TRIB
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 20/11/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
V.G. 1635/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
UL AR - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
LI AO - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1635 del ruolo affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 e promossa con ricorso depositato il 10/10/2025 da:
c.f. ), nata a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...]; rappresentata e difesa – giusta procura allegata all'atto introduttivo - dall'avv. SPAGNOLLI ELENA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Rovereto (TN), Corso Rosmini n. 63;
e da c.f. ), nato a [...], [...] e residente CP_1 C.F._2 in Rovereto (TN), via Abetone n. 41; rappresentato e difeso – giusta procura allegata all'atto introduttivo - dall'avv. CAMPONE LUIGI ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Rovereto (TN), via Camillo Benso di Cavour n. 60/c;
RICORRENTI in via congiunta e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia (es. mantenimento figli naturali e legittimi)
Conclusioni
Parte attrice: come da note;
Parte convenuta: come da note;
Pubblico Ministero: “conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso”
Fatto e diritto
pagina1 di 6 1. Con ricorso depositato il 10/10/2025 e hanno Parte_1 CP_1 chiesto congiuntamente la regolamentazione delle questioni relative all'affidamento e al mantenimento del figlio minore nato a [...], il [...], dalla loro Persona_1 relazione e stabile convivenza, ora terminata, e riconosciuto da entrambi i genitori.
2. In data 17.10.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
3. Con note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza su richiesta delle parti, queste hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
4. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento.
4.1. E infatti la regolamentazione da costoro proposta non appare pregiudizievole per gli interessi del minore, né presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
le condizioni concordate dalle parti, inoltre, risultano adeguate a garantire l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54.
4.2. Quanto alle previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, anch'esse appaiono idonee a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
4.3. Alla luce di quanto esposto si ritiene quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto e favorire le migliori condizioni di vita del minore.
5. Si fa presente che non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto del minore in ragione della sua tenera età e ai sensi dell'art. 473 bis 4, comma 3 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti gli artt. 337 bis e ss. c.c. e l'art. 473 bis 51
c.p.c., così provvede:
1) I genitori vivranno separati portandosi reciproco rispetto, con facoltà di fissare liberamente la propria residenza e con obbligo di comunicarsi ogni variazione dei recapiti nel precipuo interesse del figlio minore . Per_1
2) La signora ha già lasciato la casa familiare per trasferirsi insieme al piccolo Parte_1
presso l'abitazione di proprietà del padre sita in Avio (TN), Frazione Sabbionara, via Teatro Per_1
n. 20, e continuerà ad abitarvi fino a quando non avrà reperito una nuova abitazione ove trasferirsi insieme al minore.
3) Il signor ha già reperito una nuova abitazione sita alla via Abetone del Comune di CP_1
Rovereto, ove ha fissato la propria residenza.
4) Il minore sarà affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 prevalente presso la madre ove avrà la propria residenza anagrafica.
pagina2 di 6 5) I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di straordinaria amministrazione relative al figlio e, pertanto, le decisioni di maggior interesse che riguardano il minore - relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale - saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, inclinazioni ed aspirazione del figlio medesimo;
per le questioni di ordinaria amministrazione tale responsabilità sarà esercitata disgiuntamente.
