TRIB
Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/04/2025, n. 6337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6337 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Daniela Gaetano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7865 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1 C.F._1
(Avvocati Rodolfo Pacor e Isabella Castiglione) ATTORE
E con sede in Aprilia (Lt), Via Aldo Moro n. 41F, c.f. , Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante, Geom. Controparte_2
(Avv. Francesco Macario) CONVENUTA
Conclusioni precisate in vista dell'udienza del 10.12.2024 svolta in forma scritta a norma dell'art. 127 ter c.p.c.
Per : Parte_1
“La scrivente difesa, nell'interesse del IG. , rilevata l'assenza di osservazioni e Parte_1 contestazioni alla CTU in atti da parte dell'avversa difesa e preso atto delle risposte ai quesiti da parte del Consulente incaricato, insiste per le eccezioni, deduzioni, richieste, istanze e contestazioni tutte così come formulate a verbale e nelle memorie in atti, e per l'accoglimento della domanda spiegata.
Precisa pertanto le proprie conclusioni, riportandosi integralmente a quelle formulate nell'atto introduttivo, trascritte altresì nell'allegato foglio di precisazione delle conclusioni che si deposita contestualmente. Chiede la concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.”
Per Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigettare integralmente le domande avversarie, in quanto infondate, per le ragioni di fatto e di diritto esposte e con riserva di ulteriormente dedurre, eccepire e proporre mezzi di prova, anche in considerazione del comportamento difensivo di controparte, nei termini di legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre spese generali, IVA e CPA”. 2
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 25.1.2022, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
dinanzi al Tribunale di Roma ed esponeva che, mediante Controparte_1 [...]
la stessa aveva posto in vendita il proprio bene immobile sito in Roma, Via Controparte_3
Giovanni Sinchetto n. 30, facente parte del “Comprensorio La Collina” (documento n. 1); che, con scrittura privata del 5.5.2021, le parti avevano stipulato il contratto preliminare di compravendita, con cui l'esponente aveva promesso di acquistare tale bene immobile al prezzo di €
338.000, aveva versato alla contraente il complessivo importo di € 25.000 a titolo di caparra confirmatoria ed era stato pattuito il pagamento del residuo corrispettivo alla stipulazione della compravendita, prevista entro il 30.6.2021 (documenti n.2 e 2a); che, per effettuare l'acquisto, egli aveva venduto a terzi il proprio appartamento, con cantina, sito in
Roma, Largo Bombiani n. 5, con il contratto di compravendita rogato il 24.6.2021 dal notaio Dott.
(repertorio n. 62753, raccolta n. 23132 – documento n. 4), che aveva Persona_1
contestualmente rilasciato (documento n. 4), aveva acquistato arredi e sanitari e corrisposto le provvigioni all'agenzia immobiliare e al mediatore creditizio per il mutuo (documenti n. 5, 6 e 6a); che, eseguito un sopralluogo, il 15.6.2021 aveva appreso che il bene immobile oggetto del contratto preliminare era stato sequestrato per abusi edilizi e, chiesti immediati chiarimenti a
[...]
e all'agenzia immobiliare, aveva sollecitato la consegna di documentazione Controparte_1
urbanistica il successivo giorno 16 (documento n. 7); che il 17.6.2021 presso l'agenzia immobiliare, il rappresentante e i legali della promissaria venditrice gli avevano comunicato che il bene immobile era in sequestro, ma, nonostante le richieste, non gli avevano consegnato copia del relativo verbale, né la documentazione necessaria per accedere al mutuo bancario, dovendo essere riscontrata la commerciabilità dell'immobile e, in tale occasione, aveva ribadito l'urgenza di stipulare la compravendita, stante l'imminente nascita di un figlio e il rilascio dell'appartamento venduto;
che, con lettera del 17.6.2021, aveva contestato a l'inadempimento delle Controparte_1
obbligazioni assunte con il contratto preliminare, indicando il termine del 30.6.2021 per l'adempimento e l'aveva convocata presso il notaio, Dott. per stipulare la Persona_2
compravendita il 16.7.2021, data poi corretta al 14.7.2021, con messaggio di posta elettronica certificata (P.e.c.) del 23.6.2021 (documenti n. 8, 9 e 10); che i documenti richiesti non erano stati forniti, né la società convenuta si era presentata presso il notaio per stipulare il contratto e, con P.e.c. del 15.7.2021 l'esponente le aveva comunicato il recesso dal contratto preliminare, formulando la richiesta di pagamento del doppio della caparra, ai sensi dell'art. 1385, comma 2° c.c. (documento n. 12). 3
eccepita l'irregolarità urbanistica del bene immobile, esponeva che aveva Parte_1 presentato al Comune di Roma un'istanza di accesso alla documentazione, con e-mail del 5.8.2021,
e che, con nota del 10.9.2021, era stato informato che, in data 14.6.2021, l'ente aveva comunicato una notizia di reato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma e che l'accesso ai documenti era stato differito di un anno dalla data della medesima Determinazione Dirigenziale o dalle decisioni dell'Autorità Giudiziaria (documenti n.13, 13a, 14); che, con P.e.c. del 25.10.2021, l'attore aveva invitato a partecipare al Controparte_1
procedimento di negoziazione assistita (documento n. 15),senza aver ricevuto riscontro.
Ciò premesso, proponeva al Tribunale di Roma la domanda: Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento della presente domanda:
- accertare, ove contestata, la gravità ed imputabilità dell'inadempimento della convenuta, e dichiarare la legittimità del recesso esercitato dal IG. in riferimento al Parte_1 contratto preliminare datato 05.05.2021, derivato dall'inadempimento imputabile e grave della in persona del legale rapp.te p.t., come dedotto in premessa;
Controparte_4
- per gli effetti, accertare e dichiarare il diritto del IG. al doppio della caparra Parte_1 confirmatoria di € 25.000,00 versata dalla convenuta (pari ad € 50.000,00) come conseguenza della legittimità del recesso, stragiudizialmente già esercitato, ex art. 1385, comma 2, codice civile;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, ed accessori come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatarii”.
