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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 02/07/2025, n. 1733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1733 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Aurora La Face in esito all'udienza del 01.07.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2549/2021 R.G. e vertente
TRA
, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Antonio Parte_1
Bongiorno;
RICORRENTE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso, per procura in atti, dagli avv.ti Nicolò Vella e Carmelo
Neri,
RESISTENTE
Oggetto: esclusione selezione
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato il 19.06.2021 ha adito questo giudice del Parte_1 lavoro e, premesso di avere partecipato alla selezione pubblica per l'avviamento al lavoro di 100 operatori ecologici, livello J CCNL Utilitalia, per la durata di dodici mesi, alle dipendenze della indetta per il tramite del Centro per Controparte_1
l'Impiego di SS il 13 agosto 2019 e riservata ai lavoratori privi di occupazione ad esso iscritti, ha chiesto in via cautelare la sospensione dell'efficacia del provvedimento di esclusione adottato dalla società in proprio danno (e, per quanto di ragione del predetto bando) e, ritenuta l'illegittimità dei predetti provvedimenti, di ordinare all'azienda di reintegrarlo nella relativa graduatoria e di adottare i conseguenziali provvedimenti finalizzati alla propria assunzione;
nel merito, di accertare l'illegittimità della “nota di esclusione” e “in parte qua” del bando di selezione;
disapplicati i suddetti atti, di accertare
1 il proprio diritto di essere inserito nella predetta graduatoria con il punteggio originariamente assegnatogli;
conseguentemente di ordinare alla resistente di procedere alla propria assunzione in ragione della posizione in graduatoria dallo stesso conseguita in forza del proprio reinserimento o in subordine di condannare la società al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della mancata assunzione e consistenti nella mancata percezione di retribuzioni alle quali avrebbe avuto diritto se fosse stato assunto.
A sostegno della domanda ha rilevato di essere stato escluso per la mancanza del possesso del requisito di “non aver riportato condanne penali, di applicazione di pena ex art. 444 del c.p.p. e di non essere parte di procedimenti penali in corso”; oltre alla circostanza di avere reso una dichiarazione sostitutiva difforme allo stato posseduto;
ha sostenuto che non possa costituire requisito di partecipazione a procedure selettive l'assenza totale e indiscriminata di condanne penali;
che nel caso di specie l'aver riportato una condanna ad una sanzione penale di entità irrisoria per un fatto di reato risalente nel tempo e di modesto disvalore sociale – in assenza di alcuna disposizione normativa o contrattuale che commini l'esclusione automatica dalle selezioni di personale e in assenza di qualsivoglia motivazione in ordine all'ipotetica incompatibilità tra la condanna riportata ed il posto da ricoprire – non poteva costituire causa ostativa alla partecipazione a procedure selettive e all'instaurazione del rapporto di lavoro con l' resistente;
per l'effetto, la CP_2 dichiarazione in questione – non attenendo ad un elemento necessario per l'instaurazione del rapporto lavorativo – non costituiva una “infedeltà” nel senso sopra indicato e doveva, dunque, ritenersi irrilevante ai fini della partecipazione alla procedura.
2.- Con memoria del 21.01.2022 si costituiva in giudizio Controparte_3
e, contestando il fondamento del ricorso, chiedeva di accertare e dichiarare la
[...] litispendenza ex art. 39 c.p.c. tra il giudizio oggetto di causa e identificato al numero R.G.
2549 e 2549-1/2021 del Tribunale di SS e quello identificato al numero 58/2021 della
Corte di Appello di SS;
di disporre la cancellazione del presente procedimento R.G.
2549/2021, secondo il principio della prevenzione in quanto iscritto successivamente a quello identificato al numero R.G. 58/2021 della Corte di Appello di SS. Rigettare il ricorso, dichiarandolo nullo poiché predisposto in violazione dell'art. 414 c.p.c. Rigettare il ricorso per carenza di interesse sia sopravvenuta, per conclusione delle esigenze assuntive connesse all'avviso, sia per indimostrazione della cd. prova di resistenza, non avendo il ricorrente neanche dedotto la possibilità di collocarsi in posizione utile qualora inserito in graduatoria. In ogni caso, accertare la correttezza della procedura di esclusione, in aderenza alla normativa richiamata nell'apposito motivo e al regolamento aziendale che vieta la sottoscrizione di contratti con soggetti condannati. Rigettare la richiesta
2 risarcitoria, in quanto infondata, indimostrata e comunque sprovvista dei requisiti minimi per procedere alla valutazione. Condannare per lite temeraria ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. commi 1 e 3. Con vittoria di spese e compensi, anche per la fase cautelare.