6) Il signor potrà esercitare il diritto di visita secondo il seguente calendario: CP_1
- a week-end alternati, dalle ore 09.00 del venerdì, allorquando il minore sarà prelevato dal padre presso l'abitazione materna in periodo non scolastico e, in periodo scolastico, dall'uscita dalla scuola frequentata dal figlio, fino alle ore 09.00 del successivo lunedì, allorquando sarà Per_1 riaccompagnato dal padre presso l'abitazione materna ovvero, in periodo scolastico, presso l'istituto scolastico frequentato dal minore;
- un giorno a settimana con pernotto dalle ore 09.00 (o dall'uscita dalla scuola frequentata da ) Per_1 fino alle ore 09.00 (o all'ingresso alla scuola frequentata da ) del giorno successivo e, Per_1 precisamente, dalle ore 09.00 (o dall'uscita dalla scuola frequentata da ) del lunedì fino alle ore Per_1
09.00 (o all'ingresso alla scuola frequentata da ) del martedì nella settimana in cui il minore Per_1 non trascorrerà il week-end con il padre ovvero dalle ore 09.00 (o dall'uscita dalla scuola frequentata da ) del mercoledì fino alle ore 09.00 (o all'ingresso alla scuola frequentata da ) del Per_1 Per_1 giovedì nella settimana in cui il minore trascorrerà il week-end con il padre, con la precisazione che il prelievo ed il successivo accompagnamento avverrà da parte del signor presso CP_1
l'abitazione materna ovvero presso l'istituto scolastico frequentato dal figlio;
- in ogni caso, entrambi i genitori si dichiarano fin d'ora disponibili a modificare il calendario di cui sopra laddove dovessero insorgere reciproche esigenze lavorative e, comunque, sempre tenendo presente l'interesse del minore;
- nei periodi festivi dell'anno, quali Natale, Capodanno e Pasqua, i genitori, compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi e salvo diverso accordo, trascorreranno con il figlio un pari numero di giorni di ferie, concordando preventivamente fra loro di anno in anno tempi e modalità concrete dei rispettivi periodi e trascorrendo alternativamente, di anno in anno, con il minore la Vigilia di Natale ed il giorno di Natale, l'ultimo giorno dell'anno ed il Capodanno, così come la Pasqua e la Pasquetta;
- per le vacanze estive il padre trascorrerà con due settimane, anche non consecutive. Entrambi Per_1
i genitori si impegnano a concordare tra loro i periodi di vacanze estive in ragione delle rispettive ferie, possibilmente entro il mese di maggio di ciascun anno;
- per le ulteriori festività (compleanni, ricorrenze familiari, feste infrasettimanali e relativi eventuali
“ponti”), i genitori si accorderanno di volta in volta, con alternanza annuale.
pagina3 di 6 7) Il signor provvederà a versare alla signora l'importo di € 350,00 CP_1 Parte_1 mensili a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio . Detta somma dovrà Per_1 essere versata entro il giorno 10 di ogni mese sul conto corrente intestato alla medesima ed avente il seguente codice IBAN IT30 T080 1134 3200 0001 1047 707.
La predetta somma sarà rivalutata annualmente secondo indici ISTAT con prima decorrenza dall'anno successivo a quello di pubblicazione della sentenza.
8) Le spese necessarie e straordinarie da effettuarsi nell'interesse del figlio verranno sostenute Per_1 al 50% da ciascun genitore secondo le modalità ed i criteri di cui alle Linee Guida del CNF anno 2017
e che, per comodità, si trascrivono di seguito:
a) Spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione e che, comunque, necessitano della relativa documentazione: libri scolastici;
spese sanitarie urgenti;
acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco;
spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private;
spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
b) Spese extra assegno, subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
b.1) Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private;
iscrizioni, rette ed eventuali spese di alloggio, ove fuori sede, di università pubbliche e private;
prescuola e dopo scuola o ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitarie;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
viaggi di studio e di istruzione;
soggiorni all'estero per motivi di studio ovvero per l'apprendimento di lingue straniere.
b.2) Spese di nature ludica o parascolastica: corsi di attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica;
centri estivi;
viaggi di istruzione;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto); conseguimento patente presso autoscuole private.
b.3) Spese sportive: attività sportiva comprensiva della attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica (in caso di pagamento mensile dovrà tenersi conto dell'intero ammontare della spesa per tutta la durata del corso).
b.4) Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pagina4 di 6 pubbliche o private convenzionate;
esami diagnostici;
analisi cliniche;
visite specialistiche;
cicli di psicoterapia e logopedia.
b.5) Spese per ricorrenze: organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
Per quanto non espressamente previsto nelle Linee Guida CNF, una spesa andrà considerata di natura o straordinaria secondo i seguenti criteri: A) le spese ordinarie devono intendersi quelle periodiche
(requisito temporale) ovvero quelle non gravose (requisito quantitativo) ovvero quelle necessarie/utili
(requisito funzionale); B) le spese straordinarie devono intendersi quelle occasionali/sporadiche
(requisito temporale) ovvero gravose (requisito quantitativo) ovvero quelle voluttuarie (requisito funzionale).
Si precisa che le spese straordinarie per le quali è richiesto il benestare di entrambi i genitori secondo quanto previsto dalle Linee Guida del CNF anno 2017, dovranno essere previamente concordate solo se superiori ad € 100,00 (da intendersi la singola spesa, anche se frazionata), fatta eccezione per le spese medico-sanitarie urgenti e per quelle aventi carattere di urgenza.
In relazione alla spesa straordinaria da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata via mail o via whatsapp dall'altro con l'indicazione della spesa, dovrà manifestare il proprio eventuale motivato dissenso, sempre per iscritto via mail o via whatsapp, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che abbia esibito e consegnato idonea documentazione, è dovuto entro la fine del mese successivo alla esibizione di detta documentazione.
