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Sentenza 15 novembre 2024
Sentenza 15 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 15/11/2024, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di conIGlio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi giudice ott.ssa Alessandra Pesci giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di RZ ON (scioglimento del matrimonio) iscritta ex art. 473bis.51 cpc. al RG. n. 5966/2024, promossa da
(c.f. ), nato/a a ESTE (PD), il Parte_1 C.F._1
e
(c.f. , nato/a a TREVISO, Parte_2 C.F._2 il 4/06/1976,
entrambi con l'avv. VALENTINA MARDEGAN
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TREVISO Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso in data 16/10/2024, i coniugi e Parte_1
, hanno chiesto congiuntamente lo scioglimento Parte_2 del loro matrimonio.
I coniugi medesimi, con note ex art. 127ter cpc. in sostituzione dell'udienza del 13.11.2024, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando, altresì, di prestare acquiescenza all'emananda sentenza, con rinuncia ai termini per l'impugnazione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato. Sussistono infatti le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b L. 898/1970 per dichiarare lo scioglimento del matrimonio. In particolare:
- i coniugi sono legalmente separati (come da sentenza di separazione consensuale del Tribunale di Treviso del 20.02.2024);
- la separazione si protrae ininterrottamente, da oltre sei mesi, a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale (22.01.2024);
- non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio del matrimonio contratto il 2/09/2017 tra e Parte_1
, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Parte_2 Comune di RESANA (TV) dell'anno 2017, al n. 7, Parte I, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
Inoltre, le condizioni concordate appaiono rispondenti all'interesse della prole e compatibili con la situazione logistica ed economica dei genitori.
Vista la natura del giudizio, le spese di lite sono compensate interamente tra le parti.
2
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, così definitivamente provvede:
1. PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto il 2/09/2017 da
, nato/a a ESTE (PD), il 2/09/1992 Parte_1 e
, nato/a a TREVISO, il 4/06/1976, Parte_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di RESANA (TV) dell'anno 2017 al n. 7, Parte I, alle seguenti condizioni:
“1) il IG. , rimarrà ad abitare nell'immobile a suo tempo adibito Parte_2
a casa coniugale sito in Vedelago (TV), alla Via Zuccareda n. 31, condotto in locazione dallo stesso. La IG.ra ha già trasferito la propria Parte_1 residenza e quella della figlia in Casacorba di Vedelago (TV), alla Via Dei Fiori, n.
9, int. 3;
2) la figlia minore , che oggi ha sette anni e frequenta la RS classe seconda della scuola primaria presso il Plesso Sud dell'Istituto
Comprensivo Statale di Vedelago (TV) in Casacorba, frazione di Vedelago (TV), verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza e collocamento prevalente presso la madre.
Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia: - a fine settimana alternati, dal sabato mattina alle ore 9:00, quando andrà a prenderla presso l'abitazione della madre, sino alla domenica all'ora di pranzo;
- infrasettimanalmente, il padre potrà rimanere con la figlia minore tutti i mercoledì dalle 17:30, quando andrà a prenderla dalla nonna materna, sino al giovedì mattina, quando accompagnerà la figlia a scuola;
la settimana successiva al week end trascorso con il padre, quest'ultimo terrà con sé la figlia, oltre al mercoledì anche il venerdì, dalle ore 17:30 quando andrà a prenderla presso l'abitazione della madre, sino al sabato mattina alle ore 9:00, quando la riporterà a casa della IG.ra ; Parte_1
Altresì, trascorrerà: RS
- Una settimana consecutiva, durante il periodo estivo, con ciascun genitore, da concordarsi previamente entro il 31 maggio di ogni anno, in base ai periodi di ferie concessi ai genitori dai rispettivi datori di lavoro;
- Una settimana consecutiva, durante il periodo delle vacanze invernali, con ciascun genitore, da concordarsi previamente entro il 31 ottobre di ogni anno, in base ai periodi di ferie concessi ai genitori dai rispettivi datori di lavoro;
- Per le festività pasquali, trascorrerà con ciascun genitore 3 (tre) RS giorni, alternando, di anno in anno, il periodo dal giovedì Santo a Pasqua con il
3 periodo dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì, avendo quindi cura che il giorno di Pasqua ed il lunedì in albis, siano trascorsi ad anni alterni con l'uno e con l'altro genitore;
- Le altre feste infrasettimanali ed i ponti durante il periodo scolastico, saranno equamente distribuiti tra i genitori;
- , inoltre, trascorrerà il giorno della festa della mamma o RS del papà, nonchè il compleanno di questi ultimi, con il rispettivo genitore;
ad anni alterni, invece, il giorno del suo compleanno, salvo diverso accordo, ivi compresa la possibilità di trascorrere la giornata assieme ad entrambi i genitori.