3. L'istanza cautelare veniva rigettata.
4.-L'udienza del 01.07.2025 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ed in esito al deposito delle stesse la causa veniva decisa richiamando ex art. 118 disp. Att. precedente di questo tribunale (sent. n. 972/2023).
5.- In via preliminare si rigetta l'eccezione di litispendenza ex art. 39 c.p.c. tra il giudizio oggetto di causa e identificato al numero R.G. 2549 e 2549-1/2021 del Tribunale di
SS e quello identificato al numero 58/2021 della Corte di Appello di SS
(peraltro già definito), atteso che quest'ultimo procedimento riguardava l'impugnazione dell'ordinanza cautelare emanata a conclusione del procedimento r.g. n. 3459/2020 con cui si era dichiarato estinto il procedimento per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti utilmente collocati in graduatoria.
6.- Con riguardo al merito va affermato che la decisione assunta in fase cautelare va senz'altro confermata, non essendo emersi nella presente fase di merito elementi che inficino le valutazioni già espresse.
Va dunque ribadito che essendo scaduta la validità della graduatoria in questione il ricorrente non potrebbe ottenere il bene della vita ambito in caso di accertata illegittimità della condotta denunciata, ma solo il risarcimento del danno subito per effetto della mancata assunzione (non l'assunzione stessa). Sicché la pretesa va senz'altro respinta con assorbimento delle ulteriori eccezioni. Ragione per la quale non è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri candidati.
È quindi superfluo rilevare che, anche a voler superare l'eccepita nullità della domanda, come già affermato in numerosi procedimenti analoghi:
- in caso di avviamento a selezione degli iscritti alle liste di collocamento e a quelle di mobilità, ex art. 16 della legge n. 56/1987 e s.m.i., come nella specie, l'assunzione di lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo funzionali per i quali non è richiesto un titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo è effettuata su base numerica, secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste medesime, ma pur sempre “a condizione che essi abbiano i requisiti richiesti”, sicché l'ente richiedente l'avviamento ha il potere di verificarne o meno la sussistenza in capo ai soggetti avviati a selezione e di effettuare unitamente all'ufficio del lavoro competente i controlli sulle dichiarazioni a tal fine rilasciate (secondo le modalità previste nel D.A. n. 46/2004 del 25 marzo 2004);
3 - la condotta del candidato che nella dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. n. 445/2000 ha attestato “di non aver riportato condanne penali, di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p. e di non essere parte di procedimenti penali in corso” risulta in palese contrasto, oltre che con le previsioni del bando, con il disposto degli artt. 75 e 76 del suddetto d.P.R., che prevedono la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di una dichiarazione non veritiera e puniscono chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal testo unico ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
- invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza penale il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) è integrato dalla semplice condotta di colui che in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio - resa ai sensi dell'art. 46 d.P.R. n. 445/2000 - attesta falsamente di non avere mai riportato condanne penali, ritenendo irrilevante la circostanza che l'autore sia stato destinatario di un provvedimento di condanna, con la concessione del beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta di privati, ai sensi dell'art. 175, comma 1, c.p., atteso che proprio “la conoscenza da parte della dichiarante di tale condanna e del relativo beneficio ... rende evidente che l'imputata abbia scientemente affermato il falso nel dichiarare di essere immune da precedenti penali, nella piena consapevolezza di violare il dovere di rappresentare il vero in sede di autocertificazione” (v. Cass., Pen. Sez.
4, n. 48681/2014);
- per ius receptum se la disciplina applicabile alla procedura selettiva impone di dichiarare l'assenza di condanne, senza specifiche limitazioni, è irrilevante che nulla risulti sul certificato del casellario giudiziale rilasciato a istanza di parte;
i candidati non possono effettuare alcun filtro in ordine all'importanza o incidenza della condanna subita avendo l'obbligo di menzionarle tutte;
l'estinzione del reato, la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, non incidono sul fatto storico della condanna (anche se resa in sede di c.d. patteggiamento);
- l'omessa dichiarazione dei propri precedenti penali preclude al candidato la possibilità di chiedere la declaratoria giudiziale di illegittimità dell'esclusione poiché - costituendo il bando di concorso per l'assunzione di personale una vera e propria offerta al pubblico - a tal fine egli avrebbe dovuto accettare la delineata offerta in maniera conforme alla proposta contrattuale, indicando nella domanda di partecipazione il possesso di tutti i requisiti richiesti dall'avviso di selezione (v. Cass. n. 5295/2007).