9) Si dà atto che di comune accordo i genitori hanno trasferito i denari (pari ad euro 15.000,00) del c/c cointestato ai medesimi a suo tempo aperto per il figlio presso Cassa Rurale Vallagarina sul c/c personale della signora Tale somma andrà utilizzata solo ed esclusivamente per le spese e Parte_1 necessità di e previo accordo di entrambi i genitori. Per_1
10) L'assegno unico universale nonché ogni altro eventuale contributo erogato nell'interesse del minore sarà attribuito integralmente alla signora in considerazione del Parte_1 collocamento prevalente del figlio presso la medesima. Il signor , con la sottoscrizione CP_1 del presente atto, si impegna a prestare il proprio consenso all'erogazione integrale di tali prestazioni economiche a favore della signora e a consegnarle, in tempo utile e se richiesto, Parte_1 tutta la documentazione necessaria alla presentazione delle relative domande.
11) I genitori prestano fin d'ora il loro reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo di validi documenti per l'espatrio.
pagina5 di 6 12) I genitori, relativamente al mantenimento pregresso del minore, concordano di determinare detto importo, da porre a carico del signor , in complessivi € 2.000,00 (duemila/00). Detto CP_1 importo verrà restituito dal signor con singole rate pari ciascuna ad € 100,00 CP_1
(cento/00) a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza e verrà erogato contestualmente al versamento dell'assegno di mantenimento mensile del minore per una durata complessiva di mesi venti.
13) I genitori dichiarano di dare immediata esecuzione agli accordi sopra citati.
14) Con l'esatto adempimento di tutto quanto previsto nel presente ricorso, i signori CP_1
e dichiarano di aver risolto ogni rapporto economico/patrimoniale tra di loro e di Parte_1 non avere nient'altro da pretendere l'uno dall'altra a nessun titolo.
15) Le spese legali del presente procedimento debbono intendersi integralmente compensate tra le parti e, con la sottoscrizione del presente atto, i procuratori delle parti dichiarano di rinunciare reciprocamente al vincolo della solidarietà di cui alla Legge Professionale.
Così deciso nella camera di consiglio del 20/11/2025.
Il presidente
UL AR
La giudice estensora
LI AO
pagina6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
UL AR - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
LI AO - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1635 del ruolo affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 e promossa con ricorso depositato il 10/10/2025 da:
c.f. ), nata a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...]; rappresentata e difesa – giusta procura allegata all'atto introduttivo - dall'avv. SPAGNOLLI ELENA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Rovereto (TN), Corso Rosmini n. 63;
e da c.f. ), nato a [...], [...] e residente CP_1 C.F._2 in Rovereto (TN), via Abetone n. 41; rappresentato e difeso – giusta procura allegata all'atto introduttivo - dall'avv. CAMPONE LUIGI ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Rovereto (TN), via Camillo Benso di Cavour n. 60/c;
RICORRENTI in via congiunta e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia (es. mantenimento figli naturali e legittimi)
Conclusioni
Parte attrice: come da note;
Parte convenuta: come da note;
Pubblico Ministero: “conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso”
Fatto e diritto
pagina1 di 6 1. Con ricorso depositato il 10/10/2025 e hanno Parte_1 CP_1 chiesto congiuntamente la regolamentazione delle questioni relative all'affidamento e al mantenimento del figlio minore nato a [...], il [...], dalla loro Persona_1 relazione e stabile convivenza, ora terminata, e riconosciuto da entrambi i genitori.
2. In data 17.10.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
3. Con note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza su richiesta delle parti, queste hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
4. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento.
4.1. E infatti la regolamentazione da costoro proposta non appare pregiudizievole per gli interessi del minore, né presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
le condizioni concordate dalle parti, inoltre, risultano adeguate a garantire l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54.
4.2. Quanto alle previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, anch'esse appaiono idonee a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
4.3. Alla luce di quanto esposto si ritiene quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto e favorire le migliori condizioni di vita del minore.
5. Si fa presente che non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto del minore in ragione della sua tenera età e ai sensi dell'art. 473 bis 4, comma 3 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti gli artt. 337 bis e ss. c.c. e l'art. 473 bis 51
c.p.c., così provvede:
1) I genitori vivranno separati portandosi reciproco rispetto, con facoltà di fissare liberamente la propria residenza e con obbligo di comunicarsi ogni variazione dei recapiti nel precipuo interesse del figlio minore . Per_1
2) La signora ha già lasciato la casa familiare per trasferirsi insieme al piccolo Parte_1
presso l'abitazione di proprietà del padre sita in Avio (TN), Frazione Sabbionara, via Teatro Per_1
n. 20, e continuerà ad abitarvi fino a quando non avrà reperito una nuova abitazione ove trasferirsi insieme al minore.