A norma dell'art. 168 bis, comma IV, c.p.c., la prima udienza era differita al 29.4.2022. si costituiva in giudizio il 27.4.2022 e proponeva la domanda: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigettare integralmente le domande avversarie, in quanto infondate, per le ragioni di fatto e di diritto esposte
e con riserva di ulteriormente dedurre, eccepire e proporre mezzi di prova, anche in considerazione del comportamento difensivo di controparte, nei termini di legge.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre spese generali, IVA e CPA”.
Previo richiamo della proposta irrevocabile d'acquisto formulata dall'attore e del contratto preliminare (documenti n. 1 e 2), la società convenuta esponeva che si era attivata tempestivamente per stipulare la compravendita e il 28.5.2021 aveva ottenuto la dichiarazione notarile attestante la legittima provenienza della titolarità del bene immobile (documento n.3); che il 14.6.2021, per asserite irregolarità urbanistiche, il bene immobile era stato sottoposto a sequestro giudiziario, convalidato il successivo giorno 15 (documento n. 4), il 2.7.2021 i sigilli 4
erano stati rimossi per consentire l'esecuzione delle opere di ripristino e il successivo giorno 21 il bene le era stato rilasciato (documenti n. 8, 11 e n.11a);
che, con comunicazioni in date 22 e 23.6.2021, il promissario acquirente aveva sollecitato la consegna della documentazione per stipulare il contratto e aveva indicato la data del 16.7.2021, quale termine essenziale per il rogito, mentre non era stato pattuito come tale nel contratto preliminare (documento n. 5);
che, con provvedimento del 25.6.2021, notificato il 2.7.2021, la Procura della Repubblica aveva autorizzato l'esecuzione di opere di ripristino (documento n. 6) e, in pari data, il notaio aveva comunicato di non poter rogitare entro il 30.6.2021, essendo in corso presso la banca la procedura per la cancellazione dell'ipoteca iscritta sul bene immobile, la cui istruttoria si era conclusa con esito positivo il 21.7.2021 (documenti n. 7, 7a e 12a);
che, nonostante ciò, il 15.7.2021 aveva comunicato il recesso dal contratto Parte_1 preliminare, deducendo l'inadempimento dell'esponente e aveva chiesto il pagamento del doppio della caparra e, con ulteriore comunicazione del 22.7.2021, aveva ribadito questa volontà, nonostante il venir meno delle cause ostative alla compravendita (documenti n. 10 e 13);
che, con P.e.c. del 10.8.2021, l'esponente aveva contestato la legittimità del recesso, evidenziando la propria condotta diligente, esente da inadempimento (documento n. 14).
La parte convenuta deduceva che la sequenza cronologica degli eventi e la documentazione prodotta indicavano la carenza del grave inadempimento, costituente il presupposto prescritto per la legittimità del recesso, non ravvisabile nel lieve scostamento temporale rispetto al termine originario pattuito per la compravendita e neppure nello stato del bene immobile, che era stato dissequestrato in poche settimane e ne era stata ripristinata la condizione legittimità edilizia;
assumeva che l'inadempimento era imputabile al promissario acquirente, il quale si era rifiutato di stipulare la compravendita, quando ogni causa ostativa era venuta meno.
Concessi i termini previsti dall'art. 183, comma VI, c.p.c., prodotta documentazione e svolta la consulenza tecnica d'ufficio, le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa passava in decisione all'udienza del 10.12.2024, con i termini ex art. 190 c.p.c., indicati in complessivi ottanta giorni.
La domanda proposta da è fondata e merita accoglimento. Parte_1
La presente pronuncia è resa in base al principio della c.d. ragione più liquida, secondo cui la domanda può essere decisa sulla base della soluzione di una questione assorbente, senza che sia necessario esaminare tutte le altre questioni prospettate dalle parti (cfr. Cass. Sez. Un., sentenza n.
9936 del 8.5.2014; Cass., Sez.
6-L, sentenza n. 12002 del 28.5.2014; Cass., Sez. 5, sentenza n.
11458 del 11.5.2018; Cass., Sez. 5, ordinanza n. 363 del 9.1.2019). 5
Si rileva che, con P.e.c. del 22.06.2021, il promissario acquirente, con i suoi difensori, ha diffidato
Controparte_1
“
1. a voler tempestivamente riscontrare le comunicazioni ricevute dal consulente bancario
, ed a fornire le coordinate bancarie e la documentazione necessaria alla Persona_3 concessione del finanziamento/mutuo finalizzato all'acquisto dell'immobile in oggetto, entro e non oltre il giorno 30 giugno 2021;
2. a voler tempestivamente riscontrare la comunicazione email del IG. del Parte_1
15.06.2021 che anticipava la raccomandata successivamente speditaVi, entro e non oltre il giorno
30 giugno 2021;
3. a voler fornire la documentazione richiesta relativa e necessaria alla cancellazione dell'ipoteca gravante sull'immobile, comprensiva della richiesta liberatoria, nonché a chiarire e documentare la piena commerciabilità dell'immobile oggetto di compravendita e la sua regolarità urbanistica, con assenza di qualsivoglia abuso edilizio, entro e non oltre il giorno 30 giugno 2021;
4. a comparire infine presso lo studio del Notaio incaricato, Dott. , in Roma, alla Persona_2
Via Emilio dè Cavalieri n. 7, il giorno 16 luglio 2021, alle ore 17.00, termine ultimo ed essenziale.”
(documento n. 8)
Questa comunicazione è rimasta priva di riscontro e, in data 15.7.2021, con i Parte_1 legali, ha formalizzato il recesso dal contratto preliminare stipulato il 5.5.2021, ai sensi dell'art. 1385, comma 2°, c.c., esigendo il doppio della caparra versata (documento n. 12).
