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Articolo 3 della Legge 1 aprile 1959, n. 252
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Legge 1 aprile 1959, n. 252
Articolo 3 della Legge 1 aprile 1959, n. 252
Versione
16 maggio 1959
Art. 3.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 16 maggio 1959
Vedi fonte istituzionale
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