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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/11/2025, n. 3760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3760 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA ALL'ESITO DI NOTE EX ART. 127 TER
n. 134/2022 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. DI NA,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa RI Capua Vetere
Il Giudice
Dott. DI NA
1
N. 134/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa RI Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
DI NA ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 134 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale - le- sione personale - tra
e , in proprio e nella qualità di esercenti CP_1 Controparte_2 la potestà genitoriale sul minore (06.08.2007), rapp.ti e di- Persona_1 fesi, come in atti, dall'Avv Claudio Valente e con questi elettivamente domi- ciliati presso lo studio del difensore sito in Cassino (FR) alla via Santa Resti- tuita n. 33;
ATTORI
e
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e di- Controparte_3 fesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Paolo Vitiello e presso di questi eletti- vamente domiciliata in Napoli (NA) alla via Riviera di Chiaia n. 53;
CONVENUTA
nonché contro
, CF: , residente a [...]di Controparte_4 C.F._1
SE NC (CE) alla via Vico Pozzo n. 29;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
24.11.2025 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
2
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Con atto di citazione e in proprio e nella CP_1 Controparte_2 qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore , con- Persona_1 venivano in giudizio , nonché , al Controparte_3 Controparte_4 fine di sentir dichiarare la esclusiva responsabilità del conducente e proprie- tario della vettura Ford Focus tg BN062VJ, convenuto Controparte_5
[...
nella causazione del sinistro occorso in data 08.04.2010 al minore
[...]
e, per l'effetto, sentirlo condannare, in solido, con la compagnia assi- Per_2 curativa al ristoro dei danni patiti dal minore. CP_3
A fondamento della domanda gli attori adducevano che:
1. In data
08.04.2010 intorno alle ore 12:00, in via Suburbana, frazione Lauro, nel te- nimento del comune di SE NC (CE), la signora Controparte_2 camminava sul lato della strada, tenendo per la mano destra il piccolo
[...]
, allorquando, la vettura Ford Focus, sopra citata, condotta e di pro- Per_2 prietà del convenuto , sopraggiungeva a forte velocità e Controparte_4 investiva il piccolo;
2. Il convenuto scendeva Per_1 CP_4 dall'auto e soccorreva il minore offrendosi di trasportalo, insieme alla ma- dre, al nosocomio di SE NC ove i sanitari di turno diagnosticavano
“Trauma cranico non commotivo regione frontale con ematoma sottocutaneo, politrauma con frattura di femore dx e tibia e perone sx, contusioni”, prognosi di 30 gg;
3. I sa- nitari del nosocomio di SE NC, vista la minore età del bambino, procedevano al trasferimento mediante eliambulanza presso il “Santobono
Pausillipon” di Napoli dove in data 12.04.2010, il piccolo subiva Per_1 intervento di “riduzione ed osteosintesi elastica endomidollare con chiodi in titanio per allineamento della frattura e mantenimento in sede” e, in data 15.04.2010 veniva dimesso;
4. Il minore veniva sottoposto a diversi controlli e in data
08.11.2013 veniva dichiarato clinicamente guarito;
5. Il CTP Dott. Per_3 diagnosticava un DB del 18%, ITT 60 giorni, ITP 20 giorni al 75%, ITP 20 giorni al 50% e ITP 60 giorni al 25%.
5. Veniva inoltrata alla compagnia convenuta richiesta di risarcimento in data 03.04.2012 e con rac- CP_3 comandata A/R, la compagnia comunicava impossibilità a formulare pro-
3
posta di risarcimento;
6. Successiva missiva di richiesta di risarcimento veni- va inoltrata in data 26.03.2014 e 01.04.2016, 20.10.2017, 26.02.2018; 7. Ve- niva inoltrato invito alla negoziazione assistita in data 27.03.2019 e
27.05.2021. 8. La responsabilità del sinistro è da ascriversi esclusivamente al convenuto , il quale, in spregio alle norme del codice della strada, CP_4 non teneva una guida idonea ai luoghi di causa.
9. Si richiede liquidazione provvisionale di € 122.949,77 essendo sussistenti i requisiti di cui all'art 147
CODICE DELLE ASSICURAZIONI ED ART. 5, LEGGE 102/2006.
