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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 27/06/2025, n. 1113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1113 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1015/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuditta Antonella Guaglianone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1015/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GRIECO GIAMBATTISTA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GRIECO GIAMBATTISTA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
STANCATI FRANCESCA, elettivamente domiciliato in VIA A ARABIA 14, 87100 CP_1
presso il difensore avv. STANCATI FRANCESCA
CONVENUTO/I
OGGETTO: responsabilità sanitaria
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'attore espone che in data 2.7.2011, a seguito di un trauma del bulbo oculare destro con ritenzione di corpo estraneo, veniva ricoverato presso l'U.O. di Oculistica dell'
[...]
. Controparte_1
All'ingresso in reparto presentava un emoftalmo massivo, ossia un versamento ematico che coinvolgeva integralmente l'interno del bulbo oculare, nonché la presenza di sangue anche pagina 1 di 6 nel segmento posteriore dell'occhio, nella c.d. “camera vitrea” (condizione tecnicamente denominata “emovitreo).
Veniva inoltre refertata la presenza di un corpo estraneo integralmente penetrato all'interno dell'occhio.
Quella stessa sera, pertanto, l'attore veniva sottoposto ad un intervento chirurgico a mezzo del quale, lamenta l'attore, il corpo estraneo veniva estratto “ab externo” senza avere valutato la sua esatta posizione e, soprattutto, senza avere verificato le conseguenze sulle delicate strutture endobulbari.
La ferita veniva successivamente suturata, senza tuttavia effettuare un'aspirazione del sangue presente all'interno del bulbo oculare.
Il 7.7.2011, i sanitari dimettevano il senza effettuare una valutazione dell'integrità Parte_1
delle strutture endobulbari, e nonostante lo stesso lamentasse un visus drasticamente basso, reattivo solo alla luce.
Sottoposto a controllo in data 11.07.2011, l'attore, a causa della cattiva condizione clinica dell'occhio, veniva inviato ad altro centro oculistico.
Il successivo 14 luglio, veniva sottoposto, nella medesima giornata del ricovero presso l , a nuovo intervento Controparte_2
chirurgico, eseguito con la tecnica vitreo retinica.
I sanitari pisani evidenziavano un distacco di retina totale con sollevamento emorragico della coroide ed incarceramento della retina stessa ad ore 6, ed agivano per conseguire l'ampliamento della retina ed il suo riallacciamento alla parte bulbare.
L'intervento, tuttavia, non sortiva l'effetto auspicato, in quanto il successivo 10 agosto, il veniva sottoposto ad altro intervento chirurgico. Parte_1
In data 21.10.2011, l'attore subiva un ulteriore intervento di chirurgia vitreo-retinica per recidiva di distacco di retina.
Ad oggi, lamenta l'attore, il proprio visus dell'occhio destro è definito “spento”, e quindi affetto da cecità completa, e tanto a causa della condotta negligente ed imperita dei sanitari cosentini che lo ebbero in cura, i quali, nella prospettazione attorea, eseguirono un intervento chirurgico tecnicamente obsoleto e clinicamente inefficace.
pagina 2 di 6 Ed infatti, espone l'attore, sebbene l'oculista che lo prese in carico avesse a disposizione tutti gli elementi indicativi del coinvolgimento della camera posteriore dell'occhio (emovitreo), non praticò sul paziente la chirurgia vitreo-retinica, la quale avrebbe consentito di verificare nell'immediatezza, con gli strumenti più appropriati, sia la tipologia, che l'entità del coinvolgimento delle strutture della camera posteriore dell'occhio e, in particolare, della retina.
Né il venne correttamente “gestito” dai sanitari successivamente all'intervento, in Parte_1
quanto non fu sottoposto ad ulteriori accertamenti.
L'attore, quindi ha evocato in giudizio l al fine di ottenere il risarcimento Controparte_1
dei danni subiti.
L' si è costituita resistendo alla domanda. Controparte_1
Espletata sulla persona dell'attore la consulenza medico-legale, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e trattenuta a sentenza in data 6 marzo 2025 con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 cpc per conclusionali e repliche.
La domanda è fondata e merita di essere accolta nei termini qui di seguito indicati.
