Decreto cautelare 3 dicembre 2025
Sentenza breve 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza breve 18/12/2025, n. 2127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2127 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02127/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01959/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1959 del 2025, proposto da
Comune di Capaccio Paestum, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Carpinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consorzio Bonifica di Paestum, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Cardaropoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia:
della deliberazione di Deputazione Amministrativa del Consorzio di Bonifica di Paestum n. 239 del 30 aprile 2025, pubblicata in data 26 maggio 2025, mai notificata e conosciuta aliunde in data 28 agosto 2025, con cui è stata revocata la deliberazione di Deputazione Amministrativa n. 791 del 30 aprile 2024, di adesione alla proposta transattiva formulata dall’Ente locale, e disposto contestualmente il recupero coattivo delle somme dovute a titolo di contributo di bonifica extra agricola.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consorzio Bonifica di Paestum;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 il dott. LO ME e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con nota prot. n. 50948 del 19.12.2024 il Sindaco del Comune ricorrente ha proposto al Consorzio intimato in relazione al contributo di bonifica extragricola relativo alle annualità dal 2008 a al 2024 “ di definire transattivamente la vertenza indicata in oggetto col riconoscimento della somma complessiva di € 3.339.593,62 a titolo di contributi extragricoli pregressi, dal 2008 fino all'annualità in corso con compensazione integrale di ogni residua ragione di credito/debito tra le parti e di interessi maturati e maturandi ”, con pagamento in 19 anni.
Con deliberazione di Deputazione Amministrativa del Consorzio di Bonifica di Paestum n. 791 del 23.12.2024 il Consorzio “ ritenuta … la proposta formulata dal Comune meritevole di accoglimento, giacché in linea con la rimodulazione del contributo extragricolo di bonifica effettuata dal Consorzio ad eccezione della dilazione proposta in quanto si ritiene concedibile un termine di pagamento non superiore a 15 annualità ” ha deliberato:
“ …
- di dare atto che il Comune di Capaccio Paestum è tenuto al pagamento del contributo extragricolo di bonifica in ragione dell’utilizzo dei canali di bonifica per il collettamento delle acque meteoriche in conseguenza dell’urbanizzazione e dell’impermeabilizzazione del proprio territorio;
- di approvare la proposta formulata dal Comune di Capaccio Paestum con propria nota del 19/12/2024 prot. n. 0050948/2024 ed acquisita al protocollo consortile con il n. 15418 del 20/12/2024, con la quale si riconosce debitore della complessiva somma di € 3.339.593,62 a titolo di contributo extragricolo di bonifica per le annualità dal 2008 e fino a tutto l’anno 2024;
- di concedere una dilazione nel pagamento della suddetta somma in 15 annualità mediante 15 rate con scadenza annuale di pari importo;
… ”.
Con l’impugnata deliberazione di Deputazione Amministrativa del Consorzio di Bonifica di Paestum n. 239 del 30.4.2025 il Consorzio ha poi revocato la deliberazione n. 791/2024 e disposto contestualmente il recupero coattivo delle somme dovute a titolo di contributo di bonifica extra agricola per l’importo complessivo di € 5.715.062,19 per gli anni dal 2008 al 2024.
In parte motiva il Consorzio ha ripercorso quanto avvenuto in precedenza ed il mancato riscontro da parte del Comune ricorrente in seguito alla deliberazione n. 791/2024.
2. Con l’odierno ricorso (notificato in data 30.10.2025 e depositato in data 1.12.2025) il Comune ricorrente ha impugnato quest’ultima deliberazione ed ha dedotto che il Consorzio non avrebbe potuto annullare la delibera senza prima comunicare al Sindaco la relativa volontà. Ad avviso del ricorrente il Consorzio avrebbe dovuto altresì diffidare il Comune assegnando un termine perentorio entro il quale provvedere, pena la revoca della proposta transattiva approvata con la delibera n. 791/2024.
3. Con decreto n. 531/2025 (pubblicato in data 3.12.2025) il Presidente di Sezione ha respinto l’istanza di misure cautelari monocratiche, ravvisando l’assenza dei profili di irreversibilità del danno lamentato in ragione dell’intervenuta approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte del Comune ricorrente, e fissato per la trattazione collegiale della domanda cautelare l’udienza camerale del 16.12.2025. Con tale decreto il Presidente ha evidenziato dubbi circa la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo.
