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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/07/2025, n. 2717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2717 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 1973/2019 R.G., avente ad oggetto “responsabilità civile”, promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. Antonella Zella, Parte_1
Attrice contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocino Controparte_1 dell'Avv. Vinicio Antonicelli e dell'Avv. Claudio Paolo Cambieri,
Convenuto nonché contro
, in persona del curatore pro tempore, con Controparte_2 il patrocino dell'Avv. Andrea Pagliani,
Convenuto
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 9.7.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt.
132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue. ha convenuto in giudizio il ed il Parte_1 Controparte_1 [...]
per l'udienza del 3.6.2019, affinché il Controparte_3 CP_1
, o, in subordine, il citato fossero condannati, rispettivamente, ai sensi
[...] CP_2 dell'art. 2051 c.c. e dell'art. 2043 c.c., al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da parte attrice a seguito della caduta verificatasi in , durante la CP_1
Pag. 1 a 9 mattina del 2.10.2015, allorquando l'attrice, mentre percorreva la pubblica via, all'intersezione tra la Via Borgo S. Rocco e le Vie Gramsci e di Vittorio, cadeva rovinosamente sul manto stradale a causa di un “insidioso avvallamento esistente sul medesimo asfalto”.
L'attrice ha dedotto che, in conseguenza dell'accaduto, riportava lesioni tali da dover ricorrere al soccorso del 118 ed alle cure del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Venere di
Bari, ove le veniva riscontrata “frattura scomposta 1/3 distale femore destro”.
Inoltre, l'attrice ha motivato la propria richiesta risarcitoria nei confronti del
[...] deducendo che, rivoltasi al quale proprietario del Controparte_3 Controparte_1 manto stradale, per il risarcimento del danno subito, l'ente le aveva indicato un broker assicurativo, il quale a sua volta aveva riferito di non poter assecondare la domanda poiché
l'avvallamento sul manto stradale era stato provocato dalla la quale Controparte_2 aveva effettuato su di esso i lavori di interramento della fibra ottica.
Il si è costituito il 13.5.2019; ha Controparte_2 eccepito preliminarmente l'improcedibilità della domanda nei propri confronti, a causa della competenza funzionale esclusiva del foro fallimentare, deducendo che la medesima società risultava già dichiarata fallita alla data della proposizione dell'azione; inoltre, nel merito, ha contestato la pretesa attorea, deducendone l'infondatezza, in quanto carente della prova degli elementi essenziali della pretesa risarcitoria.
Il si è costituito in giudizio il 31.5.2019, contestando la pretesa Controparte_1 attorea e deducendone l'infondatezza, eccependo inoltre il concorso colposo dell'attrice nella causazione del sinistro e la mancata prova dei requisiti soggettivi e oggettivi perché si potesse considerare insidioso il luogo della caduta;
inoltre, ha affermato che i lavori eseguiti sul manto stradale, da cui sarebbe derivato l'avvallamento ritenuto insidioso, sarebbero da attribuirsi alla società : tali interventi erano stati autorizzati dall'ente locale in seno Pt_2 ad un più ampio progetto volto alla realizzazione di opere civili su suolo pubblico per la posa di un cavo telefonico lungo diverse vie del territorio comunale, nel cui ambito la società
si era impegnata, nei confronti del ad eseguire a propria cura e spese i Pt_2 CP_1 successivi interventi di ripristino del manto stradale, in conformità alla normativa vigente e, in particolare, a quanto stabilito dall'art. 93, comma 2, del D.lgs. n. 259/2003.
L'ente locale ha pertanto chiesto:
- che l'attrice ex art. 106 c.p.c. ovvero il giudice adito ex art. 107 c.p.c., valutassero l'opportunità di estendere il contraddittorio nei confronti del soggetto Telecom Italia;
Pag. 2 a 9 - di rigettare la domanda in quanto infondata e non provata o, in subordine, di dichiarare l'esclusiva responsabilità del nella determinazione Controparte_2 dell'evento per cui è causa, ovvero, in via ulteriormente gradata, di accertare il concorso di colpa dell'attrice nella causazione dell'evento con conseguente rideterminazione dell'importo risarcitorio richiesto ed eventuale determinazione percentuale della responsabilità in capo ad entrambi gli odierni convenuti.