Ciò posto, gli attori chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
IN VIA PRELIMINARE. 1) Sentite le parti, esperito il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art.320 comma 1, c.p.c. e compiuto un sommario accertamento dei fatti di cau- sa, condannare , in persona del legale rappresentante p.t., con ordi- Controparte_3 nanza immediatamente esecutiva ex art. 5, Legge n. 102/2006, al pagamento in favore degli istanti e del minore, di una provvisionale pari ad euro € 122.949,88 oltre altri in- teressi sino saldo, nella misura del 50% della somma presuntivamente e complessivamente dovuta;
NEL MERITO. 2) Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig. in ordine alla produzione del sinistro in premessa e per l'effetto, ai Controparte_4 sensi dell'art. 144 Cod. Ass., condannare il sig. proprietario e Controparte_4 conducente dell'automobile tg. BN 062 VJ, in solido con “ , in Controparte_3 persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, nessuno escluso, conseguenti alle lesioni subite dal minore nell'importo Persona_1 complessivo che qui, ex art. 14 T.U. Spese di Giustizia, espressamente è dichiarato e quantificato in € 245.899,76 – comprensivo dell'intero danno non patrimoniale (compo- sto dalle voci descrittive di “danno biologico” e “danno morale” e “danno estetico”) nonché spese mediche documentate - ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giu- stizia, oltre altre rivalutazioni monetarie ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
3) Condannare, altresì, e/o il sig. Controparte_3 Controparte_4 al pagamento di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscrit- to procuratore che si dichiara antistatario”.
Si costituiva in giudizio la convenuta adducendo: 1) in- Controparte_3 sussistenza dei presupposti per la liquidazione della provvisionale, in quan- to, l'art 147 Codice Ass.ni richiede lo stato di bisogno delle parti e l'art 5 L.
102/2006 richiede i gravi elementi di responsabilità a carico del conducente;
è evidente che nel caso di specie, difettino i presupposti, pertanto, non è ammissibile la provvisionale;
2) Si rileva culpa in vigilando della madre del
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minore che non sorvegliava il proprio figlio, il quale, si riversava improvvi- samente in strada nel tentativo di attraversarla e impattava contro la vettura del , come si evince dalla denuncia cautelativa di quest'ultimo; 3) CP_4 la dinamica del sinistro non è chiara, in quanto, nell'atto di citazione non è indicata né la posizione del pedone e né la parte del corpo con cui veniva investito;
4) non è dimostrata la esclusiva responsabilità del conducente la vettura Ford Focus nella causazione del sinistro, tale onere incombeva su parte attrice;
5) Il quantum è eccessivo, sproporzionato rispetto alle lesioni subite e soprattutto non dimostrato;
6) Danno morale ed esistenziale non provati. Contr Ciò posto l'appellata rassegnava le seguenti conclusioni: 1) Rigettare
l'appello proposto, perché infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese e compensi professionali.
In via preliminare, si dà atto che il convenuto , veniva Controparte_4 dichiarato contumace con verbale del 09.06.2022.
Nel merito la domanda è parzialmente fondata per quanto di ragione.
Giova preliminarmente osservare, in punto di diritto, che la presunzione di colpa del conducente l'autoveicolo investitore prevista dall'art.2054, primo comma, c.c. non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condot- ta umana. In presenza di una tale la presunzione di responsabilità, è consen- tita al giudice un'indagine sulla pericolosità ed imprudenza della condotta tenuta dal pedone investito, la cui colpa – se accertata- concorre, ai sensi dell'art.1227, comma primo, c.c. con quella presunta del conducente ex art.2054, primo comma, c.c. (cfr. Cass., 7 agosto 2000 n.10352; Cass., 27 febbraio 1998 n.2216; Cass., 16 settembre 1996 n.8281; da ultimo, Cass., 18 ottobre 2001 n.12751).