Pacifico il rapporto di cura tra l'attore e l convenuta, con conseguente Controparte_1 specificazione e ripartizione dell'onere probatorio tra le parti del giudizio, deve osservarsi quanto segue.
La disposta Consulenza Tecnica di Ufficio, avente carattere “percipiente” (cfr., tra le altre,
Cass. 22225/14) ha confermato quanto alla responsabilità dei sanitari che ebbero in cura l'attore le sue doglianze, limitando tuttavia l'incidenza causale dell'operato dei sanitari nella menomazione fisica complessivamente residuata a carico del . Parte_1
Con argomentazioni che questo Giudice ritiene di condividere integralmente, essendo scevre da vizi logici e supportate da una compiuta analisi dei documenti in atti e dal riferimento alla letteratura scientifica più aggiornata, i Consulenti hanno preliminarmente rilevato che, all'atto dell'accesso del al Pronto Soccorso della , dove Parte_1 Controparte_1 veniva sottoposto ad un esame TC del cranio e mirato dell'orbita destra che documentava la presenza del corpo estraneo che penetrava nel bulbo latero mediale fino al polo posteriore dove giaceva l'estremo distale dello stesso in prossimità del muscolo retto mediale, era già evidente visibile un emovitreo.
pagina 3 di 6 La condotta del Personale Sanitario che ebbe il paziente in affidamento e cura durante la permanenza dello stesso in pronto soccorso e appare esente Parte_2
da censure.
L'emovitreo consiste in un versamento di sangue all'interno della porzione posteriore dell'occhio, che è riempita da una sostanza trasparente di consistenza gelatinosa, chiamata corpo vitreo. Esso è causato dalla rottura di uno o più vasi sanguigni che fanno parte dei tessuti interni dell'occhio e può essere causato da un trauma o da una patologia. Nel caso oggetto di valutazione non coesisteva un distacco di retina.
Verificata la presenza di un emovitreo, i sanitari potevano scegliere due diversi approcci terapeutici.
Il primo consisteva in un atteggiamento attendistico, mirato a verificare se il sangue tendeva ad un progressivo, graduale riassorbimento spontaneo nell'arco di qualche settimana, oppure, in presenza di un distacco di retina o di altre patologie che minacciano la retina e, quindi, la vista, intervenire chirurgicamente con la vitrectomia.
Correttamente il paziente veniva ricoverato presso la Unità Operativa Complessa di Oculistica
e sottoposto ad intervento chirurgico d'urgenza.
Stanti le condizioni del paziente, veniva prospettata la indicazione all'intervento di rimozione del corpo estraneo e possibili ulteriori interventi che si fossero resi necessari. L'oculista procedeva alla rimozione del corpo estraneo ferroso filiforme che penetrava nell'orbita e nel bulbo.
Nel caso di specie, tuttavia, dopo una terapia antibiotica, utile per evitare eventuali infezioni, la terapia risolutiva per rimuovere il corpo estraneo, era l'intervento di chirurgia vitreo-retinica, che doveva essere eseguita in tempi brevi.
Al contrario, la tecnica chirurgica utilizzata non era quella corretta poiché non ha consentito di rimuovere il sangue presente all'interno della camera posteriore dell'occhio, come attestato dal controllo eseguito il giorno seguente, controllo che attestava un bulbo oculare tonico in presenza tuttavia di un ipoema massivo.
Inoltre, ha anche rilevato un errore di confezionamento della sutura della sclera aperta e con prolasso di strutture endo-oculari.
pagina 4 di 6 Il consulente specialista, dott. , ha anche censurato la decisione dei Persona_1
sanitari di dimettere il dopo sei giorni di ricovero, rilevando che, a causa del visus Parte_1 molto basso (percezione luminosa), l'attore sarebbe dovuto rimanere ricoverato in ambiente ospedaliero per essere sottoposto alle cure del caso, ed essere monitorato in maniera continua.
Se quindi la domanda attorea appare pienamente provata nell'an, avendo la CTU confermato la malpractice dei sanitari cosentini, essa deve essere limitata nel quantum alla luce delle conclusioni sostenute dai Consulenti, conclusioni che resistono alle osservazioni critiche delle parti.