Assegnati i richiesti termini ex art. 183 c. 6 c.p.c. ed espletata l'istruttoria a mezzo di interrogatorio formale dell'attrice, la causa è stata rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 9.7.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., giusta decreto depositato il 18.6.2025.
Preliminarmente, va osservato che la causa è matura per la decisione: sul punto, va rilevato che la prova testimoniale, la C.T.U. medico-legale e la richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. richieste dall'attrice, non ammesse in corso di causa e reiterate nelle note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., sono inammissibili alla luce delle risultanze di causa, tali da escludere la sussistenza del nesso di causalità tra res e caduta richiesto dall'art. 2051 c.c.
(cfr. infra).
Sempre in via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità della domanda nei confronti del . Controparte_2
A tal proposito, risulta incontestato e comunque emerge ex actis che il fallimento della società convenuta è stato pronunciato dal Tribunale di Trani con sentenza n. 43 del 6.11.2018
(cfr. allegato sub 3 alla comparsa di costituzione e risposta del ), ossia CP_2 anteriormente all'instaurazione del presente giudizio, ragion per cui la domanda dell'attrice va dichiarata inammissibile ex art. 52 R.D. n. 267/1942, come correttamente eccepito dal
. CP_2
Invero, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluta alla competenza esclusiva del giudice delegato ex artt. 52 e 93 R.D. n. 267/1942 (nella disciplina ratione temporis applicabile), con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta in via ordinaria, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, l'inammissibilità
o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione "litis ingressus impedientes" (cfr., ex multis, Cass. n. 24156/2018).
Sempre in via preliminare, in merito alla richiesta del di estendere il Controparte_1 contraddittorio nei confronti di non si ravvisa l'opportunità processuale di Parte_3
Pag. 3 a 9 ordinarne l'intervento ai sensi dell'art. 107 c.p.c.: invero, per le cadute avvenute sulla pubblica via comunale nei confronti dei terzi in astratto risponde l'ente locale proprietario della strada ex art. 2051 c.c., sicché, ove il predetto ente avesse voluto far valere la responsabilità della anche ai fini della manleva, avrebbe dovuto avanzare Pt_2 ritualmente la richiesta di chiamata in causa della società.
Scendendo al merito della questione, va osservato quanto segue.
Nei rapporti tra l'attrice e l'ente locale il caso di specie va inquadrato nell'alveo della responsabilità delle cose in custodia ex art. 2051 c.c. ("ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito"), posto che il sinistro oggetto di causa è avvenuto su una strada rientrante nel perimetro urbano: sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha ormai riconosciuto che l'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi della disposizione normativa sopra citata, per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa (cfr. Cass. n. 23919/2013).
La responsabilità ex art. 2051 c.c. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della res
e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa (Cass. n. 15761/2016).
Ad integrare la responsabilità è necessario (e sufficiente) che il danno sia stato "cagionato" dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'art. 2051 c.c. (ex multis, Cass. n.
4476/2011); ne consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato;
si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (cfr., ex multis, Cass. n. 12027/2017) con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno.
Quanto ai criteri di accertamento del nesso causale, il consolidato orientamento di legittimità
(cfr., ex multis, Cass. SS.UU. n. 576/2008) prevede che ai fini dell'apprezzamento della causalità materiale nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, va fatta applicazione dei principi penalistici di cui agli artt. 40 e 41 c.p., sicché un evento è da considerare causato
Pag. 4 a 9 da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non); tuttavia, il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, posto dall'art. 41 c.p. (in base al quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale), trova il suo temperamento nel principio di causalità efficiente - desumibile dal capoverso della medesima disposizione - in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta ove questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto;
al contempo, neppure è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che appaiano idonee a determinare l'evento secondo il principio della c.d. causalità adeguata o quello similare della c.d. regolarità causale, che individua come conseguenza normale imputabile quella che - secondo l'id quod plerumque accidit e quindi in base alla regolarità statistica o ad una probabilità apprezzabile ex ante (ancorché riscontrata con una prognosi postuma) - integra gli estremi di una sequenza costante dello stato di cose originatosi da un evento iniziale (sia esso una condotta umana oppure no), che ne costituisce l'antecedente necessario.
Tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente ovvero tutto ciò che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale, integra il caso fortuito, quale fattore estraneo alla sequenza originaria, avente idoneità causale assorbente e tale da interrompere il nesso con quella precedente, sovrapponendosi ad essa ed elidendone l'efficacia condizionante;
è pacifico che il caso fortuito può essere integrato dalla stessa condotta del danneggiato (che abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) quando essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera occasione o "teatro" della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente;
quando, poi, la condotta del danneggiato non assuma i caratteri del fortuito, sì da elidere il rapporto causale fra cosa e danno, residua comunque la possibilità di configurare un concorso causale colposo, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1 (applicabile anche in ambito di responsabilità extracontrattuale, in virtù del richiamo compiuto dall'art. 2056 c.c.), che potrà essere apprezzato - al pari del fortuito - anche sulla base di una valutazione officiosa (cfr., ex multis, Cass. n. 20619/2014); quanto più la situazione di possibile pericolo sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da
Pag. 5 a 9 parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso;
se è vero, infatti, che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità custodiale si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex art. 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile. (cfr., ex multis, Cass. n. 27724/2018).
Tornando all'esame del caso concreto, va osservato che non risulta dimostrato (o comunque dimostrabile attraverso i capitoli di prova testimoniale articolati dall'attrice e non ammessi in corso di causa) che le condizioni dei luoghi ove si è verificata la caduta avessero caratteristiche tali da rendere inevitabile il danno, appalesandosi invece la concreta possibilità per la danneggiata di prevedere e superare la supposta situazione di pericolo mediante l'adozione delle cautele normalmente richieste nell'utilizzo del suolo pubblico.
In particolare, l'attrice si è limitata a provare la sola esistenza dell'avvallamento sul manto stradale, cui è conseguita la caduta: invero, il materiale istruttorio prodotto risulta idoneo solo a supportare la storicità del fatto, in quanto è stato dimostrato il verificarsi della caduta in concomitanza con la presenza di un'anomalia nel manto stradale, ma ai sensi dell'art. 2051 c.c. oggetto di prova non è solo la presenza di un elemento insidioso ma anche l'idoneità dello stesso, tenuto conto dello stato dei luoghi, a provocare l'evento (ossia il nesso tra la res e la caduta).
Nel caso di specie, è emersa la sussistenza del caso fortuito tale da elidere il nesso causale tra la res e la caduta, rappresentato dalla condotta colposa della danneggiata.
L'attrice in sede di interrogatorio formale (cfr. verbale di udienza del 6.2.2024) ha affermato quanto segue: il cielo era grigio e nuvoloso, questo nel momento in cui sono caduta, ma non ricordo l'orario preciso, credo intorno alle 9,30/10”; ho sempre abitato a via A. Diaz n.100, ma la distanza tra la mia abitazione ed il luogo in cui sono caduta è circa il doppio rispetto ai 450 mt indicati nel capitolo di cui mi è stata data lettura. Vorrei precisare, inoltre, che da quando mio marito è andato in pensione (2013) io sono sempre uscita con lui in macchina
e, comunque, quella strada nel tempo antecedente al sinistro, non l'ho mai percorsa a piedi”.
Pag. 6 a 9 Tali dichiarazioni non risultano sufficienti, assieme agli altri elementi disponibili, ad escludere la condotta colposa della danneggiata.
Difatti, sebbene l'attrice abbia dichiarato che nelle circostanze di tempo e di luogo in cui è avvenuta la caduta il cielo fosse grigio e nuvoloso, in base alla documentazione meteo versata in atti dal convenuto (cfr. all. 5 alla comparsa di costituzione del , CP_1 unitamente alla circostanza non contestata che l'incidente sia avvenuto in orario mattutino, si deve concludere per la piena visibilità del manto stradale. Tra l'altro, sul punto occorre osservare che l'asserita ridotta visuale costituirebbe circostanza tale per cui la danneggiata avrebbe dovuto apprestare maggiore attenzione durante il calpestio del tratto interessato, osservando le dovute cautele richieste in mancanza di adeguata visibilità dei luoghi.