Qualora i genitori non possano tenere con sé la figlia nei giorni sopra previsti, gli stessi dovranno prioritariamente verificare la disponibilità dell'altro genitore e, in via subordinata, rivolgersi ad altre persone di fiducia.
Il padre comunque potrà vedere e tenere con sé la figlia in misura RS maggiore, previo accordo con la madre e compatibilmente con i relativi impegni e la disponibilità di entrambe le parti, nonché dei desideri della figlia stessa.
I genitori, nei rispettivi periodi di spettanza, garantiranno alla figlia RS di poter partecipare alle proprie attività ricreative, sportive e sociali, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, feste di compleanno e incontri con i coetanei, nel pieno rispetto delle sue aspirazioni e della sua eIGenza di coltivare rapporti positivi in ambiente scolastico, extrascolastico e sportivo. Le parti, in ogni caso, si adoperano, cooperando reciprocamente, affinché la figlia minore mantenga una relazione IGnificativa con entrambi i genitori, garantendole serenità nella crescita e nello sviluppo. Il tutto salvo diverso miglior accordo tra i genitori, nel preminente interesse di . Nel tempo in cui la figlia minore starà con RS uno dei genitori, questi dovrà favorire e garantire il contatto anche telefonico con l'altro genitore. 3) Il IG. verserà, entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese, Parte_2 alla IG.ra , quale contributo per il mantenimento della figlia Parte_1 minore la somma di euro 350,00 RS
(trecentocinquanta/00), da rivalutarsi annualmente secondo i correnti indici
ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie relative alla stessa, da individuarsi secondo il Protocollo del Tribunale di Treviso;
4) Il c.d. “Assegno Unico Universale” verrà percepito per intero dal IG. Parte_2
; eventuali detrazioni fiscali per la figlia a carico saranno beneficiate
[...] come per legge al 50 % da entrambi i genitori;
5) le parti dichiarano sin d'ora di prestare reciproco assenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio anche per la figlia minore;
4 6) la IG.ra e il IG. danno atto di essere Parte_1 Parte_2 economicamente autosufficienti e dichiarano, altresì, di provvedere ciascuno al proprio mantenimento”;
2. MANDA al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge;
3. PRENDE ATTO che le parti hanno prestato acquiescenza alla presente sentenza;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Treviso, 13 novembre 2024
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
5
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di conIGlio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi giudice ott.ssa Alessandra Pesci giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di RZ ON (scioglimento del matrimonio) iscritta ex art. 473bis.51 cpc. al RG. n. 5966/2024, promossa da
(c.f. ), nato/a a ESTE (PD), il Parte_1 C.F._1
e
(c.f. , nato/a a TREVISO, Parte_2 C.F._2 il 4/06/1976,
entrambi con l'avv. VALENTINA MARDEGAN
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TREVISO Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso in data 16/10/2024, i coniugi e Parte_1
, hanno chiesto congiuntamente lo scioglimento Parte_2 del loro matrimonio.
I coniugi medesimi, con note ex art. 127ter cpc. in sostituzione dell'udienza del 13.11.2024, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando, altresì, di prestare acquiescenza all'emananda sentenza, con rinuncia ai termini per l'impugnazione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato. Sussistono infatti le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b L. 898/1970 per dichiarare lo scioglimento del matrimonio. In particolare:
- i coniugi sono legalmente separati (come da sentenza di separazione consensuale del Tribunale di Treviso del 20.02.2024);
- la separazione si protrae ininterrottamente, da oltre sei mesi, a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale (22.01.2024);
- non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio del matrimonio contratto il 2/09/2017 tra e Parte_1
, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Parte_2 Comune di RESANA (TV) dell'anno 2017, al n. 7, Parte I, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
Inoltre, le condizioni concordate appaiono rispondenti all'interesse della prole e compatibili con la situazione logistica ed economica dei genitori.
Vista la natura del giudizio, le spese di lite sono compensate interamente tra le parti.
2
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, così definitivamente provvede:
1. PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto il 2/09/2017 da
, nato/a a ESTE (PD), il 2/09/1992 Parte_1 e
, nato/a a TREVISO, il 4/06/1976, Parte_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di RESANA (TV) dell'anno 2017 al n. 7, Parte I, alle seguenti condizioni:
“1) il IG. , rimarrà ad abitare nell'immobile a suo tempo adibito Parte_2
a casa coniugale sito in Vedelago (TV), alla Via Zuccareda n. 31, condotto in locazione dallo stesso. La IG.ra ha già trasferito la propria Parte_1 residenza e quella della figlia in Casacorba di Vedelago (TV), alla Via Dei Fiori, n.
