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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 26/09/2025, n. 1366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1366 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2539 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2018
TRA
p. iva , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, (c.f. Parte_2 C.F._1
), (c.f. ),
[...] Parte_1 CodiceFiscale_2 Parte_3
(c.f. ), rappresentati e difesi, dagli Avv.ti Luigi
[...] CodiceFiscale_3
Giacomo Messina e Gabriele Badalamenti per procura speciale in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.
Appellanti (p. iva , CI IN, per atto di fusione in Controparte_1 P.IVA_2
Notaio di Milano del 13.12.2016 -Rep.13501, Racc.n.7087- Banco Popolare Soc. Per_1
Coop., in persona del procuratore speciale, dottoressa a ciò legittimata con CP_2
procura a firma autenticata in Notaio del 20.11.2018, rappresentata Persona_2
e difesa dall'Avv. Francesco Trapani del Foro di Marsala giusta procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione in appello.
Appellata
Conclusioni di parte appellante:
in parziale riforma della sentenza n. 1045/2018 emessa dal Tribunale di Marsala, pubblicata in data 30.10.2018 con le forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c., notificata in data 09/11/2018,
accogliere tutte le domande spiegate nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, che si intendono quivi integralmente trascritte, nonché:
- disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa;
nel merito:
1. accertare e dichiarare che era onere della banca, al fine di dimostrare il proprio credito,
produrre gli estratti a partire dall'apertura dei rispettivi conti, e, conseguentemente, ritenere e dichiarare che la ricostruzione del dare avere tra le parti dovrà essere effettuata attribuendosi un saldo di partenza pari a "zero" per il conto ordinario n. 170154; ovvero azzerando il saldo debitorio iniziale al quarto trimestre 2010 ossia al 30.09.2010 pari a - € 19.720,12 (ovvero al primo estratto conto seguito da una serie continua di estratti conto) e escludendo ogni interesse
2 ex art. 1815, secondo comma, c.c., per effetto dell'accertata e dichiarata usura ab origine del contratto di conto corrente ordinario n. 170154 e del contratto di conto anticipi n. 181571; in subordine, accertare e dichiarare che la ricostruzione del dare avere tra le parti dovrà essere effettuata includendo tutti gli estratti conto depositati agli atti di causa, dal 4° trimestre 2003
al 30.09.2014 per il conto corrente 170154, secondo le modalità indicate nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado fino al 23.08.2009 (tasso sostitutivo ex art. 117 TUB
e/o depurazione degli interessi, spese e commissioni illegittime o indeterminate) e dal
24.08.2009 (in subordine dal 07.06.2010) escludendo ogni interesse ex art. 1815, secondo comma, c.c., per effetto dell'accertata usura ab origine del contratto di conto corrente ordinario n. 170154 e del contratto di conto anticipi n. 181571;
2. accertare e dichiarare l'usura ab origine del conto ordinario n. 170154 e del conto anticipi n. 181571 del 24.08.2019 e, per l'effetto, depurare ex art. 1815, secondo comma, c.c., tutte le competenze applicate per il periodo di vigenza del relativo contratto;
3. accertare e dichiarare che sul conto anticipi n. 181571 dovranno essere escluse tutte le competenze, ex art. 1815, secondo comma, c.c., per effetto della già accertata e dichiarata usura originaria dei contratti del 7.6.2010 e del 18.4.2012, nonché per effetto della usura ab
origine del contratto datato 24.08.2009.
In via istruttoria, rinnovare la CTU contabile in conformità alle richieste avanzate con l'appello.
3 Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio da distrarre in favore dei legali dichiaratisi antistatari.
Conclusioni di parte appellata:
in via istruttoria, disporre il richiamo del CTU e demandare allo stesso:
1) di effettuare le proprie verifiche in punto di usura relativamente al contratto del 15.10.2010
riguardante il c/c ordinario n.2300/170154, non considerando le “spese per chiusura interessi debitori”, pari ad €.21,00;
2) di non effettuare alcun conteggio relativamente al c/c n. 240774 esulando detto rapporto dal proposto giudizio di appello;
in linea preliminare e pregiudiziale, ritenere e dichiarare l'inammissibilità del secondo e terzo motivo del proposto appello;
senza recesso, nel merito, comunque rigettare il proposto gravame, condannando gli appellanti al pagamento di spese e compensi del presente grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, e hanno Parte_1 Parte_2 Pt_1 Parte_3
proposto appello parziale avverso la sentenza del Tribunale di Marsala n. 1045 del 30.10.2018
che, accogliendone solo in parte le domande di nullità indirizzate nei confronti del regolamento negoziale dei rapporti di conto corrente di corrispondenza con apertura di credito n. 170154 (in precedenza numerato 290731) acceso il 9.12.2003, di conto anticipi su fatture
4 n. 181571, aperto anch'esso il 9.12.2003, e di conto corrente n. 240774 -Conto Controparte_3
del 7.1.2010:
[...]
- ha escluso ogni profilo di illegittimità riguardo al conto corrente di corrispondenza n.
240774 giacché il contratto, “ritualmente versato in atti”, contiene “valida
pattuizione delle principali condizioni contrattuali” (pag. 3 della sentenza) e, in conseguenza, ha rigettato le domande afferenti a tale rapporto;
- preso atto dell'omesso deposito, quanto al cono corrente di corrispondenza n. 170154,
dell'estratto conto relativo al mese di agosto 2010, ha considerato non compiutamente assolto dagli attori l'onere, su di essi gravante in qualità di promotori di un'azione di accertamento negativo, della produzione della “serie contabile sulla quale deve
esercitarsi l'opera ricostruttiva del CTU sulla scorta delle rilevate invalidità del
contratto di apertura del rapporto” (pag. 4 della sentenza) e ha disposto principiarsi tanto l'opera di verifica di legittimità dei regolamenti contrattuali quanto quella di ricostruzione del saldo dal IV trimestre 2010;
- ha verificato, recependo le conclusioni esposte dal consulente tecnico d'ufficio, la natura usuraria dei contratti di variazione degli affidamenti in essere sul conto corrente di corrispondenza n. 170154 e del conto anticipi fatture n. 181571
sottoscritti nei giorni 7.6.2010, 15.10.2010 e 15.4.2012 e, espunti tutti gli interessi e gli oneri, ha rideterminato il saldo del rapporto di conto corrente di corrispondenza
5 alla data del 30.9.2014 in € 4.315,10 a debito della CI correntista (in luogo del maggior saldo a debito di € 20.990,30 risultante dalle scritture contabili della banca);
- ha rigettato la domanda volta alla declaratoria di nullità per violazione dell'art. 1938
c.c. della fideiussione omnibus rilasciata in favore dell'istituto bancario dai congiunti nonché quella di intervenuta liberazione dei garanti ai sensi dell'art. 1956 Pt_1
c.c.;
- ha regolato le spese di lite compensandole per 2/3 e condannando la banca al pagamento della restante quota.