A nessuna conclusione utile conduce, invece, la dichiarazione resa dall'attrice in merito alla distanza tra la propria abitazione ed il luogo del sinistro, nonché sulla mancata conoscenza della strada stessa, per non averla mai percorsa a piedi prima di allora: difatti, anche volendo attribuire rilievo alle deduzioni attoree, esse risulterebbero smentite dal dato oggettivo, misurabile ed incontestato nella prima difesa utile per cui la reale distanza tra l'abitazione dell'attrice (via A. Diaz n. 100, ) ed il luogo del sinistro (intersezione tra la Via Borgo CP_1
S. Rocco e le Vie Gramsci e di Vittorio in ) è pari a circa 450 metri e non già al CP_1 doppio, come invece dichiarato dall'attrice (cfr. all. 6 alla comparsa di costituzione del convenuto); inoltre, la stessa affermazione secondo cui l'attrice non avrebbe mai percorso a piedi quel tratto di strada, nonostante abbia dichiarato di risiedere da sempre nella medesima abitazione, risulta priva di verosimiglianza, fermo restando che dalla documentazione fotografica versata in atti (cfr. all. 1 all'atto di citazione) emerge che il dissesto del manto stradale di cui trattasi risulta del tutto visibile ed evitabile, tale da far escludere il dedotto carattere insidioso dello stesso;
invero, secondo la giurisprudenza, dislivelli e discontinuità nella pavimentazione stradale costituiscono situazioni assai frequenti, dal centro alla periferia, perciò non può ritenersi che l'irregolarità degli stessi abbiano il carattere dell'imprevedibilità e non può ritenersi di poter fare affidamento su una situazione di regolarità della pavimentazione in ogni angolo urbano (cfr. Trib. Milano, n. 8632/2008).
Tali elementi fattuali corroborano il convincimento in merito alla condotta colposa della danneggiata, concretatasi nel non aver assunto la diligenza esigibile nel caso concreto, tanto da far ritenere che il fatto dannoso sia da ascrivere in via esclusiva alla stessa, ragione per cui il nesso causale tra res ed evento di danno può ritenersi interrotto dalla condotta dell'attrice, tale da porsi come causa assorbente del danno, sicché ne è del tutto esclusa la derivazione dalla cosa (cfr. Cass. n. 15355/2025): sul punto, la giurisprudenza di legittimità
Pag. 7 a 9 ha specificato che, in tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (cfr.
Cass. n. 14228/2023).
Pertanto, può ritenersi provata la circostanza pacifica della caduta, ma la caduta in sé non rileva ai sensi dell'art. 2051 c.c., posto che è onere della danneggiata dimostrare che il danno si è verificato proprio a causa della res. Pertanto, in mancanza di idoneo supporto probatorio, la res deve ritenersi unicamente l'occasione e non la causa dell'incidente, cioè deve presumersi, in base all'id quod plerumque accidit, che il danno sia derivato dal modo in cui la cosa è stata utilizzata da parte della danneggiata.
La conclusione è corroborata dall'ormai consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2
Cost.. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (cfr., da ultimo, Cass. n. 34886/2021 e n. 6568/2022).
Dal compendio istruttorio emerge, dunque, la violazione da parte della danneggiata dei comuni obblighi di diligenza e attenzione scaturenti dal generale c.d. “principio di autoresponsabilità”, tale da aver reciso il nesso di causalità tra la res e l'evento di danno, sicché alcuna responsabilità, anche in via concorsuale, può essere addebitata all'ente convenuto.
Pertanto, la domanda attorea deve essere rigettata.
In considerazione dell'esito del giudizio, le spese processuali seguono la soccombenza dell'attrice ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. n. 55/2014
e ss.mm.ii. (tabella n. 2; valori medi dello scaglione n. 5 in ragione del valore del disputatum,
Pag. 8 a 9 pari ad euro 150.000,00; con riduzione delle voci di compenso nella misura del 50% ex art. 4 c. 1, stanti la ridotta attività difensiva e la non particolare difficoltà delle questioni trattate).
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda nei confronti del Controparte_2
;
[...]