4. Si è costituito il Consorzio ed ha dedotto l’inammissibilità del ricorso per essere l’atto impugnato non già un provvedimento, bensì mera manifestazione della volontà del Consorzio di revocare la precedente manifestazione di disponibilità ad addivenire ad una definizione bonaria dell’annosa vertenza pendente con il Comune e per avere la posizione azionata dal ricorrente la natura di diritto soggettivo e l’infondatezza dello stesso.
5. Nella camera di consiglio del 16.12.2025 sono stati sentiti i difensori presenti come da verbale ed il Collegio ha dato avviso ex art. 60 c.p.a. che la controversia si prestava a una definizione con sentenza in forma semplificata.
6. Tanto premesso, il ricorso proposto va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, perché la controversia rientra nella cognizione del giudice ordinario.
Va ricordato che “ la regola di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo non si basa sul criterio del petitum formale, individuato in base all'oggetto del dispositivo che s'invoca, bensì su quello del petitum sostanziale, da individuarsi con riguardo alla causa petendi e al rapporto dedotto in giudizio, oggetto di accertamento, ovvero alla correlata tutela effettivamente richiesta ” (v. Cass. Civ., Sez. Un., 7 ottobre 2024, n. 26109).
Ciò posto, così come eccepito dal Consorzio, la posizione azionata dal Comune ricorrente ha natura di diritto soggettivo e non già di interesse legittimo, perché è stato impugnato non un provvedimento vero e proprio, bensì un mero atto di natura privatistica.
Come risulta dalla narrativa in fatto sopra svolta con la delibera n. 791/2024 il Consorzio non ha in alcun modo inciso autoritativamente sulla posizione del Comune, essendosi l’ente intimato limitato ad “approvare” la proposta formulata dal Comune di Capaccio Paestum con la suddetta nota n. 50948 del 19.12.2024, con la quale quest’ultimo si è riconosciuto debitore della complessiva somma di € 3.339.593,62 (a titolo di contributo extragricolo di bonifica per le annualità dal 2008 e fino a tutto l’anno 2024), ed a concedere una dilazione nel pagamento della suddetta somma in 15 annualità.
Orbene, in disparte il rilievo per cui nessun contratto di transazione potrebbe ritenersi concluso tra gli enti predetti in ragione della deliberazione n. 791/2024, non risultando l’accettazione del Consorzio integralmente conforme alla proposta del Comune (il quale aveva proposto il pagamento della somma suddetta in 19 anni) e venendo in rilievo il disposto dell’ultimo comma art. 1326 c.c., non si può dubitare che la deliberazione n. 791/2024 abbia ad oggetto il mero pagamento di somme di danaro da parte dal Comune debitore, vale a dire un diritto di carattere prettamente patrimoniale, e non abbia comportato l’esercizio di poteri ontologicamente autoritativi da parte del Consorzio.
Ne consegue che la natura giuridica dell’impugnata deliberazione n. 239/2025 di revoca della deliberazione n. 791/2024 non può in alcun modo essere autoritativa, costituendo mero atto di stampo sostanzialmente privatistico.
Del resto, la pretesa azionata dal Comune per come esplicitata nel ricorso attiene alle modalità di esercizio del diritto di credito da parte del Consorzio ed al comportamento dallo stesso tenuto nel superamento delle precedenti trattative e nel recupero di tale credito.
In definitiva, alla luce di quanto precede, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Pertanto, questo giudizio potrà essere riproposto dalle parti dinanzi al giudice ordinario.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza del Comune ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando:
A) Dichiara inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo ed indica il giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione;
B) Assegna alle parti i termini di cui all’art. 11 c.p.a. per l’eventuale riproposizione dinanzi al giudice ordinario;
C) Condanna il Comune ricorrente al pagamento in favore del Consorzio intimato delle spese di lite, che si liquidano in € 1.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ER SO, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
LO ME, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO ME | ER SO |
IL SEGRETARIO