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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/09/2025, n. 7124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7124 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE XIII CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. 18520/2025
TRA
Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 25/09/2025 innanzi al giudice unico dott. Arianna Chiarentin, sono comparsi:
Per 'avv. AVINO GIUSEPPE, con la parte personalmente. Parte_1
Per l'avv. MARCHESE GIOVANNI, oggi sostituito dall'avv. Controparte_1
GENNARO CARFAGNA, giusta delega orale.
Il Giudice invita le parti alla discussione orale, all'esito della quale pronuncia l'allegata sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione.
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano, XIII Sez. Civile in persona del Giudice Monocratico Dott.ssa Arianna
Chiarentin, ex art. 429 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVINO Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIA LOMELLINA 37 20133 MILANO, presso il difensore avv. AVINO GIUSEPPE
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARCHESE Controparte_1 C.F._2
GIOVANNI, elettivamente domiciliata in VIA MONTEVIDEO N. 5 20100 MILANO, presso il difensore avv. MARCHESE GIOVANNI
RESISTENTE
CONCLUSIONI: le parti, a seguito di discussione orale, hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE proprietario dell'immobile sito in Milano alla Via Mosso Angelo n. 49, Parte_1
identificato catastalmente al foglio 201, part.lla 127, sub. 14, cat. A/4 concesso in locazione in data 3 agosto 2021 alla Sig.ra con contratto ad uso abitativo, per anni Controparte_1
tre più due, con decorrenza dal 3 agosto 2021, prorogabile di due anni alla prima scadenza,
2 fatta salva la facoltà di disdetta per finita locazione ai sensi dell'art. 3 della L. n.431/1998 (cfr. doc. 2), le intimava sfratto per finita locazione in relazione alla prima scadenza contrattuale del 3 agosto 2024, in forza di disdetta inviata a mezzo di raccomandata a.r. del 24 gennaio
2024 (cfr. doc. 3) nella quale manifestava la volontà di avvalersi della facoltà prevista dalla lettera a) dell'art. 3 della legge n. 431/1998 e, dunque, di non rinnovare il contratto di locazione alla prima scadenza per voler destinare l'immobile a proprio uso personale abitativo.
La conduttrice si opponeva allo sfratto allegando: che il locatore, sottoscrivendo la dichiarazione con cui autorizzava il ricongiungimento familiare della resistente con il figlio minore aveva di fatto garantito alla medesima il possesso e la disponibilità Persona_1
dell'immobile di cui è causa, così implicitamente rinnovando la locazione de quo per il biennio;
che il compagno della intimata, era, allo stato, sottoposto ad un Pt_2
provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Milano che gli aveva imposto la dimora in
Milano, via Angelo Mosso 49 (cfr. doc 6 intimata)
Disposto il mutamento del rito, erroneamente introdotto con intimazione di sfratto per finita locazione, nella memoria integrativa il ricorrente chiedeva, accertata la validità della disdetta comunicata alla resistente, dichiararsi cessato alla scadenza del 3 agosto 2024 il contratto di locazione per cui è causa e condannarsi la conduttrice al rilascio immediato, e/o nel termine che sarà fissato, dell'immobile, con determinazione dell'importo dovuto dalla conduttrice a titolo di indennità di occupazione ex art. 1591 c.c. maturata e maturanda fino al giorno dell'effettivo rilascio.
La conduttrice ribadiva le argomentazioni già poste a fondamento dell'opposizione.
La domanda di deve trovare accoglimento, per quanto di ragione. Parte_1
Risulta documentalmente che il proprietario dell'immobile sito in Milano alla Via Pt_1
Mosso Angelo n. 49, identificato catastalmente al foglio 201, part.lla 127, sub. 14, cat. A/4 concesso in locazione in data 3 agosto 2021 alla Sig.ra con contratto Controparte_1
ad uso abitativo, per anni tre più due, con decorrenza dal 3 agosto 2021, prorogabile di due anni alla prima scadenza, fatta salva la facoltà di disdetta per finita locazione ai sensi dell'art. 3 della L. n.431/1998 (cfr. docc. 1,2) abbia dato comunicazione alla conduttrice della propria volontà di non voler rinnovare il contratto alla prima scadenza per adibire l'immobile ad
3 abitazione propria nel rispetto del termine semestrale previsto dall'art. 3 della legge n.
431/1998, giusta comunicazione del 24 gennaio 2024 per la scadenza del 3 agosto 2024 (cfr. doc. 3).
Detta enunciazione risulta idonea a garantire la finalità di tutela del conduttore che sorregge l'imposizione legislativa di indicazione del motivo, finalità che è quella di mettere il conduttore medesimo nella condizione di valutare la realizzabilità dell'intento manifestato e di verificare, anche successivamente alla cessazione del rapporto locativo, l'effettiva messa in atto dell'intendimento che il locatore ha dichiarato, in modo da potersi avvalere degli strumenti di tutela previsti dall'art. 31 L 392/78.