Pertanto, è legittima l'esclusione dalla graduatoria effettuata dalla società resistente per l'accertata insussistenza del menzionato requisito espressamente elencato nel bando e che
4 il ricorrente aveva dichiarato di possedere sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste per le dichiarazioni mendaci.
7.- In ordine alla pretesa risarcitoria, così come eccepito dalla convenuta,
[...]
non ha allegato e provato che, in caso di reinserimento in graduatoria, si sarebbe Parte_1 collocato in posizione utile per l'assunzione. Per vero egli - che neppure ha specificato o documentato quale condanna ha riportato - non ha prodotto la domanda di partecipazione o la graduatoria impugnata, ma solo il provvedimento di esclusione. Laddove il risarcimento del danno per perdita di “chance”, quale entità patrimoniale a sé stante, postula la prova di una concreta ed effettiva occasione perduta (v. Cass. n. 1884/2022, n. 2261/2022).
Attesa poi la natura sinallagmatica del contratto di lavoro, il diritto al risarcimento commisurato alle retribuzioni non percepite matura solo dal momento della costituzione in mora mediante l'offerta da parte del lavoratore delle proprie prestazioni: dunque, nel caso qui delibato il ricorrente non può pretendere le retribuzioni per il periodo in cui il rapporto non ha avuto esecuzione, non avendo prodotto alcun atto di messa in mora (cfr. in motivazione Cass. n. 983/2020 resa in un caso simile, di selezione effettuata da una società di capitali a partecipazione pubblica previo avviamento ex art. 16 legge n. 56/1987).
8.- Tuttavia la controvertibilità delle questioni affrontate e la condizione particolarmente disagiata del ricorrente rappresentano quelle gravi ed eccezionali ragioni che nel caso concreto giustificano, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132/2014 e dalla sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale, la compensazione per metà delle spese del giudizio che per il resto seguono la soccombenza e ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i. si liquidano complessivamente, tenuto conto del valore e dell'attività svolta nonché della serialità, in (807,00 € per il cautelare senza istruttoria+ 2.314,25 € per il merito =) € 3.121,25, oltre accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda e condanna Parte_1
a rimborsare alla metà delle spese del
[...] Controparte_1 giudizio, liquidata in complessivi 3.121,25 euro, oltre spese generali, iva e cpa, compensando il resto.
SS, 02.07.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Aurora La Face
5
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Aurora La Face in esito all'udienza del 01.07.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2549/2021 R.G. e vertente
TRA
, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Antonio Parte_1
Bongiorno;
RICORRENTE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso, per procura in atti, dagli avv.ti Nicolò Vella e Carmelo
Neri,
RESISTENTE
Oggetto: esclusione selezione
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato il 19.06.2021 ha adito questo giudice del Parte_1 lavoro e, premesso di avere partecipato alla selezione pubblica per l'avviamento al lavoro di 100 operatori ecologici, livello J CCNL Utilitalia, per la durata di dodici mesi, alle dipendenze della indetta per il tramite del Centro per Controparte_1
l'Impiego di SS il 13 agosto 2019 e riservata ai lavoratori privi di occupazione ad esso iscritti, ha chiesto in via cautelare la sospensione dell'efficacia del provvedimento di esclusione adottato dalla società in proprio danno (e, per quanto di ragione del predetto bando) e, ritenuta l'illegittimità dei predetti provvedimenti, di ordinare all'azienda di reintegrarlo nella relativa graduatoria e di adottare i conseguenziali provvedimenti finalizzati alla propria assunzione;
nel merito, di accertare l'illegittimità della “nota di esclusione” e “in parte qua” del bando di selezione;
disapplicati i suddetti atti, di accertare
1 il proprio diritto di essere inserito nella predetta graduatoria con il punteggio originariamente assegnatogli;
conseguentemente di ordinare alla resistente di procedere alla propria assunzione in ragione della posizione in graduatoria dallo stesso conseguita in forza del proprio reinserimento o in subordine di condannare la società al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della mancata assunzione e consistenti nella mancata percezione di retribuzioni alle quali avrebbe avuto diritto se fosse stato assunto.
