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Sentenza 9 agosto 2025
Sentenza 9 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 09/08/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE – LAVORO – PREVIDENZA E ASSISTENZA
Il Tribunale di Oristano in composizione monocratica, all'esito della trattazione cartolare della causa ai sensi dell'art. 127 – ter c.p.c., tramite scambio di note scritte depositate in via telematica, ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al N. R.L.P.A. 384/2023 promossa da: nato il [...] a [...], , ivi residente in [...] C.F._1
Colombo 51, in proprio nonché nella sua qualità di legale rappresentante della società
C.F. , con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Terralba via Colombo 53, rappresentati e difesi dall'avv. M. Caterina Cabiddu, con studio in Oristano,
Via Brunelleschi, 48, in forza di procura speciale versata in atti,
- ricorrente -
contro
c.f. , Controparte_2 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Nivola, come da atto di costituzione di nuovo difensore depositato il 21.05.2025, in forza di procura generale alle liti Repertorio n. 37875 - Raccolta n. 7313,
- resistente -
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione (omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali).
La causa può essere decisa, senza ulteriore istruttoria, sulla base delle seguenti:
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 3.05.2023, notificato nei termini di legge, anche Parte_1
nella sua qualità di legale rappresentante della e ha Controparte_1 Controparte_1
proposto opposizione avverso le ordinanze ingiunzioni n. OI – 001606880 e n. OI – 001608744, notificate rispettivamente la prima il 13.4.2023 al Sig. e la seconda il 24.4.2023 alla Parte_1 predetta società, con le quali l' sede di Oristano aveva ingiunto agli esponenti di pagare la CP_2
1 somma di € 10.000 quale sanzione amministrativa per l'asserita violazione dell'articolo 2, comma 1- bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni, a titolo di sanzione amministrativa, ex art. 2, comma 1-bis, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 538, (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), nel testo introdotto dall'art. 3, comma 6, del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, sulla base degli avvisi di accertamento ivi richiamati prot. 9500.14/01/2019.003826 e 9500.14/01/2019.003827, non notificati né conosciuti.
La parte ricorrente ha lamentato l'illegittimità delle ordinanze oggetto di opposizione:
a) per violazione del termine di novanta giorni previsto dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981, in quanto l'atto di accertamento era stato asseritamente notificato nel 2018, due anni dopo l'asserita violazione, in relazione al mancato versamento delle ritenute per l'annualità 2016;
b) per violazione del principio del giusto procedimento e del diritto di difesa, sulla base dei principi espressi dalla giurisprudenza amministrativa (sentenza n. 1081 del Consiglio di Stato, VII sezione, in data 14 febbraio 2022), in quanto era stata irrogata una sanzione nel 2023, a fronte di una presunta violazione risalente al 2016, senza che fosse stata evidenziata alcuna ragione di impedimento atta a giustificare una così lunga durata del procedimento amministrativo;
c) la sanzione irrogata era illegittima per violazione del criterio di proporzionalità rispetto all'entità della violazione contestata, conformemente a quanto stabilito nella sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'8.03.2022 emessa nella causa C-2025/20;
d) era maturata la prescrizione quinquennale del diritto a riscuotere le somme richieste, stante il decorso del termine di 5 anni dal giorno in cui era stata asseritamente commessa la violazione.
La parte opponente ha pertanto concluso domandando l'annullamento dei provvedimenti opposti.
2. L' si è costituito in giudizio con memoria difensiva depositata il 29.04.2024, CP_2 domandando, nel merito, il rigetto del ricorso e sostenendo la correttezza dell'operato dell' , che CP_2
aveva proceduto a irrogare la sanzione amministrativa prevista dalla normativa in vigore ratione temporis per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.
In particolare, nella specie, l' in data 28.01.2019 aveva provveduto a notificare le diffide CP_2
nn. .9500.14/01/2019.0003827 e .9500.14/01/2019.0003826 per le omissioni inerenti l'anno CP_2 CP_2
2016/2017, contenente l'analitica indicazione dei periodi e delle somme relative alla contribuzione omessa per le quote a carico nei flussi UNIEMENS trasmessi dal ricorrente e l'avvertimento che in caso di versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica nessuna sanzione amministrativa sarebbe stata erogata, nonché l'ulteriore opzione, in caso di mancato versamento nel termine di tre mesi delle
2 ritenute omesse, di pagare, nei sessanta giorni successivi, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre
1981, n. 689, una sanzione ridotta (pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, e dunque ad € 16.666,00); ciò nonostante, la controparte non aveva provveduto al versamento delle ritenute entro il termine perentorio di tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento, né al pagamento della sanzione in misura ridotta.