In particolare, nella lettera di comunicazione di recesso era stato specificato:
“a. Permane ad oggi, in aperta violazione dei principi di buona fede e correttezza, il mancato riscontro a tutte le comunicazioni inviate sia dal Ns. Assistito direttamente, che dalla scrivente difesa, né è pervenuta alcuna proposta di bonaria soluzione della controversia, sebbene richiestaVi espressamente in data 17.06.2021, in occasione dell'incontro tra le parti in pari data avvenuto presso i locali della Peb Immobiliare;
b. Ad oggi non è pervenuto nessun documento in merito al sequestro eseguito, alla regolarità amministrativa dell'immobile, all'ipoteca ancora esistente ed alle richieste del consulente bancario del Ns. Assistito, necessarie al finanziamento/mutuo richiesto dal IG. e dalla Parte_1
compagna, IG.ra , in gravidanza alla 28 settimana, finalizzato all'acquisto Controparte_5
dell'immobile da parte di entrambi, nei termini inizialmente fissati tra le parti ed in quelli ulteriormente concessi nella diffida del 22 giugno 2021, e finanche nel termine del 14 luglio 2021, ultimo ed essenziale, per la stipula del definitivo fissata presso lo studio del Notaio , al quale Per_2
non solo non avete ritenuto di partecipare personalmente né per mezzo del difensore, e nemmeno avete ritenuto di avere nulla da comunicare alla scrivente difesa e/o alla parte promissaria 6
acquirente, limitandovi, a quanto riferito dal Notaio incaricato, ad inviare lui una non meglio precisata comunicazione, priva di qualsiasi documento richiestoVi necessario alla stipula ed al mutuo, cosi impedendo altresì la concessione del finanziamento al Ns. Assistito.
c. Allo stato attuale, inoltre, l'immobile oggetto di compravendita differisce completamente da quello promesso in vendita, come pubblicizzato dall'agenzia immobiliare e successivamente visto e piaciuto, attesa la emersa inabitabilità di rilevante porzione di esso, l'assenza della certificazione di abitabilità e la conseguente incommerciabilità del bene immobile oggetto di contratto.
d. Stante l'inadempimento grave e reiterato agli obblighi assunti nei confronti della parte promissaria acquirente, l'omissione in merito ai richiesti documenti sulla regolarità amministrativa dell'immobile, visto il sequestro del medesimo ad opera dell per irregolarità/abusi in esso CP_6
rilevati nel piano seminterrato e l'assenza di qualsivoglia chiarimento al riguardo, oltre che in merito all'ipoteca ancora gravante sul medesimo, ed il mancato rispetto di tutti i termini concessi per la richiesta documentazione, vista infine la mancata partecipazione e l'assenza di qualsivoglia comunicazione, il IG. con la presente Vi comunica espressamente che intende Parte_1
recedere dal contratto in oggetto, ai sensi dell'art. 1385 codice civile.
Vi invitiamo pertanto a restituire, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della presente, il doppio della caparra confirmatoria di euro 25.000,00 (venticinquemila/00) versata alla stipula del contratto, pari ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00).”
In relazione alla sussistenza del certificato di abitabilità e al rispetto dei requisiti necessari per il suo rilascio riferiti al bene di cui al contratto preliminare del 5.5.2021, si recepisce l'esito della consulenza tecnica d'ufficio, di cui alla relazione depositata il 19.12.2023, svolta dal Dott. Ing.
di cui si richiama il contenuto concernente gli aspetti urbanistici, in Persona_4 considerazione dell'accurato accertamento svolto dall'ausiliario all'esito dell'esame della documentazione in atti e acquisita presso i Pubblici Uffici (circa la legittimità processuale della motivazione cd. per relationem cfr. Cass., S.U. civ., sentenza 16.1.2015, n. 642; conf. Cass., Sez. 5, sentenza n. 9334 del 8.5.2015; Cass., Sez. 6-2, ordinanza n. 22562 del 7.11.2016).
L'ausiliario d'ufficio ha accertato: “1) La planimetria del piano terra e del piano interrato allegate alla D.I.A. prot. n° 122059 del 29/12/2016 (cambio di destinazione d'uso da commerciale a residenziale - Allegato E1A), sono difformi dal catastale attuale e dallo stato di fatto, e inoltre non
è presente la scala di collegamento verticale fra i due livelli.
2) Il numero di protocollo CN 59858 del 07/05/2018 riferito a tale non corrisponde a un fine Per_5
lavori. 7
3) Da una ricerca svolta nel Sistema 'GEO', dall'anno 2020 ad oggi non risulta presentato nessun
Fine Lavori riferito alla DIA prot. CN 122059/2016 e per l'immobile sito in Via Giovanni Sinchetto snc.
4) Nonostante la richiesta di proroga di cui Protocollo CN111787 del 19/11/2020 (Allegato E1B), alla data della risposta del Municipio IX (Protocollo 37243 del 20/03/2023), erano già passati oltre
6 anni dalla DIA CN 122059 del 29/12/2016 (3 anni, più ulteriori 3 anni), e quindi i termini di consegna per la consegna della fine dei lavori sono scaduti, e non ci sono documenti che attestino
l'avvenuta fine lavori.
5) Lo stato ante-operam (che si deduce dai grafici allegati) che dovrebbe legittimare la C.I.L.A. del 09/03/2021 Prot. CN 2021/24048 (realizzazione di tramezzature al piano interrato - Allegato
E1C), NON è conforme al titolo edilizio precedente, di cui al punto 1, e di conseguenza il presente titolo edilizio è da ritenersi NON valido.
6) Il Certificato di Collaudo Statico non è presente all'interno della documentazione allegata alla
Richiesta del Certificato di Agibilità del 14/09/2017 - Protocollo n° 151434 (susseguente al cambio di destinazione d'uso), ma è presente all'interno della documentazione allegata alla precedente
Richiesta del Certificato di Agibilità del 12/07/2012 - Protocollo n° 56567 (precedente al cambio di destinazione d'uso).
A causa della difformità relativa alla scala interna di collegamento verticale fra i due livelli però, attualmente presente nell'immobile ma non indicata nel cambio di destinazione d'uso, anche tale
Certificato NON può essere considerato valido, perché il tutto rappresenta una evidente difformità strutturale. […]
In conclusione, alla luce della documentazione attualmente a disposizione dello scrivente, si può affermare che le difformità sopra elencate – dal punto 1 al punto 6 - fanno si che l'immobile di cui al preliminare contratto di compravendita stipulato dalle parti il 05/05/2021 presentava (e presenta) caratteristiche inosservanti delle prescrizioni edilizie, urbanistiche e catastali, e non aveva (e non ha) i requisiti per il rilascio della certificazione di agibilità a uso abitativo.” (così alle pagine n. 20 e 21 della relazione tecnica d'ufficio depositata il 19.12.2023).