9, int. 3;
2) la figlia minore , che oggi ha sette anni e frequenta la RS classe seconda della scuola primaria presso il Plesso Sud dell'Istituto
Comprensivo Statale di Vedelago (TV) in Casacorba, frazione di Vedelago (TV), verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza e collocamento prevalente presso la madre.
Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia: - a fine settimana alternati, dal sabato mattina alle ore 9:00, quando andrà a prenderla presso l'abitazione della madre, sino alla domenica all'ora di pranzo;
- infrasettimanalmente, il padre potrà rimanere con la figlia minore tutti i mercoledì dalle 17:30, quando andrà a prenderla dalla nonna materna, sino al giovedì mattina, quando accompagnerà la figlia a scuola;
la settimana successiva al week end trascorso con il padre, quest'ultimo terrà con sé la figlia, oltre al mercoledì anche il venerdì, dalle ore 17:30 quando andrà a prenderla presso l'abitazione della madre, sino al sabato mattina alle ore 9:00, quando la riporterà a casa della IG.ra ; Parte_1
Altresì, trascorrerà: RS
- Una settimana consecutiva, durante il periodo estivo, con ciascun genitore, da concordarsi previamente entro il 31 maggio di ogni anno, in base ai periodi di ferie concessi ai genitori dai rispettivi datori di lavoro;
- Una settimana consecutiva, durante il periodo delle vacanze invernali, con ciascun genitore, da concordarsi previamente entro il 31 ottobre di ogni anno, in base ai periodi di ferie concessi ai genitori dai rispettivi datori di lavoro;
- Per le festività pasquali, trascorrerà con ciascun genitore 3 (tre) RS giorni, alternando, di anno in anno, il periodo dal giovedì Santo a Pasqua con il
3 periodo dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì, avendo quindi cura che il giorno di Pasqua ed il lunedì in albis, siano trascorsi ad anni alterni con l'uno e con l'altro genitore;
- Le altre feste infrasettimanali ed i ponti durante il periodo scolastico, saranno equamente distribuiti tra i genitori;
- , inoltre, trascorrerà il giorno della festa della mamma o RS del papà, nonchè il compleanno di questi ultimi, con il rispettivo genitore;
ad anni alterni, invece, il giorno del suo compleanno, salvo diverso accordo, ivi compresa la possibilità di trascorrere la giornata assieme ad entrambi i genitori.
Qualora i genitori non possano tenere con sé la figlia nei giorni sopra previsti, gli stessi dovranno prioritariamente verificare la disponibilità dell'altro genitore e, in via subordinata, rivolgersi ad altre persone di fiducia.
Il padre comunque potrà vedere e tenere con sé la figlia in misura RS maggiore, previo accordo con la madre e compatibilmente con i relativi impegni e la disponibilità di entrambe le parti, nonché dei desideri della figlia stessa.
I genitori, nei rispettivi periodi di spettanza, garantiranno alla figlia RS di poter partecipare alle proprie attività ricreative, sportive e sociali, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, feste di compleanno e incontri con i coetanei, nel pieno rispetto delle sue aspirazioni e della sua eIGenza di coltivare rapporti positivi in ambiente scolastico, extrascolastico e sportivo. Le parti, in ogni caso, si adoperano, cooperando reciprocamente, affinché la figlia minore mantenga una relazione IGnificativa con entrambi i genitori, garantendole serenità nella crescita e nello sviluppo. Il tutto salvo diverso miglior accordo tra i genitori, nel preminente interesse di . Nel tempo in cui la figlia minore starà con RS uno dei genitori, questi dovrà favorire e garantire il contatto anche telefonico con l'altro genitore. 3) Il IG. verserà, entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese, Parte_2 alla IG.ra , quale contributo per il mantenimento della figlia Parte_1 minore la somma di euro 350,00 RS
(trecentocinquanta/00), da rivalutarsi annualmente secondo i correnti indici
ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie relative alla stessa, da individuarsi secondo il Protocollo del Tribunale di Treviso;
4) Il c.d. “Assegno Unico Universale” verrà percepito per intero dal IG. Parte_2
; eventuali detrazioni fiscali per la figlia a carico saranno beneficiate
[...] come per legge al 50 % da entrambi i genitori;
5) le parti dichiarano sin d'ora di prestare reciproco assenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio anche per la figlia minore;
4 6) la IG.ra e il IG. danno atto di essere Parte_1 Parte_2 economicamente autosufficienti e dichiarano, altresì, di provvedere ciascuno al proprio mantenimento”;
2. MANDA al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge;
3. PRENDE ATTO che le parti hanno prestato acquiescenza alla presente sentenza;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Treviso, 13 novembre 2024
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
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