Articolati quattro motivi di impugnazione, gli appellanti:
I) assumono che, una volta esclusa la validità di singole clausole contrattuali, grava sulla banca “produrre in giudizio gli estratti conto in serie continua a decorrere
dall'apertura del conto …, sì da dare dimostrazione e certificazione delle
movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo” così che,
stante la “impossibilità di considerare sanati gli illegittimi addebiti della banca
per il periodo pregresso a quello esaminato”, (pag. 25 dell'atto di appello)
l'omessa produzione dell'estratto conto relativo al mese di agosto 2010 non poteva che condurre alla sostituzione del saldo iniziale di una serie continuativa di estratti conto (quello al 30.9.2010), “privo di qualsiasi attendibilità” (pag. 29
dell'atto di appello), con il saldo zero. In linea gradata, hanno chiesto prendersi in considerazione “tutti gli estratti conto depositati agli atti di causa, dal 4°
6 trimestre 2003 al 30.09.2014 per il conto corrente 170154, secondo le modalità
indicate nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado fino al
23.08.2009 (tasso sostitutivo ex art. 117 TUB e/o depurazione degli interessi,
spese e commissioni illegittime o indeterminate) e dal 24.08.2009 (in subordine
dal 07.06.2010) escludendo ogni interesse ex art. 1815 , secondo comma, c.c., per
effetto dell'accertata usura ab origine del contratto di conto corrente ordinario
n. 1701154 e del contratto di conto anticipi n. 181571” (pag. 31 dell'atto di appello);
II) insistono nell'eccezione di usurarietà dei contratti sottoscritti il 24.8.2009 con i quali vennero variate le condizioni economiche degli affidamenti già in essere sul conto corrente ordinario di corrispondenza n. 170154 e sul conto anticipi fatture n. 181571 e chiedono comminarsi, per entrambi i rapporti, la sanzione disposta dal II comma dell'art. 1815 c.c.;
III) denunziano l'incoerenza tra l'accertamento dell'usurarietà del carico economico gravante sul contratto di anticipo su fatture n. 181571 e l'omessa espunzione dal saldo di tale rapporto di tutte le competenze ivi maturate;
IV) segnalano l'ingiusta compensazione parziale delle spese di lite.
CI IN , si è costituto Controparte_1 Controparte_4
per opporsi all'accoglimento del gravame.
7 Alla trattazione delle censure è opportuno premettere che, in assenza di rilievi a opera delle parti e in forza del meccanismo dell'acquiescenza parziale disciplinato dall'art. 329 comma
II c.p.c., si è formato il giudicato interno sui capi della decisione di primo grado che:
i) hanno respinto:
- la domanda di nullità del contratto di fideiussione omnibus e di liberazione dei garanti dal vincolo assunto;
- la domanda di nullità del regolamento del contratto di conto corrente di corrispondenza n.
240774 del 7.1.2010. E' tuttavia necessario evidenziare immediatamente, salva più estesa trattazione in prosieguo, che ciò non impedisce la rivisitazione del saldo finale di tale rapporto per ragioni non correlate alla validità del paradigma negoziale del contratto di conto corrente,
ma per ragioni per così dire esogene, segnatamente perché ivi regolate le competenze -non dovute- del rapporto di anticipo fatture n. 181571;
ii) hanno accertato la nullità “ai sensi degli artt. 1815 c.c. e 644 c.p., … dei contratti di
concessione-variazione affidamento a valere sul c/c n. 170154 e sul c/a n. 181571 del
7/6/2010, del 15/10/2010 e del 18/4/2012 in punto di determinazione del tasso di interesse
corrispettivo” (pag. 5 della sentenza impugnata) e disposto irrogarsi la sanzione di gratuità
del concesso affidamento. Costituendosi, infatti, ha chiesto unicamente il rigetto CP_1
dell'appello. Sono dunque inammissibili le osservazioni svolte dal consente di parte appellata,
riproposte nelle conclusioni rassegnate dalla parte, miranti alla rivisitazione della verifica di
8 usurarietà delle pattuizioni del 15.1020 rinnovata dal c.t.u. richiamato in questo grado di giudizio
Ancora in via preliminare deve essere segnalata l'inammissibilità dell'impugnazione per violazione delle prescrizioni dell'art. 342 c.p.c. là ove, nell'ambito del primo motivo di impugnazione -meglio nella richiesta subordinata di cui al I motivo di impugnazione-, si limita a richiedere il ricalcolo del saldo al 30.9.2014 del rapporto di conto corrente di corrispondenza n. 170154 con valorizzazione di “tutti gli estratti conto depositati agli atti di
causa, dal 4° trimestre 2003 al 30.09.2014” e adozione delle “modalità indicate nell'atto di
citazione introduttivo del giudizio di primo grado fino al 23.08.2009 (tasso sostitutivo ex art.
117 TUB e/o depurazione degli interessi, spese e commissioni illegittime o indeterminate)”
(pag. 31 e 39 dell'atto di appello); ciò senza muovere alcuno specifico rilievo ai capi della statuizione che hanno respinto le domande di accertamento delle denunziate nullità parziali del regolamento contrattuale o, alternativamente, un'omessa pronunzia su tali domande. Non
risultano, in altri termini, in alcun modo esplicitate le specifiche critiche indirizzate alla decisione relativa a tali punti e gli "errores" attribuiti alla sentenza censurata di modo che alla parte volitiva (richiesta di ricalcolo del saldo con espunzione di talune poste) non se ne accompagna una esplicativa delle ragioni del dissenso rispetto al decisum di primo grado (che tali poste ha mantenuto nel saldo -per altre ragioni- ricalcolato del rapporto).