A parere dei Consulenti, infatti, la cecità assoluta si è realizzata come danno permanente già in immediata successione con l'evento traumatico e per l'omesso trattamento chirurgico tanto da non indurre a dovere valutare un danno temporaneo. Lo stesso dicasi per la valorizzazione ed assegnazione del danno biologico permanente.
Appare del tutto evidente che l'evento traumatico assurge al ruolo di causa efficiente a determinare il danno.
Il trauma era di rilevante entità. Al danno da trauma seguiva l'omessa esecuzione al primo intervento di chirurgia vitreo retinica, l'esecuzione del primo intervento con tecnica inadeguata, l'omessa esecuzione di esami diagnostici post operatori, l'errore di confezionamento della sutura della sclera aperta e con prolasso di strutture endo-oculari.
Pertanto,, hanno concluso: “Se eliminassimo dal novero dei fatti accaduti tali errori secondo il criterio del più probabile che non, vi sarebbe stato un minor danno ma comunque un gravissimo deficit visivo” così che il danno biologico permanente in soggetto con visus dell'occhio sinistro 10/10 è percentualmente pari al 28% (ventotto) di cui 23% riconducibile al trauma contusivo e perforativo da corpo estraneo e 5% (cinque) quale maggior danno riconducibile agli esiti della omessa esecuzione di chirurgia vitreo retinica.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
accoglie la domanda proposta da e per l'effetto condanna l Parte_1 CP_1
pagina 5 di 6 al risarcimento del danno da questi patito, danno che liquida, ai sensi Controparte_1
del DM 16.07.2024 in vigore dal 9 agosto 2024, nella complessiva somma di euro 8.525,49
(di cui euro 2131,21 a titolo di danno morale), oltre interessi e sino al soddisfo.
Condanna l' alla rifusione delle spese e degli onorari di lite Controparte_1
del presente giudizio, che si liquidano in euro 259,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi, da distrarre in favore dell'avv. Giambattista Grieco, che ne ha fatto espressa richiesta ex art. 93 cpc.
Pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU del presente giudizio e la condanna altresì al rimborso delle spese della consulenza svolta nel procedimento n.
3527/2019 RGAC.
Cosenza, 26 giugno 2025
Il Giudice
dott. Giuditta Antonella Guaglianone
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuditta Antonella Guaglianone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1015/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GRIECO GIAMBATTISTA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GRIECO GIAMBATTISTA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
STANCATI FRANCESCA, elettivamente domiciliato in VIA A ARABIA 14, 87100 CP_1
presso il difensore avv. STANCATI FRANCESCA
CONVENUTO/I
OGGETTO: responsabilità sanitaria
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'attore espone che in data 2.7.2011, a seguito di un trauma del bulbo oculare destro con ritenzione di corpo estraneo, veniva ricoverato presso l'U.O. di Oculistica dell'
[...]
. Controparte_1
All'ingresso in reparto presentava un emoftalmo massivo, ossia un versamento ematico che coinvolgeva integralmente l'interno del bulbo oculare, nonché la presenza di sangue anche pagina 1 di 6 nel segmento posteriore dell'occhio, nella c.d. “camera vitrea” (condizione tecnicamente denominata “emovitreo).
Veniva inoltre refertata la presenza di un corpo estraneo integralmente penetrato all'interno dell'occhio.
Quella stessa sera, pertanto, l'attore veniva sottoposto ad un intervento chirurgico a mezzo del quale, lamenta l'attore, il corpo estraneo veniva estratto “ab externo” senza avere valutato la sua esatta posizione e, soprattutto, senza avere verificato le conseguenze sulle delicate strutture endobulbari.
La ferita veniva successivamente suturata, senza tuttavia effettuare un'aspirazione del sangue presente all'interno del bulbo oculare.
Il 7.7.2011, i sanitari dimettevano il senza effettuare una valutazione dell'integrità Parte_1
delle strutture endobulbari, e nonostante lo stesso lamentasse un visus drasticamente basso, reattivo solo alla luce.
Sottoposto a controllo in data 11.07.2011, l'attore, a causa della cattiva condizione clinica dell'occhio, veniva inviato ad altro centro oculistico.
Il successivo 14 luglio, veniva sottoposto, nella medesima giornata del ricovero presso l , a nuovo intervento Controparte_2
chirurgico, eseguito con la tecnica vitreo retinica.
