, sicché deve escludersi che risulti provato sia che la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. fosse
oggettivamente “reticente od elusiva sì da favorire il debitore ed arrecare pregiudizio al creditore istante”, sia
che l'affermazione circa l'esistenza del predetto controcredito possa dirsi connotata da un comportamento
colposo del terzo pignorato.
In ogni caso, in disparte quanto finora illustrato in ordine alla carenza dell'elemento psicologico nella
condotta tenuta dalla resistente, deve vieppiù essere evidenziata la assenza della prova dell'attualità del danno
patrimoniale invocato. Nell'ottica della ricorrente, se il terzo pignorato avesse reso all'udienza del 20.03.2013
la dichiarazione positiva, il giudice dell'esecuzione avrebbe assegnato tale somma, laddove la dichiarazione di
fallimento della ha reso improseguibile l'esecuzione ai sensi Parte_3
pagina 7 di 15 dell'art. 51 L.F.
Ebbene, quantunque in linea di principio la tesi della ricorrente sia condivisibile, nella vicenda
all'attenzione del Tribunale tale argomentazione non può, cionondimeno, condurre all'accoglimento della
domanda, non essendovi prova della domanda di ammissione allo stato passivo e del relativo esito, né della
concreta impossibilità di soddisfare il credito per assenza di attivo NT.
Per vero, al contrario, per un verso la ricorrente non ha contestato quanto eccepito dalla resistente
circa la mancata presentazione di detta domanda;
per altro verso, circa lo stato della liquidazione dell'attivo
NT, si rileva come tale prova doveva essere fornita documentalmente, non potendo sopperire sul punto
la dichiarazione del curatore NT (come richiesta da parte ricorrente, cfr. verbale di udienza del
15.10.2019, al fine di dimostrare l'incapienza dell'attivo NT in ordine al credito fatto valere nella
presente sede).
In buona sostanza - ammesso che una domanda di ammissione al passivo vi sia in effetti stata - la
[...]
avrebbe dovuto dimostrare che, all'esito della procedura di liquidazione, dall'attivo NT alla Parte_1
medesima non dovesse essere riconosciuta alcuna somma, tanto dovendo provare con ragionevole certezza, non
essendo sufficiente la pura e semplice possibilità del suo verificarsi.
Per tutto quanto esposto, la domanda deve essere rigettata.
Va altresì rigettata la domanda di risarcimento del danno formulata dalla resistente, ai sensi dell'art 96
c.p.c., per carenza dei relativi presupposti. Per quanto concerne le spese del giudizio, il rigetto della domanda
ex art 96 cpc proposta dalla resistente, ne consiglia la compensazione nella misura di un terzo;
per il resto
seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo”.
§§§§§§
Con atto notificato il 27.11.2019 ed iscritto a ruolo il 06.12.2019 la ha Parte_1
tempestivamente appellato tale decisione chiedendo l'accoglimento delle seguenti richieste e conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma
della ordinanza impugnata, rigettare ogni avversa domanda e così pronunziarsi: In via preliminare ammettere
la prova per testi…sul seguente capitolo…indicando come teste il dott. (curatore NT della Tes_1
soc. : “Vero è che l'eventuale attivo NT potrà soddisfare Parte_3
unicamente le spese in prededuzione ed i crediti fiscali?”. Nel merito:
1. Accertare e dichiarare, anche sulla
pagina 8 di 15 scorta del giudicato esistente circa la condotta in mala fede ai sensi dell'art. 547 c.p.c. e dell'accertamento
della debenza da parte della resistente nei confronti del pignorato, la responsabilità aquiliana ai sensi dell'art.
2043 c.c. in capo alla resistente per la condotta tenuta nella qualità di terzo durante la procedura esecutiva
descritta nella premessa storica del presente atto, e per tutto quanto dedotto nei punti 1. e 2. del presente atto da
intendersi qui per ripetuti e trascritti…;
2. Per l'effetto di tale pronuncia: condannare la soc. Controparte_2
al pagamento in favore dell'istante, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale ai sensi
[...]
dell'art. 2043 c.c., dell'importo di euro 55.440,44 oltre interessi moratori in via equitativa e rivalutazione
monetaria dalla debenza (data del pignoramento) sino all'effettivo soddisfo;
3. Con vittoria delle spese del
doppio grado di giudizio;
4. In via subordinata, ove non fosse integralmente riformata l'ordinanza di primo
grado, si chiede a riforma del capo attinente alla condanna alle spese e la riduzione in applicazione del DM
limitatamente ai minimi tariffari riferibili alle fasi di studio ed introduzione” .