Valga al riguardo considerare che già prima della modifica dell'art. 342 c.p.c. introdotta dal
D.L. 22.6.2012 n. 83, convertito in L. n.
7.8.2012 n. 134, la giurisprudenza di merito come di
9 legittimità si era espressa nel senso dell'inammissibilità dell'atto di appello genericamente formulato ed alla sua inidoneità ad impedire la formazione del giudicato sulla sentenza gravata: “Ai fini della specificità dei motivi richiesta dall'articolo 342 del codice di procedura
civile, l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno dell'appello, possono
sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo
grado, purchè ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e
consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in
riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice” Trib. Bologna, Sez. III, 17/02/2012;
“È inammissibile l'appello allorquando nel relativo atto non vi sia alcuna indicazione dei
motivi, in violazione dell'art. 342 c.p.c.” App. Taranto, 23/01/2012; “Affinché un capo di
sentenza possa ritenersi validamente impugnato non è sufficiente che nell'atto d'appello sia
manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte
argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con
espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico. Ne consegue
che deve ritenersi passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado in merito al
quale l'atto d'appello si limiti a manifestare generiche perplessità, senza svolgere alcuna
argomentazione idonea a confutarne il fondamento” Cass. civ., Sez. Unite, 09/11/2011, n.
23299.
La conclusione è confermata dalla novella apportata al disposto dell'art. 342 c.p.c. dal legislatore del 2012, dovendo prestarsi adesione al ripetuto orientamento giurisprudenziale
10 secondo cui, pur riaffermata la natura di revisio prioris istantiae dell'appello ed esclusa la necessità dell'ossequio a specifici modelli di redazione dell'impugnazione, questa deve comunque rendere palesi i capi di cui è chiesta la riforma e le doglianze contro di essi mosse:
“Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla
l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di
inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della
sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una
parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che
occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo
di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura
di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità
rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Civ., sez. un., 16/11/2017, n. 27199 e,
in senso conforme, Cass. Civ., 27/9/2016, n. 18932; Cass. n. 10916 del 2017; Cass. Civ.,
7/10/2015, n. 20124; Cass. Civ., 5/2/2015, n. 2143).
Non può dunque che riconoscersi che la sentenza di primo grado è divenuta intangibile là ove circoscrive la questione di illegittimità suscettibile di approfondimento alla sola violazione della normativa antiusura. Per tale ragione, non potrà tenersi conto del primo prospetto di calcolo rielaborato dal consulente tecnico, il quale, su mandato di questa Corte, aveva provveduto a espungere dal saldo finale del rapporto di conto corrente di corrispondenza n.
11 di anticipo su fatture n 181571 le appostazioni per oneri e costi non espressamente indicati in contratto.
Sulla scorta di tali premesse, il perimetro del gravame resta circoscritto:
- alla verifica della distribuzione dell'onere probatorio tra le parti, onde accertare le conseguenze dell'omessa produzione dell'estratto conto del mese di agosto 2010 (I motivo);
- all'accertamento della compatibilità con la disciplina antiusura delle condizioni economiche convenute dalle parti relativamente al conto corrente ordinario n. 170154 e al conto anticipi n. 181571 con contratti di variazione/concessione differenti da quelli già valutati dal primo giudice e alla identificazione delle conseguenze indotte sui saldi dall'applicazione della sanzione di cui all'art. 1815 comma II c.c. (II e III motivo di impugnazione).
Tanto chiarito, può ora accedersi alla trattazione del merito delle censure secondo la tecnica dei punti di motivazione e nel rispetto dell'ordine espositivo seguito dagli appellanti.
Il I motivo di impugnazione è infondato. La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che il correntista che, come nel caso in esame, agisca per far accertare la nullità
del contratto e per la condanna della banca alla restituzione di quanto indebitamente percepito
è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi,
di una valida causa debendi, restando dunque onerato di documentare l'andamento del rapporto con la produzione degli estratti conto, i quali evidenziano le singole rimesse che, per riferirsi a importi non dovuti, sono suscettibili di ripetizione (così Cass. civ. 23.10.2017, n.
24948, Cass. Civ. 28.11.2018 n. 3082o2, Cass. Civ. 3.12.2018, n. 31187, Cass. Civ.
12 13.12.2019 n. 33009, Cass. Civ. 17.4.2020 n. 7895), nonché la sua genesi con la produzione dei contratti di accensione dei rapporti, indispensabili per valutare la conformità a legge delle pattuizioni, sia sotto il profilo formale sia sotto quello sostanziale (Cass. civ. 14.5.2012 n.
7501; Cass. Civ.
9.3.2021 n. 6480). Non ha dunque fondamento la pretesa degli appellanti di riversare sull'istituto bancario l'onere della produzione degli estratti conto e men che meno quella di ricondurre a zero il saldo (debitore per € 19.720,12.) del primo estratto conto seguito da una serie continua di documenti contabili, ovvero il saldo al 30.9.2010.
Piuttosto è vero che l'assenza di un singolo estratto conto -nel concreto, solo il mese di agosto
2010- non preclude la ricostruzione dell'andamento del rapporto, qui esteso 11 anni.
Per quanto, invero, il rapporto di conto corrente sia senz'altro unitario (avendo a oggetto l'esplicazione di un servizio di cassa, in relazione alle operazioni di pagamento o di riscossione di somme da effettuarsi, a qualsiasi titolo, per conto del cliente: Cass. 5 dicembre
2011, n. 25943; Cass. 20 gennaio 2017, n. 1584; Cass. 28 febbraio 2017, n. 5071), non può
per ciò solo ritenersi che le conseguenze discendenti da una produzione incompleta siano regolate da criteri rigidi e massimalistici. Nella prospettiva consegnata dall'art. 2697 c.c.,
sarebbe improprio collegare sistematicamente alla mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto, il cui saldo sia a debito del correntista (e quindi a credito della banca), la conseguenza di un totale rigetto della pretesa azionata. Non vi è infatti ragione, in senso logico e giuridico, per ritenere che nell'ambito del contratto di conto corrente un adempimento solo parziale dell'onere di produzione degli estratti conto inibisca sempre e
13 comunque di procedere alla semplice neutralizzazione del saldo debitorio intermedio. Quel
che conta, piuttosto, è la possibilità di raccordare tale andamento a un dato di partenza che sia concretamente affidabile. (Cass. civ. sez. I, 2/5/2019, n.11543, in motivazione). Nel concreto la ridottissima estensione temporale della soluzione di continuo nella serie degli estratti conto e la prossimità numerica dei saldi immediatamente antecedenti e successivi al “salto”
documentale, consente di ritenere del tutto irrilevante la lacuna.
