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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sez. distaccata di ischia, sentenza 07/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 537 /2023
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE DI ISCHIA –
Il giudice dott.ssa Maddalena Venezia;
dato atto che, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata disposta la sostituzione dell'udienza del __3.1.2024___ con il deposito di note scritte di trattazione della causa;
verificata la regolarità della comunicazione alle parti costituite del predetto provvedimento;
dato atto, altresì, che solo parte appellante ha depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
P a g . 1 | 5 R.G. 537 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE DI ISCHIA -
Il Tribunale, in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Maddalena
Venezia ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 537 /2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi
e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Vito Mazzella, domiciliata come in atti;
APPELLANTE
E
(C.F. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Marina Paparo, domiciliata come in atti;
APPELLATA
E
(C.F. Controparte_2
), in persona del Prefetto p.t.; P.IVA_2
APPELLATO CONTUMACE
P a g . 2 | 5 CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta in atti da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La sig.ra , con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1
appello avverso la sentenza di primo grado resa nel giudizio instaurato con ricorso per l'annullamento della cartella di pagamento opposta nr. 0712020001074869000, ruolo n.0011228/2020 dell'importo di € 996,61, Ente creditore la . Controparte_3
Con sentenza n. 1307 del 13.11.2023 il Giudice di Pace di Ischia, dott.ssa
Beniamina Di Noto, pur accogliendo la domanda ed annullando il provvedimento impugnato, compensava tra le parti le spese di lite.
Avverso questa sentenza proponeva appello l'istante, limitatamente alla statuizione sulla compensazione delle spese di lite, denunziando la violazione del principio della soccombenza e chiedendone la riforma con condanna delle opposte, odierne appellate, al pagamento delle spese di lite in suo favore.
L'agente della riscossione si costituiva in giudizio e, resistendo alla domanda, ne chiedeva l'integrale rigetto.
La , in persona del Prefetto p.t., Controparte_2
rimaneva contumace.
Tanto premesso in ordine alla materia del contendere, rileva questo Tribunale che l'appello è fondato e deve essere accolto per i motivi che seguono.
Il secondo comma dell'art. 92 c.p.c. prevede che “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
Nella sentenza impugnata il giudice di pace afferma che “La natura della lite giustifica la compensazione fra le parti delle spese di giudizio” (cfr. p. 2 sentenza Giudice
Di Pace).
P a g . 3 | 5 Tale motivazione non merita di essere condivisa perché non trova corrispondenza nel resto della motivazione della sentenza di accoglimento dell'opposizione.
E, invero, il giudice di prime cure accoglieva totalmente la domanda dell'opponente; inoltre, non risulta che la sentenza affronti questioni assolutamente nuove ovvero una questione per la quale vi è stato un mutamento di giurisprudenza rilevante, trattandosi di una classica opposizione a cartella di pagamento relativa a sanzione amministrativa.
Emerge, invece, in ragione della riconosciuta fondatezza dell'opposizione la soccombenza dell'odierna appellata.
La motivazione della pronuncia di compensazione delle spese non trova, dunque, alcun riscontro nel contesto della motivazione della sentenza, non ravvisandosi e non essendo stati diversamente esplicitati i motivi ritenuti validi per compensare interamente le spese di lite fra le parti. Occorre, dunque, applicare il principio generale di soccombenza e condannare la convenuta al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, in accoglimento dell'appello proposto.
La Suprema Corte ha, del resto, più volte evidenziato che in caso di compensazione delle spese tale statuizione “[…] Deve essere congruamente motivata, a meno che le ragioni sufficienti a giustificare la pronuncia in oggetto non siano deducibili dalla vicenda processuale e dalla motivazione complessivamente adottata a fondamento della intera decisione cui quella relativa alla compensazione accede.” (Così, fra le tante,
Cass. n. 4388/07).