Il consulente tecnico d'ufficio ha specificato:
“la C.I.L.A. del 09/03/2021 Prot. CN 2021/24048 (realizzazione di tramezzature al piano interrato
- Allegato E1C) non può ritenersi valida;
per la D.I.A. prot. n° 122059 del 29/12/2016 (cambio di destinazione d'uso da commerciale a
CP_ residenziale - Allegato E1A), non è stata presentata - entro i tempi di scadenza - la Lavori;
8
nonostante la Fine Lavori possa essere presentata anche oltre i tempi di scadenza pagando le relative sanzioni, sono comunque presenti le difformità con quanto attualmente realizzato sia a livello Urbanistico che Strutturale, indicate nelle figure del paragrafo precedente;
che le difformità urbanistiche sopra elencate (superfici e volumetrie in più) potrebbero teoricamente essere sanate con il ripristino dei luoghi e/o con idonei strumenti urbanistici di sanatoria (da verificarsi);
che la difformità relativa alla presenza della scala interna di collegamento NON può essere sanata, perché per le opere strutturali NON esiste l'autorizzazione sismica in sanatoria.
L'art. 93 del testo unico dell'edilizia (DPR 380/2001) dispone che nelle zone sismiche “chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione”. Il successivo art. 94, poi, conferma che “nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (…), non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione”.
Inoltre negli ultimi anni due decisioni del Giudice amministrativo e una decisione della Cassazione penale – in maniera “tranchant” e netta – hanno affermato l'inesistenza dell'autorizzazione sismica in sanatoria.
Si tratta in particolare delle sentenze del TAR Lazio (Latina) Sez. I, n° 376 del 13/10/2020; del TAR
Campania (Napoli) Sez. VIII, n° 1347 del 01/03/2021; e della Cassazione Penale n° 2357 del
20/01/2023.
Per tutti questi motivi – sempre in base alla documentazione attualmente in possesso dello scrivente
– non è possibile individuare interventi edili e amministrativi da eseguire per regolarizzare
l'immobile in esame, e di conseguenza non è possibile indicarne i relativi costi.” (pag. 23 della relazione tecnica d'ufficio).
L'ausiliario del giudice ha aggiunto: “l'immobile in esame presenta caratteristiche inosservanti delle prescrizioni edilizie, urbanistiche e catastali e non ha i requisiti per il rilascio della certificazione di agibilità a uso abitativo, e di conseguenza può ritenersi non legittimo e non modificabile, e quindi non può essere compravenduto.
Per tutti questi motivi – sempre in base alla documentazione attualmente in possesso dello scrivente
– non è possibile accertare la misura dell'eventuale diminuzione di valore del bene immobile.”
(pag. 24 della c.t.u.).
Ne consegue che è imputabile alla promissaria venditrice un grave inadempimento contrattuale, poiché l'immobile era incommerciabile ed è legittimo il recesso esercito dall'attore in data
15.7.2021, sicché va condannata al pagamento a suo favore dell'importo Controparte_1 di € 50.000, pari al doppio della caparra confirmatoria. 9
E' opportuno, al riguardo, rammentare che il diritto di recesso presuppone l'inadempimento della controparte avente i medesimi caratteri dell'inadempimento che giustifica la risoluzione giudiziale
(Cass. S.U. n. 553/2009: esso costituisce null'altro che uno speciale strumento di risoluzione negoziale per giusta causa, alla quale lo accomunano tanto i presupposti, l'inadempimento della controparte, quanto le conseguenze, la caducazione ex tunc degli effetti del contratto) e occorre accertare l'esistenza di un inadempimento gravemente colpevole, di un inadempimento cioè imputabile (ex art. 1218 c.c. e art. 1256 c.c.) e di non scarsa importanza (ex art. 1455 c.c.) in relazione all'interesse dell'altro contraente.
L'inadempimento della società convenuta, per le ragioni suindicate, è da ritenersi grave e ha impedito la possibilità di stipulare il contratto di compravendita.
In conclusione, in accoglimento della domanda dell'attore, deve dichiararsi la legittimità del recesso comunicato dai promissario acquirente con la missiva del 15.7.2021 e, per l'effetto, la parte convenuta va condannata a corrispondergli la somma di € 50.000, pari al doppio della caparra versata, a norma dell'art. 1385 c.c.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a favore dei difensori dell'attore ai sensi dell'art. 93 c.p.c., secondo il D.M. 55/2014, aggiornato al D.M.
147/2022, in considerazione del valore della controversia e dell'attività svolta.
Le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con decreto reso il 19.12.2023, sono poste a definitivo carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti di disattesa ogni contraria ogni diversa istanza, deduzione ed Controparte_1
eccezione, così provvede: dichiara la legittimità del recesso esercitato da in data 15.7.2021 dal contratto Parte_1
preliminare di compravendita stipulato tra le parti con scrittura privata del 5.5.2021; per l'effetto, condanna in persona del legale rappresentante, a pagare a Controparte_1 la somma di € 50.000, pari al doppio della caparra confirmatoria versata in Parte_1
relazione al contratto preliminare di compravendita stipulato dalle parti il 5.5.2021; ai sensi dell'art. 93 c.p.c., condanna la società convenuta a rifondere agli Avvocati Rodolfo Pacor e
Isabella Castiglione le processuali, che liquida nel complessivo importo di € 8.161,00 (545 anticipazioni, 1.701 fase di studio, 1.204 fase introduttiva, 1.806 fase di trattazione e istruttoria,
2.905 fase decisoria), oltre I.v.a, C.p.a. e rimborso spese generali come per legge;
pone le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio a carico di parte convenuta.