Ai fini dell'applicabilità dell'art.1227 c.c. assume rilievo per la riduzione del risarcimento qualsiasi contegno obiettivamente imprudente e munito di effi- cienza causale concorrente nella sequenza eziologia dell'evento tenuto dal soggetto leso, ancorché questi sia incapace (diffusamente, Cass., 24 maggio
1997 n.4633; Cass., 5 maggio 1994 n.4332; indirizzo autorevolmente avalla- to da Corte Cost., ord. 23 gennaio 1985 n.14).
Ciò debitamente premesso, la ricostruzione delle modalità fattuali di svol- gimento del sinistro dedotto in controversia può essere da questo giudican-
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te, sulla scorta delle risultanze istruttorie acquisite (deposizioni testimoniali), così ricostruita. Nelle circostanze di tempo e di luogo indicate in citazione, il minore –all'epoca dei fatti di anni due-, veniva tenuto per Persona_1 mano dalla madre, la quale, camminava tra le macchine parcheggiate tenen- do il bambino sull'asse viario (così il teste escusso in data Testimone_1
16.11.2023). Sopraggiungeva, ad un certo punto, la Ford Focus condotta dal convenuto, il quale, investita il bambino.
Dall'atto di citazione non emerge né su quale lato si trovava l'attrice
[...] con il bambino, né si evidenziano i punti di impatto tra la vettura ed il Pt_1 minore;
si evidenzia una manovra repentina e azzardata ma non si specifica di che manovra si tratti.
La dichiarazione testimoniale del evidenzia che: - si trovava Testimone_1 nel senso opposto di marcia rispetto alla madre e al bambino;
- che la strada
è a doppio senso di circolazione;
- che la madre col bambino camminava tra le macchine parcheggiate tenendo il bambino per mano nella parte dell'asse viario. Tale circostanza veniva confermata anche dal teste , Testimone_2 escusso in data 16.11.2023 il quale affermava “mia sorella camminava sul lato della strada dove sono le auto parcheggiate”, “aggiunge anche “la macchina non anda- va a passo d'uomo, ma non andava neanche veloce”.
Alla luce delle dichiarazioni raccolte può dirsi accertato che il minore cam- minava al centro dell'asse viario, mentre la madre che lo teneva per mano procedeva in aderenza alle auto parcheggiate lateralmente, e che l'auto inve- stitrice non aveva una velocità particolarmente elevata.
Secondo il consolidato orientamento della Cassazione, nel caso in cui sia in- vestito un pedone, il conducente può andare esente da responsabilità solo ove dia prova che non vi era, da parte sua, alcuna possibilità di prevenire l'evento. Tanto accade quando il pedone appare all'improvviso sulla traiet- toria del veicolo che procede in modo regolare sulla strada, nel rispetto di tutte le norme della circolazione stradale e di quelle dettate dalla prudenza e dalla diligenza. Nel caso di specie, trattandosi però di un soggetto minore dell'età di soli due anni va valutata la responsabilità dei genitori su cui impo- ne l'obbligo di vigilare sul minore (culpa in vigilando).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, in merito alla responsabilità con- corsuale del genitore che non stringe la mano al figlio, ed in particolare Cas- sazione penale, sez. IV, Sentenza 28/06/2018 n° 29505: “La madre è titolare
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di una particolare posizione di garanzia sul figlio minore, anche nel momento in cui quest'ultimo procede all'attraversamento della sede stradale. Pertanto, non è possibile con- siderare l'incidente occorso al minore durante l'attraversamento della strada causa inter- ruttiva del nesso causale, ma si deve, al contrario, considerare l'evento come realizzato in cooperazione colposa tra il conducente del veicolo e la madre. Quando la madre attra- versa la strada con un bambino piccolo è tenuta, quindi, a stringergli la mano in modo da impedire manovre improvvise sicché, in caso di investimento, lei è corresponsabile del feri- mento o dell'uccisione del figlio.”
Nel caso di specie, è evidente a questo Tribunale che la condotta impruden- te del minore, e della lui madre, che lo esponeva al centro della carreggiata, ha concorso a causare l'evento di danno di cui è causa in una misura che si stima pari al 50%. Ne deriva che, in applicazione del disposto dell'art.1227, primo comma, c.c. l'ente assicuratore è tenuto al ristoro dei danni patiti dal minore nella limitata percentuale del 50% degli stessi.
