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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIV, sentenza 22/01/2026, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 594/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCIRE' AN, Presidente
RAITI IO IO GIU, Relatore
TOSCANO SALVATORE, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5880/2025 depositato il 19/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 89324018583897006000 2018
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 147/2026 depositato il 20/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti;
Resistente/Appellato: come in atti.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso inoltrato per la notifica alla Agenzie delle Entrate di Catania e ad Agenzia delle Entrate Riscossione il 19.09.2025 (e depositato il 19.10.2025), la sig.ra Ricorrente_1 (c.f.: CF_Ricorrente_1) impugnava l'avviso d'accertamento n. 89324018583897006000, asseritamente mai notificato, o, se notificato, notificato in maniera irrituale, sulla scorta dei motivi che sinteticamente si riportano di seguito:
1) violazione dell'art. 60 D.P.R. 600/1973;
2) violazione dell'art. 42 D.P.R. 600/1973;
3) violazione dell'art. 39 D.P.R. 600/1973.
Ai medesimi motivi la difesa della ricorrente affidava – sub specie del fumus boni juris – la coeva istanza di sospensione cautelare avanzata a mente dell'art. 47 del D. lgs. n. 546/1992.
L'Agenzia delle Entrate di Catania si costituiva in giudizio mediante deposito di apposite controdeduzioni del 13.11.2025, ove, puntualizzato preliminarmente che il provvedimento impugnato è l'«avviso di presa in carico n. 89324018583897006/000 relativo all'avviso di accertamento n. TYS01A701759/2023 anno di imposta 2018 notificato il 07/03/2024», eccepiva di seguito l'inammissibilità del ricorso per non aver la ricorrente provveduto alla prova delle circostanze integrative del requisito di tempestività, segnatamente « con riguardo alla data di avvenuta conoscenza dell'atto enunciativo della pretesa tributaria contestata», contestando comunque, altresì, la fondatezza del ricorso, per esser stato «l'avviso di accertamento n.
TYS01A701759/2023 anno di imposta 2018 […] notificato il 07/03/2024 via PEC»,
Agenzia delle Entrate Riscossione non si è costituita in giudizio.
La causa è stata rinviata all'udienza del 16 gennaio 2026 per la trattazione della domanda cautelare.
All'udienza, peraltro, avendo la Corte accertato la sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si è proceduto alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
La domanda non supera il preliminare vaglio di ammissibilità.
La difesa di parte ricorrente, invero, omette finanche di indicare la data alla quale la contribuente avrebbe avuto conoscenza del provvedimento impugnato, per come pure eccepito dalla Direzione Provinciale di
Catania della Agenzia delle Entrate in seno alle controdeduzioni del 13.11.2025, ove, puntualizzato preliminarmente che l'atto impugnato è l'«avviso di presa in carico n. 89324018583897006/000 relativo all'avviso di accertamento n. TYS01A701759/2023 anno di imposta 2018 notificato il 07/03/2024», si evidenziava appunto, in rito, che la parte avesse omesso di dar prova della data di conoscenza del provvedimento, così non dimostrando la tempestività della domanda.
Invero:
a) evidenziato - anzitutto in diritto - che ai fini della dovuta verifica officiosa di tempestività della domanda è onere del ricorrente dare prova delle circostanze di fatto idonee a dimostrare il rispetto del termine decadenziale di cui all'art. 21 del D. lgs. n. 546 del 1992 (sul che, v., recentemente, Cass. civ., Ordinanza
n. 20627 del 22 luglio 2025, e Cass. civ., sez. V, Ordinanza n. 28804 del 31.10.2025), ed, altresì,
b) in fatto, che manca agli atti di causa, prima ancora che la prova, finanche la mera indicazione labiale della data di intervenuta conoscenza del provvedimento impugnato da parte della ricorrente, il ricorso ha da dichiararsi inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza, e saranno liquidate in dispositivo a favore della Agenzia delle Entrate di Catania, sola parte convenuta costituitasi in giudizio.
P.Q.M.