Roma, 23.4.2025 10
Il Giudice
Daniela Gaetano
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Daniela Gaetano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7865 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1 C.F._1
(Avvocati Rodolfo Pacor e Isabella Castiglione) ATTORE
E con sede in Aprilia (Lt), Via Aldo Moro n. 41F, c.f. , Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante, Geom. Controparte_2
(Avv. Francesco Macario) CONVENUTA
Conclusioni precisate in vista dell'udienza del 10.12.2024 svolta in forma scritta a norma dell'art. 127 ter c.p.c.
Per : Parte_1
“La scrivente difesa, nell'interesse del IG. , rilevata l'assenza di osservazioni e Parte_1 contestazioni alla CTU in atti da parte dell'avversa difesa e preso atto delle risposte ai quesiti da parte del Consulente incaricato, insiste per le eccezioni, deduzioni, richieste, istanze e contestazioni tutte così come formulate a verbale e nelle memorie in atti, e per l'accoglimento della domanda spiegata.
Precisa pertanto le proprie conclusioni, riportandosi integralmente a quelle formulate nell'atto introduttivo, trascritte altresì nell'allegato foglio di precisazione delle conclusioni che si deposita contestualmente. Chiede la concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.”
Per Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigettare integralmente le domande avversarie, in quanto infondate, per le ragioni di fatto e di diritto esposte e con riserva di ulteriormente dedurre, eccepire e proporre mezzi di prova, anche in considerazione del comportamento difensivo di controparte, nei termini di legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre spese generali, IVA e CPA”. 2
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 25.1.2022, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
dinanzi al Tribunale di Roma ed esponeva che, mediante Controparte_1 [...]
la stessa aveva posto in vendita il proprio bene immobile sito in Roma, Via Controparte_3
Giovanni Sinchetto n. 30, facente parte del “Comprensorio La Collina” (documento n. 1); che, con scrittura privata del 5.5.2021, le parti avevano stipulato il contratto preliminare di compravendita, con cui l'esponente aveva promesso di acquistare tale bene immobile al prezzo di €
338.000, aveva versato alla contraente il complessivo importo di € 25.000 a titolo di caparra confirmatoria ed era stato pattuito il pagamento del residuo corrispettivo alla stipulazione della compravendita, prevista entro il 30.6.2021 (documenti n.2 e 2a); che, per effettuare l'acquisto, egli aveva venduto a terzi il proprio appartamento, con cantina, sito in
Roma, Largo Bombiani n. 5, con il contratto di compravendita rogato il 24.6.2021 dal notaio Dott.
(repertorio n. 62753, raccolta n. 23132 – documento n. 4), che aveva Persona_1
contestualmente rilasciato (documento n. 4), aveva acquistato arredi e sanitari e corrisposto le provvigioni all'agenzia immobiliare e al mediatore creditizio per il mutuo (documenti n. 5, 6 e 6a); che, eseguito un sopralluogo, il 15.6.2021 aveva appreso che il bene immobile oggetto del contratto preliminare era stato sequestrato per abusi edilizi e, chiesti immediati chiarimenti a
[...]
e all'agenzia immobiliare, aveva sollecitato la consegna di documentazione Controparte_1
urbanistica il successivo giorno 16 (documento n. 7); che il 17.6.2021 presso l'agenzia immobiliare, il rappresentante e i legali della promissaria venditrice gli avevano comunicato che il bene immobile era in sequestro, ma, nonostante le richieste, non gli avevano consegnato copia del relativo verbale, né la documentazione necessaria per accedere al mutuo bancario, dovendo essere riscontrata la commerciabilità dell'immobile e, in tale occasione, aveva ribadito l'urgenza di stipulare la compravendita, stante l'imminente nascita di un figlio e il rilascio dell'appartamento venduto;
che, con lettera del 17.6.2021, aveva contestato a l'inadempimento delle Controparte_1
obbligazioni assunte con il contratto preliminare, indicando il termine del 30.6.2021 per l'adempimento e l'aveva convocata presso il notaio, Dott. per stipulare la Persona_2
compravendita il 16.7.2021, data poi corretta al 14.7.2021, con messaggio di posta elettronica certificata (P.e.c.) del 23.6.2021 (documenti n. 8, 9 e 10); che i documenti richiesti non erano stati forniti, né la società convenuta si era presentata presso il notaio per stipulare il contratto e, con P.e.c. del 15.7.2021 l'esponente le aveva comunicato il recesso dal contratto preliminare, formulando la richiesta di pagamento del doppio della caparra, ai sensi dell'art. 1385, comma 2° c.c. (documento n. 12). 3
eccepita l'irregolarità urbanistica del bene immobile, esponeva che aveva Parte_1 presentato al Comune di Roma un'istanza di accesso alla documentazione, con e-mail del 5.8.2021,
e che, con nota del 10.9.2021, era stato informato che, in data 14.6.2021, l'ente aveva comunicato una notizia di reato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma e che l'accesso ai documenti era stato differito di un anno dalla data della medesima Determinazione Dirigenziale o dalle decisioni dell'Autorità Giudiziaria (documenti n.13, 13a, 14); che, con P.e.c. del 25.10.2021, l'attore aveva invitato a partecipare al Controparte_1
procedimento di negoziazione assistita (documento n. 15),senza aver ricevuto riscontro.
Ciò premesso, proponeva al Tribunale di Roma la domanda: Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento della presente domanda:
- accertare, ove contestata, la gravità ed imputabilità dell'inadempimento della convenuta, e dichiarare la legittimità del recesso esercitato dal IG. in riferimento al Parte_1 contratto preliminare datato 05.05.2021, derivato dall'inadempimento imputabile e grave della in persona del legale rapp.te p.t., come dedotto in premessa;
Controparte_4
- per gli effetti, accertare e dichiarare il diritto del IG. al doppio della caparra Parte_1 confirmatoria di € 25.000,00 versata dalla convenuta (pari ad € 50.000,00) come conseguenza della legittimità del recesso, stragiudizialmente già esercitato, ex art. 1385, comma 2, codice civile;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, ed accessori come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatarii”.