A sostegno della domanda ha rilevato di essere stato escluso per la mancanza del possesso del requisito di “non aver riportato condanne penali, di applicazione di pena ex art. 444 del c.p.p. e di non essere parte di procedimenti penali in corso”; oltre alla circostanza di avere reso una dichiarazione sostitutiva difforme allo stato posseduto;
ha sostenuto che non possa costituire requisito di partecipazione a procedure selettive l'assenza totale e indiscriminata di condanne penali;
che nel caso di specie l'aver riportato una condanna ad una sanzione penale di entità irrisoria per un fatto di reato risalente nel tempo e di modesto disvalore sociale – in assenza di alcuna disposizione normativa o contrattuale che commini l'esclusione automatica dalle selezioni di personale e in assenza di qualsivoglia motivazione in ordine all'ipotetica incompatibilità tra la condanna riportata ed il posto da ricoprire – non poteva costituire causa ostativa alla partecipazione a procedure selettive e all'instaurazione del rapporto di lavoro con l' resistente;
per l'effetto, la CP_2 dichiarazione in questione – non attenendo ad un elemento necessario per l'instaurazione del rapporto lavorativo – non costituiva una “infedeltà” nel senso sopra indicato e doveva, dunque, ritenersi irrilevante ai fini della partecipazione alla procedura.
2.- Con memoria del 21.01.2022 si costituiva in giudizio Controparte_3
e, contestando il fondamento del ricorso, chiedeva di accertare e dichiarare la
[...] litispendenza ex art. 39 c.p.c. tra il giudizio oggetto di causa e identificato al numero R.G.
2549 e 2549-1/2021 del Tribunale di SS e quello identificato al numero 58/2021 della
Corte di Appello di SS;
di disporre la cancellazione del presente procedimento R.G.
2549/2021, secondo il principio della prevenzione in quanto iscritto successivamente a quello identificato al numero R.G. 58/2021 della Corte di Appello di SS. Rigettare il ricorso, dichiarandolo nullo poiché predisposto in violazione dell'art. 414 c.p.c. Rigettare il ricorso per carenza di interesse sia sopravvenuta, per conclusione delle esigenze assuntive connesse all'avviso, sia per indimostrazione della cd. prova di resistenza, non avendo il ricorrente neanche dedotto la possibilità di collocarsi in posizione utile qualora inserito in graduatoria. In ogni caso, accertare la correttezza della procedura di esclusione, in aderenza alla normativa richiamata nell'apposito motivo e al regolamento aziendale che vieta la sottoscrizione di contratti con soggetti condannati. Rigettare la richiesta
2 risarcitoria, in quanto infondata, indimostrata e comunque sprovvista dei requisiti minimi per procedere alla valutazione. Condannare per lite temeraria ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. commi 1 e 3. Con vittoria di spese e compensi, anche per la fase cautelare.
3. L'istanza cautelare veniva rigettata.
4.-L'udienza del 01.07.2025 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ed in esito al deposito delle stesse la causa veniva decisa richiamando ex art. 118 disp. Att. precedente di questo tribunale (sent. n. 972/2023).
5.- In via preliminare si rigetta l'eccezione di litispendenza ex art. 39 c.p.c. tra il giudizio oggetto di causa e identificato al numero R.G. 2549 e 2549-1/2021 del Tribunale di
SS e quello identificato al numero 58/2021 della Corte di Appello di SS
(peraltro già definito), atteso che quest'ultimo procedimento riguardava l'impugnazione dell'ordinanza cautelare emanata a conclusione del procedimento r.g. n. 3459/2020 con cui si era dichiarato estinto il procedimento per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti utilmente collocati in graduatoria.
6.- Con riguardo al merito va affermato che la decisione assunta in fase cautelare va senz'altro confermata, non essendo emersi nella presente fase di merito elementi che inficino le valutazioni già espresse.
Va dunque ribadito che essendo scaduta la validità della graduatoria in questione il ricorrente non potrebbe ottenere il bene della vita ambito in caso di accertata illegittimità della condotta denunciata, ma solo il risarcimento del danno subito per effetto della mancata assunzione (non l'assunzione stessa). Sicché la pretesa va senz'altro respinta con assorbimento delle ulteriori eccezioni. Ragione per la quale non è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri candidati.
