Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 14/04/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________ La Corte di Appello di GI LA, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere ,
3) dott.ssa Angelina Maria Giud.Aus.rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 506/2018 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 2.10.2023 e vertente
T R A
(P.I ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata Parte_1 in Marina di Gioiosa Ionica, via B.Postorino, 43, nello studio dell'avv. MISAGGI RICCARDO , che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE E
(P.I ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in GI LA, via G.Mazzini, 6, nello studio dell'avv. NISTICO' BRUNO , che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLATA OGGETTO: Azione di ripetizione d'indebito - Appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n.603/2018, del 27.4.2018 .
SVOLGIMENTO del PROCESSO conveniva davanti al Tribunale di Locri la e, Parte_1 Controparte_2 esponendo di avere aperto nel 1990 ed estinto nel 1993 un conto corrente e un mutuo presso la filiale di CA IC SP di Gioiosa Ionica e che la convenuta aveva applicato la illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, chiedeva che la convenuta fosse condannata alla restituzione delle somme illegittimamente percepite. si costituiva dichiarando di dichiarare la sua estraneità al giudizio Controparte_2 sia perché i rapporti dedotti in giudizio si erano estinti nel 1993 quando no esercitava attività bancaria, sia perché l'atto di conferimento del ramo d'azienda da IC SP a
La con atto di citazione notificato con PEC del Parte_1
13.6.2018 impugna la decisione e rileva : A)La nullità e/o l'illegittimità della sentenza per violazione del giudicato interno formatosi sull'eccepito difetto di legittimazione passiva della convenuta, implicitamente rigettato con l'ordinanza del 31.3.2011 allorquando, fatte precisare le conclusioni su tale eccezione, la causa veniva rimessa sul ruolo per l'espletamento della CTU contabile . Di conseguenza , non essendo stato proposto dalla convenuta CP_2 appello immediato o riserva d'impugnazione del provvedimento che nonostante abbia forma d'ordinanza ha valore di sentenza , su tale punto si è formato il giudicato interno per cui il Tribunale non avrebbe mai potuto pronunciarsi nuovamente e in senso contrario su una questione già risolta. Tutto ciò determina l'insorgere di un vizio di illegittimità della decisione definitiva così grave da condurre alla nullità della stessa . Pertanto , invoca la riforma della sentenza con l'affermazione in forza del giudicato interno della legittimazione passiva della CA convenuta e appellata e la sua condanna alla ripetizione dell'indebito e a corrispondere all'appellante la somma accertata all'esito della c.t.u. B) Senza rinuncia della superiore censura, la sentenza è errata in ordine alla rilevata carenza di legittimazione passiva della conseguente alla adesione Controparte_2 acritica ad arresti giurisprudenziali di merito dei quali è stata sostanzialmente mutuata la motivazione. Nello specifico il primo giudice afferma che la cessionaria del ramo Controparte_2
d'azienda appartenuto alla IC SP “ non sia succeduta nelle obbligazioni discendenti dai contratti per cui è causa “. Al contrario la successione nel rapporto trova fondamento nell'atto pubblico di conferimento del ramo d'azienda del 31.12.1997 a tenore del quale IC SP conferiva a beni immobili, mobili materiali e immateriali, compreso Controparte_2 il marchio d'azienda , partecipazioni societarie, debiti e crediti , rapporti contrattuali e diritti nonché ogni altro elemento facente parte del Ramo aziendale conferito. Pertanto la ricostruzione fattuale e giuridica operata da giudice è in aperto contrasto con il tenore letterale dell'atto pubblico. L'appellante titolare del conto corrente n.3252494 e beneficiario del mutuo n.23113 accesi nel 1990 e cessati nel 1993 presso la CA IC poi conferita in CP_2 conveniva in giudizio il predetto istituto di credito per ottenere la restituzione delle somme indebitamente percepite con l'applicazione della capitalizzazione trimestrale e della commissione di massimo scoperto durante tutto l'arco temporale dei contratti. Ciò posto è evidente che la proprio in virtù della cessione del ramo CP_2
d'azienda era divenuta titolare dei diritti e delle ragioni nascenti dai rapporti contrattuali instaurati con la IC , con ciò non potendosi sostenere che alla CP_2 siano stati trasmessi solo i rapporti in essere e non gli effetti di quelli già cessati. A tal fine giova evidenziare che l'azione di ripetizione di somme proposta dall'appellante si fonda sul pagamento indebito ex art.2033 c.c. che costituisce fatto ex se idoneo a generare un rapporto obbligatorio ex art. 1173 c.c. a prescindere dallo scioglimento o della permanenza del vincolo contrattuale. Ne discende “ ipso facto” che l'obbligazione nascente dall'indebito, sulla base di una corretta interpretazione dell'atto notarile si sia trasferita alla cessionaria CP_2 in virtù dell'atto di conferimento del ramo d'azienda.
