Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/05/2025, n. 1815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1815 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
n. 1612/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Antonio
Caradonna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1612/2024, avente ad oggetto:
lesione personale, riservata in decisione all'udienza del'11.4.2025, promossa da:
, (CF: ) rapp. e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv.to Ines Truosolo (CF: ), elettivamente domiciliata in C.F._2
Indirizzo Telematico, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE ATTRICE
CONTRO
N.Q. FGVS PER LA REGIONE CAMPANIA Controparte_1
(CF: ) rapp. e difesa dall'avv.to Giorgia Galli (CF: P.IVA_1 [...]
), elettivamente domiciliata in Viale Gramsci, 19 Napoli, presso lo C.F._3
studio del predetto difensore.
PARTE CONVENUTA
pagina 1 di 11
DEL CP_2
ALTRA PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come in atti.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, Parte_1
conveniva in giudizio e la quale Fgvs per la Controparte_3 Controparte_1
Regione Campania dinanzi a questo Tribunale deduceva che in data 22/8/2021, alle ore 11:00 in Afragola, al Corso Vittorio Emanuele III, all'altezza del civico n. 63, nei pressi della farmacia Pellino, veniva investita dal motociclo Benelli, tg: EG46860, di
Co proprietà sprovvisto di copertura assicurativa al momento del Controparte_3
pagina 2 di 11 sinistro. Deduceva ancora che, mentre stava per attraversare la strada, veniva travolta dal motociclo che eseguiva un soprasso ad un'altra auto in transito e non avvedendosi della presenza dell'istante, facendola rovinare al suolo. Deduceva infine che a causa della caduta, impattava con il viso a terra riportando gravissime lesioni anche al volto ed ai denti, per cui veniva trasportata con ambulanza al P. S. dell'Ospedale Cardarelli
di Napoli.
Si costituiva la spa parte convenuta la quale contestava in fatto ed in diritto l'avversa domanda;
in primis, contestava la procedibilità dell'azione per la mancanza della necessaria messa in mora, nonché la legittimazione delle parti ed i fatti causa.
Questioni preliminari
In via preliminare, va detto circa la proponibilità della domanda. Risulta allegata agli atti la richiesta di risarcimento inviata alla società assicuratrice ed alla Consap
spa, recapitata a mezzo pec l'1.8.2022; per converso, non risulta documentata alcuna contestazione formale pregiudiziale in merito, inviata dalla nella Controparte_1
citata qualità.
Non si costituiva nonostante la regolarità della notifica, per Controparte_3
cui ne va dichiara la contumacia.
Le legittimazioni delle parti in causa sono desunte dagli atti acquisiti a cura di parte attrice, sia in ordine a quella del convenuto , sia in ordine a Controparte_3
quella della società assicuratrice nella citata qualità (cfr. informativa Consap
pagina 3 di 11 29.4.2022), con cui si rilevava l'assenza di una valida copertura assicurativa in capo al veicolo investitore.
La domanda va accolta nei limiti di cui appresso.
Dalla prova espletata è emerso che, nella data e nel luogo indicati nell'atto di citazione, l'attrice rimaneva vittima del sinistro in esso descritto, con le conseguenze accertate agli atti. La teste , indicata da parte attrice ed escussa in Testimone_1
istruttoria, affermava infatti di aver assistito ai fatti avvenuti nei pressi della Farmacia
Pellino, sita nelle vicinanze dei luoghi del sinistro, ove si trovava insieme all'altra teste indicata, la cui escussione veniva ritenuta superflua dal precedente Istruttore. In
tale posizione, precisata in tre quattro metri dal punto del sinistro, vedeva l'attrice che mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali ivi esistenti, investita da una moto che, sorpassando un veicolo che la precedeva, ne provocava la caduta faccia a terra,
rimanendo ivi fino all'arrivo di un'ambulanza con i sanitari a bordo.
Risultando così provato il fatto storico, va dichiarata l'esclusiva responsabilità
della moto che, dagli atti di causa, si accertava essere di proprietà del convenuto
[...]