- rigetta la domanda attorea;
- condanna alla rifusione delle spese processuali in favore del Parte_1 CP_1
e del , liquidate in complessivi euro
[...] Controparte_2
7.051,50 cadauno per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A, se dovuta, come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 9.7.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del ott.ssa Monica CP_4
Massarelli
Pag. 9 a 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 1973/2019 R.G., avente ad oggetto “responsabilità civile”, promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. Antonella Zella, Parte_1
Attrice contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocino Controparte_1 dell'Avv. Vinicio Antonicelli e dell'Avv. Claudio Paolo Cambieri,
Convenuto nonché contro
, in persona del curatore pro tempore, con Controparte_2 il patrocino dell'Avv. Andrea Pagliani,
Convenuto
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 9.7.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt.
132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue. ha convenuto in giudizio il ed il Parte_1 Controparte_1 [...]
per l'udienza del 3.6.2019, affinché il Controparte_3 CP_1
, o, in subordine, il citato fossero condannati, rispettivamente, ai sensi
[...] CP_2 dell'art. 2051 c.c. e dell'art. 2043 c.c., al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da parte attrice a seguito della caduta verificatasi in , durante la CP_1
Pag. 1 a 9 mattina del 2.10.2015, allorquando l'attrice, mentre percorreva la pubblica via, all'intersezione tra la Via Borgo S. Rocco e le Vie Gramsci e di Vittorio, cadeva rovinosamente sul manto stradale a causa di un “insidioso avvallamento esistente sul medesimo asfalto”.
L'attrice ha dedotto che, in conseguenza dell'accaduto, riportava lesioni tali da dover ricorrere al soccorso del 118 ed alle cure del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Venere di
Bari, ove le veniva riscontrata “frattura scomposta 1/3 distale femore destro”.
Inoltre, l'attrice ha motivato la propria richiesta risarcitoria nei confronti del
[...] deducendo che, rivoltasi al quale proprietario del Controparte_3 Controparte_1 manto stradale, per il risarcimento del danno subito, l'ente le aveva indicato un broker assicurativo, il quale a sua volta aveva riferito di non poter assecondare la domanda poiché
l'avvallamento sul manto stradale era stato provocato dalla la quale Controparte_2 aveva effettuato su di esso i lavori di interramento della fibra ottica.
Il si è costituito il 13.5.2019; ha Controparte_2 eccepito preliminarmente l'improcedibilità della domanda nei propri confronti, a causa della competenza funzionale esclusiva del foro fallimentare, deducendo che la medesima società risultava già dichiarata fallita alla data della proposizione dell'azione; inoltre, nel merito, ha contestato la pretesa attorea, deducendone l'infondatezza, in quanto carente della prova degli elementi essenziali della pretesa risarcitoria.
Il si è costituito in giudizio il 31.5.2019, contestando la pretesa Controparte_1 attorea e deducendone l'infondatezza, eccependo inoltre il concorso colposo dell'attrice nella causazione del sinistro e la mancata prova dei requisiti soggettivi e oggettivi perché si potesse considerare insidioso il luogo della caduta;
inoltre, ha affermato che i lavori eseguiti sul manto stradale, da cui sarebbe derivato l'avvallamento ritenuto insidioso, sarebbero da attribuirsi alla società : tali interventi erano stati autorizzati dall'ente locale in seno Pt_2 ad un più ampio progetto volto alla realizzazione di opere civili su suolo pubblico per la posa di un cavo telefonico lungo diverse vie del territorio comunale, nel cui ambito la società
si era impegnata, nei confronti del ad eseguire a propria cura e spese i Pt_2 CP_1 successivi interventi di ripristino del manto stradale, in conformità alla normativa vigente e, in particolare, a quanto stabilito dall'art. 93, comma 2, del D.lgs. n. 259/2003.
L'ente locale ha pertanto chiesto:
- che l'attrice ex art. 106 c.p.c. ovvero il giudice adito ex art. 107 c.p.c., valutassero l'opportunità di estendere il contraddittorio nei confronti del soggetto Telecom Italia;
Pag. 2 a 9 - di rigettare la domanda in quanto infondata e non provata o, in subordine, di dichiarare l'esclusiva responsabilità del nella determinazione Controparte_2 dell'evento per cui è causa, ovvero, in via ulteriormente gradata, di accertare il concorso di colpa dell'attrice nella causazione dell'evento con conseguente rideterminazione dell'importo risarcitorio richiesto ed eventuale determinazione percentuale della responsabilità in capo ad entrambi gli odierni convenuti.