Orbene, circa il quantum del danno risarcibile, questo Giudice fa proprie le conclusioni cui è pervenuta la consulenza tecnica d'ufficio, condivisibili in quanto logicamente ed analiticamente argomentate, alla luce delle indagini espletate e della documentazione esibita. Il Ctu, dott. dall'esame Per_4 del minore e della documentazione medica, ha quantificato Persona_1 gli esiti permanenti in una percentuale del 10%, in 54 giorni il periodo di in- validità temporanea totale, in 15 giorni il periodo di invalidità temporanea parziale, valutata al 75% ed in 15 giorni il periodo di invalidità temporanea parziale, valutata al 50%.
In definitiva, dunque, tenuto conto dell'età del minore al momento del sini- stro (anni 2), si ritiene congruo liquidare, facendo riferimento alle tabelle di
Milano 2024 trattandosi di lesioni macro-permanenti, a titolo di risarcimen- to del danno biologico, valutato all'attualità, la seguente somma di: Euro
25.993,00; Euro 8.366,25 per invalidità temporanea totale e parziale. Non risultano spese mediche documentate.
L'importo complessivo, comprensivo di tutte le dette voci di danno biologi- co permanente e temporaneo patrimoniale è, pertanto, pari ad € 34.359,25.
Tale importo va ridotto in misura della percentuale del 50% operando l'art
1227 comma 1 c.c., pertanto, la somma da liquidare a titolo di risarcimento
è pari ad € 17.179,62 rivalutato all'attualità.
Essendo state espresse le somme di cui sopra in valori già attuali, va richia-
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mato quanto agli interessi l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, la quale, con una decisione delle Sezioni Unite (v. Cass. 17.02.1995 n. 1712, ma la medesima posizione è stata assunta anche in epoca ancor più recente) ha posto fine al contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di cal- colo di tali accessori nell'ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito.
E' stato infatti statuito che, in tema di risarcimento del danno da illecito ex- tracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in ter- mini monetari che tengono conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore;
tuttavia, detta prova può es- sere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro. Se quindi il Giudice adotta, come criterio di risarci- mento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fissando- ne il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitiva- mente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nomi- nalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio. Sulla base di tali considerazioni, la Compagnia dovrà corri- spondere all'istante gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati rispetti- vamente sull'importo corrispondente a quello risultante dalla "devalutazio- ne", in base agli indici ISTAT, al momento del sinistro, di quelli testé liqui- dati all'attualità), e, quindi, anno per anno, e fino al momento della presente decisione, sulle somme di volta in volta risultanti dalla rivalutazione di quelle sopra precisata, così come indicato in dispositivo. Dal momento della sen- tenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulle singole somme sopra liquidate all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale.
Tenuto conto dei principi espressi dalle sezioni unite civili della Suprema
Corte (Cass. 11- 11-2008 n. 26972) non può essere liquidato il danno morale
8
(o esistenziale), non avendo la parte attrice offerto prova neppure in via pre- suntiva della sofferenza morale patita né essendovi le condizioni per un au- mento dell'ammontare del danno biologico.
Sulla somma sopra determinata, vanno riconosciuti i soli interessi legali dalla data dell'evento al soddisfo.
In definitiva, la convenuta va condannata, in solido con Controparte_3 il responsabile civile, , in favore di e Controparte_4 CP_1
in qualità di genitori del minore al pa- Controparte_2 Persona_1 gamento della somma di € 13.743,70, oltre interessi legali.
Le spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano secondo i criteri e nella misura minima di cui al D.M. n.
55/14, stante l'assenza di questioni di particolare complessità, avuto riguar- do al valore della causa e alla attività svolta, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna
[...]
in solido con , al pagamento in favore CP_3 Controparte_4 di e , n.q. genitori esercenti la respon- CP_1 Controparte_2 sabilità genitoriale sul minore , della somma € 17.179,62 Persona_1
a titolo di risarcimento per le lesioni patite nel sinistro occorso in data
08.04.2010, oltre interessi legali, come indicati in parte motiva;
Dichiara compensate le spese di lite in virtù della reciproca soccomben- za.