A norma dell'art. 168 bis, comma IV, c.p.c., la prima udienza era differita al 29.4.2022. si costituiva in giudizio il 27.4.2022 e proponeva la domanda: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigettare integralmente le domande avversarie, in quanto infondate, per le ragioni di fatto e di diritto esposte
e con riserva di ulteriormente dedurre, eccepire e proporre mezzi di prova, anche in considerazione del comportamento difensivo di controparte, nei termini di legge.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre spese generali, IVA e CPA”.
Previo richiamo della proposta irrevocabile d'acquisto formulata dall'attore e del contratto preliminare (documenti n. 1 e 2), la società convenuta esponeva che si era attivata tempestivamente per stipulare la compravendita e il 28.5.2021 aveva ottenuto la dichiarazione notarile attestante la legittima provenienza della titolarità del bene immobile (documento n.3); che il 14.6.2021, per asserite irregolarità urbanistiche, il bene immobile era stato sottoposto a sequestro giudiziario, convalidato il successivo giorno 15 (documento n. 4), il 2.7.2021 i sigilli 4
erano stati rimossi per consentire l'esecuzione delle opere di ripristino e il successivo giorno 21 il bene le era stato rilasciato (documenti n. 8, 11 e n.11a);
che, con comunicazioni in date 22 e 23.6.2021, il promissario acquirente aveva sollecitato la consegna della documentazione per stipulare il contratto e aveva indicato la data del 16.7.2021, quale termine essenziale per il rogito, mentre non era stato pattuito come tale nel contratto preliminare (documento n. 5);
che, con provvedimento del 25.6.2021, notificato il 2.7.2021, la Procura della Repubblica aveva autorizzato l'esecuzione di opere di ripristino (documento n. 6) e, in pari data, il notaio aveva comunicato di non poter rogitare entro il 30.6.2021, essendo in corso presso la banca la procedura per la cancellazione dell'ipoteca iscritta sul bene immobile, la cui istruttoria si era conclusa con esito positivo il 21.7.2021 (documenti n. 7, 7a e 12a);
che, nonostante ciò, il 15.7.2021 aveva comunicato il recesso dal contratto Parte_1 preliminare, deducendo l'inadempimento dell'esponente e aveva chiesto il pagamento del doppio della caparra e, con ulteriore comunicazione del 22.7.2021, aveva ribadito questa volontà, nonostante il venir meno delle cause ostative alla compravendita (documenti n. 10 e 13);
che, con P.e.c. del 10.8.2021, l'esponente aveva contestato la legittimità del recesso, evidenziando la propria condotta diligente, esente da inadempimento (documento n. 14).
La parte convenuta deduceva che la sequenza cronologica degli eventi e la documentazione prodotta indicavano la carenza del grave inadempimento, costituente il presupposto prescritto per la legittimità del recesso, non ravvisabile nel lieve scostamento temporale rispetto al termine originario pattuito per la compravendita e neppure nello stato del bene immobile, che era stato dissequestrato in poche settimane e ne era stata ripristinata la condizione legittimità edilizia;
assumeva che l'inadempimento era imputabile al promissario acquirente, il quale si era rifiutato di stipulare la compravendita, quando ogni causa ostativa era venuta meno.
Concessi i termini previsti dall'art. 183, comma VI, c.p.c., prodotta documentazione e svolta la consulenza tecnica d'ufficio, le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa passava in decisione all'udienza del 10.12.2024, con i termini ex art. 190 c.p.c., indicati in complessivi ottanta giorni.
La domanda proposta da è fondata e merita accoglimento. Parte_1
La presente pronuncia è resa in base al principio della c.d. ragione più liquida, secondo cui la domanda può essere decisa sulla base della soluzione di una questione assorbente, senza che sia necessario esaminare tutte le altre questioni prospettate dalle parti (cfr. Cass. Sez. Un., sentenza n.
9936 del 8.5.2014; Cass., Sez.
6-L, sentenza n. 12002 del 28.5.2014; Cass., Sez. 5, sentenza n.
11458 del 11.5.2018; Cass., Sez. 5, ordinanza n. 363 del 9.1.2019). 5
Si rileva che, con P.e.c. del 22.06.2021, il promissario acquirente, con i suoi difensori, ha diffidato
Controparte_1
“
1. a voler tempestivamente riscontrare le comunicazioni ricevute dal consulente bancario
, ed a fornire le coordinate bancarie e la documentazione necessaria alla Persona_3 concessione del finanziamento/mutuo finalizzato all'acquisto dell'immobile in oggetto, entro e non oltre il giorno 30 giugno 2021;
2. a voler tempestivamente riscontrare la comunicazione email del IG. del Parte_1
15.06.2021 che anticipava la raccomandata successivamente speditaVi, entro e non oltre il giorno
30 giugno 2021;
3. a voler fornire la documentazione richiesta relativa e necessaria alla cancellazione dell'ipoteca gravante sull'immobile, comprensiva della richiesta liberatoria, nonché a chiarire e documentare la piena commerciabilità dell'immobile oggetto di compravendita e la sua regolarità urbanistica, con assenza di qualsivoglia abuso edilizio, entro e non oltre il giorno 30 giugno 2021;
4. a comparire infine presso lo studio del Notaio incaricato, Dott. , in Roma, alla Persona_2
Via Emilio dè Cavalieri n. 7, il giorno 16 luglio 2021, alle ore 17.00, termine ultimo ed essenziale.”
(documento n. 8)
Questa comunicazione è rimasta priva di riscontro e, in data 15.7.2021, con i Parte_1 legali, ha formalizzato il recesso dal contratto preliminare stipulato il 5.5.2021, ai sensi dell'art. 1385, comma 2°, c.c., esigendo il doppio della caparra versata (documento n. 12).