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con riferimento ai parametri di cui al D.M. 55/2014 ai valori medi, tenendo conto dell'attività effettivamente espletata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Ischia, in composizione monocratica e nella persona della Dott.ssa Maddalena Venezia, definitivamente pronunciando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, così provvede:
a) accoglie, per quanto di ragione, l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna la in persona del Prefetto Controparte_4
P a g . 4 | 5 p.t., e l' , in persona del legale rappresentante Controparte_5
p.t., al pagamento delle spese di lite relative al giudizio di primo grado in favore dell'appellante, liquidate in € 278,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione in favore del difensore avv. Vito Mazzella, dichiaratosi antistatario;
b) conferma per il resto la sentenza impugnata;
c) condanna il la in persona del Prefetto p.t., e l' Controparte_4 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento Controparte_5 delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore dell'appellante, liquidate in € 462,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione in favore del difensore avv. Vito Mazzella, dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Napoli, il 07/01/2025
Il GIUDICE
Dott.ssa Maddalena Venezia
P a g . 5 | 5
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE DI ISCHIA –
Il giudice dott.ssa Maddalena Venezia;
dato atto che, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata disposta la sostituzione dell'udienza del __3.1.2024___ con il deposito di note scritte di trattazione della causa;
verificata la regolarità della comunicazione alle parti costituite del predetto provvedimento;
dato atto, altresì, che solo parte appellante ha depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
P a g . 1 | 5 R.G. 537 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE DI ISCHIA -
Il Tribunale, in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Maddalena
Venezia ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 537 /2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi
e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Vito Mazzella, domiciliata come in atti;
APPELLANTE
E
(C.F. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Marina Paparo, domiciliata come in atti;
APPELLATA
E
(C.F. Controparte_2
), in persona del Prefetto p.t.; P.IVA_2
APPELLATO CONTUMACE
P a g . 2 | 5 CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta in atti da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La sig.ra , con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1
appello avverso la sentenza di primo grado resa nel giudizio instaurato con ricorso per l'annullamento della cartella di pagamento opposta nr. 0712020001074869000, ruolo n.0011228/2020 dell'importo di € 996,61, Ente creditore la . Controparte_3
Con sentenza n. 1307 del 13.11.2023 il Giudice di Pace di Ischia, dott.ssa
Beniamina Di Noto, pur accogliendo la domanda ed annullando il provvedimento impugnato, compensava tra le parti le spese di lite.
Avverso questa sentenza proponeva appello l'istante, limitatamente alla statuizione sulla compensazione delle spese di lite, denunziando la violazione del principio della soccombenza e chiedendone la riforma con condanna delle opposte, odierne appellate, al pagamento delle spese di lite in suo favore.
L'agente della riscossione si costituiva in giudizio e, resistendo alla domanda, ne chiedeva l'integrale rigetto.
La , in persona del Prefetto p.t., Controparte_2
rimaneva contumace.
Tanto premesso in ordine alla materia del contendere, rileva questo Tribunale che l'appello è fondato e deve essere accolto per i motivi che seguono.
Il secondo comma dell'art. 92 c.p.c. prevede che “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
Nella sentenza impugnata il giudice di pace afferma che “La natura della lite giustifica la compensazione fra le parti delle spese di giudizio” (cfr. p. 2 sentenza Giudice
Di Pace).
P a g . 3 | 5 Tale motivazione non merita di essere condivisa perché non trova corrispondenza nel resto della motivazione della sentenza di accoglimento dell'opposizione.
E, invero, il giudice di prime cure accoglieva totalmente la domanda dell'opponente; inoltre, non risulta che la sentenza affronti questioni assolutamente nuove ovvero una questione per la quale vi è stato un mutamento di giurisprudenza rilevante, trattandosi di una classica opposizione a cartella di pagamento relativa a sanzione amministrativa.
Emerge, invece, in ragione della riconosciuta fondatezza dell'opposizione la soccombenza dell'odierna appellata.
La motivazione della pronuncia di compensazione delle spese non trova, dunque, alcun riscontro nel contesto della motivazione della sentenza, non ravvisandosi e non essendo stati diversamente esplicitati i motivi ritenuti validi per compensare interamente le spese di lite fra le parti. Occorre, dunque, applicare il principio generale di soccombenza e condannare la convenuta al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, in accoglimento dell'appello proposto.
La Suprema Corte ha, del resto, più volte evidenziato che in caso di compensazione delle spese tale statuizione “[…] Deve essere congruamente motivata, a meno che le ragioni sufficienti a giustificare la pronuncia in oggetto non siano deducibili dalla vicenda processuale e dalla motivazione complessivamente adottata a fondamento della intera decisione cui quella relativa alla compensazione accede.” (Così, fra le tante,
Cass. n. 4388/07).
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con riferimento ai parametri di cui al D.M. 55/2014 ai valori medi, tenendo conto dell'attività effettivamente espletata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Ischia, in composizione monocratica e nella persona della Dott.ssa Maddalena Venezia, definitivamente pronunciando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, così provvede:
a) accoglie, per quanto di ragione, l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna la in persona del Prefetto Controparte_4
P a g . 4 | 5 p.t., e l' , in persona del legale rappresentante Controparte_5
p.t., al pagamento delle spese di lite relative al giudizio di primo grado in favore dell'appellante, liquidate in € 278,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione in favore del difensore avv. Vito Mazzella, dichiaratosi antistatario;
b) conferma per il resto la sentenza impugnata;
c) condanna il la in persona del Prefetto p.t., e l' Controparte_4 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento Controparte_5 delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore dell'appellante, liquidate in € 462,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione in favore del difensore avv. Vito Mazzella, dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Napoli, il 07/01/2025
Il GIUDICE
Dott.ssa Maddalena Venezia
P a g . 5 | 5