Santa RI Capua Vetere, 24.11.2025
Il Giudice
Dott. DI NA
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n. 134/2022 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. DI NA,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa RI Capua Vetere
Il Giudice
Dott. DI NA
1
N. 134/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa RI Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
DI NA ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 134 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale - le- sione personale - tra
e , in proprio e nella qualità di esercenti CP_1 Controparte_2 la potestà genitoriale sul minore (06.08.2007), rapp.ti e di- Persona_1 fesi, come in atti, dall'Avv Claudio Valente e con questi elettivamente domi- ciliati presso lo studio del difensore sito in Cassino (FR) alla via Santa Resti- tuita n. 33;
ATTORI
e
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e di- Controparte_3 fesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Paolo Vitiello e presso di questi eletti- vamente domiciliata in Napoli (NA) alla via Riviera di Chiaia n. 53;
CONVENUTA
nonché contro
, CF: , residente a [...]di Controparte_4 C.F._1
SE NC (CE) alla via Vico Pozzo n. 29;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
24.11.2025 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
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RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Con atto di citazione e in proprio e nella CP_1 Controparte_2 qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore , con- Persona_1 venivano in giudizio , nonché , al Controparte_3 Controparte_4 fine di sentir dichiarare la esclusiva responsabilità del conducente e proprie- tario della vettura Ford Focus tg BN062VJ, convenuto Controparte_5
[...
nella causazione del sinistro occorso in data 08.04.2010 al minore
[...]
e, per l'effetto, sentirlo condannare, in solido, con la compagnia assi- Per_2 curativa al ristoro dei danni patiti dal minore. CP_3
A fondamento della domanda gli attori adducevano che:
1. In data
08.04.2010 intorno alle ore 12:00, in via Suburbana, frazione Lauro, nel te- nimento del comune di SE NC (CE), la signora Controparte_2 camminava sul lato della strada, tenendo per la mano destra il piccolo
[...]
, allorquando, la vettura Ford Focus, sopra citata, condotta e di pro- Per_2 prietà del convenuto , sopraggiungeva a forte velocità e Controparte_4 investiva il piccolo;
2. Il convenuto scendeva Per_1 CP_4 dall'auto e soccorreva il minore offrendosi di trasportalo, insieme alla ma- dre, al nosocomio di SE NC ove i sanitari di turno diagnosticavano
“Trauma cranico non commotivo regione frontale con ematoma sottocutaneo, politrauma con frattura di femore dx e tibia e perone sx, contusioni”, prognosi di 30 gg;
3. I sa- nitari del nosocomio di SE NC, vista la minore età del bambino, procedevano al trasferimento mediante eliambulanza presso il “Santobono
Pausillipon” di Napoli dove in data 12.04.2010, il piccolo subiva Per_1 intervento di “riduzione ed osteosintesi elastica endomidollare con chiodi in titanio per allineamento della frattura e mantenimento in sede” e, in data 15.04.2010 veniva dimesso;
4. Il minore veniva sottoposto a diversi controlli e in data
08.11.2013 veniva dichiarato clinicamente guarito;
5. Il CTP Dott. Per_3 diagnosticava un DB del 18%, ITT 60 giorni, ITP 20 giorni al 75%, ITP 20 giorni al 50% e ITP 60 giorni al 25%.
5. Veniva inoltrata alla compagnia convenuta richiesta di risarcimento in data 03.04.2012 e con rac- CP_3 comandata A/R, la compagnia comunicava impossibilità a formulare pro-
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posta di risarcimento;
6. Successiva missiva di richiesta di risarcimento veni- va inoltrata in data 26.03.2014 e 01.04.2016, 20.10.2017, 26.02.2018; 7. Ve- niva inoltrato invito alla negoziazione assistita in data 27.03.2019 e
27.05.2021. 8. La responsabilità del sinistro è da ascriversi esclusivamente al convenuto , il quale, in spregio alle norme del codice della strada, CP_4 non teneva una guida idonea ai luoghi di causa.
9. Si richiede liquidazione provvisionale di € 122.949,77 essendo sussistenti i requisiti di cui all'art 147
CODICE DELLE ASSICURAZIONI ED ART. 5, LEGGE 102/2006.