Il ricorso è inammissibile. Parte ricorrente è condannata al pagamento a favore della Agenzia delle Entrate di Catania della complessiva somma di euro 5.000,00 (cinquemila/00), a titolo di rimborso per le spese processuali.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2026.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCIRE' AN, Presidente
RAITI IO IO GIU, Relatore
TOSCANO SALVATORE, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5880/2025 depositato il 19/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 89324018583897006000 2018
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 147/2026 depositato il 20/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti;
Resistente/Appellato: come in atti.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso inoltrato per la notifica alla Agenzie delle Entrate di Catania e ad Agenzia delle Entrate Riscossione il 19.09.2025 (e depositato il 19.10.2025), la sig.ra Ricorrente_1 (c.f.: CF_Ricorrente_1) impugnava l'avviso d'accertamento n. 89324018583897006000, asseritamente mai notificato, o, se notificato, notificato in maniera irrituale, sulla scorta dei motivi che sinteticamente si riportano di seguito:
1) violazione dell'art. 60 D.P.R. 600/1973;
2) violazione dell'art. 42 D.P.R. 600/1973;
3) violazione dell'art. 39 D.P.R. 600/1973.
Ai medesimi motivi la difesa della ricorrente affidava – sub specie del fumus boni juris – la coeva istanza di sospensione cautelare avanzata a mente dell'art. 47 del D. lgs. n. 546/1992.
L'Agenzia delle Entrate di Catania si costituiva in giudizio mediante deposito di apposite controdeduzioni del 13.11.2025, ove, puntualizzato preliminarmente che il provvedimento impugnato è l'«avviso di presa in carico n. 89324018583897006/000 relativo all'avviso di accertamento n. TYS01A701759/2023 anno di imposta 2018 notificato il 07/03/2024», eccepiva di seguito l'inammissibilità del ricorso per non aver la ricorrente provveduto alla prova delle circostanze integrative del requisito di tempestività, segnatamente « con riguardo alla data di avvenuta conoscenza dell'atto enunciativo della pretesa tributaria contestata», contestando comunque, altresì, la fondatezza del ricorso, per esser stato «l'avviso di accertamento n.
TYS01A701759/2023 anno di imposta 2018 […] notificato il 07/03/2024 via PEC»,
Agenzia delle Entrate Riscossione non si è costituita in giudizio.
La causa è stata rinviata all'udienza del 16 gennaio 2026 per la trattazione della domanda cautelare.
All'udienza, peraltro, avendo la Corte accertato la sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si è proceduto alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
La domanda non supera il preliminare vaglio di ammissibilità.
La difesa di parte ricorrente, invero, omette finanche di indicare la data alla quale la contribuente avrebbe avuto conoscenza del provvedimento impugnato, per come pure eccepito dalla Direzione Provinciale di
Catania della Agenzia delle Entrate in seno alle controdeduzioni del 13.11.2025, ove, puntualizzato preliminarmente che l'atto impugnato è l'«avviso di presa in carico n. 89324018583897006/000 relativo all'avviso di accertamento n. TYS01A701759/2023 anno di imposta 2018 notificato il 07/03/2024», si evidenziava appunto, in rito, che la parte avesse omesso di dar prova della data di conoscenza del provvedimento, così non dimostrando la tempestività della domanda.
Invero:
a) evidenziato - anzitutto in diritto - che ai fini della dovuta verifica officiosa di tempestività della domanda è onere del ricorrente dare prova delle circostanze di fatto idonee a dimostrare il rispetto del termine decadenziale di cui all'art. 21 del D. lgs. n. 546 del 1992 (sul che, v., recentemente, Cass. civ., Ordinanza
n. 20627 del 22 luglio 2025, e Cass. civ., sez. V, Ordinanza n. 28804 del 31.10.2025), ed, altresì,
b) in fatto, che manca agli atti di causa, prima ancora che la prova, finanche la mera indicazione labiale della data di intervenuta conoscenza del provvedimento impugnato da parte della ricorrente, il ricorso ha da dichiararsi inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza, e saranno liquidate in dispositivo a favore della Agenzia delle Entrate di Catania, sola parte convenuta costituitasi in giudizio.
P.Q.M.
Il ricorso è inammissibile. Parte ricorrente è condannata al pagamento a favore della Agenzia delle Entrate di Catania della complessiva somma di euro 5.000,00 (cinquemila/00), a titolo di rimborso per le spese processuali.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2026.