La società appellata, costituitasi in giudizio, ha resistito al gravame di cui ha chiesto il rigetto con vittoria delle spese processuali.
La causa, acquisito il fascicolo di primo grado, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni fissando un'udienza successivamente sostituita dalla concessione di un termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Scaduto il termine per il deposito di tali note, il cui contenuto è stato trascritto in epigrafe, la causa è
stata riservata in decisione disponendo il deposito delle difese finali nei termini di cui all'art.190 c.p.c. ridotti a complessivi 70 giorni (50 gg. per le comparse conclusionali e 20 gg. per le memorie di replica).
§§§§§§
Con un primo motivo di gravame, articolato in più punti, la deduce che il Tribunale di Parte_1
Nola, nell'esaminare la propria domanda, ha errato “nella consultazione della documentazione prodotta” ed “ha
fatto malgoverno dei principi di diritto sottesi alla pretesa risarcitoria giungendo, da ultimo, ad ignorare, di
fatto, il giudicato (esplicito ed implicito) formatosi con la sentenza di accertamento dell'obbligo del terzo”. Tale
sentenza avrebbe, infatti, espressamente chiarito “il carattere elusivo (rectius doloso o colposo) del terzo nel
rendere la dichiarazione negativa (sul presupposto di un credito risarcitorio non consacrato in alcun titolo
esecutivo) e tenuto conto che solo dopo la notifica del pignoramento si sia attivata per una richiesta risarcitoria
avverso il suo creditore”.
pagina 9 di 15 Prosegue la società appellante, affermando che non può ritenersi convincente il percorso argomentativo con cui il giudice di prime cure ha ritenuto che la non abbia fornito la prova dell'elemento Parte_1
soggettivo dell'azione richiesto ex art. 2043 c.c. Ciò in quanto il giudizio di risoluzione per inadempimento del contratto di appalto, con contestuale domanda di risarcimento danni, proposto dalla Controparte_2
veniva artatamente introdotto nel luglio del 2013, ossia successivamente alla notifica del pignoramento ed
[...]
all'udienza del 20.06.2013 fissata per la dichiarazione del terzo, al fine di precostituirsi un controcredito.
Ciò rendeva chiaro che la dichiarazione di nulla dovere alla Parte_3
resa dal terzo il 11.03.2013 era elusiva in quanto, a quella data, non esisteva alcun titolo giudiziale attestante l'esistenza un controcredito della nei confronti del debitore esecutato. CP_2
Il Giudice di prime cure, errando, aveva invece escluso che la dichiarazione negativa del terzo integrasse un comportamento quanto meno colposo, dal momento che la c.t.u. redatta in sede di a.t.p. aveva accertato l'esistenza di un credito della , senza tuttavia considerare che: 1) la dichiarazione del terzo risale al CP_2
12.03.2013 allorché era ancora vigente tra la società appellata e la debitrice esecutata un contratto di appalto per oltre un milione di euro, come accertato nel giudizio ex art 549 c.p.c.; 2) la consulenza tecnica disposta in sede di a.t.p., per ammissione della stessa appellata, veniva depositata solo in data 29.04.2013 ovvero un mese dopo la dichiarazione negativa del terzo;
3) anche il giudizio di risoluzione per inadempimento e di risarcimento danni era stato introdotto successivamente alla dichiarazione ex art. 547 c.p.c.; 4) il controcredito risarcitorio vantato dalla nei confronti della pur a volerne Controparte_2 Parte_3
ammettere l'esistenza, all'esito dell'a.t.p. era risultato essere di circa € 14.000,00 - ossia notevolmente inferiore al credito vantato in base al contratto di appalto ed a quello oggetto del pignoramento - né la controparte aveva comunque dato prova di aver pagato gli importi dovuti all'appaltatore.