Se dunque, in linea teorica, nulla osta alla rivisitazione dell'andamento del rapporto sin dalla sua accensione, non può tuttavia non richiamarsi quanto esplicato in premessa riguardo all'incompiutezza, e dunque all'inammissibilità, dell'inarticolata riproposizione della domanda di nullità delle clausole del contratto di conto corrente in tema di interessi,
commissioni e oneri da parte degli appellanti.
Stante l'intangibilità del giudicato interno, l'estensione della verifica all'intera durata del rapporto resta limitata alla sola verifica di compatibilità del regolato negoziale con la disciplina antiusura e conduce al risultato esposto al punto che segue.
Il II motivo di impugnazione è meritevole di parziale accoglimento.
Il c.t.u. richiamato in questo grado di giudizio ha accertato l'usurarietà delle condizioni economiche convenute, con la rinegoziazione del 24.8.2009, in relazione all'affidamento concesso sul conto anticipi fatture n. 181571. Operate le dovute rettifiche, e dunque espunte le competenze maturate in relazione al conto anticipi, girate a debito, fino al IV trimestre
2010, sul conto corrente di corrispondenza n. 170154, ha rideterminato il saldo di questo al
14 30.9.2014 in € 3.983,29 a debito della CI correntista. In questi termini, conformati alla risposta offerta dal c.t.u. al secondo dei quesiti sottomessigli (pag. 27 della relazione depositata in questo grado di giudizio) deve dunque rivedersi la sentenza di primo grado. Ne
segue la condanna della banca all'effettuazione di coerenti rettifiche del saldo.
Meritevole di accoglimento è anche il III motivo di impugnazione. Il Tribunale ha acclarato l'usurarietà della rinegoziazione delle condizioni economiche del conto anticipi su fatture n.
181571operata dalle parti il 7.6.2010 e ancora il 15.10.2010 e il 15.4.2012. La statuizione,
non più rivedibile perché coperta da giudicato interno, impone, come correttamente segnato dagli appellanti, di escludere le competenze maturate su tale rapporto. Ha appurato il consulente tecnico che, in conformità allo schema operativo tipico di tale tipologia di rapporto, dal I trimestre 2011, l'addebito delle competenze maturate sul conto anticipi è
avvenuto “su altro conto corrente intestato alla CI Attrice: il conto ordinario n. 240774”
(pag. 33 della relazione di c.t.u.). L'epurazione delle competenze usurarie, pari complessivamente a € 2.024,88 (€ 417,22 per il I trimestre 2011, € 723,48 per il II trimestre
2011, € 447,01 per il III trimestre 2011, € 220,98 per il IV trimestre 2011 ed € 216,19 per il I
trimestre 2012) implica, quindi, la variazione del saldo del conto corrente n. 240774 che -
come esplicato dal c.t.u. in allegato E1 alla relazione- alla data del 31.12.2013, varia da - €
76,99 (a debito della correntista) a € 2.117,55 (a credito della CI correntista). Simile
conclusione, conseguenza necessitata della sanzione irrogata dall'art. 1815 comma II c.c., non viola il giudicato interno sulla validità del contratto di conto corrente di corrispondenza n.
15 24077: la variazione del saldo del rapporto, cui la banca deve essere condannata, è infatti conseguenza dell'accertata illegittimità di altro rapporto, quello di anticipo fatture,
meramente regolato sul conto corrente.
Considerato l'esito del giudizio, che ha registrato l'accoglimento, tuttavia parziale, tanto delle domande esplicate da nel primo grado, quanto dei Parte_1
motivi di impugnazione, si ravvisano i presupposti per compensare in ragione di 1/2 tra le parti delle spese di lite (in questi limitati termini dovendo accogliersi il IV motivo di impugnazione), dovendo la restante quota, liquidata in € 3.545,00 -di cui € 545,00 per esborsi ed € 3.000,00 per compensi- oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n.
55/2014, per il giudizio di primo grado e in € 3.102,00 -di cui € 402,00 per esborsi, € 550,00
per la fase di studio, € 450,00 per la fase introduttiva, € 750,00 per la fase istruttoria ed €
950,00 per la fase decisionale, oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n.
55/2014-, per il presente grado di giudizio, essere posta a carico dell'istituto di credito appellato. Di tali spese deve essere disposta la distrazione in favore dei procuratori degli appellanti, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando;
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Marsala n. 1045 del 30 ottobre 2018
appellata da , Parte_1 Parte_2 Parte_1
e con atto di citazione notificato il 10.12.2018 a Banco Popolare soc. coop.: Parte_3
16 - accerta che il saldo del conto corrente di corrispondenza n. 170154 alla data del
30.9.2014 è pari a € 3.983,29 a debito della CI correntista;
- accerta che il saldo del conto corrente di corrispondenza n. 240774 alla data del
31.12.2013 è pari a € 2.117,55 a credito della CI correntista compensa in ragione di metà tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio e:
- ridetermina in € 3.545,00, oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n.
55/2014, l'importo per cui è condanna a carico di a titolo di spese del primo CP_1
grado di giudizio;
- condanna l'appellata al pagamento di metà delle spese del presente grado di giudizio di lite in favore degli appellanti, liquidate in € 3.102,00, così come specificato in motivazione, oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014. Dispone la distrazione delle spese in favore dei procuratori degli appellanti, Luigi Giacomo Messina e Gabriele
Badalamenti, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello il 22 maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
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170154 le appostazioni operate a titolo di commissione di massimo scoperto e dal contratto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2539 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2018
TRA
p. iva , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, (c.f. Parte_2 C.F._1
), (c.f. ),
[...] Parte_1 CodiceFiscale_2 Parte_3
(c.f. ), rappresentati e difesi, dagli Avv.ti Luigi
[...] CodiceFiscale_3
Giacomo Messina e Gabriele Badalamenti per procura speciale in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.