È quindi superfluo rilevare che, anche a voler superare l'eccepita nullità della domanda, come già affermato in numerosi procedimenti analoghi:
- in caso di avviamento a selezione degli iscritti alle liste di collocamento e a quelle di mobilità, ex art. 16 della legge n. 56/1987 e s.m.i., come nella specie, l'assunzione di lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo funzionali per i quali non è richiesto un titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo è effettuata su base numerica, secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste medesime, ma pur sempre “a condizione che essi abbiano i requisiti richiesti”, sicché l'ente richiedente l'avviamento ha il potere di verificarne o meno la sussistenza in capo ai soggetti avviati a selezione e di effettuare unitamente all'ufficio del lavoro competente i controlli sulle dichiarazioni a tal fine rilasciate (secondo le modalità previste nel D.A. n. 46/2004 del 25 marzo 2004);
3 - la condotta del candidato che nella dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. n. 445/2000 ha attestato “di non aver riportato condanne penali, di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p. e di non essere parte di procedimenti penali in corso” risulta in palese contrasto, oltre che con le previsioni del bando, con il disposto degli artt. 75 e 76 del suddetto d.P.R., che prevedono la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di una dichiarazione non veritiera e puniscono chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal testo unico ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
- invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza penale il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) è integrato dalla semplice condotta di colui che in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio - resa ai sensi dell'art. 46 d.P.R. n. 445/2000 - attesta falsamente di non avere mai riportato condanne penali, ritenendo irrilevante la circostanza che l'autore sia stato destinatario di un provvedimento di condanna, con la concessione del beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta di privati, ai sensi dell'art. 175, comma 1, c.p., atteso che proprio “la conoscenza da parte della dichiarante di tale condanna e del relativo beneficio ... rende evidente che l'imputata abbia scientemente affermato il falso nel dichiarare di essere immune da precedenti penali, nella piena consapevolezza di violare il dovere di rappresentare il vero in sede di autocertificazione” (v. Cass., Pen. Sez.
4, n. 48681/2014);
- per ius receptum se la disciplina applicabile alla procedura selettiva impone di dichiarare l'assenza di condanne, senza specifiche limitazioni, è irrilevante che nulla risulti sul certificato del casellario giudiziale rilasciato a istanza di parte;
i candidati non possono effettuare alcun filtro in ordine all'importanza o incidenza della condanna subita avendo l'obbligo di menzionarle tutte;
l'estinzione del reato, la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, non incidono sul fatto storico della condanna (anche se resa in sede di c.d. patteggiamento);
- l'omessa dichiarazione dei propri precedenti penali preclude al candidato la possibilità di chiedere la declaratoria giudiziale di illegittimità dell'esclusione poiché - costituendo il bando di concorso per l'assunzione di personale una vera e propria offerta al pubblico - a tal fine egli avrebbe dovuto accettare la delineata offerta in maniera conforme alla proposta contrattuale, indicando nella domanda di partecipazione il possesso di tutti i requisiti richiesti dall'avviso di selezione (v. Cass. n. 5295/2007).
Pertanto, è legittima l'esclusione dalla graduatoria effettuata dalla società resistente per l'accertata insussistenza del menzionato requisito espressamente elencato nel bando e che
4 il ricorrente aveva dichiarato di possedere sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste per le dichiarazioni mendaci.
7.- In ordine alla pretesa risarcitoria, così come eccepito dalla convenuta,
[...]
non ha allegato e provato che, in caso di reinserimento in graduatoria, si sarebbe Parte_1 collocato in posizione utile per l'assunzione. Per vero egli - che neppure ha specificato o documentato quale condanna ha riportato - non ha prodotto la domanda di partecipazione o la graduatoria impugnata, ma solo il provvedimento di esclusione. Laddove il risarcimento del danno per perdita di “chance”, quale entità patrimoniale a sé stante, postula la prova di una concreta ed effettiva occasione perduta (v. Cass. n. 1884/2022, n. 2261/2022).
Attesa poi la natura sinallagmatica del contratto di lavoro, il diritto al risarcimento commisurato alle retribuzioni non percepite matura solo dal momento della costituzione in mora mediante l'offerta da parte del lavoratore delle proprie prestazioni: dunque, nel caso qui delibato il ricorrente non può pretendere le retribuzioni per il periodo in cui il rapporto non ha avuto esecuzione, non avendo prodotto alcun atto di messa in mora (cfr. in motivazione Cass. n. 983/2020 resa in un caso simile, di selezione effettuata da una società di capitali a partecipazione pubblica previo avviamento ex art. 16 legge n. 56/1987).
8.- Tuttavia la controvertibilità delle questioni affrontate e la condizione particolarmente disagiata del ricorrente rappresentano quelle gravi ed eccezionali ragioni che nel caso concreto giustificano, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132/2014 e dalla sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale, la compensazione per metà delle spese del giudizio che per il resto seguono la soccombenza e ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i. si liquidano complessivamente, tenuto conto del valore e dell'attività svolta nonché della serialità, in (807,00 € per il cautelare senza istruttoria+ 2.314,25 € per il merito =) € 3.121,25, oltre accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda e condanna Parte_1
a rimborsare alla metà delle spese del
[...] Controparte_1 giudizio, liquidata in complessivi 3.121,25 euro, oltre spese generali, iva e cpa, compensando il resto.
SS, 02.07.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Aurora La Face
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