[...]
Il riferimento alla disciplina dell'art. 2558 e 2560 c.c. che per di più il giudice dichiara superata e non applicabile in forza del principio di specialità rispetto all'art.58 , comma 5 del T.U.B. è fuorviante posto che avrebbe dovuto piuttosto avere riguardo al contenuto nel contratto di cessione del ramo d'azienda con la conseguenza che la prova della successione anche nei rapporti dell'appellante si evinceva dagli atti di causa. Meritevole di riforma è anche la parte della decisione che fa riferimento al fine del rigetto della domanda attorea e di accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva della società convenuta alla relazione peritale di stima allegata al contratto di cessione ex art.2343, comma 1, c.c. di cui l'appellata ha prodotto solo uno stralcio. Su tale punto va rilevato in primo luogo che il giudice di prime cure parifica, anzi, ritiene di maggior valore probatorio una perizia di stima che è atto di parte e non l'atto pubblico di conferimento del ramo d'azienda. In secondo luogo la parziale perizia contiene un elenco di beni esclusi dalla cessione del ramo d'azienda espressamente individuati per categoria tra le quali non rientrano i rapporti oggetto di giudizio posto che questi non erano un credito della CP_2
In ultimo va contestato l'assunto di pagina 5 della pronuncia secondo il quale parte attrice avrebbe dovuto provare che il ramo d'azienda conferito comprendesse anche i rapporti facenti capo all'Agenzia IC e che l'incompletezza della documentazione allegata dalla banca convenuta “ non può che riflettersi sull'attrice “. Il ragionamento è giuridicamente illogico atteso che parte attrice ha prodotti gli estratti conto e la documentazione bancaria redatta su carta intestata della IC SP e la società convenuta l'atto pubblico di conferimento. La legge non specifica che il giudice è vincolato ad esaminare solo le prove che la parte produce a suo discarico ma deve esaminare tutti gli atti entrati nel processo e valutarli al fine della formazione del proprio convincimento. Traslando quanto detto al caso in esame risulta ictu oculi l'erroneità della decisione nella parte in cui addebita all'appellante il non assolvimento dell'onere della prova in relazione alla legittimazione passiva della . CP_2
C) La pronuncia va modificata sulle spese processuali atteso che, pur avendo indicato lo scaglione di valore della causa a cui fare riferimento, la liquidazione in favore della convenuta ammonta al doppio di quanto liquidabile rispetto ai valori massimi indicati in tabella . D) Nel merito la domanda attrice è provata ed è meritevole di accoglimento. Infatti : in ordine all'an debeatur l'attrice ha offerto documentazione inconfutabile dei rapporti di conto corrente e di mutuo. La documentazione, mai contestata dalla convenuta prova che per tutta la durata del rapporto di conto corrente la ha CP_2 applicato il meccanismo illegittimo della commissione di massimo scoperto e di capitalizzazione anatocistica degli interessi che la ditta attrice ha corrisposto;
in ordine al quantum debeatur la CTU contabile ha accertato che il rapporto di conto corrente è durato dal 31.8.1990 al 31.12.1995. Accertava inoltre che il saldo finale della CP_2 ammontava a Lire 515.418 a debito mentre rielaborato e tenuto conto degli interessi legali avrebbe dovuto essere di lire 25.339.244 , ossia euro 13.081,47 a credito del correntista . Tenuto conto del ricalcolo del saldo debitorio ed escludendosi qualsiasi capitalizzazione , il CTU accertava euro 16.333,93 a credito del correntista e, infine, spiegava che anche applicandosi il tasso convenzionale e la capitalizzazione annuale il saldo finale sarebbe stato di euro 1.782,09 a credito del correntista. Appare evidente quindi la fondatezza della domanda e della richiesta di ripetizione delle maggiori somme sborsate . Propone istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza e conclude chiedendo di dichiarare, in via preliminare, la nullità e/o l'illegittimità della sentenza per violazione del principio del giudicato interno formatosi con l'ordinanza/sentenza del 31.3.2011 con cui è stata rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della Società convenuta, con ogni altra conseguenza di legge ed accoglimento della domanda di ripetizione dell'indebito e di condanna della convenuta al pagamento delle somme accertate dal CTU;
nel merito , di dichiarare la legittimazione passiva della