In ogni caso il giudicante non aveva poi tenuto conto del giudicato formatosi in merito alla natura infedele della dichiarazione resa dal terzo dal momento che le argomentazioni svolte dalla e CP_1 CP_2
nell'ambito del giudizio ex art. 702 bis c.p.c. risultavano essere le medesime esaminate con la sentenza
[...]
passata in giudicato contenente un accertamento che precludeva al giudice di prime cure il riesame dello stesso punto accertato e risolto.
Con la mancata ammissione della prova testimoniale articolata in prime cure e la mancata considerazione della dichiarazione resa dal curatore NT il tribunale aveva infine impedito la prova dell'elemento pagina 10 di 15 oggettivo del danno richiedendo al creditore di assolvere ad una vera e propria “probatio diabolica” fornendo dimostrazione del futuro esito di una procedura NT.
§§§§§§
Il motivo deve essere rigettato in quanto il tribunale ha correttamente disatteso la domanda risarcitoria proposta dalla contro la dando atto del mancato Parte_1 Controparte_2
assolvimento, da parte dell'appellante, dell'onere della prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa fondante la responsabilità ex art. 2043 c.c.
Elementi costituitivi dell'illecito aquiliano sono infatti la condotta, l'elemento piscologico, il danno ingiusto ed il nesso causale. Ne consegue che, ove il giudice non ravvisi la sussistenza anche di uno soltanto di tali elementi, la domanda di risarcimento del danno deve essere rigettata senza alcuna necessità di accertare la sussistenza degli altri (cfr. in termini cass. n. 2422/2014).
Secondo i principi generali la colpa non può poi essere presunta, se non nei casi tassativamente previsti dalla legge, per cui essa deve essere necessariamente provata dalla parte che la invoca e questo vale a maggior ragione per il dolo la cui esistenza non può mai costituire oggetto di una presunzione legale.
Ciò premesso, occorre in primo luogo escludere la fondatezza dell'assunto dell'appellante secondo, nella fattispecie in esame, la sussistenza di “una condotta artatamente reticente ed elusiva” della
[...]
sarebbe stata accertata con efficacia di giudicato dalla sentenza n. 1131/2017 del 16.05.2017 Controparte_2
adottata dal Tribunale di Nola all'esito del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo intentato dalla
[...]
in conseguenza della dichiarazione negativa contenuta nella raccomandata a.r. datata 11.03.2013 Parte_1
con cui la società appellata così si esprimeva: “Vs. pignoramento presso terzi udienza del 30.03.2013 presso
Tribunale di Nola. Con riferimento all'atto di pignoramento presso terzi notificatoci in data 19.2.2013 ad
istanza della la presente, ai sensi dell'art. 547 c.p.c., Vi comunichiamo la prescritta Controparte_4
dichiarazione negativa atteso che la nostra società non risulta affatto debitrice della
[...]
bensì creditrice di quest'ultima per i gravi danni subiti a causa dei gravissimi Controparte_5
inadempimenti della appaltatrice”.
Il processo di cognizione instaurato ai sensi dell'art. 548 c.p.c. è infatti rivolto solo ad effettuare un accertamento incidentale, rilevante ai fini dell'esecuzione in corso, quanto all'esistenza di un diritto di credito del debitore esecutato nei confronti del terzo pignorato e non di certo alla verifica della ricorrenza o meno di un pagina 11 di 15 illecito extracontrattuale sotteso alla dichiarazione mancata o contestata né una tale verifica è stata in ogni caso compiuta dalla sentenza del Tribunale di Nola n. 1131/2017.
Tale sentenza senza, senza minimamente esprimersi in merito alla fondatezza o meno dell'azione di risoluzione contrattuale e di risarcimento danni proposta dalla contro il Controparte_2
debitore esecutato, si è infatti limitata ad evidenziare che l'esistenza di tale controversia non poteva costituire un ostacolo alla prosecuzione dell'azione esecutiva affermando quanto segue:
“Il terzo ha…la facoltà di far valere le ordinarie eccezioni estintive, o di sostenere che il debitore non
abbia il diritto a ricevere il pagamento, ma sempreché sia in grado di dimostrare che i fatti posti a fondamento
dell'eccezione si siano verificati prima del pignoramento (tutti i fatti estintivi) o comunque siano stati
formalizzati e pubblicizzati prima di quest'ultimo (le cessioni di credito).