Ciò posto, gli attori chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
IN VIA PRELIMINARE. 1) Sentite le parti, esperito il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art.320 comma 1, c.p.c. e compiuto un sommario accertamento dei fatti di cau- sa, condannare , in persona del legale rappresentante p.t., con ordi- Controparte_3 nanza immediatamente esecutiva ex art. 5, Legge n. 102/2006, al pagamento in favore degli istanti e del minore, di una provvisionale pari ad euro € 122.949,88 oltre altri in- teressi sino saldo, nella misura del 50% della somma presuntivamente e complessivamente dovuta;
NEL MERITO. 2) Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig. in ordine alla produzione del sinistro in premessa e per l'effetto, ai Controparte_4 sensi dell'art. 144 Cod. Ass., condannare il sig. proprietario e Controparte_4 conducente dell'automobile tg. BN 062 VJ, in solido con “ , in Controparte_3 persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, nessuno escluso, conseguenti alle lesioni subite dal minore nell'importo Persona_1 complessivo che qui, ex art. 14 T.U. Spese di Giustizia, espressamente è dichiarato e quantificato in € 245.899,76 – comprensivo dell'intero danno non patrimoniale (compo- sto dalle voci descrittive di “danno biologico” e “danno morale” e “danno estetico”) nonché spese mediche documentate - ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giu- stizia, oltre altre rivalutazioni monetarie ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
3) Condannare, altresì, e/o il sig. Controparte_3 Controparte_4 al pagamento di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscrit- to procuratore che si dichiara antistatario”.
Si costituiva in giudizio la convenuta adducendo: 1) in- Controparte_3 sussistenza dei presupposti per la liquidazione della provvisionale, in quan- to, l'art 147 Codice Ass.ni richiede lo stato di bisogno delle parti e l'art 5 L.
102/2006 richiede i gravi elementi di responsabilità a carico del conducente;
è evidente che nel caso di specie, difettino i presupposti, pertanto, non è ammissibile la provvisionale;
2) Si rileva culpa in vigilando della madre del
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minore che non sorvegliava il proprio figlio, il quale, si riversava improvvi- samente in strada nel tentativo di attraversarla e impattava contro la vettura del , come si evince dalla denuncia cautelativa di quest'ultimo; 3) CP_4 la dinamica del sinistro non è chiara, in quanto, nell'atto di citazione non è indicata né la posizione del pedone e né la parte del corpo con cui veniva investito;
4) non è dimostrata la esclusiva responsabilità del conducente la vettura Ford Focus nella causazione del sinistro, tale onere incombeva su parte attrice;
5) Il quantum è eccessivo, sproporzionato rispetto alle lesioni subite e soprattutto non dimostrato;
6) Danno morale ed esistenziale non provati. Contr Ciò posto l'appellata rassegnava le seguenti conclusioni: 1) Rigettare
l'appello proposto, perché infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese e compensi professionali.
In via preliminare, si dà atto che il convenuto , veniva Controparte_4 dichiarato contumace con verbale del 09.06.2022.
Nel merito la domanda è parzialmente fondata per quanto di ragione.
Giova preliminarmente osservare, in punto di diritto, che la presunzione di colpa del conducente l'autoveicolo investitore prevista dall'art.2054, primo comma, c.c. non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condot- ta umana. In presenza di una tale la presunzione di responsabilità, è consen- tita al giudice un'indagine sulla pericolosità ed imprudenza della condotta tenuta dal pedone investito, la cui colpa – se accertata- concorre, ai sensi dell'art.1227, comma primo, c.c. con quella presunta del conducente ex art.2054, primo comma, c.c. (cfr. Cass., 7 agosto 2000 n.10352; Cass., 27 febbraio 1998 n.2216; Cass., 16 settembre 1996 n.8281; da ultimo, Cass., 18 ottobre 2001 n.12751).
Ai fini dell'applicabilità dell'art.1227 c.c. assume rilievo per la riduzione del risarcimento qualsiasi contegno obiettivamente imprudente e munito di effi- cienza causale concorrente nella sequenza eziologia dell'evento tenuto dal soggetto leso, ancorché questi sia incapace (diffusamente, Cass., 24 maggio
1997 n.4633; Cass., 5 maggio 1994 n.4332; indirizzo autorevolmente avalla- to da Corte Cost., ord. 23 gennaio 1985 n.14).