[...] ed accogliere la domanda di ripetizione dell'indebito e di condanna CP_2 della convenuta al pagamento delle somme accertate dal CTU;
di accertare e dichiarare l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito sul conto corrente n.32.52.494 acceso da , quale rappresentante della Parte_1
“ presso la IC S.p.A. , poi conferita in Parte_1 Controparte_2
e condannare quest'ultima alla restituzione in favore dell'attore delle maggiori somme corrisposte pari a complessivi euro 16.333,93 , o della diversa somma di euro 13.081,47 o di euro 10.516,03 tenuto conto delle diverse rielaborazioni effettuate dal CTU e, comunque, della somma che alla luce dell'istruttoria si vorrà ritenere dovuta, oltre rivalutazione ed interessi e la vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
- nella comparsa di costituzione e Controparte_3 risposta rileva che nell'atto introduttivo del primo grado l'attore eccepiva l'anatocismo relativo ad un mutuo stipulato con IC S.pA. L'allegazione è rimasta indimostrata ed ha trovato esplicito rigetto nell'ordinanza ammissiva della CTU che ha limitato le indagini al solo rapporto di conto corrente. In tale contesto la domanda relativa al mutuo è abbandonata avendo l'appellante concluso limitatamente al conto corrente. Sul primo motivo di gravame, relativo al giudicato interno e al difetto di legittimazione passiva di deduce l'irrilevanza della questione posta dall'appellante che CP_2 incorre in errore di interpretazione della sentenza. Invero, l'appellante incentra i primi due motivi d'appello sul difetto di legittimazione passiva della , tralasciando di considrare che il primo giudice ha riconosciuto CP_2 che nella fattispecie la questione attiene alla titolarità della posizione passiva dell'odierna appellata e non alla sua legittimazione passiva. Ne consegue che tutto il primo motivo d'appello , incentrato come detto sul giudicato interno che si sarebbe formato sulla presunta decisione di rigetto del difetto di legittimazione passiva, è irrilevante e non pertinente. Anzi, proprio il capo della sentenza relativo al riconosciuto difetto di legittimazione passiva della è ormai CP_2 coperto da giudicato per difetto di specifico e pertinente motivo di impugnazione con la conseguenza che l'intero appello è inammissibile. Parte appellante assume inoltre che il primo giudice invitava le parti a precisare le conclusioni sulla preliminare eccezione di difetto di legittimazione passiva e trattenuta la causa in decisione avrebbe implicitamente disatteso l'eccezione con l'ordinanza del 31.3.2011 e per tale ragione ritiene che si è formato il giudicato interno visto che la banca avrebbe dovuto proporre appello immediato o fare riserva di gravame avverso l'ordinanza. La tesi è infondata atteso che il giudicante non ha manifestato una palese valutazione o assunto una espressa e sostanziale decisione di rigetto dell'eccezione limitandosi a nominare un c.t.u. L'ordinanza non contiene una espressa essenza volitiva, vale a dire il dispositivo. Infatti, se pure costituisce profilo fisiologico che il giudice, dopo avere provveduto in ordine alle cause in condizioni di essere decise immediatamente e totalmente , risolva anche questioni relative al altre domande . Tali statuizioni potranno assumere valore di sentenza non definitiva e rilevare al fine del giudicato interno solo se formalmente inserite nel dispositivo, rivestendo in caso contrario la portata di statuizioni prive di idoneità al giudicato, destinate solo a dare ingresso alle indagini istruttorie per la decisione nel merito della controversia. Pertanto un'ordinanza come quella in esame mai e in nessun caso potrà assurgere al rango di sentenza difettando un dispositivo esplicito. Di tanto la controparte era ben consapevole tanto da non farne cenno nelle difese successive e nella comparsa conclusionale, continuando a difendersi nel merito e a contraddire sull'eccezione . Sul secondo motivo di gravame, tutto incentrato sull'errore del primo giudice nel ritenere il difetto di legittimazione passiva della , deduce che : 1) l'appello è CP_2 anzitutto inammissibile in quanto l'appellante ha pretermesso una circostanza decisiva, ossia che il Tribunale ha escluso che nella specie si controverta di “ legittimazione passiva” , venendo in rilievo la diversa fattispecie della “titolarità passiva della banca “. Così stando le cose, l'appello è inammissibile ai sensi dell'art.348 bis c.p.c., nonché ai sensi dell'art. 342 c.p.c. incentrandosi su argomentazioni giuridiche non pertinenti rispetto alla specifica statuizione contenuta in sentenza relativa al difetto di titolarità passiva della CA , sussistendo una profonda differenza strutturale tra i due istituti che impedisce l'interscambiabilità delle ragioni addotte. La titolarità del rapporto fatto valere in giudizio attiene alla identificabilità del soggetto tenuto alla prestazione richiesta. Dunque, al merito della controversia e il suo difetto va dedotto nei tempi e nei modi previsti per le eccezioni di parte;
