Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/05/2025, n. 2635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2635 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 537/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 537/2025;
Esaminato il ricorso con cui i coniugi:
nata a [...] il [...] (CF: Parte_1
) rappresentata e difesa dall'avv. Leandro C.F._1
Rivecchio;
E nato a [...] il [...] (CF. Parte_2
) rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Ecora;
C.F._2
Congiuntamente chiedevano che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Catania il 27.7.1999;
Esaminate le note in sostituzione dell'udienza nelle quali pagina 1 di 3
è documentato il loro consenso;
Ritenuto che i coniugi si separarono con provvedimento n.
2723/06 di questo Tribunale reso in data 6.12.2006;
Accertato che il consenso dei coniugi risulta formato in modo libero e regolare;
Verificata la compatibilità dell'accordo con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia;
Ritenuto che il P.M. non si è opposto alla domanda dei coniugi;
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis 51 c.p.c. e 3 Legge 1/12/1970 n. 898,
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Catania in data 27.7.1999 tra:
Parte_1
e
Parte_2
alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi continueranno a vivere separati, portandosi reciproco rispetto;
2) Il sig. continuerà a versare Parte_2
alla sig.ra un assegno mensile di Euro 350,00 a Parte_1
titolo di contributo al mantenimento delle figlie e Persona_1 Per_2
maggiorenni ma non economicamente autosufficienti entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dalla domanda e da rivalutare automaticamente ogni anno secondo indici ISTAT ex art. 150 disp att cpc, nonché a concorrere alle spese straordinarie in ragione del 50% con la ricorrente secondo le Linee Guida del CNF 2017. 3) I coniugi essendo entrambi economicamente indipendenti dichiarano di rinunciare
pagina 2 di 3 ad ogni reciproca richiesta economica in ordine al loro personale mantenimento;
4) I coniugi dichiarano di aver provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro dal punto di vista patrimoniale ”;
O R D I N A all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere all'annotazione della presente sentenza (comune di Catania, ATTO N 508, PARTE 2, serie A, ANNO
1999).
Così deciso nella camera di consiglio del 16.5.25
Il Presidente Est. dott.ssa Sonia Di Gesu
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