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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/03/2025, n. 998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 998 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
Emiliano Vassallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 6170 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto Appello a sentenza del Giudice di Pace e vertente
T R A
in persona del rapp.te Parte_1 legale p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. CARBONE GIANFRANCO
- APPELLANTE -
E
Controparte_1
- APPELLATA CONTUMACE –
E
Controparte_2
- APPELLATA CONTUMACE -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'odierna udienza cartolare di rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 13.9.2023, l' Pt_2
proponeva appello avverso la sentenza n. 8296/2022 del
Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, che accoglieva l'opposizione all'intimazione di pagamento n.
02820219006767335 impugnata limitatamente alle sottese cartelle nn. 02820190031926004001, 02820190026270182000,
02820190028995284000 e 02820190032122617000.
1 Deduceva essenzialmente l'erroneità della predetta sentenza laddove riteneva nulla/inesistente la notifica delle predette cartelle poiché proveniente da un indirizzo PEC non presente nei pubblici elenchi.
Non si costituivano in giudizio gli appellati, dei quali va dichiarata la contumacia.
L'appello non è meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
Invero, il Giudice di Pace risulta avere correttamente dichiarato la nullità della notifica delle cartelle de quibus, dal momento che, secondo quanto affermato dalla
Suprema Corte, “In tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla
Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l.
n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del
2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo
a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente” (cfr. Cass. S.U.
15979/2022).
Orbene, l'appellante sostiene che “la ritenuta nullità del procedimento notificatorio risulta superata e sanata dal raggiungimento dello scopo avendo comunque il debitore avuto conoscenza dello stesso”, ma tale asserzione non 2 risulta condivisibile, non emergendo dagli atti né essendo stata fornita altrimenti la prova del fatto che il debitore abbia avuto comunque conoscenza delle cartelle in questione e che, quindi, la relativa notifica “abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese”. Tale sanatoria non può, invero, farsi discendere dalla impugnazione della successiva intimazione di pagamento, la quale risulta illegittima per il mancato rispetto della sequenza procedimentale prevista dalla legge.
In conclusione, l'appello va rigettato, con conseguenziale conferma della sentenza di primo grado.
Spese di lite.
Nulla va disposto per le spese di lite del presente grado di giudizio, non essendosi costituiti gli appellati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. Emiliano Vassallo, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Dichiara la contumacia di e Controparte_3 della Controparte_2
B) Rigetta l'appello e, per l'effetto,
C) Conferma la sentenza n. 8296/2022 del Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere;
D) Nulla per le spese di lite del presente grado di giudizio;
E) Dà atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Santa Maria Capua Vetere, 25.3.2025
IL GIUDICE Dott. Emiliano Vassallo
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
Emiliano Vassallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 6170 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto Appello a sentenza del Giudice di Pace e vertente
T R A
in persona del rapp.te Parte_1 legale p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. CARBONE GIANFRANCO
- APPELLANTE -
E
Controparte_1
- APPELLATA CONTUMACE –
E
Controparte_2
- APPELLATA CONTUMACE -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'odierna udienza cartolare di rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 13.9.2023, l' Pt_2
proponeva appello avverso la sentenza n. 8296/2022 del
Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, che accoglieva l'opposizione all'intimazione di pagamento n.
02820219006767335 impugnata limitatamente alle sottese cartelle nn. 02820190031926004001, 02820190026270182000,
02820190028995284000 e 02820190032122617000.
1 Deduceva essenzialmente l'erroneità della predetta sentenza laddove riteneva nulla/inesistente la notifica delle predette cartelle poiché proveniente da un indirizzo PEC non presente nei pubblici elenchi.
Non si costituivano in giudizio gli appellati, dei quali va dichiarata la contumacia.
L'appello non è meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
Invero, il Giudice di Pace risulta avere correttamente dichiarato la nullità della notifica delle cartelle de quibus, dal momento che, secondo quanto affermato dalla
Suprema Corte, “In tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla
Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l.
n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del
2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo
a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente” (cfr. Cass. S.U.
15979/2022).
Orbene, l'appellante sostiene che “la ritenuta nullità del procedimento notificatorio risulta superata e sanata dal raggiungimento dello scopo avendo comunque il debitore avuto conoscenza dello stesso”, ma tale asserzione non 2 risulta condivisibile, non emergendo dagli atti né essendo stata fornita altrimenti la prova del fatto che il debitore abbia avuto comunque conoscenza delle cartelle in questione e che, quindi, la relativa notifica “abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese”. Tale sanatoria non può, invero, farsi discendere dalla impugnazione della successiva intimazione di pagamento, la quale risulta illegittima per il mancato rispetto della sequenza procedimentale prevista dalla legge.
In conclusione, l'appello va rigettato, con conseguenziale conferma della sentenza di primo grado.
Spese di lite.
Nulla va disposto per le spese di lite del presente grado di giudizio, non essendosi costituiti gli appellati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. Emiliano Vassallo, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Dichiara la contumacia di e Controparte_3 della Controparte_2
B) Rigetta l'appello e, per l'effetto,
C) Conferma la sentenza n. 8296/2022 del Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere;
D) Nulla per le spese di lite del presente grado di giudizio;
E) Dà atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Santa Maria Capua Vetere, 25.3.2025
IL GIUDICE Dott. Emiliano Vassallo
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