Nel caso de quo è incontestato che il terzo sia debitor debitoris in virtù di un contratto di appalto, ma la
eccepisce che sia stato incardinato autonomo giudizio per la dichiarazione di risoluzione del CP_2
suddetto contratto per inadempimento della con contestuale domanda di risarcimento danni. Parte_3
Il tutto è però avvenuto nel luglio 2013, cioè successivamente alla notifica del pignoramento e finanche alla data
dell'udienza (20.06.2013) fissata per la dichiarazione del terzo. Ad abundantiam, poi, il giudizio instaurato
dall'odierno terzo avverso la non si è ancora concluso;
pertanto allo stato non sussiste alcun Parte_3
titolo attestante un controcredito della nei confronti dell'odierno debitore della . CP_2 Parte_1
Per tutti questi motivi la domanda di accertamento è fondata e va accolta”.
Ciò è avvenuto del tutto correttamente in quanto l'oggetto del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 548 c.p.c. è solo approssimativamente costituito dal diritto di credito del debitore esecutato verso il terzo pignorato dal momento che tale diritto si “autonomizza” quando viene effettuato il pignoramento mediante la notificazione dell'atto ex art. 543 c.p.c. L'accertamento compiuto assume, in altri termini, un'efficacia endoprocessuale rilevante ai soli fini dell'assegnazione o meno del credito oggetto del pignoramento.
Era dunque nel presente giudizio che la avrebbe dovuto provare l'esistenza di un fatto Parte_1
doloso o colposo della società appellata suscettibile di fondare la propria pretesa risarcitoria e cioè che la dichiarazione negativa fu fatta al solo scopo di favorire il debitore esecutato e di danneggiare il creditore procedente, allontanando nel tempo la definizione della procedura esecutiva, o che essa fu frutto di colpa essendo assolutamente pretestuose le contestazioni in forza delle quali la ebbe a dedurre di nulla CP_2
pagina 12 di 15 dovere al debitore esecutato.
A tal fine evidentemente non rileva né che quando la società appellata ebbe a rendere la dichiarazione negativa il contratto di appalto non era stato ancora risolto né che all'epoca non esisteva un titolo giudiziale attestante il diritto della società committente ad ottenere la restituzione delle somme versate all'appaltatore ed il risarcimento del danno conseguente all'abbandono del cantiere.
Allo stesso modo non rileva che, al momento di tale dichiarazione, non si era ancora conclusa la procedura di a.t.p. con il deposito della relazione tecnica la quale ha constatato l'effettivo abbandono del cantiere da parte delle maestranze della del Geom. procedendo all'accertamento ed alla stima Parte_3 Parte_3
dei danni subiti dalla . CP_2
Ciò che la società appellante doveva provare era, infatti, che la , pur non avendo alcuna CP_2
reale ragione da far valere per opporsi all'esazione di un credito la cui esistenza era del tutto pacifica, ebbe a sottrarsi al proprio dovere di collaborazione nell'interesse della giustizia rendendo, per dolo o colpa, una dichiarazione scientemente falsa quanto alla natura litigiosa del credito in questione.
Tale dovere di collaborazione del terzo nell'interesse della giustizia muove, infatti, dal presupposto della normale indifferenza, per il terzo, del soggetto che abbia a ricevere il pagamento, purché la sua effettuazione abbia per lui efficacia liberatoria, essendogli per tale ragione imposto un obbligo di sincerità. Laddove, invece,
tale indifferenza non sussista, poiché la spettanza della somma al debitore esecutato è controversa, tale obbligo di collaborazione evidentemente non sussiste non potendo il terzo ritenersi obbligato a rendere una dichiarazione positiva in contrasto col proprio interesse sostanziale.
Le considerazioni sin qui svolte esimono dall'esame della doglianza relativa alla mancata ammissione della prova articolata per dimostrare l'esistenza del danno stante l'assenza di attivo nel fallimento della
[...]