In difetto di regolarizzazione nel termine di legge, l' aveva quindi provveduto a emettere le CP_2
ordinanze ingiunzioni qui opposte.
Era parimenti da disattendere il motivo di opposizione fondato sulla violazione del termine di novanta giorni previsto dall'art. 14 della legge n. 689/1981, in quanto detto termine non era applicabile alla disciplina sanzionatoria in esame, introdotta da una norma speciale, espressamente dettata per la fattispecie specifica e che, dunque, era destinata a prevalere sulla disposizione di carattere generale invocata dalla controparte. In ogni caso, tale termine avrebbe dovuto iniziare a decorrere solamente dal momento in cui l' aveva completato l'iter accertativo, implicante molteplici passaggi di verifica CP_2
necessari per l'accurata istruttoria, peraltro eseguibili solo a partire dalla completa disponibilità di tutti i dati da analizzare, coincidente con la ricezione (o l'omessa spedizione) dell'ultimo flusso Uniemens del mese di novembre dell'anno solare di riferimento, che giunge all' entro il 31 dicembre dell'anno CP_2 in esame;
solo da tale data, pertanto, gli organismi centrali dell'ente avevano potuto avviare una prima lavorazione massiva dei dati dell'anno solare in esame, a conclusione della quale erano state formate le liste di lavorazione degli illeciti, ancora successivamente trasmesse alle strutture territoriali dell' CP_2 per l'ulteriore analisi individualizzata delle singole posizioni, potendosi ritenere solo allora compiuto l'iter accertativo. L'eccezione di tardività era pertanto pretestuosa, in quanto la notificazione dell'accertamento era avvenuta contestualmente alla conclusione del suddetto complesso procedimento accertativo. Inoltre, l'art. 14 costituiva al più, un termine ordinatorio, senza comminatoria alcuna di decadenza.
L' ha contestato anche il richiamo alla L. 241/90, che era inapplicabile al caso di specie, CP_2
trattandosi di normativa speciale non soggetta alla disciplina richiamata dalla controparte.
Con riferimento alle censure inerenti al quantum della sanzione, l' aveva applicato il CP_2
disposto normativo vigente ratione temporis, applicando peraltro un principio di massimo favore nei confronti del trasgressore.
Inoltre, in seguito all'entrata in vigore del d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla l. 3 luglio 2023, n. 85, alla luce dello ius superveniens, l' aveva proceduto alla CP_2 rideterminazione della sanzione oggetto dell'ordinanza ingiunzione opposta, nella minor somma di €
748,00.
3 L' convenuto ha concluso domandando il rigetto dell'avverso ricorso e, nell'ipotesi di CP_2
pagamento della sanzione rideterminata, che venisse dichiarata cessata la materia del contendere, con vittoria delle spese di lite.
3. La causa, non ulteriormente istruita, è stata rinviata all'11.07.2025, per consentire alla parte ricorrente di versare l'importo della sanzione rideterminato da parte dell' assegnando, ai sensi CP_2 dell'art. 127 ter c.p.c., il medesimo termine perentorio per il deposito di note scritte.
§§§
4. Deve darsi atto che, nelle proprie note scritte ex art. 127 - ter c.p.c., depositate il 5.06.2025, il difensore dei ricorrenti ha dato atto, testualmente, che questi ultimi “hanno mutato avviso e deciso di non versare la sanzione”, insistendo “per l'accoglimento del ricorso proposto, richiamandone i motivi ed in particolare ribadendo la violazione dell'art. 14 della legge 689/81, termine da considerarsi decadenziale, così come ritenuto da codesto Tribunale, nelle recenti sentenze pronunciate in fattispecie in toto analoghe, a seguito della corretta interpretazione della normativa vigente, confortata anche dalle statuizioni di Cass. civ., sez. lav., 22 marzo 2025, n. 7641”.
Orbene, non può sottacersi che tale condotta dal punto di vista processuale appare scorretta sia nei confronti della controparte, sia nei confronti dell'ufficio giudiziario, avendo la parte ricorrente “a sorpresa” insistito nuovamente sul contenuto dell'originario ricorso, benché l'udienza dell'11.07.2025, peraltro sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 - ter c.p.c. e quindi senza possibilità di assicurare un contraddittorio immediato, fosse stata fissata per la sola verifica dell'intervenuto pagamento della sanzione in misura ridotta, su richiesta della stessa parte ricorrente.