I sanitari pisani evidenziavano un distacco di retina totale con sollevamento emorragico della coroide ed incarceramento della retina stessa ad ore 6, ed agivano per conseguire l'ampliamento della retina ed il suo riallacciamento alla parte bulbare.
L'intervento, tuttavia, non sortiva l'effetto auspicato, in quanto il successivo 10 agosto, il veniva sottoposto ad altro intervento chirurgico. Parte_1
In data 21.10.2011, l'attore subiva un ulteriore intervento di chirurgia vitreo-retinica per recidiva di distacco di retina.
Ad oggi, lamenta l'attore, il proprio visus dell'occhio destro è definito “spento”, e quindi affetto da cecità completa, e tanto a causa della condotta negligente ed imperita dei sanitari cosentini che lo ebbero in cura, i quali, nella prospettazione attorea, eseguirono un intervento chirurgico tecnicamente obsoleto e clinicamente inefficace.
pagina 2 di 6 Ed infatti, espone l'attore, sebbene l'oculista che lo prese in carico avesse a disposizione tutti gli elementi indicativi del coinvolgimento della camera posteriore dell'occhio (emovitreo), non praticò sul paziente la chirurgia vitreo-retinica, la quale avrebbe consentito di verificare nell'immediatezza, con gli strumenti più appropriati, sia la tipologia, che l'entità del coinvolgimento delle strutture della camera posteriore dell'occhio e, in particolare, della retina.
Né il venne correttamente “gestito” dai sanitari successivamente all'intervento, in Parte_1
quanto non fu sottoposto ad ulteriori accertamenti.
L'attore, quindi ha evocato in giudizio l al fine di ottenere il risarcimento Controparte_1
dei danni subiti.
L' si è costituita resistendo alla domanda. Controparte_1
Espletata sulla persona dell'attore la consulenza medico-legale, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e trattenuta a sentenza in data 6 marzo 2025 con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 cpc per conclusionali e repliche.
La domanda è fondata e merita di essere accolta nei termini qui di seguito indicati.
Pacifico il rapporto di cura tra l'attore e l convenuta, con conseguente Controparte_1 specificazione e ripartizione dell'onere probatorio tra le parti del giudizio, deve osservarsi quanto segue.
La disposta Consulenza Tecnica di Ufficio, avente carattere “percipiente” (cfr., tra le altre,
Cass. 22225/14) ha confermato quanto alla responsabilità dei sanitari che ebbero in cura l'attore le sue doglianze, limitando tuttavia l'incidenza causale dell'operato dei sanitari nella menomazione fisica complessivamente residuata a carico del . Parte_1
Con argomentazioni che questo Giudice ritiene di condividere integralmente, essendo scevre da vizi logici e supportate da una compiuta analisi dei documenti in atti e dal riferimento alla letteratura scientifica più aggiornata, i Consulenti hanno preliminarmente rilevato che, all'atto dell'accesso del al Pronto Soccorso della , dove Parte_1 Controparte_1 veniva sottoposto ad un esame TC del cranio e mirato dell'orbita destra che documentava la presenza del corpo estraneo che penetrava nel bulbo latero mediale fino al polo posteriore dove giaceva l'estremo distale dello stesso in prossimità del muscolo retto mediale, era già evidente visibile un emovitreo.
pagina 3 di 6 La condotta del Personale Sanitario che ebbe il paziente in affidamento e cura durante la permanenza dello stesso in pronto soccorso e appare esente Parte_2
da censure.
L'emovitreo consiste in un versamento di sangue all'interno della porzione posteriore dell'occhio, che è riempita da una sostanza trasparente di consistenza gelatinosa, chiamata corpo vitreo. Esso è causato dalla rottura di uno o più vasi sanguigni che fanno parte dei tessuti interni dell'occhio e può essere causato da un trauma o da una patologia. Nel caso oggetto di valutazione non coesisteva un distacco di retina.
Verificata la presenza di un emovitreo, i sanitari potevano scegliere due diversi approcci terapeutici.
Il primo consisteva in un atteggiamento attendistico, mirato a verificare se il sangue tendeva ad un progressivo, graduale riassorbimento spontaneo nell'arco di qualche settimana, oppure, in presenza di un distacco di retina o di altre patologie che minacciano la retina e, quindi, la vista, intervenire chirurgicamente con la vitrectomia.