Ciò debitamente premesso, la ricostruzione delle modalità fattuali di svol- gimento del sinistro dedotto in controversia può essere da questo giudican-
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te, sulla scorta delle risultanze istruttorie acquisite (deposizioni testimoniali), così ricostruita. Nelle circostanze di tempo e di luogo indicate in citazione, il minore –all'epoca dei fatti di anni due-, veniva tenuto per Persona_1 mano dalla madre, la quale, camminava tra le macchine parcheggiate tenen- do il bambino sull'asse viario (così il teste escusso in data Testimone_1
16.11.2023). Sopraggiungeva, ad un certo punto, la Ford Focus condotta dal convenuto, il quale, investita il bambino.
Dall'atto di citazione non emerge né su quale lato si trovava l'attrice
[...] con il bambino, né si evidenziano i punti di impatto tra la vettura ed il Pt_1 minore;
si evidenzia una manovra repentina e azzardata ma non si specifica di che manovra si tratti.
La dichiarazione testimoniale del evidenzia che: - si trovava Testimone_1 nel senso opposto di marcia rispetto alla madre e al bambino;
- che la strada
è a doppio senso di circolazione;
- che la madre col bambino camminava tra le macchine parcheggiate tenendo il bambino per mano nella parte dell'asse viario. Tale circostanza veniva confermata anche dal teste , Testimone_2 escusso in data 16.11.2023 il quale affermava “mia sorella camminava sul lato della strada dove sono le auto parcheggiate”, “aggiunge anche “la macchina non anda- va a passo d'uomo, ma non andava neanche veloce”.
Alla luce delle dichiarazioni raccolte può dirsi accertato che il minore cam- minava al centro dell'asse viario, mentre la madre che lo teneva per mano procedeva in aderenza alle auto parcheggiate lateralmente, e che l'auto inve- stitrice non aveva una velocità particolarmente elevata.
Secondo il consolidato orientamento della Cassazione, nel caso in cui sia in- vestito un pedone, il conducente può andare esente da responsabilità solo ove dia prova che non vi era, da parte sua, alcuna possibilità di prevenire l'evento. Tanto accade quando il pedone appare all'improvviso sulla traiet- toria del veicolo che procede in modo regolare sulla strada, nel rispetto di tutte le norme della circolazione stradale e di quelle dettate dalla prudenza e dalla diligenza. Nel caso di specie, trattandosi però di un soggetto minore dell'età di soli due anni va valutata la responsabilità dei genitori su cui impo- ne l'obbligo di vigilare sul minore (culpa in vigilando).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, in merito alla responsabilità con- corsuale del genitore che non stringe la mano al figlio, ed in particolare Cas- sazione penale, sez. IV, Sentenza 28/06/2018 n° 29505: “La madre è titolare
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di una particolare posizione di garanzia sul figlio minore, anche nel momento in cui quest'ultimo procede all'attraversamento della sede stradale. Pertanto, non è possibile con- siderare l'incidente occorso al minore durante l'attraversamento della strada causa inter- ruttiva del nesso causale, ma si deve, al contrario, considerare l'evento come realizzato in cooperazione colposa tra il conducente del veicolo e la madre. Quando la madre attra- versa la strada con un bambino piccolo è tenuta, quindi, a stringergli la mano in modo da impedire manovre improvvise sicché, in caso di investimento, lei è corresponsabile del feri- mento o dell'uccisione del figlio.”
Nel caso di specie, è evidente a questo Tribunale che la condotta impruden- te del minore, e della lui madre, che lo esponeva al centro della carreggiata, ha concorso a causare l'evento di danno di cui è causa in una misura che si stima pari al 50%. Ne deriva che, in applicazione del disposto dell'art.1227, primo comma, c.c. l'ente assicuratore è tenuto al ristoro dei danni patiti dal minore nella limitata percentuale del 50% degli stessi.
