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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 17/12/2025, n. 1172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1172 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
C O R T E D'A P P E L L O di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati:
1) dr. Natalino SAPONE Presidente
2) dr. Mauro MIRENNA Consigliere
3) dr. ssa Federica RENDE Consigliere Relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 353/2021 R.G., vertente
TRA
, rappresentato e difeso da Avv. D'OTTAVIO GIUSEPPE Parte_1
APPELLANTE
E
[...]
Controparte_1
APPELLATI non costituiti e
Controparte_2
. Avv. TARSIA GIUSEPPE FERNANDO
[...]
Intervenuti
Esposizione del fatto e motivazione
Con atto di appello del 28 giugno 2021, impugnava la sentenza n. Parte_1
360/2020 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, chiedendone la riforma.
Dopo taluni differimenti disposti d'ufficio, la prima effettiva udienza di trattazione si svolgeva in data 28 novembre 2024. L'ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta a seguito di tale udienza è frutto di errore materiale, poiché, non avendo parte appellante depositato note e, trattandosi di fatto di prima udienza, doveva provvedersi ai sensi dell'art. 348, comma II, c.p.c.
Alla successiva udienza dell'11 settembre 2025, l'appellante non depositava note di trattazione scritta e parte appellata non si costituiva.
Neppure alla successiva udienza del 4 dicembre 2025, parte appellante depositava note di trattazione scritta, nonostante la Cancelleria avesse inviato tempestivamente rituale comunicazione del differimento dell'udienza e del decreto che ne disponeva la modalità di trattazione.
Pertanto, avuto riguardo alla condotta processuale tenuta dall'appellante, l'impugnazione deve essere dichiarata improcedibile ai sensi dell'art. 348, comma II, c.p.c. a mente del quale: “Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio.”
Quanto alle spese del presente giudizio, nulla è dovuto nei confronti dell'appellato contumace. Ed infatti, come chiarito dalla unanime giurisprudenza di legittimità e di merito, la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto, con la conseguenza che essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (cfr. Cass. n. 20785/2020; Cass. n. 12610/2020; Cass. n. 471/2020; Cass. n. 30228/2019; Cass. 16174/2018; Cass. n. 12195/2018; Cass. n. 20869/2017; Cass. n. 24750/2013; Cass. n. 17432/2011; Cass. n. 9419/1997; Trib. Ancona n. 1205/2020; Trib. Massa n. 799/2018; Trib. Castrovillari n. 1010/2018).
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 si dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di improcedibilità dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto così provvede: Parte_1
1. Visto l'art. 348, comma II cod. proc. civ, dichiara l'appello improcedibile.
2. Nulla per le spese.
3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di improcedibilità dell'appello.
Così deciso nella camera di consiglio svoltasi sulla piattaforma Microsoft Teams il 16.12.2025
La Cons. rel. Il Presidente
dott.ssa Federica Rende dott. Natalino Sapone
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati:
1) dr. Natalino SAPONE Presidente
2) dr. Mauro MIRENNA Consigliere
3) dr. ssa Federica RENDE Consigliere Relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 353/2021 R.G., vertente
TRA
, rappresentato e difeso da Avv. D'OTTAVIO GIUSEPPE Parte_1
APPELLANTE
E
[...]
Controparte_1
APPELLATI non costituiti e
Controparte_2
. Avv. TARSIA GIUSEPPE FERNANDO
[...]
Intervenuti
Esposizione del fatto e motivazione
Con atto di appello del 28 giugno 2021, impugnava la sentenza n. Parte_1
360/2020 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, chiedendone la riforma.
Dopo taluni differimenti disposti d'ufficio, la prima effettiva udienza di trattazione si svolgeva in data 28 novembre 2024. L'ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta a seguito di tale udienza è frutto di errore materiale, poiché, non avendo parte appellante depositato note e, trattandosi di fatto di prima udienza, doveva provvedersi ai sensi dell'art. 348, comma II, c.p.c.
Alla successiva udienza dell'11 settembre 2025, l'appellante non depositava note di trattazione scritta e parte appellata non si costituiva.
Neppure alla successiva udienza del 4 dicembre 2025, parte appellante depositava note di trattazione scritta, nonostante la Cancelleria avesse inviato tempestivamente rituale comunicazione del differimento dell'udienza e del decreto che ne disponeva la modalità di trattazione.
Pertanto, avuto riguardo alla condotta processuale tenuta dall'appellante, l'impugnazione deve essere dichiarata improcedibile ai sensi dell'art. 348, comma II, c.p.c. a mente del quale: “Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio.”
Quanto alle spese del presente giudizio, nulla è dovuto nei confronti dell'appellato contumace. Ed infatti, come chiarito dalla unanime giurisprudenza di legittimità e di merito, la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto, con la conseguenza che essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (cfr. Cass. n. 20785/2020; Cass. n. 12610/2020; Cass. n. 471/2020; Cass. n. 30228/2019; Cass. 16174/2018; Cass. n. 12195/2018; Cass. n. 20869/2017; Cass. n. 24750/2013; Cass. n. 17432/2011; Cass. n. 9419/1997; Trib. Ancona n. 1205/2020; Trib. Massa n. 799/2018; Trib. Castrovillari n. 1010/2018).
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 si dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di improcedibilità dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto così provvede: Parte_1
1. Visto l'art. 348, comma II cod. proc. civ, dichiara l'appello improcedibile.
2. Nulla per le spese.
3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di improcedibilità dell'appello.
Così deciso nella camera di consiglio svoltasi sulla piattaforma Microsoft Teams il 16.12.2025
La Cons. rel. Il Presidente
dott.ssa Federica Rende dott. Natalino Sapone