, condotta -per l'occasione- da un extracomunitario. A tal proposito, è CP_3
da rilevare come la descrizione emersa dalla deposizione dell'indicato teste, produce elementi che inducono a dichiarare l'attrice totalmente esente da ogni responsabilità
del sinistro. Infatti, nell'ambito dei sinistri stradali con investimento a pedone, la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, riconosce da sempre la possibilità che il un suo comportamento negligente possa integrare un fattore causale idoneo, anche pagina 4 di 11 in via esclusiva, a determinare l'evento dannoso, con conseguente esclusione della responsabilità del conducente per i danni subiti dall'investito. Ne consegue che,
anche il comportamento dei pedoni rimane soggetto alle comuni regole di diligenza e prudenza, nonché alla disposizione contenuta nell'art. 190 C.d.S., dettata al precipuo fine di evitare che i pedoni determinino intralcio e, più in generale, situazioni di pericolo per la circolazione stradale, tali da mettere a repentaglio l'incolumità propria o degli altri utenti della strada. In particolare, il comma 4° dell'art. 190 del Codice
della Strada prevede espressamente il divieto per il pedone di “indugiare” sulla carreggiata, sia singolarmente che in gruppo: il tutto all'evidente scopo di privilegiare da un lato la sicurezza del pedone e dall'altro la fluidità del traffico veicolare. La
recente giurisprudenza ha ormai definitivamente riconosciuto l'applicabilità, anche in tema di responsabilità aquiliana, della regola di cui all'art. 1227 co.
1. Cod. Civ.,
affermando il principio in virtù del quale non è dovuto alcun risarcimento per i danni causati dal comportamento colposo del danneggiato (Cass. civile III, n. 21686 del
9.11.2005). Ne discende la sostanziale equiparazione, quoad effectum, del fatto colposo del terzo al caso fortuito. Anche in materia di investimento del pedone, la recente giurisprudenza ha riconosciuto al conducente la possibilità di andare esente da responsabilità fornendo la prova che l'investimento sia dipeso in via esclusiva dal comportamento colposo del pedone. A tal fine, tuttavia, la Corte di Cassazione ha precisato: in materia di responsabilità civile da sinistri stradali derivanti dalla circolazione stradale dei veicoli, in caso d'investimento di pedone la responsabilità
pagina 5 di 11 del conducente è esclusa qualora risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione questa ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicché
l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti (Cass. civile III, n. 21249 29.9.2006). Se la giurisprudenza degli ultimi anni ammette l'equiparazione, ai fini dell'esclusione della responsabilità dell'automobilista, del fatto colposo del pedone al caso fortuito, essa a maggior ragione ritiene ravvisabile, ricorrendo condotte imprudenti del pedone, un concorso di colpa idoneo a determinare la riduzione del diritto al risarcimento del danno. In tema di circolazione dei veicoli e per il caso di investimento da parte di automobilista che attraversa la sede stradale, la presunzione di colpa del conducente investitore prevista dall'art. 2054 co. 1 Cod. Civ. non opera in contrasto con il principio di responsabilità per fatto illecito fondata sul rapporto di causalità tra evento dannoso e condotta umana. Di conseguenza, allorquando sia accertata l'imprudenza della condotta del pedone, la colpa di questo concorre a norma dell'art. 1227 co. 1
Cod. Civ. con quella presunta del conducente del veicolo investitore.
Per giurisprudenza ormai consolidata, pertanto, in tema di giudizi vertenti su sinistri stradali, l'attore, oltre all'onere di provare il comportamento di guida trasgressivo delle norme che regolano la circolazione stradale messo in atto dal conducente del veicolo antagonista, ha anche quello di provare la conformità alle stesse norme del suo comportamento di guida. E la narrazione del teste, nulla riferisce pagina 6 di 11 circa un eventuale comportamento trasgressivo della , non raccontando di Pt_1
fatti che possano incrinare la ricostruzione della dinamica del sinistro e dell'esclusiva responsabilità del detto veicolo, tal che nessuna penalizzazione, seppur parziale,
possa soffrire la quantificazione del ristoro a favore dell'attrice.
La domanda di risarcimento è dunque fondata nell'an.
La descrizione dei fatti emersa dagli atti risulta poi utile per il riscontro del nesso di causalità evento-danni provato con la documentazione agli atti ed in particolare, circa le lesioni, con la certificazione medico-sanitaria prodotta dall'attore,
che è stata esaminata dal dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, Unità
Operativa Complessa di Medicina Legale, presso il Policlinico di Napoli nella persona del responsabile medico prof. , dalla cui relazione si Persona_1
evince che l'attrice riportava un “Trauma facciale con ferita lacero-contusa del labbro inferiore, lussazione degli elementi dentari del sestante dell'arcata superiore e frattura di II classe di Ellis del 13,12,11 e coronale del 22; trauma contusivo escoriativo di gamba destra” con un I.T.P. di tre giorni al 75%, cinque giorni al 50% e dieci giorni al 25%. A tali danni fisici conseguiva un danno biologico I.P.P. pari al 3,5%.