Appellanti (p. iva , CI IN, per atto di fusione in Controparte_1 P.IVA_2
Notaio di Milano del 13.12.2016 -Rep.13501, Racc.n.7087- Banco Popolare Soc. Per_1
Coop., in persona del procuratore speciale, dottoressa a ciò legittimata con CP_2
procura a firma autenticata in Notaio del 20.11.2018, rappresentata Persona_2
e difesa dall'Avv. Francesco Trapani del Foro di Marsala giusta procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione in appello.
Appellata
Conclusioni di parte appellante:
in parziale riforma della sentenza n. 1045/2018 emessa dal Tribunale di Marsala, pubblicata in data 30.10.2018 con le forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c., notificata in data 09/11/2018,
accogliere tutte le domande spiegate nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, che si intendono quivi integralmente trascritte, nonché:
- disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa;
nel merito:
1. accertare e dichiarare che era onere della banca, al fine di dimostrare il proprio credito,
produrre gli estratti a partire dall'apertura dei rispettivi conti, e, conseguentemente, ritenere e dichiarare che la ricostruzione del dare avere tra le parti dovrà essere effettuata attribuendosi un saldo di partenza pari a "zero" per il conto ordinario n. 170154; ovvero azzerando il saldo debitorio iniziale al quarto trimestre 2010 ossia al 30.09.2010 pari a - € 19.720,12 (ovvero al primo estratto conto seguito da una serie continua di estratti conto) e escludendo ogni interesse
2 ex art. 1815, secondo comma, c.c., per effetto dell'accertata e dichiarata usura ab origine del contratto di conto corrente ordinario n. 170154 e del contratto di conto anticipi n. 181571; in subordine, accertare e dichiarare che la ricostruzione del dare avere tra le parti dovrà essere effettuata includendo tutti gli estratti conto depositati agli atti di causa, dal 4° trimestre 2003
al 30.09.2014 per il conto corrente 170154, secondo le modalità indicate nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado fino al 23.08.2009 (tasso sostitutivo ex art. 117 TUB
e/o depurazione degli interessi, spese e commissioni illegittime o indeterminate) e dal
24.08.2009 (in subordine dal 07.06.2010) escludendo ogni interesse ex art. 1815, secondo comma, c.c., per effetto dell'accertata usura ab origine del contratto di conto corrente ordinario n. 170154 e del contratto di conto anticipi n. 181571;
2. accertare e dichiarare l'usura ab origine del conto ordinario n. 170154 e del conto anticipi n. 181571 del 24.08.2019 e, per l'effetto, depurare ex art. 1815, secondo comma, c.c., tutte le competenze applicate per il periodo di vigenza del relativo contratto;
3. accertare e dichiarare che sul conto anticipi n. 181571 dovranno essere escluse tutte le competenze, ex art. 1815, secondo comma, c.c., per effetto della già accertata e dichiarata usura originaria dei contratti del 7.6.2010 e del 18.4.2012, nonché per effetto della usura ab
origine del contratto datato 24.08.2009.
In via istruttoria, rinnovare la CTU contabile in conformità alle richieste avanzate con l'appello.
3 Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio da distrarre in favore dei legali dichiaratisi antistatari.
Conclusioni di parte appellata:
in via istruttoria, disporre il richiamo del CTU e demandare allo stesso:
1) di effettuare le proprie verifiche in punto di usura relativamente al contratto del 15.10.2010
riguardante il c/c ordinario n.2300/170154, non considerando le “spese per chiusura interessi debitori”, pari ad €.21,00;
2) di non effettuare alcun conteggio relativamente al c/c n. 240774 esulando detto rapporto dal proposto giudizio di appello;
in linea preliminare e pregiudiziale, ritenere e dichiarare l'inammissibilità del secondo e terzo motivo del proposto appello;
senza recesso, nel merito, comunque rigettare il proposto gravame, condannando gli appellanti al pagamento di spese e compensi del presente grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, e hanno Parte_1 Parte_2 Pt_1 Parte_3
proposto appello parziale avverso la sentenza del Tribunale di Marsala n. 1045 del 30.10.2018
che, accogliendone solo in parte le domande di nullità indirizzate nei confronti del regolamento negoziale dei rapporti di conto corrente di corrispondenza con apertura di credito n. 170154 (in precedenza numerato 290731) acceso il 9.12.2003, di conto anticipi su fatture
4 n. 181571, aperto anch'esso il 9.12.2003, e di conto corrente n. 240774 -Conto Controparte_3
del 7.1.2010:
[...]
- ha escluso ogni profilo di illegittimità riguardo al conto corrente di corrispondenza n.
240774 giacché il contratto, “ritualmente versato in atti”, contiene “valida
pattuizione delle principali condizioni contrattuali” (pag. 3 della sentenza) e, in conseguenza, ha rigettato le domande afferenti a tale rapporto;
- preso atto dell'omesso deposito, quanto al cono corrente di corrispondenza n. 170154,
dell'estratto conto relativo al mese di agosto 2010, ha considerato non compiutamente assolto dagli attori l'onere, su di essi gravante in qualità di promotori di un'azione di accertamento negativo, della produzione della “serie contabile sulla quale deve
esercitarsi l'opera ricostruttiva del CTU sulla scorta delle rilevate invalidità del
contratto di apertura del rapporto” (pag. 4 della sentenza) e ha disposto principiarsi tanto l'opera di verifica di legittimità dei regolamenti contrattuali quanto quella di ricostruzione del saldo dal IV trimestre 2010;
- ha verificato, recependo le conclusioni esposte dal consulente tecnico d'ufficio, la natura usuraria dei contratti di variazione degli affidamenti in essere sul conto corrente di corrispondenza n. 170154 e del conto anticipi fatture n. 181571
sottoscritti nei giorni 7.6.2010, 15.10.2010 e 15.4.2012 e, espunti tutti gli interessi e gli oneri, ha rideterminato il saldo del rapporto di conto corrente di corrispondenza
5 alla data del 30.9.2014 in € 4.315,10 a debito della CI correntista (in luogo del maggior saldo a debito di € 20.990,30 risultante dalle scritture contabili della banca);
- ha rigettato la domanda volta alla declaratoria di nullità per violazione dell'art. 1938
c.c. della fideiussione omnibus rilasciata in favore dell'istituto bancario dai congiunti nonché quella di intervenuta liberazione dei garanti ai sensi dell'art. 1956 Pt_1
c.c.;
- ha regolato le spese di lite compensandole per 2/3 e condannando la banca al pagamento della restante quota.
