Ordinanza cautelare 15 luglio 2025
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00262/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01001/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1001 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Velia Recchia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco 63, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Direzione Generale del Personale - Divisione I - Corpo di Polizia Penitenziaria, datato -OMISSIS-, Prot. N. -OMISSIS-, notificato in data 23 aprile 2025, con cui è stato disposto il trasferimento definitivo dell'Assistente del Corpo di Polizia Penitenziaria -OMISSIS- dalla Casa Circondariale di -OMISSIS- alla Casa Circondariale di -OMISSIS-;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compreso, ove lesivo e per quanto di ragione, il parere della Direzione della Casa Circondariale di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, richiamato nella nota del Provveditorato Regionale dell'Emilia Romagna e Marche prot. -OMISSIS-, qualora posto a fondamento del provvedimento impugnato e non adeguatamente motivato o viziato;
e per l’accertamento del diritto alla corresponsione dell’indennità di trasferimento
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2026 il dott. Marco IN e uditi per le parti i difensori Recchia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del giudizio, l’odierno istante, assistente di Polizia Penitenziaria, ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato con cui è stato disposto il suo trasferimento per incompatibilità ambientale dalla Casa Circondariale di -OMISSIS- a quella di -OMISSIS- nonché chiesto la corresponsione dell’indennità di trasferimento prevista dalla l. 86/2001.
Si è costituita in giudizio in giudizio, con atto di mera forma, l’intimata Amministrazione, chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del -OMISSIS-, con ordinanza n. -OMISSIS-, il Collegio ha accolto l’istanza cautelare formulata dal ricorrente, sospeso l’efficacia del trasferimento e invitato la P.A. a riesaminare l’affare sul rilievo che “il provvedimento impugnato appare prima facie carente di motivazione, poiché non specifica le concrete ragioni di incompatibilità ambientale che escludono la permanenza del ricorrente presso la Casa Circondariale di -OMISSIS- (sede di servizio che consente al ricorrente di espletare al meglio il difficile ruolo di genitore affidatario in via esclusiva di due figli minori, di 8 e 5 anni); il trasferimento appare, dunque, sorretto da una motivazione eccessivamente generica e, pertanto, insufficiente”.
In esito a tale ordinanza, con provvedimento del -OMISSIS-, la P.A. ha annullato il precedente decreto di trasferimento a -OMISSIS- e disposto il "distacco provvisorio" dell'Assistente TA presso la Casa Circondariale di -OMISSIS-.
Il ricorrente ha, quindi, depositato una memoria ex art. 73 c.p.a. con la quale ha chiesto:
- dichiarare la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di annullamento del provvedimento di trasferimento in quanto la nuova sede di servizio presso la Casa Circondariale di -OMISSIS- soddisfa il suo preminente interesse alla tutela del diritto alla genitorialità.
- ordinare al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria di adottare, entro un termine perentorio, il provvedimento di trasferimento definitivo del ricorrente presso la Casa Circondariale di -OMISSIS-, consolidando la situazione di fatto e di diritto venutasi a creare;
- condannare la P.A. alla corresponsione del trattamento economico previsto dalla Legge 10 marzo 2000, n. 86 (indennità di trasferimento).
All’udienza pubblica in epigrafe indicata la causa è passata in decisione.
Il Collegio, perso atto della dichiarazione del ricorrente, dichiara cessata la materia del contendere in ordine all’azione di annullamento del trasferimento.
La domanda con cui il ricorrente chiede di ordinare alla P.A. di adottare, entro un termine perentorio, il provvedimento di trasferimento definitivo del ricorrente presso la Casa Circondariale di -OMISSIS- (in luogo del distacco provvisorio) va dichiarata inammissibile poiché., in disparte ogni altra questione è stata proposta con memoria non notificata. Come noto, infatti, secondo un consolidato insegnamento giurisprudenziale, nel processo amministrativo sono inammissibili le censure proposte con memoria difensiva non notificata - come nel presente caso - alla controparte, sia nell'ipotesi in cui risultino completamente nuove e non ricollegabili ad argomentazioni espresse nel ricorso introduttivo, sia quando, pur richiamandosi ad un motivo già ritualmente dedotto, “introducano elementi sostanzialmente nuovi o in origine non indicati, con conseguente violazione del termine decadenziale e del principio del contraddittorio, essendo affidato alla memoria difensiva il solo compito di una mera illustrazione esplicativa dei precedenti motivi di gravame senza possibilità di ampliare il thema decidendum” (Cons. St., Sez. III, 9 luglio 2014, n. 3493; Tar Veneto, Sez. II, 03/07/2023, n. 943 e 15.01.2024, n. 70).
Non è, infine, dovuta l’indennità di trasferimento in quanto quest’ultimo è stato annullato d’ufficio dalla P.A., sicchè la movimentazione presso la sede di -OMISSIS- si è risolta di fatto in un’assegnazione temporanea, la quale, sussistendone i presupposti, dà diritto soltanto al riconoscimento del trattamento economico di missione (cfr. Cons. St. n. 298/2006 secondo cui “annullato un provvedimento di trasferimento per esigenze di servizio, il servizio che il dipendente abbia prestato di fatto nella sede di destinazione fino alla sua restituzione alla sede di origine dà diritto al trattamento economico di missione, dato che l'annullamento giurisdizionale ripristina le condizioni che si sarebbero verificate se non fosse intervenuto l'atto illegittimo, e ciò indipendentemente dall'esistenza di un provvedimento formale di missione”).
L’indennità ex l. 86/2001 spetta solo se il trasferimento è definitivo.
Le spese di lite, da liquidarsi secondo il principio della soccombenza virtuale nella misura indicata in dispositivo, sono poste a carico della P.A. poiché quest’ultima, annullando d’ufficio il trasferimento del ricorrente presso la Casa Circondariale di -OMISSIS-, ha implicitamente riconosciuto la fondatezza della pretesa attorea.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di annullamento del provvedimento di trasferimento impugnato;
b) dichiara inammissibile la domanda con cui il ricorrente chiede di ordinare alla P.A. l’adozione, entro un termine perentorio, del provvedimento di trasferimento del ricorrente presso la Casa Circondariale di -OMISSIS-;
c) respinge la domanda volta ad ottenere l’indennità di trasferimento;
d) condanna la P.A. a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in € 1000, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ZI IM, Presidente
Marco IN, Consigliere, Estensore
Andrea Rizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco IN | ZI IM |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.