Il contenuto della depositata relazione, da considerarsi quale prova privilegiata in quanto proveniente da struttura pubblica, risulta motivata in modo pienamente condivisibile, per cui il Giudicante non ha motivo di discostarsi dalle sue conclusioni in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo pagina 7 di 11 accurato in aderenza alla documentazione medica esaminata.
Occorre, quindi, procedere alla liquidazione in concreto dei danni patiti in conseguenza dell'incidente subito dall'attrice, tenuto conto che i postumi permanenti sono stati riconosciuti in una misura inferiore al 9%, e che quindi può farsi applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 139 del codice delle assicurazioni private per la liquidazione dei danni da microlesioni. Ora, non vi è dubbio che il quadro patologico accertato costituisca espressione del c.d. danno biologico (danno alla salute), inteso quale menomazione della complessiva integrità psico-fisica della persona, in sé e per sé considerata - danno primario ed immancabile, risarcibile indipendentemente da un pregiudizio di carattere puramente patrimoniale, in quanto incidente sul valore persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica, comprensivo del danno estetico.
Tale tipo di danno deve essere liquidato con una attenta valutazione della patologia sofferta e delle condizioni soggettive dell'infortunato (natura ed entità delle lesioni, durata della malattia, sussistenza e rilevanza degli esiti a carattere permanente, età del soggetto). Sebbene la liquidazione debba essere effettuata alla attualità, lo scrivente è del parere di applicare i parametri relativi alla Tabella unica nazionale in quanto ritenuti applicabili.
In proposito, l'attore all'epoca del sinistro aveva 17 anni. Lo scrivente ritiene equo liquidare in favore dell'attrice a titolo di danno biologico l'importo complessivo pagina 8 di 11 di euro 14.229,62 applicando la tabella unica ministeriale all'attualità della liquidazione, così determinandola:
Danno biologico permanente € 4.022,24
Invalidità temporanea parziale al 75% € 124,29
Invalidità temporanea parziale al 50% € 138,10
Invalidità temporanea parziale al 25% € 138,10
TOTALE GENERALE: € 4.422,73
Dall'esame delle lesioni riportate dalla minore, si rileva il danno ai denti avulsi, per il cui rifacimento veniva depositato agli atti un preventivo il cui costo ammonta ad euro 9.800,00; considerata l'età della , il descritto trattamento Pt_1
va ripetuto, nel minimo, ogni dieci anni e, quindi, almeno per cinque volte nell'arco della vita dell'attrice. Orbene, considerato che trattasi di preventivo proveniente dalla parte attrice, in assenza di una precisa valutazione da assumersi in altro modo, si ritiene quantificare in euro 6.500,00 in via del tutto equitativa il costo all'attualità di un singolo rifacimento, per una complessiva spesa nell'arco di tempo indicato pari ad € 32.500,00 (€ 6.500,00 x 5).
Agli atti non si evidenziano altre spese documentate dall'attrice richieste a titolo di danno non patrimoniale.
Sulla somma liquidata a titolo di danno fisico, vanno calcolati gli interessi al tasso legale dal fatto al soddisfo, nel mentre per le restanti somme liquidate vanno calcolati gli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente al soddisfo.
pagina 9 di 11 Ogni altra domanda attorea viene rigettata in quanto non provata.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 D.M. 10/3/2014 n. 55 e dell'art. 14 comma 1 c.p.c.
e quindi dello scaglione di valore corrispondente, che coincide con l'importo del risarcimento liquidato, per tutte le fasi contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione dei livelli medi previsti dalla Tabella n. 2 allegata al decreto che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria. A tale importo vanno comunque aggiunti l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali (cfr. Cass. civ. sez. III,
8/11/2012, n. 19307) nonché il 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 n. 55, che è dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1 c.p.c. (v. Cass. civ.
sez. III, 8/7/2010, n. 16153).
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da nei Parte_1
confronti di e la spa quale Fgvs per la Regione Controparte_3 Controparte_1
Campania, così provvede:
- in accoglimento della domanda, condanna i convenuti in solido a pagare l'importo di euro € 4.422,73, oltre interessi dal fatto al soddisfo, a titolo di pagina 10 di 11 danno non patrimoniale;
- condanna i convenuti al pagamento, per le causali di cui in parte motiva,
dell'importo di euro € 32.500,00, a titolo di danno patrimoniale, con interessi dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo;
- condanna altresì i convenuti a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 7.616,00 per compenso professionale, ed euro 545,00
per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15%, Cpa ed IVA come per legge, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
Aversa, 14/5/2025
Il Giudice
dott. Antonio Caradonna
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