Articolati quattro motivi di impugnazione, gli appellanti:
I) assumono che, una volta esclusa la validità di singole clausole contrattuali, grava sulla banca “produrre in giudizio gli estratti conto in serie continua a decorrere
dall'apertura del conto …, sì da dare dimostrazione e certificazione delle
movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo” così che,
stante la “impossibilità di considerare sanati gli illegittimi addebiti della banca
per il periodo pregresso a quello esaminato”, (pag. 25 dell'atto di appello)
l'omessa produzione dell'estratto conto relativo al mese di agosto 2010 non poteva che condurre alla sostituzione del saldo iniziale di una serie continuativa di estratti conto (quello al 30.9.2010), “privo di qualsiasi attendibilità” (pag. 29
dell'atto di appello), con il saldo zero. In linea gradata, hanno chiesto prendersi in considerazione “tutti gli estratti conto depositati agli atti di causa, dal 4°
6 trimestre 2003 al 30.09.2014 per il conto corrente 170154, secondo le modalità
indicate nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado fino al
23.08.2009 (tasso sostitutivo ex art. 117 TUB e/o depurazione degli interessi,
spese e commissioni illegittime o indeterminate) e dal 24.08.2009 (in subordine
dal 07.06.2010) escludendo ogni interesse ex art. 1815 , secondo comma, c.c., per
effetto dell'accertata usura ab origine del contratto di conto corrente ordinario
n. 1701154 e del contratto di conto anticipi n. 181571” (pag. 31 dell'atto di appello);
II) insistono nell'eccezione di usurarietà dei contratti sottoscritti il 24.8.2009 con i quali vennero variate le condizioni economiche degli affidamenti già in essere sul conto corrente ordinario di corrispondenza n. 170154 e sul conto anticipi fatture n. 181571 e chiedono comminarsi, per entrambi i rapporti, la sanzione disposta dal II comma dell'art. 1815 c.c.;
III) denunziano l'incoerenza tra l'accertamento dell'usurarietà del carico economico gravante sul contratto di anticipo su fatture n. 181571 e l'omessa espunzione dal saldo di tale rapporto di tutte le competenze ivi maturate;
IV) segnalano l'ingiusta compensazione parziale delle spese di lite.
CI IN , si è costituto Controparte_1 Controparte_4
per opporsi all'accoglimento del gravame.
7 Alla trattazione delle censure è opportuno premettere che, in assenza di rilievi a opera delle parti e in forza del meccanismo dell'acquiescenza parziale disciplinato dall'art. 329 comma
II c.p.c., si è formato il giudicato interno sui capi della decisione di primo grado che:
i) hanno respinto:
- la domanda di nullità del contratto di fideiussione omnibus e di liberazione dei garanti dal vincolo assunto;
- la domanda di nullità del regolamento del contratto di conto corrente di corrispondenza n.
240774 del 7.1.2010. E' tuttavia necessario evidenziare immediatamente, salva più estesa trattazione in prosieguo, che ciò non impedisce la rivisitazione del saldo finale di tale rapporto per ragioni non correlate alla validità del paradigma negoziale del contratto di conto corrente,
ma per ragioni per così dire esogene, segnatamente perché ivi regolate le competenze -non dovute- del rapporto di anticipo fatture n. 181571;
ii) hanno accertato la nullità “ai sensi degli artt. 1815 c.c. e 644 c.p., … dei contratti di
concessione-variazione affidamento a valere sul c/c n. 170154 e sul c/a n. 181571 del
7/6/2010, del 15/10/2010 e del 18/4/2012 in punto di determinazione del tasso di interesse
corrispettivo” (pag. 5 della sentenza impugnata) e disposto irrogarsi la sanzione di gratuità
del concesso affidamento. Costituendosi, infatti, ha chiesto unicamente il rigetto CP_1
dell'appello. Sono dunque inammissibili le osservazioni svolte dal consente di parte appellata,
riproposte nelle conclusioni rassegnate dalla parte, miranti alla rivisitazione della verifica di
8 usurarietà delle pattuizioni del 15.1020 rinnovata dal c.t.u. richiamato in questo grado di giudizio
Ancora in via preliminare deve essere segnalata l'inammissibilità dell'impugnazione per violazione delle prescrizioni dell'art. 342 c.p.c. là ove, nell'ambito del primo motivo di impugnazione -meglio nella richiesta subordinata di cui al I motivo di impugnazione-, si limita a richiedere il ricalcolo del saldo al 30.9.2014 del rapporto di conto corrente di corrispondenza n. 170154 con valorizzazione di “tutti gli estratti conto depositati agli atti di
causa, dal 4° trimestre 2003 al 30.09.2014” e adozione delle “modalità indicate nell'atto di
citazione introduttivo del giudizio di primo grado fino al 23.08.2009 (tasso sostitutivo ex art.
117 TUB e/o depurazione degli interessi, spese e commissioni illegittime o indeterminate)”
(pag. 31 e 39 dell'atto di appello); ciò senza muovere alcuno specifico rilievo ai capi della statuizione che hanno respinto le domande di accertamento delle denunziate nullità parziali del regolamento contrattuale o, alternativamente, un'omessa pronunzia su tali domande. Non
risultano, in altri termini, in alcun modo esplicitate le specifiche critiche indirizzate alla decisione relativa a tali punti e gli "errores" attribuiti alla sentenza censurata di modo che alla parte volitiva (richiesta di ricalcolo del saldo con espunzione di talune poste) non se ne accompagna una esplicativa delle ragioni del dissenso rispetto al decisum di primo grado (che tali poste ha mantenuto nel saldo -per altre ragioni- ricalcolato del rapporto).
