Sentenza 11 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 11/05/2023, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/05/2023
N. 00287/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00235/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 235 del 2022, proposto da MA NE ER, rappresentata e difesa dall’avvocato Ugo Giurato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Perugia, via degli Offici, 14;
per l’ottemperanza
del giudicato formatosi su decreto della Corte d’Appello di Perugia n. 181 del 22 gennaio 2018;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2023 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe si chiede l’ottemperanza al decreto della Corte d’Appello di Perugia n. 181/2018, passato in giudicato, di riparazione del danno da ritardo giudiziario ( ex lege n. 89/2001), con il quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze è stato condannato a pagare in favore della sig.ra MA NE ER la somma di euro € 6.000,00 (seimila/00) per danno non patrimoniale, oltre interessi dalla domanda al saldo, unitamente alle spese processuali liquidate in € 675,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, € 8,00 per bolli, I.V.A. e C.A.P. come per legge, con distrazione pro quota in favore dei procuratori antistatari, avvocati Ugo Giurato e Antonio Andricciola.
Chiede altresì la ricorrente la condanna del Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento della c.d. penalità di mora di cui all’art. 114 c. 4, lett e), cod. proc. amm.
Alla camera di consiglio del 4 aprile 2023 la causa è passata in decisione.
3. Tanto premesso in punto di fatto, ritiene in via preliminare il Collegio di dichiarare inammissibile, per difetto di legittimazione attiva, la domanda di ottemperanza quanto alla parte del decreto della Corte d’Appello relativa alla condanna alle spese di lite con distrazione in favore del difensore antistatario (avv. Ugo Giurato), non essendo il gravame proposto anche da quest’ultimo per le somme di sua spettanza.
4. Ciò considerato, si ritiene che non vi siano ragioni per denegare la richiesta esecuzione, non risultando intervenuto il pagamento delle somme liquidate nel decreto in esame.
5. Alla stregua di quanto esposto, il Tribunale Amministrativo dispone che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore , provveda entro il termine di 90 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, al pagamento delle somme di cui sopra in favore della ricorrente.
6. Per il caso di inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta, in conformità di quanto disposto dall’art. 5 - sexies della legge n. 89 del 2001 e s.m, il dirigente responsabile dell’Ufficio X della Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro del Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
7. Il commissario, provvederà a:
a - prelevare le somme da qualsiasi capitolo di spesa del Ministero competente al pagamento, ovvero, in caso di incapienza, da qualsiasi altro capitolo di spesa dello Stato, scelto a sua discrezione secondo il criterio di buona amministrazione;
b - utilizzare se necessario anche i fondi fuori bilancio;
c - utilizzare in alternativa, sempre a sua scelta, l'istituto del pagamento in conto sospeso.
8. Il commissario terminerà la sua opera, salvo proroghe da richiedersi a questo Tribunale Amministrativo, entro il termine di 90 giorni dalla richiesta che la parte interessata gli presenterà dopo che sia decorso inutilmente il termine di 90 giorni di cui al precedente paragrafo 5.
8.1. Quanto alla domanda di condanna al pagamento dell’ulteriore somma chiesta a titolo di ritardo nell’esecuzione del giudicato di cui al decreto in questione, il Collegio osserva quanto segue.
Secondo recente arresto dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nell’ambito del giudizio di ottemperanza la comminatoria delle penalità di mora di cui all'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., è ammissibile per tutte le decisioni di condanna di cui al precedente art. 113, ivi comprese quelle aventi ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria (sent. 25 giugno 2014, n. 15) nonché di corresponsione di indennizzo a titolo di equa riparazione per eccessiva durata del processo di cui alla L. 89/2001 “Pinto”.
Fermo restando tale ammissibilità, la stessa Plenaria non ha mancato di osservare come “la considerazione delle peculiari condizioni del debitore pubblico, al pari dell’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive, costituiscono fattori da valutare non ai fini di un’astratta inammissibilità della domanda relativa a inadempimenti pecuniari, ma in sede di verifica concreta della sussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura nonché al momento dell’esercizio del potere discrezionale di graduazione dell’importo. Non va sottaciuto che l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., proprio in considerazione della specialità, in questo caso favorevole, del debitore pubblico - con specifico riferimento alle difficoltà nell’adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di specifici interessi pubblici - ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità, previsto nel codice di rito civile, quello, del tutto autonomo, della sussistenza di altre ragioni ostative. Ferma restando l’assenza di preclusioni astratte sul piano dell’ammissibilità, spetterà allora al giudice dell’ottemperanza, dotato di un ampio potere discrezionale sia in sede di scrutinio delle ricordate esimenti che in sede di determinazione dell’ammontare della sanzione, verificare se le circostanze addotte dal debitore pubblico assumano rilievo al fine di negare la sanzione o di mitigarne l’importo” .
In definitiva, secondo tale autorevole arresto, pur escludendosi la sussistenza di preclusioni astratte sul piano della ammissibilità, è escluso ogni automatismo nel giudizio di applicazione della sanzione, dovendo il giudice tener conto delle circostanze esimenti stabilite dalla norma al fine di mitigarne l'importo o di negarne la stessa applicazione.
Ritiene il Collegio come nella fattispecie le note difficoltà di adempimento connesse anche alla perdurante crisi congiunturale siano sufficienti non solo a mitigarne l’importo ma ad escluderne la stessa applicazione, quali concrete “ragioni ostative”.
9. Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
10. Per il pagamento delle spese del giudizio il commissario provvederà analogamente a quanto indicato nel par. 7.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), in parte dichiara inammissibile e in parte accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, ordina gli adempimenti indicati in motivazione.
Le spese del presente giudizio, poste a carico del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sono liquidate in € 500,00 (cinquecento/00), oltre agli oneri di legge ed alle eventuali ulteriori spese che dovessero rendersi necessarie, con distrazione in favore del difensore antistatario, avv. Ugo Giurato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2023 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Potenza, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere, Estensore
Daniela Carrarelli, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Enrico Mattei | Raffaele Potenza |
IL SEGRETARIO