In particolare, nella lettera di comunicazione di recesso era stato specificato:
“a. Permane ad oggi, in aperta violazione dei principi di buona fede e correttezza, il mancato riscontro a tutte le comunicazioni inviate sia dal Ns. Assistito direttamente, che dalla scrivente difesa, né è pervenuta alcuna proposta di bonaria soluzione della controversia, sebbene richiestaVi espressamente in data 17.06.2021, in occasione dell'incontro tra le parti in pari data avvenuto presso i locali della Peb Immobiliare;
b. Ad oggi non è pervenuto nessun documento in merito al sequestro eseguito, alla regolarità amministrativa dell'immobile, all'ipoteca ancora esistente ed alle richieste del consulente bancario del Ns. Assistito, necessarie al finanziamento/mutuo richiesto dal IG. e dalla Parte_1
compagna, IG.ra , in gravidanza alla 28 settimana, finalizzato all'acquisto Controparte_5
dell'immobile da parte di entrambi, nei termini inizialmente fissati tra le parti ed in quelli ulteriormente concessi nella diffida del 22 giugno 2021, e finanche nel termine del 14 luglio 2021, ultimo ed essenziale, per la stipula del definitivo fissata presso lo studio del Notaio , al quale Per_2
non solo non avete ritenuto di partecipare personalmente né per mezzo del difensore, e nemmeno avete ritenuto di avere nulla da comunicare alla scrivente difesa e/o alla parte promissaria 6
acquirente, limitandovi, a quanto riferito dal Notaio incaricato, ad inviare lui una non meglio precisata comunicazione, priva di qualsiasi documento richiestoVi necessario alla stipula ed al mutuo, cosi impedendo altresì la concessione del finanziamento al Ns. Assistito.
c. Allo stato attuale, inoltre, l'immobile oggetto di compravendita differisce completamente da quello promesso in vendita, come pubblicizzato dall'agenzia immobiliare e successivamente visto e piaciuto, attesa la emersa inabitabilità di rilevante porzione di esso, l'assenza della certificazione di abitabilità e la conseguente incommerciabilità del bene immobile oggetto di contratto.
d. Stante l'inadempimento grave e reiterato agli obblighi assunti nei confronti della parte promissaria acquirente, l'omissione in merito ai richiesti documenti sulla regolarità amministrativa dell'immobile, visto il sequestro del medesimo ad opera dell per irregolarità/abusi in esso CP_6
rilevati nel piano seminterrato e l'assenza di qualsivoglia chiarimento al riguardo, oltre che in merito all'ipoteca ancora gravante sul medesimo, ed il mancato rispetto di tutti i termini concessi per la richiesta documentazione, vista infine la mancata partecipazione e l'assenza di qualsivoglia comunicazione, il IG. con la presente Vi comunica espressamente che intende Parte_1
recedere dal contratto in oggetto, ai sensi dell'art. 1385 codice civile.
Vi invitiamo pertanto a restituire, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della presente, il doppio della caparra confirmatoria di euro 25.000,00 (venticinquemila/00) versata alla stipula del contratto, pari ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00).”
In relazione alla sussistenza del certificato di abitabilità e al rispetto dei requisiti necessari per il suo rilascio riferiti al bene di cui al contratto preliminare del 5.5.2021, si recepisce l'esito della consulenza tecnica d'ufficio, di cui alla relazione depositata il 19.12.2023, svolta dal Dott. Ing.
di cui si richiama il contenuto concernente gli aspetti urbanistici, in Persona_4 considerazione dell'accurato accertamento svolto dall'ausiliario all'esito dell'esame della documentazione in atti e acquisita presso i Pubblici Uffici (circa la legittimità processuale della motivazione cd. per relationem cfr. Cass., S.U. civ., sentenza 16.1.2015, n. 642; conf. Cass., Sez. 5, sentenza n. 9334 del 8.5.2015; Cass., Sez. 6-2, ordinanza n. 22562 del 7.11.2016).
L'ausiliario d'ufficio ha accertato: “1) La planimetria del piano terra e del piano interrato allegate alla D.I.A. prot. n° 122059 del 29/12/2016 (cambio di destinazione d'uso da commerciale a residenziale - Allegato E1A), sono difformi dal catastale attuale e dallo stato di fatto, e inoltre non
è presente la scala di collegamento verticale fra i due livelli.
2) Il numero di protocollo CN 59858 del 07/05/2018 riferito a tale non corrisponde a un fine Per_5
lavori. 7
3) Da una ricerca svolta nel Sistema 'GEO', dall'anno 2020 ad oggi non risulta presentato nessun
Fine Lavori riferito alla DIA prot. CN 122059/2016 e per l'immobile sito in Via Giovanni Sinchetto snc.
4) Nonostante la richiesta di proroga di cui Protocollo CN111787 del 19/11/2020 (Allegato E1B), alla data della risposta del Municipio IX (Protocollo 37243 del 20/03/2023), erano già passati oltre
6 anni dalla DIA CN 122059 del 29/12/2016 (3 anni, più ulteriori 3 anni), e quindi i termini di consegna per la consegna della fine dei lavori sono scaduti, e non ci sono documenti che attestino
l'avvenuta fine lavori.
5) Lo stato ante-operam (che si deduce dai grafici allegati) che dovrebbe legittimare la C.I.L.A. del 09/03/2021 Prot. CN 2021/24048 (realizzazione di tramezzature al piano interrato - Allegato
E1C), NON è conforme al titolo edilizio precedente, di cui al punto 1, e di conseguenza il presente titolo edilizio è da ritenersi NON valido.
6) Il Certificato di Collaudo Statico non è presente all'interno della documentazione allegata alla
Richiesta del Certificato di Agibilità del 14/09/2017 - Protocollo n° 151434 (susseguente al cambio di destinazione d'uso), ma è presente all'interno della documentazione allegata alla precedente
Richiesta del Certificato di Agibilità del 12/07/2012 - Protocollo n° 56567 (precedente al cambio di destinazione d'uso).
A causa della difformità relativa alla scala interna di collegamento verticale fra i due livelli però, attualmente presente nell'immobile ma non indicata nel cambio di destinazione d'uso, anche tale
Certificato NON può essere considerato valido, perché il tutto rappresenta una evidente difformità strutturale. […]
In conclusione, alla luce della documentazione attualmente a disposizione dello scrivente, si può affermare che le difformità sopra elencate – dal punto 1 al punto 6 - fanno si che l'immobile di cui al preliminare contratto di compravendita stipulato dalle parti il 05/05/2021 presentava (e presenta) caratteristiche inosservanti delle prescrizioni edilizie, urbanistiche e catastali, e non aveva (e non ha) i requisiti per il rilascio della certificazione di agibilità a uso abitativo.” (così alle pagine n. 20 e 21 della relazione tecnica d'ufficio depositata il 19.12.2023).
