CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 12/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 1, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FERRARA COSTANTINO, Presidente
AQUINO VINCENZO, Relatore
MATTEI FABIO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 912/2025 depositato il 29/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina - V.le Corbusier 2 04100 Latina LT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Latina - Ss Monti Lepini Km 51.260 04100 Latina LT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 05776202500002924000 IMPOSTA SOTITUT 2021
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 05776202500002924000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 05776202500002924000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 05776202500002924000 IRPEF-ALTRO 2014 - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 05776202500002924000 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 05776202500002924000 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720240033868422000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2021
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TKFIPRN001662024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TKFIPRN001662024 IVA-ALIQUOTE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TKFIPRN001662024 IRAP
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1056/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: nessuno è presente
Resistente/Appellato: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO
1. Il Sig. Ricorrente_1 con ricorso notificato a mezzo pec il 28/7/2025 ha opposto la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 05776202500002924/000 notificata a mezzo posta elettronica certificata in data il 29.05.2025 per l'importo complessivo di euro 48.252,83 in riferimento alla cartella di pagamento n. 057 2024 00338684 22/000 notificata in data 16.01.2025 relativa a controllo modello
Unico/Redditi anno 2021 e all'Intimazione di pagamento n. TKFIPRN001662024, notificata il 05/09/2024 successiva all' avviso di accertamento n. TKF011202557/2019, notificato il 20/12/2019,, chiedendone, previa sospensione, l'annullamento degli atti impugnati con vittoria delle spese ovvero in subordine la riduzione degli interessi di mora e degli aggi di riscossione nel rispetto ai limiti stabiliti dal DPR n. 602/73. A tal fine ha eccepito:
1. la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria della sottesa cartella n.
057202400338684220000 di pagamento per violazione dell'art. 25, D.p.R. n. 602/1973 a seguito di mancata giuridica notifica;
2. Eccezione di nullità dell'atto impugnato e del sottostante atto a seguito di illegittima notifica dell'intimazione di pagamento n. TKFIPRM001662024; 3. la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per omessa indicazione dell'immobile oggetto della procedura – mancanza elementi essenziali della comunicazione;
4. la nullità della comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria per carenza di motivazione e difetto di prova (mancata dimostrazione del periculum in mora);
5.Carenza di motivazione in merito all'esplicazione del calcolo degli interessi di mora in quanto indicati nel complesso e non analiticamente.
2. L'AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Provinciale di Latina, costituendosi in giudizio ha concluso per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese, contestando punto per punto i motivi svolti ed eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso stante la correttezza dell'iter notificatorio degli atti presupposti.
3. Il presente ricorso è stato trattato all'udienza del 1/12/205.
MOTIVI DELLA DECISIONE
DIRITTO
1.Il Collegio osserva che l'Ufficio ha documentato senza riceverne contestazione che l'atto impugnato è stato preceduto, in primo luogo, dalla notifica della cartella di pagamento n. 05720240033868422/000 effettuata all'indirizzo pec del contribuente Email_4 in data 16.01.2025, come parimenti l'intimazione di pagamento n. TKFIPRN001662024, anche essa notificata all'indirizzo pec
Email_4 in data 05.09.2024. Entrambi i suddetti atti non hanno formato oggetto di impugnazione con la conseguenza del loro definitivo consolidamento.
L'intimazione di pagamento sopra notificata, inoltre, è stata emessa a seguito della sentenza (definitiva a seguito della mancata impugnazione) della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio n.
5024/2024 con la quale è stata confermata la legittimità dell'avviso di accertamento n. TKF011202557/2019 oggetto di impugnazione da parte del contribuente. In tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo non è ammissibile secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Ne consegue che la comunicazione preventiva impugnata che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito.
2. Tanto posto in ordine alla mancata indicazione dei beni che saranno oggetto di ipoteca, il Collegio osserva che l'insegnamento di legittimità, anche recentemente riproposto, è nel senso che (Corte di Cassazione n.
25456 del 2025) nel preavviso di iscrizione ipotecaria, non è obbligatorio indicare gli immobili che saranno oggetto del vincolo ipotecario;
in particolare si precisa che è sufficiente che venga indicato “il valore per il quale si minaccia l'apposizione del vincolo”. L'elencazione specifica dell'immobile è, invece, un elemento tipico del provvedimento di iscrizione ipotecaria (cioè l'atto finale).