2) da quanto sopra consegue che la sentenza è passata in giudicato sul punto dell'accertato difetto di titolarità passiva di ( oggi ) in relazione al rapporto bancario CP_2 CP_3 in contestazione;
3) il giudicante ha respinto la domanda dell'attore muovendo dal fatto
–non contestato – secondo cui il rapporto in contestazione si è esaurito in data antecedente al conferimento del ramo d'azienda avvenuto con atto pubblico del 31.12.1997, con la conseguenza che non è subentrata nelle obbligazioni CP_2 discendenti dal contratto per cui è causa . Il primo giudice , dopo avere escluso proprio per l'avvenuta anteriore definizione del contratto che possa trovare applicazione l'art.2558 c.c. e 58 , comma 6, d.lgs n. 385/1993, ritiene applicabili gli artt.2559 e 2560 c.c., nonché l'art.58, comma 5 , del TUB, secondo cui i creditori ceduti hanno facoltà entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2, di esigere dal cedente o dal cessionario l'adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso tale termine il cessionario risponde in via esclusiva. Il Tribunale prosegue affermando che è dirimente la circostanza che l'obbligazione fatta valere nei confronti del cessionario rientri tra quelle oggetto di cessione e su tale punto rileva che, sulla base degli atti di causa, è impossibilitato a valutare se il rapporto in contestazione sia stato incluso nel conferimento , evidenziando la carenza di prova gravante sulla parte attrice . L'appellante ritiene sia sufficiente la lettura dell'atto pubblico per ritenere che CP_2
è divenuta titolare dei diritti e delle ragioni nascenti dai rapporti instauratisi con IC non potendosi sostenere che siano stati trasmessi solo i rapporti contrattuali in essere e non anche gli effetti di quelli già cessati. L'affermazione è apodittica , mancante di parte argomentativa in grado di confutare le ragioni addotte dal Tribunale e non illustra in concreto il motivo per il quale ritiene che nella fattispecie non è necessario dare prova che il rapporto contestato rientra tra quelli conferiti . Assume dunque che il rapporto è transitato tout court a CP_2
come se il conferimento del ramo d'azienda comporta una sorta di
[...] successione della cessionaria a titolo universale e non particolare. Con ciò l'appellante dimostra , altresì, di non avere colto la censura del Tribunale incentrata sul difetto probatorio circa l'inclusione del rapporto tra quelli ceduti. Ancora, è inconferente il richiamo all'azione di indebito ex art.2033 c.c. che ha natura personale con la conseguenza che legittimato passivo è il soggetto percettore dell'utilità derivante del presunto indebito, ossia nella fattispecie ed in ipotesi, IC e, quindi, il successore universale nella quale è confluita per successive Controparte_4 operazioni di fusione per incorporazione per come allegato da in primo CP_2 grado. Merita rigetto la parte di gravame con cui la ditta censura la decisione Pt_1 relativamente al difetto di prova del subentro di nel rapporto. CP_2
Sul punto trascura di considerare che la perizia di stima ai sensi dell'art.2343, comma 1, c.c. deve essere allegata e fa parte integrante all'atto pubblico di cessione . Né deduce alcunchè all'osservazione del Tribunale sulla necessità dell'interpretazione e valutazione dell'atto di conferimento unitamente alle specificazioni della perizia di stima secondo quanto disposto dall'art. 1362 c.c. Parimenti infondata è la tesi che il subentro di a IC si ricaverebbe CP_2 dall'elenco degli elementi patrimoniali esclusi dal conferimento del ramo d'azienda. Secondo l'appellante il rapporto oggetto di giudizio non poteva essere escluso perché non rappresentava per la cedente un credito, un'attività o una passività legata a crediti. Anche in questo caso dimentica che : la cessione del ramo d'azienda determina una successione a titolo particolare con conseguente subentro del cessionario nei soli contratti in essere e nei debiti esistenti al momento del conferimento specificatamente ceduti nell'atto traslativo e risultanti nei libri contabili;