Valga al riguardo considerare che già prima della modifica dell'art. 342 c.p.c. introdotta dal
D.L. 22.6.2012 n. 83, convertito in L. n.
7.8.2012 n. 134, la giurisprudenza di merito come di
9 legittimità si era espressa nel senso dell'inammissibilità dell'atto di appello genericamente formulato ed alla sua inidoneità ad impedire la formazione del giudicato sulla sentenza gravata: “Ai fini della specificità dei motivi richiesta dall'articolo 342 del codice di procedura
civile, l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno dell'appello, possono
sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo
grado, purchè ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e
consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in
riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice” Trib. Bologna, Sez. III, 17/02/2012;
“È inammissibile l'appello allorquando nel relativo atto non vi sia alcuna indicazione dei
motivi, in violazione dell'art. 342 c.p.c.” App. Taranto, 23/01/2012; “Affinché un capo di
sentenza possa ritenersi validamente impugnato non è sufficiente che nell'atto d'appello sia
manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte
argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con
espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico. Ne consegue
che deve ritenersi passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado in merito al
quale l'atto d'appello si limiti a manifestare generiche perplessità, senza svolgere alcuna
argomentazione idonea a confutarne il fondamento” Cass. civ., Sez. Unite, 09/11/2011, n.
23299.
La conclusione è confermata dalla novella apportata al disposto dell'art. 342 c.p.c. dal legislatore del 2012, dovendo prestarsi adesione al ripetuto orientamento giurisprudenziale
10 secondo cui, pur riaffermata la natura di revisio prioris istantiae dell'appello ed esclusa la necessità dell'ossequio a specifici modelli di redazione dell'impugnazione, questa deve comunque rendere palesi i capi di cui è chiesta la riforma e le doglianze contro di essi mosse:
“Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla
l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di
inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della
sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una
parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che
occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo
di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura
di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità
rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Civ., sez. un., 16/11/2017, n. 27199 e,
in senso conforme, Cass. Civ., 27/9/2016, n. 18932; Cass. n. 10916 del 2017; Cass. Civ.,
7/10/2015, n. 20124; Cass. Civ., 5/2/2015, n. 2143).
Non può dunque che riconoscersi che la sentenza di primo grado è divenuta intangibile là ove circoscrive la questione di illegittimità suscettibile di approfondimento alla sola violazione della normativa antiusura. Per tale ragione, non potrà tenersi conto del primo prospetto di calcolo rielaborato dal consulente tecnico, il quale, su mandato di questa Corte, aveva provveduto a espungere dal saldo finale del rapporto di conto corrente di corrispondenza n.
11 di anticipo su fatture n 181571 le appostazioni per oneri e costi non espressamente indicati in contratto.
Sulla scorta di tali premesse, il perimetro del gravame resta circoscritto:
- alla verifica della distribuzione dell'onere probatorio tra le parti, onde accertare le conseguenze dell'omessa produzione dell'estratto conto del mese di agosto 2010 (I motivo);
- all'accertamento della compatibilità con la disciplina antiusura delle condizioni economiche convenute dalle parti relativamente al conto corrente ordinario n. 170154 e al conto anticipi n. 181571 con contratti di variazione/concessione differenti da quelli già valutati dal primo giudice e alla identificazione delle conseguenze indotte sui saldi dall'applicazione della sanzione di cui all'art. 1815 comma II c.c. (II e III motivo di impugnazione).
Tanto chiarito, può ora accedersi alla trattazione del merito delle censure secondo la tecnica dei punti di motivazione e nel rispetto dell'ordine espositivo seguito dagli appellanti.
Il I motivo di impugnazione è infondato. La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che il correntista che, come nel caso in esame, agisca per far accertare la nullità
del contratto e per la condanna della banca alla restituzione di quanto indebitamente percepito
è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi,
di una valida causa debendi, restando dunque onerato di documentare l'andamento del rapporto con la produzione degli estratti conto, i quali evidenziano le singole rimesse che, per riferirsi a importi non dovuti, sono suscettibili di ripetizione (così Cass. civ. 23.10.2017, n.
24948, Cass. Civ. 28.11.2018 n. 3082o2, Cass. Civ. 3.12.2018, n. 31187, Cass. Civ.
12 13.12.2019 n. 33009, Cass. Civ. 17.4.2020 n. 7895), nonché la sua genesi con la produzione dei contratti di accensione dei rapporti, indispensabili per valutare la conformità a legge delle pattuizioni, sia sotto il profilo formale sia sotto quello sostanziale (Cass. civ. 14.5.2012 n.
7501; Cass. Civ.
9.3.2021 n. 6480). Non ha dunque fondamento la pretesa degli appellanti di riversare sull'istituto bancario l'onere della produzione degli estratti conto e men che meno quella di ricondurre a zero il saldo (debitore per € 19.720,12.) del primo estratto conto seguito da una serie continua di documenti contabili, ovvero il saldo al 30.9.2010.
Piuttosto è vero che l'assenza di un singolo estratto conto -nel concreto, solo il mese di agosto
2010- non preclude la ricostruzione dell'andamento del rapporto, qui esteso 11 anni.
Per quanto, invero, il rapporto di conto corrente sia senz'altro unitario (avendo a oggetto l'esplicazione di un servizio di cassa, in relazione alle operazioni di pagamento o di riscossione di somme da effettuarsi, a qualsiasi titolo, per conto del cliente: Cass. 5 dicembre
2011, n. 25943; Cass. 20 gennaio 2017, n. 1584; Cass. 28 febbraio 2017, n. 5071), non può
per ciò solo ritenersi che le conseguenze discendenti da una produzione incompleta siano regolate da criteri rigidi e massimalistici. Nella prospettiva consegnata dall'art. 2697 c.c.,
sarebbe improprio collegare sistematicamente alla mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto, il cui saldo sia a debito del correntista (e quindi a credito della banca), la conseguenza di un totale rigetto della pretesa azionata. Non vi è infatti ragione, in senso logico e giuridico, per ritenere che nell'ambito del contratto di conto corrente un adempimento solo parziale dell'onere di produzione degli estratti conto inibisca sempre e
13 comunque di procedere alla semplice neutralizzazione del saldo debitorio intermedio. Quel
che conta, piuttosto, è la possibilità di raccordare tale andamento a un dato di partenza che sia concretamente affidabile. (Cass. civ. sez. I, 2/5/2019, n.11543, in motivazione). Nel concreto la ridottissima estensione temporale della soluzione di continuo nella serie degli estratti conto e la prossimità numerica dei saldi immediatamente antecedenti e successivi al “salto”
documentale, consente di ritenere del tutto irrilevante la lacuna.