3. Trattandosi di comunicazione preventiva non deve essere offerta da parte dell'Ufficio la prova del periculum in mora atteso che la funzione di detto atto, che non è atto esecutivo, è soltanto quella di porre il destinatario a conoscenza dell'intento dell'Ufficio al fine della sua migliore tutela.
4. Quanto, poi, all'asserita, omessa esplicitazione del criterio di calcolo degli interessi, espressamente lamentata nel terzo motivo di ricorso, è agevole rilevare come gli interessi richiamati in cartella corrispondano esattamente a quelli già iscritti ex lege a ruolo e riportati in cartella, senza necessità di ulteriori specificazioni o verifiche (conforme, Cass. 22997/201O). Trattasi infatti di tassi di interesse annui, determinati con provvedimento generale e, come tali, conoscibili da ogni cittadino ( Cass. 8613/2011). Appare, quindi, inaccoglibile la doglianza della ricorrente che ha lamentato il vizio di motivazione per la mancata indicazione in cartella dei criteri di calcolo degli interessi di mora applicati a partire dalla data di notifica della cartella.
Al riguardo il Collegio specifica che l'art. 30 del DPR 602/1973 - che disciplina la materia degli interessi di mora - prevede testualmente: "Decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data di notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministro delle Finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi".
All'evidenza, i tassi di interesse non possono, quindi, essere calcolati nell'immediatezza, all'interno della cartella di pagamento, in quanto la loro applicazione inizia a decorrere trascorsi infruttuosamente 60 giorni dalla notifica del detto atto. Il tasso annuo di mora è, dunque, noto e conoscibile perché determinato con
DM e può essere calcolato grazie ai limiti temporali di riferimento (dies a quo e dies ad quem) riportati in cartella (in termini, v. Cass. 8613/2011).
5. Il ricorso non può pertanto trovare accoglimento. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Latina rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 1500,00, oltre oneri e accessori se dovuti.
Così deciso in Latina il 1/12/2025
Il Relatore Il Presidente
VI UI TA RA
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 1, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FERRARA COSTANTINO, Presidente
AQUINO VINCENZO, Relatore
MATTEI FABIO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 912/2025 depositato il 29/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina - V.le Corbusier 2 04100 Latina LT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Latina - Ss Monti Lepini Km 51.260 04100 Latina LT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 05776202500002924000 IMPOSTA SOTITUT 2021
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 05776202500002924000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 05776202500002924000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 05776202500002924000 IRPEF-ALTRO 2014 - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 05776202500002924000 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 05776202500002924000 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720240033868422000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2021
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TKFIPRN001662024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TKFIPRN001662024 IVA-ALIQUOTE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TKFIPRN001662024 IRAP
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1056/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: nessuno è presente
Resistente/Appellato: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO
1. Il Sig. Ricorrente_1 con ricorso notificato a mezzo pec il 28/7/2025 ha opposto la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 05776202500002924/000 notificata a mezzo posta elettronica certificata in data il 29.05.2025 per l'importo complessivo di euro 48.252,83 in riferimento alla cartella di pagamento n. 057 2024 00338684 22/000 notificata in data 16.01.2025 relativa a controllo modello
Unico/Redditi anno 2021 e all'Intimazione di pagamento n. TKFIPRN001662024, notificata il 05/09/2024 successiva all' avviso di accertamento n. TKF011202557/2019, notificato il 20/12/2019,, chiedendone, previa sospensione, l'annullamento degli atti impugnati con vittoria delle spese ovvero in subordine la riduzione degli interessi di mora e degli aggi di riscossione nel rispetto ai limiti stabiliti dal DPR n. 602/73. A tal fine ha eccepito:
1. la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria della sottesa cartella n.
057202400338684220000 di pagamento per violazione dell'art. 25, D.p.R. n. 602/1973 a seguito di mancata giuridica notifica;
2. Eccezione di nullità dell'atto impugnato e del sottostante atto a seguito di illegittima notifica dell'intimazione di pagamento n. TKFIPRM001662024; 3. la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per omessa indicazione dell'immobile oggetto della procedura – mancanza elementi essenziali della comunicazione;
4. la nullità della comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria per carenza di motivazione e difetto di prova (mancata dimostrazione del periculum in mora);
5.Carenza di motivazione in merito all'esplicazione del calcolo degli interessi di mora in quanto indicati nel complesso e non analiticamente.