Correttamente il paziente veniva ricoverato presso la Unità Operativa Complessa di Oculistica
e sottoposto ad intervento chirurgico d'urgenza.
Stanti le condizioni del paziente, veniva prospettata la indicazione all'intervento di rimozione del corpo estraneo e possibili ulteriori interventi che si fossero resi necessari. L'oculista procedeva alla rimozione del corpo estraneo ferroso filiforme che penetrava nell'orbita e nel bulbo.
Nel caso di specie, tuttavia, dopo una terapia antibiotica, utile per evitare eventuali infezioni, la terapia risolutiva per rimuovere il corpo estraneo, era l'intervento di chirurgia vitreo-retinica, che doveva essere eseguita in tempi brevi.
Al contrario, la tecnica chirurgica utilizzata non era quella corretta poiché non ha consentito di rimuovere il sangue presente all'interno della camera posteriore dell'occhio, come attestato dal controllo eseguito il giorno seguente, controllo che attestava un bulbo oculare tonico in presenza tuttavia di un ipoema massivo.
Inoltre, ha anche rilevato un errore di confezionamento della sutura della sclera aperta e con prolasso di strutture endo-oculari.
pagina 4 di 6 Il consulente specialista, dott. , ha anche censurato la decisione dei Persona_1
sanitari di dimettere il dopo sei giorni di ricovero, rilevando che, a causa del visus Parte_1 molto basso (percezione luminosa), l'attore sarebbe dovuto rimanere ricoverato in ambiente ospedaliero per essere sottoposto alle cure del caso, ed essere monitorato in maniera continua.
Se quindi la domanda attorea appare pienamente provata nell'an, avendo la CTU confermato la malpractice dei sanitari cosentini, essa deve essere limitata nel quantum alla luce delle conclusioni sostenute dai Consulenti, conclusioni che resistono alle osservazioni critiche delle parti.
A parere dei Consulenti, infatti, la cecità assoluta si è realizzata come danno permanente già in immediata successione con l'evento traumatico e per l'omesso trattamento chirurgico tanto da non indurre a dovere valutare un danno temporaneo. Lo stesso dicasi per la valorizzazione ed assegnazione del danno biologico permanente.
Appare del tutto evidente che l'evento traumatico assurge al ruolo di causa efficiente a determinare il danno.
Il trauma era di rilevante entità. Al danno da trauma seguiva l'omessa esecuzione al primo intervento di chirurgia vitreo retinica, l'esecuzione del primo intervento con tecnica inadeguata, l'omessa esecuzione di esami diagnostici post operatori, l'errore di confezionamento della sutura della sclera aperta e con prolasso di strutture endo-oculari.
Pertanto,, hanno concluso: “Se eliminassimo dal novero dei fatti accaduti tali errori secondo il criterio del più probabile che non, vi sarebbe stato un minor danno ma comunque un gravissimo deficit visivo” così che il danno biologico permanente in soggetto con visus dell'occhio sinistro 10/10 è percentualmente pari al 28% (ventotto) di cui 23% riconducibile al trauma contusivo e perforativo da corpo estraneo e 5% (cinque) quale maggior danno riconducibile agli esiti della omessa esecuzione di chirurgia vitreo retinica.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
accoglie la domanda proposta da e per l'effetto condanna l Parte_1 CP_1
pagina 5 di 6 al risarcimento del danno da questi patito, danno che liquida, ai sensi Controparte_1
del DM 16.07.2024 in vigore dal 9 agosto 2024, nella complessiva somma di euro 8.525,49
(di cui euro 2131,21 a titolo di danno morale), oltre interessi e sino al soddisfo.
Condanna l' alla rifusione delle spese e degli onorari di lite Controparte_1
del presente giudizio, che si liquidano in euro 259,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi, da distrarre in favore dell'avv. Giambattista Grieco, che ne ha fatto espressa richiesta ex art. 93 cpc.
Pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU del presente giudizio e la condanna altresì al rimborso delle spese della consulenza svolta nel procedimento n.
3527/2019 RGAC.
Cosenza, 26 giugno 2025
Il Giudice
dott. Giuditta Antonella Guaglianone
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