3) Il signor ha già reperito una nuova abitazione sita alla via Abetone del Comune di CP_1
Rovereto, ove ha fissato la propria residenza.
4) Il minore sarà affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 prevalente presso la madre ove avrà la propria residenza anagrafica.
pagina2 di 6 5) I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di straordinaria amministrazione relative al figlio e, pertanto, le decisioni di maggior interesse che riguardano il minore - relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale - saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, inclinazioni ed aspirazione del figlio medesimo;
per le questioni di ordinaria amministrazione tale responsabilità sarà esercitata disgiuntamente.
6) Il signor potrà esercitare il diritto di visita secondo il seguente calendario: CP_1
- a week-end alternati, dalle ore 09.00 del venerdì, allorquando il minore sarà prelevato dal padre presso l'abitazione materna in periodo non scolastico e, in periodo scolastico, dall'uscita dalla scuola frequentata dal figlio, fino alle ore 09.00 del successivo lunedì, allorquando sarà Per_1 riaccompagnato dal padre presso l'abitazione materna ovvero, in periodo scolastico, presso l'istituto scolastico frequentato dal minore;
- un giorno a settimana con pernotto dalle ore 09.00 (o dall'uscita dalla scuola frequentata da ) Per_1 fino alle ore 09.00 (o all'ingresso alla scuola frequentata da ) del giorno successivo e, Per_1 precisamente, dalle ore 09.00 (o dall'uscita dalla scuola frequentata da ) del lunedì fino alle ore Per_1
09.00 (o all'ingresso alla scuola frequentata da ) del martedì nella settimana in cui il minore Per_1 non trascorrerà il week-end con il padre ovvero dalle ore 09.00 (o dall'uscita dalla scuola frequentata da ) del mercoledì fino alle ore 09.00 (o all'ingresso alla scuola frequentata da ) del Per_1 Per_1 giovedì nella settimana in cui il minore trascorrerà il week-end con il padre, con la precisazione che il prelievo ed il successivo accompagnamento avverrà da parte del signor presso CP_1
l'abitazione materna ovvero presso l'istituto scolastico frequentato dal figlio;
- in ogni caso, entrambi i genitori si dichiarano fin d'ora disponibili a modificare il calendario di cui sopra laddove dovessero insorgere reciproche esigenze lavorative e, comunque, sempre tenendo presente l'interesse del minore;
- nei periodi festivi dell'anno, quali Natale, Capodanno e Pasqua, i genitori, compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi e salvo diverso accordo, trascorreranno con il figlio un pari numero di giorni di ferie, concordando preventivamente fra loro di anno in anno tempi e modalità concrete dei rispettivi periodi e trascorrendo alternativamente, di anno in anno, con il minore la Vigilia di Natale ed il giorno di Natale, l'ultimo giorno dell'anno ed il Capodanno, così come la Pasqua e la Pasquetta;
- per le vacanze estive il padre trascorrerà con due settimane, anche non consecutive. Entrambi Per_1
i genitori si impegnano a concordare tra loro i periodi di vacanze estive in ragione delle rispettive ferie, possibilmente entro il mese di maggio di ciascun anno;
- per le ulteriori festività (compleanni, ricorrenze familiari, feste infrasettimanali e relativi eventuali
“ponti”), i genitori si accorderanno di volta in volta, con alternanza annuale.
pagina3 di 6 7) Il signor provvederà a versare alla signora l'importo di € 350,00 CP_1 Parte_1 mensili a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio . Detta somma dovrà Per_1 essere versata entro il giorno 10 di ogni mese sul conto corrente intestato alla medesima ed avente il seguente codice IBAN IT30 T080 1134 3200 0001 1047 707.
La predetta somma sarà rivalutata annualmente secondo indici ISTAT con prima decorrenza dall'anno successivo a quello di pubblicazione della sentenza.