la perizia di stima ha come data di riferimento la situazione patrimoniale al 30.6.1997, vale a dire momento successivo all'estinzione del rapporto ( 1993/1995). nell'anno 1993 neppure esisteva per come risulta da quanto specificato CP_2 dal notaio rogante a pagina 7 dell'atto pubblico del 31.12.1997. Inoltre secondo la maggioritaria interpretazione dell'art.58 TUB , a garanzia del cessionario sono accollati alla banca subentrante i debiti della ceduta esistenti al momento della cessione , certi e liquidi. Se le parti avessero voluto trasferire poste debitorie futuribili , connesse a contratti di c/c chiusi avrebbero dovuto farne menzione in apposita clausola . Il primo giudice ha valutato il documento in parola escludendo che dall'interpretazione dello stesso possa dedursi che il rapporto bancario della sia stato ceduto a Pt_1 per cui , anche in questa sede, si reiterano le eccezioni di decadenza CP_2 dalla impugnazione degli estratti conto e di prescrizione estintiva del presunto credito sollevate in primo grado.
Sull 'an , sul quantum e sulle risultanza della CTU rileva che la ditta Pt_1 contravvenendo all'onere probatorio, ha omesso di produrre l'estratto conto “0” e l'intera sequenza degli stessi che pure erano in suo possesso perché inviati secondo legge , nonché il contratto d'affidamento . In tale scenario è conclamato il deficit probatorio con conseguente rigetto della domanda attorea. Il CTU ha prospettato una serie di ipotesi di ricalcolo del rapporto per il periodo compreso tra il 1990 e il 1995. Tra queste, qualora la domanda attorea dovesse ritenersi fondata sull'an, va preferita quella risultante dalla capitalizzazione annuale del tasso convenzionale contenuto negli estratti conto in atti con un riconoscimento a favore dell'appellante di euro 1.782,09, da ridursi delle spese non contestate di euro 126,84 ed euro 1.531,30 per CMS non contestata. L'anatocismo annuale è contemplato nella delibera CIRC del 9.2.2000 per cui gradatamente dovrà chiedersi al Consulente di procedere al ricalcolo senza capitalizzazione degli interessi ma al tasso convenzionale. In ogni caso e qualunque sia l'ipotesi di ricalcolo ritenuta corretta, da ciascuna ricostruzione contabile vanno detratti i presunti indebiti per interessi ultralegali, CMS e spese trattandosi di poste mai censurate dall'attore nell'atto introduttivo del giudizio. Per come si evince dalla CTU l'importo delle spese da escludere è di euro 126,84 mentre quanto alla CMS è di euro 1.531,30 nel caso della “ ricostruzione c-c a tassi legali “. Quanto al rapporto di mutuo , fermo restando che l'attore ha abbandonato la domanda , nell'atto di citazione aveva eccepito il fenomeno anatocistico anche su detto rapporto che assume stipulato con IC senza depositare il contratto , o ammortamenti e pagamenti. Stando così le cose la censura non merita esame e del resto aveva trovato esplicito rigetto nell'ordinanza ammissiva della CTU dove il giudice aveva limitato le indagini al solo conto corrente. A voler ragionare per ipotesi , la giurisprudenza è univoca nel ritenere che il fenomeno del'anatocismo non è ravvisabile neanche nei piani di ammortamento “ alla francese “ che nella loro struttura matematica non portano alla generazione di interessi composti . In quanto la rata è fissa non esiste sin dall'origine indeterminatezza del tasso d'interesse . L'appello è infondato anche sulla quantificazione delle spese avendo specificato il giudice che il valore della controversia è compreso tra euro 5.200,00 e 26.000,00 per cui la liquidazione nei medi del DM 55/2014 è corretta. Conclude chiedendo di respingere la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza;
di dichiarare inammissibile l'appello ai sensi degli artt.348 bis e 342 c.p.c., ovvero perché infondato;
in via gradata e salvo gravame , di contenere la domanda nei limiti di quanto effettivamente dovuto per legge , equità e giustizia con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Al rigetto, con ordinanza del 2.4.2019, della richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza seguivano più rinvii per decreto. Da ultimo, fissata l'udienza del 2.10.2023 , sostituita con il deposito di note scritte di trattazione, con ordinanza del 7.11.2023 la causa veniva posta in decisione con i termini ex art.190 c.p.c .