Orbene, circa il quantum del danno risarcibile, questo Giudice fa proprie le conclusioni cui è pervenuta la consulenza tecnica d'ufficio, condivisibili in quanto logicamente ed analiticamente argomentate, alla luce delle indagini espletate e della documentazione esibita. Il Ctu, dott. dall'esame Per_4 del minore e della documentazione medica, ha quantificato Persona_1 gli esiti permanenti in una percentuale del 10%, in 54 giorni il periodo di in- validità temporanea totale, in 15 giorni il periodo di invalidità temporanea parziale, valutata al 75% ed in 15 giorni il periodo di invalidità temporanea parziale, valutata al 50%.
In definitiva, dunque, tenuto conto dell'età del minore al momento del sini- stro (anni 2), si ritiene congruo liquidare, facendo riferimento alle tabelle di
Milano 2024 trattandosi di lesioni macro-permanenti, a titolo di risarcimen- to del danno biologico, valutato all'attualità, la seguente somma di: Euro
25.993,00; Euro 8.366,25 per invalidità temporanea totale e parziale. Non risultano spese mediche documentate.
L'importo complessivo, comprensivo di tutte le dette voci di danno biologi- co permanente e temporaneo patrimoniale è, pertanto, pari ad € 34.359,25.
Tale importo va ridotto in misura della percentuale del 50% operando l'art
1227 comma 1 c.c., pertanto, la somma da liquidare a titolo di risarcimento
è pari ad € 17.179,62 rivalutato all'attualità.
Essendo state espresse le somme di cui sopra in valori già attuali, va richia-
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mato quanto agli interessi l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, la quale, con una decisione delle Sezioni Unite (v. Cass. 17.02.1995 n. 1712, ma la medesima posizione è stata assunta anche in epoca ancor più recente) ha posto fine al contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di cal- colo di tali accessori nell'ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito.
E' stato infatti statuito che, in tema di risarcimento del danno da illecito ex- tracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in ter- mini monetari che tengono conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore;
tuttavia, detta prova può es- sere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro. Se quindi il Giudice adotta, come criterio di risarci- mento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fissando- ne il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitiva- mente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nomi- nalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio. Sulla base di tali considerazioni, la Compagnia dovrà corri- spondere all'istante gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati rispetti- vamente sull'importo corrispondente a quello risultante dalla "devalutazio- ne", in base agli indici ISTAT, al momento del sinistro, di quelli testé liqui- dati all'attualità), e, quindi, anno per anno, e fino al momento della presente decisione, sulle somme di volta in volta risultanti dalla rivalutazione di quelle sopra precisata, così come indicato in dispositivo. Dal momento della sen- tenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulle singole somme sopra liquidate all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale.
Tenuto conto dei principi espressi dalle sezioni unite civili della Suprema
Corte (Cass. 11- 11-2008 n. 26972) non può essere liquidato il danno morale
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(o esistenziale), non avendo la parte attrice offerto prova neppure in via pre- suntiva della sofferenza morale patita né essendovi le condizioni per un au- mento dell'ammontare del danno biologico.
Sulla somma sopra determinata, vanno riconosciuti i soli interessi legali dalla data dell'evento al soddisfo.
In definitiva, la convenuta va condannata, in solido con Controparte_3 il responsabile civile, , in favore di e Controparte_4 CP_1
in qualità di genitori del minore al pa- Controparte_2 Persona_1 gamento della somma di € 13.743,70, oltre interessi legali.
Le spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano secondo i criteri e nella misura minima di cui al D.M. n.
55/14, stante l'assenza di questioni di particolare complessità, avuto riguar- do al valore della causa e alla attività svolta, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna
[...]
in solido con , al pagamento in favore CP_3 Controparte_4 di e , n.q. genitori esercenti la respon- CP_1 Controparte_2 sabilità genitoriale sul minore , della somma € 17.179,62 Persona_1
a titolo di risarcimento per le lesioni patite nel sinistro occorso in data
08.04.2010, oltre interessi legali, come indicati in parte motiva;
Dichiara compensate le spese di lite in virtù della reciproca soccomben- za.
Santa RI Capua Vetere, 24.11.2025
Il Giudice
Dott. DI NA
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