Il consulente tecnico d'ufficio ha specificato:
“la C.I.L.A. del 09/03/2021 Prot. CN 2021/24048 (realizzazione di tramezzature al piano interrato
- Allegato E1C) non può ritenersi valida;
per la D.I.A. prot. n° 122059 del 29/12/2016 (cambio di destinazione d'uso da commerciale a
CP_ residenziale - Allegato E1A), non è stata presentata - entro i tempi di scadenza - la Lavori;
8
nonostante la Fine Lavori possa essere presentata anche oltre i tempi di scadenza pagando le relative sanzioni, sono comunque presenti le difformità con quanto attualmente realizzato sia a livello Urbanistico che Strutturale, indicate nelle figure del paragrafo precedente;
che le difformità urbanistiche sopra elencate (superfici e volumetrie in più) potrebbero teoricamente essere sanate con il ripristino dei luoghi e/o con idonei strumenti urbanistici di sanatoria (da verificarsi);
che la difformità relativa alla presenza della scala interna di collegamento NON può essere sanata, perché per le opere strutturali NON esiste l'autorizzazione sismica in sanatoria.
L'art. 93 del testo unico dell'edilizia (DPR 380/2001) dispone che nelle zone sismiche “chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione”. Il successivo art. 94, poi, conferma che “nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (…), non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione”.
Inoltre negli ultimi anni due decisioni del Giudice amministrativo e una decisione della Cassazione penale – in maniera “tranchant” e netta – hanno affermato l'inesistenza dell'autorizzazione sismica in sanatoria.
Si tratta in particolare delle sentenze del TAR Lazio (Latina) Sez. I, n° 376 del 13/10/2020; del TAR
Campania (Napoli) Sez. VIII, n° 1347 del 01/03/2021; e della Cassazione Penale n° 2357 del
20/01/2023.
Per tutti questi motivi – sempre in base alla documentazione attualmente in possesso dello scrivente
– non è possibile individuare interventi edili e amministrativi da eseguire per regolarizzare
l'immobile in esame, e di conseguenza non è possibile indicarne i relativi costi.” (pag. 23 della relazione tecnica d'ufficio).
L'ausiliario del giudice ha aggiunto: “l'immobile in esame presenta caratteristiche inosservanti delle prescrizioni edilizie, urbanistiche e catastali e non ha i requisiti per il rilascio della certificazione di agibilità a uso abitativo, e di conseguenza può ritenersi non legittimo e non modificabile, e quindi non può essere compravenduto.
Per tutti questi motivi – sempre in base alla documentazione attualmente in possesso dello scrivente
– non è possibile accertare la misura dell'eventuale diminuzione di valore del bene immobile.”
(pag. 24 della c.t.u.).
Ne consegue che è imputabile alla promissaria venditrice un grave inadempimento contrattuale, poiché l'immobile era incommerciabile ed è legittimo il recesso esercito dall'attore in data
15.7.2021, sicché va condannata al pagamento a suo favore dell'importo Controparte_1 di € 50.000, pari al doppio della caparra confirmatoria. 9
E' opportuno, al riguardo, rammentare che il diritto di recesso presuppone l'inadempimento della controparte avente i medesimi caratteri dell'inadempimento che giustifica la risoluzione giudiziale
(Cass. S.U. n. 553/2009: esso costituisce null'altro che uno speciale strumento di risoluzione negoziale per giusta causa, alla quale lo accomunano tanto i presupposti, l'inadempimento della controparte, quanto le conseguenze, la caducazione ex tunc degli effetti del contratto) e occorre accertare l'esistenza di un inadempimento gravemente colpevole, di un inadempimento cioè imputabile (ex art. 1218 c.c. e art. 1256 c.c.) e di non scarsa importanza (ex art. 1455 c.c.) in relazione all'interesse dell'altro contraente.
L'inadempimento della società convenuta, per le ragioni suindicate, è da ritenersi grave e ha impedito la possibilità di stipulare il contratto di compravendita.
In conclusione, in accoglimento della domanda dell'attore, deve dichiararsi la legittimità del recesso comunicato dai promissario acquirente con la missiva del 15.7.2021 e, per l'effetto, la parte convenuta va condannata a corrispondergli la somma di € 50.000, pari al doppio della caparra versata, a norma dell'art. 1385 c.c.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a favore dei difensori dell'attore ai sensi dell'art. 93 c.p.c., secondo il D.M. 55/2014, aggiornato al D.M.
147/2022, in considerazione del valore della controversia e dell'attività svolta.
Le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con decreto reso il 19.12.2023, sono poste a definitivo carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti di disattesa ogni contraria ogni diversa istanza, deduzione ed Controparte_1
eccezione, così provvede: dichiara la legittimità del recesso esercitato da in data 15.7.2021 dal contratto Parte_1
preliminare di compravendita stipulato tra le parti con scrittura privata del 5.5.2021; per l'effetto, condanna in persona del legale rappresentante, a pagare a Controparte_1 la somma di € 50.000, pari al doppio della caparra confirmatoria versata in Parte_1
relazione al contratto preliminare di compravendita stipulato dalle parti il 5.5.2021; ai sensi dell'art. 93 c.p.c., condanna la società convenuta a rifondere agli Avvocati Rodolfo Pacor e
Isabella Castiglione le processuali, che liquida nel complessivo importo di € 8.161,00 (545 anticipazioni, 1.701 fase di studio, 1.204 fase introduttiva, 1.806 fase di trattazione e istruttoria,
2.905 fase decisoria), oltre I.v.a, C.p.a. e rimborso spese generali come per legge;
pone le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio a carico di parte convenuta.
Roma, 23.4.2025 10
Il Giudice
Daniela Gaetano