MOTIVI della DECISIONE
1.-Con il primo motivo l'appellante sostiene che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla è stata implicitamente decisa dal primo Controparte_2 giudice in senso sfavorevole alla banca con l'ordinanza del 31.3.2011 allorquando, fatte precisare le conclusioni sull'eccezione , rimetteva la causa sul ruolo e disponeva CTU contabile. Di conseguenza , l'ordinanza ha valore di sentenza e non avendo la banca proposto appello immediato, o fatto riserva di gravame, si era formato il giudicato interno non più modificabile con la sentenza definitiva , pena la nullità e/o annullabilità di quest'ultima. Il G.I. nella summenzionata ordinanza scrive :” Il got, letti gli atti di causa, rilevato che si rende necessario nominare ctu per decidere anche nel merito la domanda di parte attrice ordina la remissione del procedimento sul ruolo. Fissa l'udienza del 13-07-2011, ore 9,00 per giuramento ctu e formulazione dei quesiti. Nomina ctu ………… “. L'espressione “necessario nominare ctu per decidere anche nel merito la domanda di parte attrice “ fa ritenere che non era possibile decidere allo stato degli atti sulla domanda della parte attrice e sull'eccezione preliminare della convenuta . Da CP_2 qui la necessità di procedere ad istruzione mediante una consulenza tecnica contabile . Dunque, si tratta di un'ordinanza istruttoria, non di una statuizione decisoria autonomamente impugnabile immediatamente o con riserva di gravame. Tanto rende infondata la censura.
2.- Venendo al merito, la domanda proposta dalla ditta è di Parte_1 ripetizione delle somme che assume indebitamente percepite dalla CA convenuta/appellata mediante l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi applicata ai due rapporti bancari dedotti in giudizio. I rapporti sono il contratto di conto corrente n.3252494 e il mutuo n.23113, collegato al c/c, entrambi accesi presso la IC S.p.A., filiale di Gioiosa Ionica nel 1990 e definiti, per come affermato dall'appellante, nel 1993 anche se allega alcuni estratti conto del 1995. Per entrambi sostiene che sono confluiti in a Controparte_2 seguito dell'atto pubblico di conferimento del ramo d'azienda rogato il 31.12.1997 dal notaio e che, quindi, obbligata alla restituzione è Per_1 CP_2
E' quindi evidente che la ditta attrice al fine di vedere accolta la domanda di indebito avrebbe dovuto dimostrare documentalmente quanto affermato, ossia che è sufficiente leggere il succitato atto pubblico di conferimento , in relazione per come ritenuto dal primo giudice al 5 comma dell'art.58 T.U.B., per ricavare che le obbligazioni nascenti da rapporti già definiti con la cedente IC rientrano tra quelle oggetto di cessione del ramo d'azienda a . CP_2
Tanto non risulta provato attraverso la lettura del rogito di conferimento ( a tenore del quale IC s.p.a. conferiva a “ immobili…….. debiti e crediti , rapporti CP_2 contrattuali, diritti e ragioni nonché ogni altro elemento facente parte del Ramo aziendale medesimo” ) in quanto quello che per l'appellante è un debito della cedente conferito alla cessionaria non risulta specificatamente indicato come debito della IC esistente al momento del conferimento del ramo d'azienda. E non risulta dalla perizia di stima ,allegata dal notaio rogante all'atto di conferimento, perizia che a norma dell'art.2343, comma 1, c.c. contiene la descrizione dei beni, dei diritti e dei rapporti conferiti, stimati nella loro consistenza patrimoniale alla data del 30.6.1997 per come risultanti dai libri contabili della cedente a detta data , dei quali non potevano oggettivamente risultare rapporti definiti almeno due anni prima della stima (tra il 1993 e il 1995) come sono quelli oggetto di giudizio. Comunque, di detta perizia oggi ( come al tempo della stesura della decisione impugnata) risultano depositati dalla banca appellata e non dall'appellante - sul quale gravava l'onere del deposito di tali atti completi posto che individua come soggetto obbligato alla restituzione di somme indebitamente percepite la in forza CP_2 dell'atto pubblico di conferimento di cui la perizia ( e