Assegnati i richiesti termini ex art. 183 c. 6 c.p.c. ed espletata l'istruttoria a mezzo di interrogatorio formale dell'attrice, la causa è stata rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 9.7.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., giusta decreto depositato il 18.6.2025.
Preliminarmente, va osservato che la causa è matura per la decisione: sul punto, va rilevato che la prova testimoniale, la C.T.U. medico-legale e la richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. richieste dall'attrice, non ammesse in corso di causa e reiterate nelle note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., sono inammissibili alla luce delle risultanze di causa, tali da escludere la sussistenza del nesso di causalità tra res e caduta richiesto dall'art. 2051 c.c.
(cfr. infra).
Sempre in via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità della domanda nei confronti del . Controparte_2
A tal proposito, risulta incontestato e comunque emerge ex actis che il fallimento della società convenuta è stato pronunciato dal Tribunale di Trani con sentenza n. 43 del 6.11.2018
(cfr. allegato sub 3 alla comparsa di costituzione e risposta del ), ossia CP_2 anteriormente all'instaurazione del presente giudizio, ragion per cui la domanda dell'attrice va dichiarata inammissibile ex art. 52 R.D. n. 267/1942, come correttamente eccepito dal
. CP_2
Invero, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluta alla competenza esclusiva del giudice delegato ex artt. 52 e 93 R.D. n. 267/1942 (nella disciplina ratione temporis applicabile), con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta in via ordinaria, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, l'inammissibilità
o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione "litis ingressus impedientes" (cfr., ex multis, Cass. n. 24156/2018).
Sempre in via preliminare, in merito alla richiesta del di estendere il Controparte_1 contraddittorio nei confronti di non si ravvisa l'opportunità processuale di Parte_3
Pag. 3 a 9 ordinarne l'intervento ai sensi dell'art. 107 c.p.c.: invero, per le cadute avvenute sulla pubblica via comunale nei confronti dei terzi in astratto risponde l'ente locale proprietario della strada ex art. 2051 c.c., sicché, ove il predetto ente avesse voluto far valere la responsabilità della anche ai fini della manleva, avrebbe dovuto avanzare Pt_2 ritualmente la richiesta di chiamata in causa della società.
Scendendo al merito della questione, va osservato quanto segue.
Nei rapporti tra l'attrice e l'ente locale il caso di specie va inquadrato nell'alveo della responsabilità delle cose in custodia ex art. 2051 c.c. ("ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito"), posto che il sinistro oggetto di causa è avvenuto su una strada rientrante nel perimetro urbano: sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha ormai riconosciuto che l'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi della disposizione normativa sopra citata, per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa (cfr. Cass. n. 23919/2013).
La responsabilità ex art. 2051 c.c. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della res
e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa (Cass. n. 15761/2016).
Ad integrare la responsabilità è necessario (e sufficiente) che il danno sia stato "cagionato" dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'art. 2051 c.c. (ex multis, Cass. n.
4476/2011); ne consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato;
si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (cfr., ex multis, Cass. n. 12027/2017) con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno.
Quanto ai criteri di accertamento del nesso causale, il consolidato orientamento di legittimità
(cfr., ex multis, Cass. SS.UU. n. 576/2008) prevede che ai fini dell'apprezzamento della causalità materiale nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, va fatta applicazione dei principi penalistici di cui agli artt. 40 e 41 c.p., sicché un evento è da considerare causato
Pag. 4 a 9 da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non); tuttavia, il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, posto dall'art. 41 c.p. (in base al quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale), trova il suo temperamento nel principio di causalità efficiente - desumibile dal capoverso della medesima disposizione - in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta ove questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto;
al contempo, neppure è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che appaiano idonee a determinare l'evento secondo il principio della c.d. causalità adeguata o quello similare della c.d. regolarità causale, che individua come conseguenza normale imputabile quella che - secondo l'id quod plerumque accidit e quindi in base alla regolarità statistica o ad una probabilità apprezzabile ex ante (ancorché riscontrata con una prognosi postuma) - integra gli estremi di una sequenza costante dello stato di cose originatosi da un evento iniziale (sia esso una condotta umana oppure no), che ne costituisce l'antecedente necessario.
Tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente ovvero tutto ciò che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale, integra il caso fortuito, quale fattore estraneo alla sequenza originaria, avente idoneità causale assorbente e tale da interrompere il nesso con quella precedente, sovrapponendosi ad essa ed elidendone l'efficacia condizionante;
è pacifico che il caso fortuito può essere integrato dalla stessa condotta del danneggiato (che abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) quando essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera occasione o "teatro" della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente;
quando, poi, la condotta del danneggiato non assuma i caratteri del fortuito, sì da elidere il rapporto causale fra cosa e danno, residua comunque la possibilità di configurare un concorso causale colposo, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1 (applicabile anche in ambito di responsabilità extracontrattuale, in virtù del richiamo compiuto dall'art. 2056 c.c.), che potrà essere apprezzato - al pari del fortuito - anche sulla base di una valutazione officiosa (cfr., ex multis, Cass. n. 20619/2014); quanto più la situazione di possibile pericolo sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da
Pag. 5 a 9 parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso;
se è vero, infatti, che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità custodiale si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex art. 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile. (cfr., ex multis, Cass. n. 27724/2018).
Tornando all'esame del caso concreto, va osservato che non risulta dimostrato (o comunque dimostrabile attraverso i capitoli di prova testimoniale articolati dall'attrice e non ammessi in corso di causa) che le condizioni dei luoghi ove si è verificata la caduta avessero caratteristiche tali da rendere inevitabile il danno, appalesandosi invece la concreta possibilità per la danneggiata di prevedere e superare la supposta situazione di pericolo mediante l'adozione delle cautele normalmente richieste nell'utilizzo del suolo pubblico.
In particolare, l'attrice si è limitata a provare la sola esistenza dell'avvallamento sul manto stradale, cui è conseguita la caduta: invero, il materiale istruttorio prodotto risulta idoneo solo a supportare la storicità del fatto, in quanto è stato dimostrato il verificarsi della caduta in concomitanza con la presenza di un'anomalia nel manto stradale, ma ai sensi dell'art. 2051 c.c. oggetto di prova non è solo la presenza di un elemento insidioso ma anche l'idoneità dello stesso, tenuto conto dello stato dei luoghi, a provocare l'evento (ossia il nesso tra la res e la caduta).
Nel caso di specie, è emersa la sussistenza del caso fortuito tale da elidere il nesso causale tra la res e la caduta, rappresentato dalla condotta colposa della danneggiata.
L'attrice in sede di interrogatorio formale (cfr. verbale di udienza del 6.2.2024) ha affermato quanto segue: il cielo era grigio e nuvoloso, questo nel momento in cui sono caduta, ma non ricordo l'orario preciso, credo intorno alle 9,30/10”; ho sempre abitato a via A. Diaz n.100, ma la distanza tra la mia abitazione ed il luogo in cui sono caduta è circa il doppio rispetto ai 450 mt indicati nel capitolo di cui mi è stata data lettura. Vorrei precisare, inoltre, che da quando mio marito è andato in pensione (2013) io sono sempre uscita con lui in macchina
e, comunque, quella strada nel tempo antecedente al sinistro, non l'ho mai percorsa a piedi”.
Pag. 6 a 9 Tali dichiarazioni non risultano sufficienti, assieme agli altri elementi disponibili, ad escludere la condotta colposa della danneggiata.
Difatti, sebbene l'attrice abbia dichiarato che nelle circostanze di tempo e di luogo in cui è avvenuta la caduta il cielo fosse grigio e nuvoloso, in base alla documentazione meteo versata in atti dal convenuto (cfr. all. 5 alla comparsa di costituzione del , CP_1 unitamente alla circostanza non contestata che l'incidente sia avvenuto in orario mattutino, si deve concludere per la piena visibilità del manto stradale. Tra l'altro, sul punto occorre osservare che l'asserita ridotta visuale costituirebbe circostanza tale per cui la danneggiata avrebbe dovuto apprestare maggiore attenzione durante il calpestio del tratto interessato, osservando le dovute cautele richieste in mancanza di adeguata visibilità dei luoghi.