In tema di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, infatti, “affinché il locatore possa legittimamente denegare il rinnovo del contratto alla prima scadenza, secondo quanto previsto dall'art.
3 della legge 9 dicembre 1998 n. 431, non è necessario che egli fornisca la prova dell'effettiva necessità di destinare l'immobile ad abitazione propria o di un proprio familiare, ma è sufficiente una semplice manifestazione di volontà in tal senso, fermo restando il diritto del conduttore al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, al risarcimento di cui al comma 3 del citato art. 3, nell'eventualità in cui il locatore non abbia adibito l'immobile all'uso dichiarato nell'atto di diniego del rinnovo nel termine di dodici mesi della data in cui ne abbia riacquistato la disponibilità” (Cass. 10 dicembre 2009, n. 25808, conforme Cass. n. sez. III Civile, sentenza 30 maggio – 18 luglio 2013, n. 17577).
Dall'accertamento della validità della disdetta consegue la dichiarazione dell'intervenuta cessazione del contratto di locazione per cui è causa alla data del 3 agosto 2024.
Tenuto conto della scadenza del contratto e della data della disdetta, la data della esecuzione del rilascio ai sensi dell'art. 56 l. n. 392/78 viene indicata nel 25 ottobre 2025.
Né valgono a scalfire tali conclusioni le argomentazioni svolte dalla difesa della conduttrice nella propria memoria integrativa.
Per quanto riguarda l'eccezione del rinnovo implicito del contratto di locazione mediante rilascio del consenso da parte del locatore affinché la conduttrice potesse presentare domanda di ricongiungimento familiare del figlio e dargli alloggio presso l'immobile dato in locazione, si osserva che la sottoscrizione del consenso rilasciato l'11 luglio 2024 affinché la conduttrice potesse ricongiungersi con il figlio minore, ben può qualificarsi quale mero gesto di
4 generosità del locatore, non potendo tale condotta certamente assumere i requisiti per integrare una revoca della precedente manifestazione di interruzione del rapporto locatizio, non contenendo alcuna allusione a tale circostanza, né integrando gli estremi di una manifestazione inequivoca di voler mantenere in vita il rapporto contrattuale.
Sul punto, la giurisprudenza è unanime nel ritenere che: «La rinnovazione tacita del contratto di locazione non può desumersi, in caso di manifestazione della volontà del locatore di ottenere il rilascio del bene detenuto alla scadenza naturale della locazione, dalla permanenza del conduttore nell'immobile locato dopo la scadenza o dal fatto che il locatore abbia continuato a percepire il canone senza proporre tempestivamente azione di rilascio, dovendo questi fatti essere qualificati da altri elementi idonei a manifestare in modo non equivoco la volontà delle parti di mantenere in vita il rapporto locativo, con rinuncia tacita da parte del locatore agli effetti prodotti dalla intervenuta scadenza del rapporto»
(Cassazione Civile, sentenza n. 24456 del 21 novembre 2011; Corte d'Appello Bari, sent. n.
2224 del 28 ottobre 2019).
Del pari irrilevante è il fatto che la conduttrice abbia permesso che all'interno dell'abitazione locata dimorasse un soggetto sottoposto ad una misura come quella stabilita dal provvedimento del 18/6/2024 emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Milano nei confronti del Sig. Pt_2
Tale condotta, peraltro, si pone in aperta violazione dell'art. 9 del contratto di locazione, il quale prevede espressamente che “l'unità immobiliare oggetto di locazione sarà adibita esclusivamente ad abitazione propria e dei componenti del nucleo familiare della conduttrice'', al quale Parte non risulta in alcun modo far parte al (cfr. doc. 8).
Deve, invece, rigettarsi la domanda di “determinazione dell'importo dovuto dalla conduttrice a titolo di indennità di occupazione ex art. 1591 c.c.” essendo stata svolta in maniera del tutto generica ed indeterminata.
La spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione XIII civile in funzione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Arianna Chiarentin definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
5 1) accertata la validità della disdetta, dichiara l'intervenuta scadenza alla data del 3 agosto 2024 del contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile sito in Milano alla
Via Mosso Angelo n. 49, identificato catastalmente al foglio 201, part.lla 127, sub. 14, cat. A/4;
2) condanna al rilascio del bene di cui al punto 1); Controparte_1
3) fissa per l'inizio dell'esecuzione la data del 25 ottobre 2025;
4) condanna alla rifusione delle spese di lite a favore di Controparte_1 Pt_1
liquidate in € 118,50 per spese documentate ed € 3.400,00 per compensi, oltre
[...]
15% spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Milano, lì 25/09/2025
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
6
VERBALE DELLA CAUSA N. 18520/2025
TRA
Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 25/09/2025 innanzi al giudice unico dott. Arianna Chiarentin, sono comparsi:
Per 'avv. AVINO GIUSEPPE, con la parte personalmente. Parte_1
Per l'avv. MARCHESE GIOVANNI, oggi sostituito dall'avv. Controparte_1
GENNARO CARFAGNA, giusta delega orale.
Il Giudice invita le parti alla discussione orale, all'esito della quale pronuncia l'allegata sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione.
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano, XIII Sez. Civile in persona del Giudice Monocratico Dott.ssa Arianna
Chiarentin, ex art. 429 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVINO Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIA LOMELLINA 37 20133 MILANO, presso il difensore avv. AVINO GIUSEPPE
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARCHESE Controparte_1 C.F._2
GIOVANNI, elettivamente domiciliata in VIA MONTEVIDEO N. 5 20100 MILANO, presso il difensore avv. MARCHESE GIOVANNI
RESISTENTE
CONCLUSIONI: le parti, a seguito di discussione orale, hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE proprietario dell'immobile sito in Milano alla Via Mosso Angelo n. 49, Parte_1
identificato catastalmente al foglio 201, part.lla 127, sub. 14, cat. A/4 concesso in locazione in data 3 agosto 2021 alla Sig.ra con contratto ad uso abitativo, per anni Controparte_1
tre più due, con decorrenza dal 3 agosto 2021, prorogabile di due anni alla prima scadenza,
2 fatta salva la facoltà di disdetta per finita locazione ai sensi dell'art. 3 della L. n.431/1998 (cfr. doc. 2), le intimava sfratto per finita locazione in relazione alla prima scadenza contrattuale del 3 agosto 2024, in forza di disdetta inviata a mezzo di raccomandata a.r. del 24 gennaio
2024 (cfr. doc. 3) nella quale manifestava la volontà di avvalersi della facoltà prevista dalla lettera a) dell'art. 3 della legge n. 431/1998 e, dunque, di non rinnovare il contratto di locazione alla prima scadenza per voler destinare l'immobile a proprio uso personale abitativo.
La conduttrice si opponeva allo sfratto allegando: che il locatore, sottoscrivendo la dichiarazione con cui autorizzava il ricongiungimento familiare della resistente con il figlio minore aveva di fatto garantito alla medesima il possesso e la disponibilità Persona_1
dell'immobile di cui è causa, così implicitamente rinnovando la locazione de quo per il biennio;
che il compagno della intimata, era, allo stato, sottoposto ad un Pt_2
provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Milano che gli aveva imposto la dimora in
Milano, via Angelo Mosso 49 (cfr. doc 6 intimata)
Disposto il mutamento del rito, erroneamente introdotto con intimazione di sfratto per finita locazione, nella memoria integrativa il ricorrente chiedeva, accertata la validità della disdetta comunicata alla resistente, dichiararsi cessato alla scadenza del 3 agosto 2024 il contratto di locazione per cui è causa e condannarsi la conduttrice al rilascio immediato, e/o nel termine che sarà fissato, dell'immobile, con determinazione dell'importo dovuto dalla conduttrice a titolo di indennità di occupazione ex art. 1591 c.c. maturata e maturanda fino al giorno dell'effettivo rilascio.
La conduttrice ribadiva le argomentazioni già poste a fondamento dell'opposizione.
La domanda di deve trovare accoglimento, per quanto di ragione. Parte_1
Risulta documentalmente che il proprietario dell'immobile sito in Milano alla Via Pt_1
Mosso Angelo n. 49, identificato catastalmente al foglio 201, part.lla 127, sub. 14, cat. A/4 concesso in locazione in data 3 agosto 2021 alla Sig.ra con contratto Controparte_1
ad uso abitativo, per anni tre più due, con decorrenza dal 3 agosto 2021, prorogabile di due anni alla prima scadenza, fatta salva la facoltà di disdetta per finita locazione ai sensi dell'art. 3 della L. n.431/1998 (cfr. docc. 1,2) abbia dato comunicazione alla conduttrice della propria volontà di non voler rinnovare il contratto alla prima scadenza per adibire l'immobile ad
3 abitazione propria nel rispetto del termine semestrale previsto dall'art. 3 della legge n.
431/1998, giusta comunicazione del 24 gennaio 2024 per la scadenza del 3 agosto 2024 (cfr. doc. 3).
Detta enunciazione risulta idonea a garantire la finalità di tutela del conduttore che sorregge l'imposizione legislativa di indicazione del motivo, finalità che è quella di mettere il conduttore medesimo nella condizione di valutare la realizzabilità dell'intento manifestato e di verificare, anche successivamente alla cessazione del rapporto locativo, l'effettiva messa in atto dell'intendimento che il locatore ha dichiarato, in modo da potersi avvalere degli strumenti di tutela previsti dall'art. 31 L 392/78.
