Articolo 155 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
Articolo 154Articolo 156
Versione
24 maggio 1974
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Versione
18 maggio 1986
Art. 155. (((Cessazione dal servizio per limiti di eta').

La cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di eta' e la liquidazione del trattamento di quiescenza sono disposte, ove non ostino particolari motivi, con unico decreto.
Nello stesso decreto di liquidazione sono indicate, ai fini della riversibilita' della pensione, le generalita' del coniuge e dei figli minorenni.
Il provvedimento e' trasmesso ai competenti organi di controllo almeno sei mesi prima del raggiungimento del limite di eta'.
Entro trenta giorni dal ricevimento, la competente ragioneria invia copia del decreto di cui ai precedenti commi alla direzione provinciale del tesoro per il puntuale inizio dei pagamenti, indicandovi il numero di iscrizione da attribuire alla partita di pensione.
La medesima ragioneria trasmette altresi' alla Corte dei conti, per il controllo di competenza, il provvedimento di cui al precedente terzo comma unitamente alla relativa documentazione.
La direzione provinciale del tesoro, ricevuta copia del decreto di concessione della pensione, procede all'apertura della relativa partita di spesa fissa sulla quale dispone il pagamento del trattamento economico sulla base di quanto previsto nel provvedimento stesso. Nel caso in cui i pagamenti disposti in base a tali atti risultino errati, si fa luogo al conguaglio a credito o a debito.
All'atto della cessazione dal servizio, copia del decreto di liquidazione e' consegnata dal capo dell'ufficio al titolare, che ne rilascia ricevuta.
Qualora non sia possibile per eccezionali motivati impedimenti predisporre il provvedimento nei termini stabiliti dal terzo comma del presente articolo, e' autorizzata la corresponsione del trattamento provvisorio con le procedure di cui al successivo art. 162))
Entrata in vigore il 18 maggio 1986
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