Se dunque, in linea teorica, nulla osta alla rivisitazione dell'andamento del rapporto sin dalla sua accensione, non può tuttavia non richiamarsi quanto esplicato in premessa riguardo all'incompiutezza, e dunque all'inammissibilità, dell'inarticolata riproposizione della domanda di nullità delle clausole del contratto di conto corrente in tema di interessi,
commissioni e oneri da parte degli appellanti.
Stante l'intangibilità del giudicato interno, l'estensione della verifica all'intera durata del rapporto resta limitata alla sola verifica di compatibilità del regolato negoziale con la disciplina antiusura e conduce al risultato esposto al punto che segue.
Il II motivo di impugnazione è meritevole di parziale accoglimento.
Il c.t.u. richiamato in questo grado di giudizio ha accertato l'usurarietà delle condizioni economiche convenute, con la rinegoziazione del 24.8.2009, in relazione all'affidamento concesso sul conto anticipi fatture n. 181571. Operate le dovute rettifiche, e dunque espunte le competenze maturate in relazione al conto anticipi, girate a debito, fino al IV trimestre
2010, sul conto corrente di corrispondenza n. 170154, ha rideterminato il saldo di questo al
14 30.9.2014 in € 3.983,29 a debito della CI correntista. In questi termini, conformati alla risposta offerta dal c.t.u. al secondo dei quesiti sottomessigli (pag. 27 della relazione depositata in questo grado di giudizio) deve dunque rivedersi la sentenza di primo grado. Ne
segue la condanna della banca all'effettuazione di coerenti rettifiche del saldo.
Meritevole di accoglimento è anche il III motivo di impugnazione. Il Tribunale ha acclarato l'usurarietà della rinegoziazione delle condizioni economiche del conto anticipi su fatture n.
181571operata dalle parti il 7.6.2010 e ancora il 15.10.2010 e il 15.4.2012. La statuizione,
non più rivedibile perché coperta da giudicato interno, impone, come correttamente segnato dagli appellanti, di escludere le competenze maturate su tale rapporto. Ha appurato il consulente tecnico che, in conformità allo schema operativo tipico di tale tipologia di rapporto, dal I trimestre 2011, l'addebito delle competenze maturate sul conto anticipi è
avvenuto “su altro conto corrente intestato alla CI Attrice: il conto ordinario n. 240774”
(pag. 33 della relazione di c.t.u.). L'epurazione delle competenze usurarie, pari complessivamente a € 2.024,88 (€ 417,22 per il I trimestre 2011, € 723,48 per il II trimestre
2011, € 447,01 per il III trimestre 2011, € 220,98 per il IV trimestre 2011 ed € 216,19 per il I
trimestre 2012) implica, quindi, la variazione del saldo del conto corrente n. 240774 che -
come esplicato dal c.t.u. in allegato E1 alla relazione- alla data del 31.12.2013, varia da - €
76,99 (a debito della correntista) a € 2.117,55 (a credito della CI correntista). Simile
conclusione, conseguenza necessitata della sanzione irrogata dall'art. 1815 comma II c.c., non viola il giudicato interno sulla validità del contratto di conto corrente di corrispondenza n.
15 24077: la variazione del saldo del rapporto, cui la banca deve essere condannata, è infatti conseguenza dell'accertata illegittimità di altro rapporto, quello di anticipo fatture,
meramente regolato sul conto corrente.
Considerato l'esito del giudizio, che ha registrato l'accoglimento, tuttavia parziale, tanto delle domande esplicate da nel primo grado, quanto dei Parte_1
motivi di impugnazione, si ravvisano i presupposti per compensare in ragione di 1/2 tra le parti delle spese di lite (in questi limitati termini dovendo accogliersi il IV motivo di impugnazione), dovendo la restante quota, liquidata in € 3.545,00 -di cui € 545,00 per esborsi ed € 3.000,00 per compensi- oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n.
55/2014, per il giudizio di primo grado e in € 3.102,00 -di cui € 402,00 per esborsi, € 550,00
per la fase di studio, € 450,00 per la fase introduttiva, € 750,00 per la fase istruttoria ed €
950,00 per la fase decisionale, oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n.
55/2014-, per il presente grado di giudizio, essere posta a carico dell'istituto di credito appellato. Di tali spese deve essere disposta la distrazione in favore dei procuratori degli appellanti, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando;
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Marsala n. 1045 del 30 ottobre 2018
appellata da , Parte_1 Parte_2 Parte_1
e con atto di citazione notificato il 10.12.2018 a Banco Popolare soc. coop.: Parte_3
16 - accerta che il saldo del conto corrente di corrispondenza n. 170154 alla data del
30.9.2014 è pari a € 3.983,29 a debito della CI correntista;
- accerta che il saldo del conto corrente di corrispondenza n. 240774 alla data del
31.12.2013 è pari a € 2.117,55 a credito della CI correntista compensa in ragione di metà tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio e:
- ridetermina in € 3.545,00, oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n.
55/2014, l'importo per cui è condanna a carico di a titolo di spese del primo CP_1
grado di giudizio;
- condanna l'appellata al pagamento di metà delle spese del presente grado di giudizio di lite in favore degli appellanti, liquidate in € 3.102,00, così come specificato in motivazione, oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014. Dispone la distrazione delle spese in favore dei procuratori degli appellanti, Luigi Giacomo Messina e Gabriele
Badalamenti, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello il 22 maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
170154 le appostazioni operate a titolo di commissione di massimo scoperto e dal contratto