Controparte_5
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Infondato è anche il secondo ed ultimo motivo di appello con cui la assume che le Parte_1
spese processuali sono state liquidate dal giudice di primo grado violando l'art. 91 c.p.c. ed il D.M. n. 55 del
2014, all'epoca vigente, poiché, nonostante la disposta compensazione nella misura di 1/3, si è addivenuti ad una condanna di ammontare superiore a quella pronunziata nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo,
avente lo stesso valore, benché in quella sede vi sia stata un'integrale soccombenza e si sia seguito il rito pagina 13 di 15 ordinario con deposito di memorie istruttorie e comparse conclusionali. Nel caso di specie, venendo in considerazione un giudizio sommario di cognizione privo della fase istruttoria e di quella decisionale, a giudizio dell'appellante dovevano invece essere riconosciute solo la fase di studio della controversia e quella introduttiva.
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In senso contrario va invero osservato come ogni comparazione tra i compensi liquidati nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo e in questa controversia sia del tutto priva di senso posto che il valore non rappresenta l'unico parametro di riferimento per determinare la misura dei compensi i quali, ai sensi dell'art. 4
D.M. cit., debbono tener conto anche del pregio dell'opera prestata, dell'importanza, della natura e della difficoltà dell'affare, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e fattuali, etc. Il D.M. citato non opera inoltre alcuna distinzione tra i giudizi ordinari ed i giudizi sommari di cognizione prevedendo un'unica tabella che determina in identica misura l'ammontare minimo, medio e massimo dei compensi riconoscibili nelle due ipotesi. Detti compensi medi, per quel che concerne i giudizi di valore compreso tra € 52.000,01 e €
260.000,00, ammontano a € 13.430,00 di cui € 2.430,00 per la fase di studio, € 1.550,00 per la fase introduttiva,
€ 5.400,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed € 4.050,00 per la fase decisionale.
Ne consegue che, per effetto dell'operata compensazione nella misura di un terzo, il compenso medio riconoscibile era di € 8.953,33.
La somma di € 5.334,00 liquidata dal giudice di prime cure è pertanto di gran lunga inferiore a detto compenso medio né può condividersi l'assunto della società appellante secondo cui i compensi relativi alla fase istruttoria ed alla fase decisionale non dovevano essere riconosciuti venendo in considerazione un giudizio trattato e deciso nelle forme del rito sommario.
La trattazione del giudizio di primo grado nelle forme del procedimento sommario di cognizione, ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. ratione temporis vigente, non esclude, infatti, la liquidazione dell'onorario al difensore per la fase istruttoria, anche in caso di eventuale mancato svolgimento di attività di istruzione in senso stretto (di per sé comunque non incompatibile con il rito), poiché il D.M. n. 55 del 2014 prevede un compenso unitario per la fase di trattazione e/o istruttoria complessivamente considerate, di talché che l'importo rimane in ogni caso riferibile alla diversa fase della trattazione (cfr. così cass. 28627/2023).
Quanto, infine, al compenso per la fase decisionale, l'art. 4 co. 5 lett. d) del D.M. n. 55 del 2014 lo prevede anche per la precisazione delle conclusioni, l'esame delle conclusioni avversarie, la discussione orale,
pagina 14 di 15 l'esame e la registrazione del provvedimento conclusivo del giudizio, la richiesta di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo che sono tutte attività previste anche nel rito sommario di cognizione.
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Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con riconoscimento dei compensi medi previsti in riferimento al valore della controversia dal D.M. n. 147 del 13.08.2022.
Occorre infine dare atto dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione prevista dall'art. 13 co.
1 quater D.P.R. 30.05.02 n. 115 che ha per oggetto il versamento, da parte di chi ha proposto un'impugnazione rigettata nel merito o dichiarata inammissibile, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - con definitiva pronunzia sulla causa di appello di cui in narrativa, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto dalla avverso l'ordinanza rep. n. 3300/2019 del 28.10.2019 Parte_1
adottata dal Tribunale di Nola a definizione del giudizio di cognizione sommaria n. 2089/2018 R.G.
condannando la società appellante al rimborso delle spese processuali sostenute dalla Controparte_1
che si liquidano in € 14.317,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese
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in misura pari al 15% di detti compensi ed accessori di legge.
2) Dà atto dell'applicabilità, a carico della di una sanzione pari al contributo unificato Parte_1
dovuto per la proposizione dell'appello.
Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, il 17.02.2025
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.
Dr. Alessandro Cocchiara Dr. Alberto Canale
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell' dr.ssa Antonella Mauriello. CP_6
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