gli allegati alla stessa ) è parte integrante e sostanziale - solo alcuni stralci dai quali si ricavano gli elementi patrimoniali esclusi dal conferimento e non quelli inclusi . Gli elementi esclusi sono individuati “ nei crediti in sofferenza, nei crediti incagliati ed in alcuni crediti in bonis per i quali è prevista una situazione di potenziale sofferenza, nelle altre attività e passività collegabili a crediti non conferiti, compresi i crediti di firma , oltre ad altre passività ed attività identificate dai Consigli di Amministrazione delle tre banche conferenti ed evidenziate nella situazione patrimoniale di conferimento approvate dagli stessi Consigli “. Dall'indice della relazione di stima risulta che gli elementi patrimoniali non conferiti sono descritti analiticamente al paragrafo 2.2.1 che però manca. Pertanto , posto che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva , vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione e che, quindi, spetta all'attore allegarla e provarla nel caso in cui il convenuto neghi come nel caso in esame la fondatezza dell'allegazione, non risultando individuato dall'appellante il soggetto obbligato alla restituzione delle somme richieste a titolo di indebito oggettivo , la domanda della è infondata nel merito e va Parte_1 rigettata. 3.- Parimenti infondata è la censura relativa alla liquidazione delle spese di primo grado che l'appellante assume essere esorbitanti posto che il giudice applica il DM n.55/2014 ed indica come scaglione di riferimento quello compreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00. Su tale punto l'appellante dimentica che il valore della causa da lui stesso dichiarato in primo grado è di euro 25.000,00 , nonché che il giudice specifica : “ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla scorta del D.M. n55 del 2014. In particolare : a) alla luce del valore della controversia ……” . Pertanto, posto che il valore dichiarato della causa è di euro 25.000,00 e che quindi lo scaglione di riferimento è quello compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00 , nonchè che il primo giudice specifica che liquida le spese di primo grado “ alla luce del valore della controversia “ in euro 4.835,00, oltre accessori , esattamente corrispondenti allo scaglione da € 5.200,00 ad € 26.00,00 per le 4 fasi liquidabili, è evidente che la liquidazione è corretta . 4.- Le spese seguono la soccombenza anche per questo grado del giudizio e, tenuto conto che il valore della causa dichiarato dalla per il giudizio Parte_1
d'appello è di euro 16.333,93 e che, quindi, lo scaglione di riferimento è quello compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00, si liquidano, in favore della
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, secondo i Controparte_1 medi previsti dal D.M. n.147/2022 per detto scaglione per fase di studio, introduttiva e decisionale e nel minimo per la fase di trattazione e, quindi, in complessivi euro 4.888,00, di cui euro 1.134,00 per fase di studio, euro 921,00 per fase introduttiva, euro 922,00 per fase di trattazione ed euro 1.911,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge. Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/2002, si dà atto di avere emesso un provvedimento di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di GI LA, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, in persona del legale rapprese Parte_1 tempore , con atto di citazione notificato con PEC del 13.6.2018 Parte_1 nei confronti di , in persona del legale Controparte_1 rappresentante nda, eccezione e difesa, così decide:
1) rigetta l'appello;
2) condanna la , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore , al pagamento delle spese processuali Parte_1 che liquida , in favore della in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore , in complessivi euro 4.888,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/2002, di avere emesso un provvedimento di integrale rigetto dell'appello. GI LA , 31/03/2025.
La Giud.Aus.est.
(dott.ssa Angelina Maria) La Presidente
(dott.ssa Patrizia Morabito)