Difatti, con ordinanza del 23.12.2025, il Tribunale aveva invitato la parte ricorrente a valutare l'opportunità di procedere al pagamento dell'importo della sanzione ridotta, anche in ragione della obiettiva controvertibilità dei motivi di opposizione, rinviando a tal fine all'udienza in presenza del
23.05.2025, nella quale il difensore di parte attrice ha chiesto espressamente “un rinvio per consentire al ricorrente di corrispondere l'importo nella minor misura rideterminata dall' . CP_2
A quel punto, per consentire di procedere al pagamento, è stato disposto un rinvio all'11.07.2025, invitando parte ricorrente al deposito della ricevuta del versamento effettuato in favore dell' CP_2
almeno 7 giorni prima di quella data.
Peraltro, al di là dei profili riguardanti la correttezza e lealtà processuale, è evidente che alla parte che abbia aderito a una proposta conciliativa, oltretutto formulata dal Tribunale, non è consentito a proprio piacimento revocare il consenso, già manifestato esplicitamente all'indirizzo della controparte e, nel caso di proposta giudiziale, dello stesso giudice.
Tantomeno può giustificarsi una tale condotta per effetto di pronunce rese in altri giudizi e sulla
4 base del richiamo a una sentenza della Corte di Cassazione, che d'altra parte era già stata pubblicata quando è stata espressa dal difensore della parte ricorrente, in adesione alla proposta del Tribunale, la volontà di procedere al pagamento della sanzione in misura ridotta (la sentenza della Suprema Corte n.
7641/2025 è stata depositata a marzo).
Va anche evidenziato, per quanto occorrer possa, che la revoca dell'accettazione di una proposta formulata dal Tribunale non si può giustificare perché per ipotesi considerata ex post iniqua, a fronte di decisioni sopravvenute all'esito di altri giudizi contenziosi, ove si consideri che quelle pronunce potranno essere impugnate e le questioni in fatto e diritto esaminate, tutt'altro che pacifiche, potranno essere diversamente decise nei successivi gradi di giudizio. È chiaro pertanto il vantaggio ottenuto attraverso la conciliazione della causa, che mira a raggiungere una soluzione equa, tenuto conto di tutti gli elementi considerati, assicurando una definizione in termini e tempi certi della controversia, anche sotto il profilo della regolamentazione delle spese processuali, scongiurando ulteriori gradi di giudizio.
Fatte queste doverose premesse, deve escludersi che possano essere esaminate in questa sede le censure sollevate nel ricorso dirette a ottenere l'annullamento delle ordinanze ingiunzione opposte, essendo cessata su tali questioni la materia del contendere, in ragione della disponibilità manifestata espressamente dalla parte ricorrente di aderire alla proposta formulata dal Tribunale ex artt. 420 e 185
c.p.c. e di pagare l'importo della sanzione nella misura rideterminata dall' in seguito all'entrata CP_2
in vigore del d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla l. 3 luglio 2023, n. 85
(adesione che implica rinuncia ai motivi di opposizione diretti a ottenere l'annullamento delle ordinanze opposte).
Poiché la parte ricorrente ha rifiutato, da ultimo, di procedere spontaneamente al pagamento, deve essere pronunciata la condanna di anche nella sua qualità di legale rappresentante della Parte_1
al pagamento in favore dell' della sanzione Controparte_1 CP_2 come rideterminata nella minor somma di € 748,00. Va ribadito anche in questa sede che, sebbene siano state emesse due ordinanze ingiunzione con riferimento (pacificamente) alla stessa violazione,
l'una rivolta al trasgressore quale legale rappresentante della Parte_1 Controparte_1
e l'altra rivolta alla società obbligata in solido, stante l'autonomia delle posizioni
[...]
dei soggetti obbligati in solido (nei confronti di ciascuno dei quali sussiste l'obbligo della preventiva contestazione in funzione della successiva emissione dell'ordinanza), non vi è dubbio che il pagamento da parte di uno dei coobbligati dell'importo indicato dall' produrrà effetti liberatori anche nei CP_2 confronti dell'altro.
5. Le spese devono essere integralmente compensate, analogamente a quanto disposto in altri giudizi in cui vi è stata l'adesione alla proposta giudiziale di pagamento della sanzione nella misura
5 rideterminata dall' (adesione in questo caso solo da ultimo inefficacemente revocata). CP_2
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, visto l'art. 442 c.p.c., così dispone:
a) condanna anche nella sua qualità di legale rappresentante della Parte_1 [...]
al pagamento in favore dell' della sanzione come Controparte_1 CP_2 rideterminata ai sensi dell'art. 23 del d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla l. 3 luglio 2023, n. 85, nella minor somma di € 748,00;
b) compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Oristano, il 09/08/2025
La Giudice del lavoro dott.ssa Consuelo Mighela
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