In tema di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, infatti, “affinché il locatore possa legittimamente denegare il rinnovo del contratto alla prima scadenza, secondo quanto previsto dall'art.
3 della legge 9 dicembre 1998 n. 431, non è necessario che egli fornisca la prova dell'effettiva necessità di destinare l'immobile ad abitazione propria o di un proprio familiare, ma è sufficiente una semplice manifestazione di volontà in tal senso, fermo restando il diritto del conduttore al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, al risarcimento di cui al comma 3 del citato art. 3, nell'eventualità in cui il locatore non abbia adibito l'immobile all'uso dichiarato nell'atto di diniego del rinnovo nel termine di dodici mesi della data in cui ne abbia riacquistato la disponibilità” (Cass. 10 dicembre 2009, n. 25808, conforme Cass. n. sez. III Civile, sentenza 30 maggio – 18 luglio 2013, n. 17577).
Dall'accertamento della validità della disdetta consegue la dichiarazione dell'intervenuta cessazione del contratto di locazione per cui è causa alla data del 3 agosto 2024.
Tenuto conto della scadenza del contratto e della data della disdetta, la data della esecuzione del rilascio ai sensi dell'art. 56 l. n. 392/78 viene indicata nel 25 ottobre 2025.
Né valgono a scalfire tali conclusioni le argomentazioni svolte dalla difesa della conduttrice nella propria memoria integrativa.
Per quanto riguarda l'eccezione del rinnovo implicito del contratto di locazione mediante rilascio del consenso da parte del locatore affinché la conduttrice potesse presentare domanda di ricongiungimento familiare del figlio e dargli alloggio presso l'immobile dato in locazione, si osserva che la sottoscrizione del consenso rilasciato l'11 luglio 2024 affinché la conduttrice potesse ricongiungersi con il figlio minore, ben può qualificarsi quale mero gesto di
4 generosità del locatore, non potendo tale condotta certamente assumere i requisiti per integrare una revoca della precedente manifestazione di interruzione del rapporto locatizio, non contenendo alcuna allusione a tale circostanza, né integrando gli estremi di una manifestazione inequivoca di voler mantenere in vita il rapporto contrattuale.
Sul punto, la giurisprudenza è unanime nel ritenere che: «La rinnovazione tacita del contratto di locazione non può desumersi, in caso di manifestazione della volontà del locatore di ottenere il rilascio del bene detenuto alla scadenza naturale della locazione, dalla permanenza del conduttore nell'immobile locato dopo la scadenza o dal fatto che il locatore abbia continuato a percepire il canone senza proporre tempestivamente azione di rilascio, dovendo questi fatti essere qualificati da altri elementi idonei a manifestare in modo non equivoco la volontà delle parti di mantenere in vita il rapporto locativo, con rinuncia tacita da parte del locatore agli effetti prodotti dalla intervenuta scadenza del rapporto»
(Cassazione Civile, sentenza n. 24456 del 21 novembre 2011; Corte d'Appello Bari, sent. n.
2224 del 28 ottobre 2019).
Del pari irrilevante è il fatto che la conduttrice abbia permesso che all'interno dell'abitazione locata dimorasse un soggetto sottoposto ad una misura come quella stabilita dal provvedimento del 18/6/2024 emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Milano nei confronti del Sig. Pt_2
Tale condotta, peraltro, si pone in aperta violazione dell'art. 9 del contratto di locazione, il quale prevede espressamente che “l'unità immobiliare oggetto di locazione sarà adibita esclusivamente ad abitazione propria e dei componenti del nucleo familiare della conduttrice'', al quale Parte non risulta in alcun modo far parte al (cfr. doc. 8).
Deve, invece, rigettarsi la domanda di “determinazione dell'importo dovuto dalla conduttrice a titolo di indennità di occupazione ex art. 1591 c.c.” essendo stata svolta in maniera del tutto generica ed indeterminata.
La spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione XIII civile in funzione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Arianna Chiarentin definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
5 1) accertata la validità della disdetta, dichiara l'intervenuta scadenza alla data del 3 agosto 2024 del contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile sito in Milano alla
Via Mosso Angelo n. 49, identificato catastalmente al foglio 201, part.lla 127, sub. 14, cat. A/4;
2) condanna al rilascio del bene di cui al punto 1); Controparte_1
3) fissa per l'inizio dell'esecuzione la data del 25 ottobre 2025;
4) condanna alla rifusione delle spese di lite a favore di Controparte_1 Pt_1
liquidate in € 118,50 per spese documentate ed € 3.400,00 per compensi, oltre
[...]
15% spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Milano, lì 25/09/2025
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
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