8) Le spese necessarie e straordinarie da effettuarsi nell'interesse del figlio verranno sostenute Per_1 al 50% da ciascun genitore secondo le modalità ed i criteri di cui alle Linee Guida del CNF anno 2017
e che, per comodità, si trascrivono di seguito:
a) Spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione e che, comunque, necessitano della relativa documentazione: libri scolastici;
spese sanitarie urgenti;
acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco;
spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private;
spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
b) Spese extra assegno, subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
b.1) Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private;
iscrizioni, rette ed eventuali spese di alloggio, ove fuori sede, di università pubbliche e private;
prescuola e dopo scuola o ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitarie;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
viaggi di studio e di istruzione;
soggiorni all'estero per motivi di studio ovvero per l'apprendimento di lingue straniere.
b.2) Spese di nature ludica o parascolastica: corsi di attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica;
centri estivi;
viaggi di istruzione;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto); conseguimento patente presso autoscuole private.
b.3) Spese sportive: attività sportiva comprensiva della attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica (in caso di pagamento mensile dovrà tenersi conto dell'intero ammontare della spesa per tutta la durata del corso).
b.4) Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pagina4 di 6 pubbliche o private convenzionate;
esami diagnostici;
analisi cliniche;
visite specialistiche;
cicli di psicoterapia e logopedia.
b.5) Spese per ricorrenze: organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
Per quanto non espressamente previsto nelle Linee Guida CNF, una spesa andrà considerata di natura o straordinaria secondo i seguenti criteri: A) le spese ordinarie devono intendersi quelle periodiche
(requisito temporale) ovvero quelle non gravose (requisito quantitativo) ovvero quelle necessarie/utili
(requisito funzionale); B) le spese straordinarie devono intendersi quelle occasionali/sporadiche
(requisito temporale) ovvero gravose (requisito quantitativo) ovvero quelle voluttuarie (requisito funzionale).
Si precisa che le spese straordinarie per le quali è richiesto il benestare di entrambi i genitori secondo quanto previsto dalle Linee Guida del CNF anno 2017, dovranno essere previamente concordate solo se superiori ad € 100,00 (da intendersi la singola spesa, anche se frazionata), fatta eccezione per le spese medico-sanitarie urgenti e per quelle aventi carattere di urgenza.
In relazione alla spesa straordinaria da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata via mail o via whatsapp dall'altro con l'indicazione della spesa, dovrà manifestare il proprio eventuale motivato dissenso, sempre per iscritto via mail o via whatsapp, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che abbia esibito e consegnato idonea documentazione, è dovuto entro la fine del mese successivo alla esibizione di detta documentazione.
9) Si dà atto che di comune accordo i genitori hanno trasferito i denari (pari ad euro 15.000,00) del c/c cointestato ai medesimi a suo tempo aperto per il figlio presso Cassa Rurale Vallagarina sul c/c personale della signora Tale somma andrà utilizzata solo ed esclusivamente per le spese e Parte_1 necessità di e previo accordo di entrambi i genitori. Per_1
10) L'assegno unico universale nonché ogni altro eventuale contributo erogato nell'interesse del minore sarà attribuito integralmente alla signora in considerazione del Parte_1 collocamento prevalente del figlio presso la medesima. Il signor , con la sottoscrizione CP_1 del presente atto, si impegna a prestare il proprio consenso all'erogazione integrale di tali prestazioni economiche a favore della signora e a consegnarle, in tempo utile e se richiesto, Parte_1 tutta la documentazione necessaria alla presentazione delle relative domande.
11) I genitori prestano fin d'ora il loro reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo di validi documenti per l'espatrio.
pagina5 di 6 12) I genitori, relativamente al mantenimento pregresso del minore, concordano di determinare detto importo, da porre a carico del signor , in complessivi € 2.000,00 (duemila/00). Detto CP_1 importo verrà restituito dal signor con singole rate pari ciascuna ad € 100,00 CP_1
(cento/00) a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza e verrà erogato contestualmente al versamento dell'assegno di mantenimento mensile del minore per una durata complessiva di mesi venti.
13) I genitori dichiarano di dare immediata esecuzione agli accordi sopra citati.
14) Con l'esatto adempimento di tutto quanto previsto nel presente ricorso, i signori CP_1
e dichiarano di aver risolto ogni rapporto economico/patrimoniale tra di loro e di Parte_1 non avere nient'altro da pretendere l'uno dall'altra a nessun titolo.
15) Le spese legali del presente procedimento debbono intendersi integralmente compensate tra le parti e, con la sottoscrizione del presente atto, i procuratori delle parti dichiarano di rinunciare reciprocamente al vincolo della solidarietà di cui alla Legge Professionale.
Così deciso nella camera di consiglio del 20/11/2025.
Il presidente
UL AR
La giudice estensora
LI AO
pagina6 di 6