A nessuna conclusione utile conduce, invece, la dichiarazione resa dall'attrice in merito alla distanza tra la propria abitazione ed il luogo del sinistro, nonché sulla mancata conoscenza della strada stessa, per non averla mai percorsa a piedi prima di allora: difatti, anche volendo attribuire rilievo alle deduzioni attoree, esse risulterebbero smentite dal dato oggettivo, misurabile ed incontestato nella prima difesa utile per cui la reale distanza tra l'abitazione dell'attrice (via A. Diaz n. 100, ) ed il luogo del sinistro (intersezione tra la Via Borgo CP_1
S. Rocco e le Vie Gramsci e di Vittorio in ) è pari a circa 450 metri e non già al CP_1 doppio, come invece dichiarato dall'attrice (cfr. all. 6 alla comparsa di costituzione del convenuto); inoltre, la stessa affermazione secondo cui l'attrice non avrebbe mai percorso a piedi quel tratto di strada, nonostante abbia dichiarato di risiedere da sempre nella medesima abitazione, risulta priva di verosimiglianza, fermo restando che dalla documentazione fotografica versata in atti (cfr. all. 1 all'atto di citazione) emerge che il dissesto del manto stradale di cui trattasi risulta del tutto visibile ed evitabile, tale da far escludere il dedotto carattere insidioso dello stesso;
invero, secondo la giurisprudenza, dislivelli e discontinuità nella pavimentazione stradale costituiscono situazioni assai frequenti, dal centro alla periferia, perciò non può ritenersi che l'irregolarità degli stessi abbiano il carattere dell'imprevedibilità e non può ritenersi di poter fare affidamento su una situazione di regolarità della pavimentazione in ogni angolo urbano (cfr. Trib. Milano, n. 8632/2008).
Tali elementi fattuali corroborano il convincimento in merito alla condotta colposa della danneggiata, concretatasi nel non aver assunto la diligenza esigibile nel caso concreto, tanto da far ritenere che il fatto dannoso sia da ascrivere in via esclusiva alla stessa, ragione per cui il nesso causale tra res ed evento di danno può ritenersi interrotto dalla condotta dell'attrice, tale da porsi come causa assorbente del danno, sicché ne è del tutto esclusa la derivazione dalla cosa (cfr. Cass. n. 15355/2025): sul punto, la giurisprudenza di legittimità
Pag. 7 a 9 ha specificato che, in tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (cfr.
Cass. n. 14228/2023).
Pertanto, può ritenersi provata la circostanza pacifica della caduta, ma la caduta in sé non rileva ai sensi dell'art. 2051 c.c., posto che è onere della danneggiata dimostrare che il danno si è verificato proprio a causa della res. Pertanto, in mancanza di idoneo supporto probatorio, la res deve ritenersi unicamente l'occasione e non la causa dell'incidente, cioè deve presumersi, in base all'id quod plerumque accidit, che il danno sia derivato dal modo in cui la cosa è stata utilizzata da parte della danneggiata.
La conclusione è corroborata dall'ormai consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2
Cost.. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (cfr., da ultimo, Cass. n. 34886/2021 e n. 6568/2022).
Dal compendio istruttorio emerge, dunque, la violazione da parte della danneggiata dei comuni obblighi di diligenza e attenzione scaturenti dal generale c.d. “principio di autoresponsabilità”, tale da aver reciso il nesso di causalità tra la res e l'evento di danno, sicché alcuna responsabilità, anche in via concorsuale, può essere addebitata all'ente convenuto.
Pertanto, la domanda attorea deve essere rigettata.
In considerazione dell'esito del giudizio, le spese processuali seguono la soccombenza dell'attrice ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. n. 55/2014
e ss.mm.ii. (tabella n. 2; valori medi dello scaglione n. 5 in ragione del valore del disputatum,
Pag. 8 a 9 pari ad euro 150.000,00; con riduzione delle voci di compenso nella misura del 50% ex art. 4 c. 1, stanti la ridotta attività difensiva e la non particolare difficoltà delle questioni trattate).
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda nei confronti del Controparte_2
;
[...]
- rigetta la domanda attorea;
- condanna alla rifusione delle spese processuali in favore del Parte_1 CP_1
e del , liquidate in complessivi euro
[...] Controparte_2
7.051,50 cadauno per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A, se dovuta, come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 9.7.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del ott.ssa Monica CP_4
Massarelli
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