2. L'AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Provinciale di Latina, costituendosi in giudizio ha concluso per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese, contestando punto per punto i motivi svolti ed eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso stante la correttezza dell'iter notificatorio degli atti presupposti.
3. Il presente ricorso è stato trattato all'udienza del 1/12/205.
MOTIVI DELLA DECISIONE
DIRITTO
1.Il Collegio osserva che l'Ufficio ha documentato senza riceverne contestazione che l'atto impugnato è stato preceduto, in primo luogo, dalla notifica della cartella di pagamento n. 05720240033868422/000 effettuata all'indirizzo pec del contribuente Email_4 in data 16.01.2025, come parimenti l'intimazione di pagamento n. TKFIPRN001662024, anche essa notificata all'indirizzo pec
Email_4 in data 05.09.2024. Entrambi i suddetti atti non hanno formato oggetto di impugnazione con la conseguenza del loro definitivo consolidamento.
L'intimazione di pagamento sopra notificata, inoltre, è stata emessa a seguito della sentenza (definitiva a seguito della mancata impugnazione) della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio n.
5024/2024 con la quale è stata confermata la legittimità dell'avviso di accertamento n. TKF011202557/2019 oggetto di impugnazione da parte del contribuente. In tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo non è ammissibile secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Ne consegue che la comunicazione preventiva impugnata che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito.
2. Tanto posto in ordine alla mancata indicazione dei beni che saranno oggetto di ipoteca, il Collegio osserva che l'insegnamento di legittimità, anche recentemente riproposto, è nel senso che (Corte di Cassazione n.
25456 del 2025) nel preavviso di iscrizione ipotecaria, non è obbligatorio indicare gli immobili che saranno oggetto del vincolo ipotecario;
in particolare si precisa che è sufficiente che venga indicato “il valore per il quale si minaccia l'apposizione del vincolo”. L'elencazione specifica dell'immobile è, invece, un elemento tipico del provvedimento di iscrizione ipotecaria (cioè l'atto finale).
3. Trattandosi di comunicazione preventiva non deve essere offerta da parte dell'Ufficio la prova del periculum in mora atteso che la funzione di detto atto, che non è atto esecutivo, è soltanto quella di porre il destinatario a conoscenza dell'intento dell'Ufficio al fine della sua migliore tutela.
4. Quanto, poi, all'asserita, omessa esplicitazione del criterio di calcolo degli interessi, espressamente lamentata nel terzo motivo di ricorso, è agevole rilevare come gli interessi richiamati in cartella corrispondano esattamente a quelli già iscritti ex lege a ruolo e riportati in cartella, senza necessità di ulteriori specificazioni o verifiche (conforme, Cass. 22997/201O). Trattasi infatti di tassi di interesse annui, determinati con provvedimento generale e, come tali, conoscibili da ogni cittadino ( Cass. 8613/2011). Appare, quindi, inaccoglibile la doglianza della ricorrente che ha lamentato il vizio di motivazione per la mancata indicazione in cartella dei criteri di calcolo degli interessi di mora applicati a partire dalla data di notifica della cartella.
Al riguardo il Collegio specifica che l'art. 30 del DPR 602/1973 - che disciplina la materia degli interessi di mora - prevede testualmente: "Decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data di notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministro delle Finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi".
All'evidenza, i tassi di interesse non possono, quindi, essere calcolati nell'immediatezza, all'interno della cartella di pagamento, in quanto la loro applicazione inizia a decorrere trascorsi infruttuosamente 60 giorni dalla notifica del detto atto. Il tasso annuo di mora è, dunque, noto e conoscibile perché determinato con
DM e può essere calcolato grazie ai limiti temporali di riferimento (dies a quo e dies ad quem) riportati in cartella (in termini, v. Cass. 8613/2011).
5. Il ricorso non può pertanto trovare accoglimento. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Latina rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 1500,00, oltre oneri e accessori se dovuti.
Così deciso in Latina il 1/12/2025
Il Relatore Il Presidente
VI UI TA RA