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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/07/2025, n. 1994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1994 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 13014/2024 RG fissata all'udienza del 08/07/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
CAPOROTUNDO SERGIO
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'avv. PALESE RI ELENA CP_1
rappresentato e difeso da RU RI RE CP_2
Resistenti
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta ex art. 127 ter cpc .
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale opponendo:
INTIMAZIONE DI PAGAMENTO 059 2024 90032336/000 NOTIFICATA dalla in data 25.10.2024, e ad oggetto compensi di Controparte_3 riscossione limitatamente alla competenza di questo tribunale relativi all'omesso pagamento dei seguenti avvisi di addebito:
1 Ha eccepito prescrizione, nullità della notifica in quanto non eseguita da soggetto abilitato;
nullità della cartella per mancata specificazione del dettaglio crediti;
difetto di motivazione;
nullità derivata della cartella di pagamento per violazione dell'art. 42 dpr 600/73; nullità per mancata indicazione della modalità di calcolo degli interessi.
e si sono costituiti ribadendo la correttezza del proprio operato. CP_2 CP_1
***
1. La notifica dell'intimazione è correttamente avvenuta tanto da essere oggetto di impugnazione in brevissimo termine (il ricorrente asserisce di averla ricevuta il 25.10.24 ed il presente ricorso risulta depositato il 30.10.24). In ogni caso, va rilevato come la notifica delle intimazioni possa avvenire anche direttamente a cura del concessionario e non solo mediante i soggetti menzionati nell'art. 26 dpr 602/73 (Cass. n. 23572 del 03/09/2024, tra le molte). Ed invero va anche precisato che il ricorso sul punto appare anche genericamente formulato, sembrando esso formulare principalmente censure astratte.
2. I crediti indicati in cartella sono specificati, riportando analiticamente gli atti sottostanti e la loro causale. Pertanto, nessun difetto di specificazione dell'atto può rinvenirsi né, parimenti, alcun difetto di motivazione dell'intimazione.
3. Il richiamo all'art. 42 dpr 600/1973 appare inconferente in quanto non risulta disciplina applicabile alla materia previdenziale e in ogni caso non appare riguardare i meri avvisi di addebito o le intimazioni.
4. Gli avvisi di addebito menzionati risultano tutti notificati da nelle date indicate nella CP_2 sopra riportata tabella (terza colonna). La prova si rinviene nei documenti depositati nella cartella .zip di cui al fascicolo di parte tempestivamente costituitosi per il merito. CP_2
La corrispondenza tra atti impositivi e cartoline prodotte si ricava dalla corrispondenza tra i numeri di raccomandata stampigliati sia sull'avviso sia su un lato del relativo avviso di ricevimento.
Nelle note in vista della presente udienza nessuna censura è stata posta sui documenti prodotti.
5. ha prodotto, sin dalla fase di sospensiva, anche tre intimazioni di pagamento che CP_1 costituiscono atti interruttivi della prescrizione. Le stesse non sono state oggetto di
2 contestazione. Inoltre, non è stata formulata nessuna opposizione recuperatoria e, pertanto, non si intende possibile far valere alcun vizio degli atti prodotti. Ciò senza considerare che il primo degli avvisi (nell'elenco di cui alla tabella sopra indicata) contestati è stato anche oggetto di intimazione notificata il 13.5.18 (05920179009568257000, ricevuta direttamente dal ricorrente) e che i primi sette della tabella sopra riportata sono stati anche oggetto di intimazione 059 2022 90046725 26/000 notificata ai sensi dell'art. 60 c. 1 lett. e) dpr 600/1970.
Tenuto anche conto della sospensione della prescrizione ex art. 68 dl 18/2020 per 542 gg (cfr. anche art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159) nessuna prescrizione è maturata.
E questo, si ribadisce, senza considerare la corretta notifica degli avvisi di addebito ad opera di nonché la mancanza di opposizione recuperatoria e di contestazione nelle note di CP_2 trattazione.
In ultimo, ai sensi di SSUU 22281/2022 la regolare notifica degli avvisi di addebito rende infondato qualsiasi motivo di doglianza rispetto agli accessori del credito richiesti a carico del ricorrente. Nessun vizio di motivazione degli stessi può rilevarsi.
6. Il ricorso è quindi infondato. Le spese seguono la soccombenza, tenendo conto che nei confronti di non si liquidano iva, cpa e oneri riflessi. CP_2
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 13014/2024, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento di € 3000,oo in favore di ciascuna parte oltre spese forfettarie (15%). Iva e cpa vanno rifuse solo in favore di CP_1
Lecce, 09/07/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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