Articolo 49 della Legge 9 maggio 1975, n. 153
Articolo 48Articolo 50
Versione
10 giugno 1975
Art. 49.
Le regioni, oltre a svolgere direttamente le attivita' di cui all'articolo precedente, possono affidare i compiti di informazione socio-economica ad associazioni che si costituiscano espressamente allo scopo di creare servizi di informazione per i propri associati nel quadro e con le finalita' stabiliti dal titolo I della citata direttiva n. 161.
Sono condizioni necessarie e sufficienti, per le stesse associazioni, ai fini dell'affidamento dei compiti di informazione socio-economica, le seguenti:
a) essere costituite da produttori agricoli;
b) assumere come scopo sociale le attivita' espressamente previste dal successivo articolo 50;
c) essere costituite per la durata non inferiore a 10 anni;
d) prevedere l'adozione di quadri di consulenti socio-economici in possesso di requisiti per lo svolgimento dell'attivita' assunta come scopo sociale e che, entro il triennio successivo alla costituzione dell'associazione, siano formati per almeno il 75 per cento da consulenti socio-economici in possesso del titolo previsto dagli articoli seguenti.
Le associazioni regionali in possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi debbono essere riconosciute con provvedimento della regione quando la proposta di uno o piu' promotori abbia ottenuto, nelle forme legali, l'adesione di un numero di soci che la stessa regione ritenga congruo ai fini del raggiungimento degli scopi associativi.
Al riconoscimento delle associazioni alle quali partecipano produttori agricoli le cui aziende ricadano in due o piu' regioni provvede, con proprio decreto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste quando la proposta di uno o piu' promotori abbia ottenuto, nelle forme legali, l'adesione di un numero di soci che lo stesso Ministro ritenga congruo ai fini del raggiungimento degli scopi associativi.
Le associazioni sono rette da uno statuto deliberato dall'assemblea dei soci con il voto favorevole della maggioranza degli aderenti ed approvato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste o dalla regione, a seconda che trattasi rispettivamente di associazioni interregionali o regionali, che decidono sugli eventuali ricorsi ed hanno facolta' di apportarvi modifiche.
I compiti di informazione socio-economica possono essere altresi' affidati ad istituti ed enti sia di diritto pubblico sia di diritto privato che gia' operino nel settore della propaganda e dell'assistenza tecnica o dei servizi sociali di aiuto alle famiglie e che siano riconosciuti idonei allo svolgimento delle attivita' di informazione socio-economica, sempreche' ne facciano richiesta entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed adeguino le proprie norme statutarie e la propria organizzazione alle esigenze connesse allo espletamento dei nuovi compiti.
Il riconoscimento della idoneita' e' demandato alla regione o al Ministro per l'agricoltura e le foreste, secondo che gli istituti o enti operino nell'ambito di una sola o di piu' regioni.
Entrata in vigore il 10 giugno 1975