Sentenza 6 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 06/02/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N.3309/2024
VERBALE DI UDIENZA del 06/02/2025
Sono presenti:
Per il ricorrente l'avv. CAMBREA GAETANO che si riporta al ricorso, insistendo per l'accoglimento.
Per l'avv. Marilena Abramo per delega dell'avv. ADORNATO DARIO, che si riporta alla CP_1 propria memoria di costituzione e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
IL GIUDICE
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP dott.ssa Fatima F. Mallamaci, nella causa iscritta al N
3309 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 vertente:
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Francesco Parte_1
Cambrea, giusta procura in atti;
ricorrente
E
in persona del suo Controparte_2
presidente pro-tempore, rappresentato e difeso rappresentato e difeso dagli avv.ti, Dario Cosimo
1
generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino;
Persona_1
resistente
All'udienza del 6 febbraio 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 C.P.C., dando lettura dei motivi alle ore 18,00 assenti i procuratori delle parti, la seguente
SENTENZA
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20 novembre 2024, il ricorrente in epigrafe esponeva di essere titolare di pensione Cat. AS 078-670004016141 con decorrenza dell'01.08.2017 e che l con nota CP_1
del 07.3.2024, gli aveva comunicato di avere effettuata nel periodo da gennaio 2021 a marzo
2024 un pagamento superiore rispetto a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di €
12.469,56.
Avverso tale richiesta il sig. proponeva in data 13.6.2024, con Parte_1
prot. .67 00.13/06/2024.0353087, ricorso amministrativo respinto con delibera n° 2422177 CP_1
del 25.7.2024.
A fondamento del ricorso argomentava la non ripetibilità delle somme richieste, richiamando la disciplina prevista dall'art. 13, co. 1, L. 412/9.
Adiva, pertanto, il Tribunale di Palmi in funzione di giudice del Lavoro e della Previdenza al fine di sentire dichiarare che il ricorrente non è tenuto a restituire l'indebito di € 12.469,56, come accertato dall' con nota del 07.3.2024. CP_1
Si costituiva in giudizio l che, rivendicata la legittimità del provvedimento di recupero e CP_1
argomentato che le richieste di restituzione derivavano dal superamento dei limiti reddituali, precisando che il sig. è titolare di pensione di vecchiaia con decorrenza 07.2018 e Parte_1
di assegno sociale con decorrenza 08.2017, nonché di pensione erogata dalla Svizzera il cui importo non è ricavabile nella banca dati dell'Istituto e, pertanto, deve essere dichiarato dal titolare. Concludeva per il rigetto del ricorso.
L'indebito per cui è causa ha natura assistenziale, dal momento che la pretesa restitutoria dell' inerisce ad un trattamento assistenziale (assegno sociale). CP_1
2 L'indebito pensionistico e assistenziale è disciplinato da una normativa di settore caratterizzata da tratti eccentrici rispetto alla disciplina generale ricavabile dall'art. 2033 del c.c. che prevede l'incondizionata ripetibilità dei pagamenti non dovuti.
Per quanto riguarda l'indebito pensionistico la normativa di settore si rinviene nell'art. 52 della legge n. 88/ 1989, integrato ad opera della legge n. 412 del 1991 art. 13, (norma qualificatasi di interpretazione autentica dell'art. 52 che subordina l'irripetibilità a quattro condizioni:
a) il pagamento delle somme in base a formale, definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all' interessato;
c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata, la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente.
Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, le disposizioni dell'art. 52 della legge n. 88 del 1989 e dell'art. 13 della legge n. 412 del 1991 attengono in via esclusiva all'indebita erogazione correlata a un rapporto previdenziale pensionistico e non possono essere applicate al di là dei casi espressamente tipizzati dalla legge.
Non si applicano, pertanto, quando la prestazione di cui si rileva la natura indebita abbia natura assistenziale riguardi, cioè, pagamenti di prestazioni che non sono commisurate e legate ai contributi versati, ma sono basate sul principio di solidarietà sociale, in quanto erogate a tutte quelle persone che si trovano in condizioni di disagio sociale o economico, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno versato contributi.
L'assegno sociale è una prestazione di natura assistenziale svincolata dallo svolgimento di attività lavorativa e dal pagamento di contributi e destinata ai cittadini residenti in Italia che si trovano in situazioni di particolare disagio economico.
È una prestazione collegata al reddito erogabile ai soggetti il cui reddito non sia superiore alle soglie annualmente definite dalla legge.
Alla materia in questione vanno applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione)
o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
3 In termini generali, nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, la Corte di Cassazione ha evidenziato che "L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato".
Deve quindi rilevarsi che secondo la giurisprudenza di legittimità “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere.” (Cass. 2020 n.
13223).
Va affermato, pertanto, che la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale .... in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta ..., nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali ..... o in caso di dolo comprovato dell'accipiens " (così in parte motiva Cassazione
4 civile, sezione lavoro, 22.2.2021 n.4668 - cfr. anche sentenze Cass. nn.16088/2020, 28771/2018
e 10642/2019).
Ai fini dell'accertamento della buona fede del percettore, la Corte di Cassazione fa luce sulle specifiche previsioni di legge che consentono all'ente previdenziale di conoscere i redditi rilevanti ai fini della revoca della prestazione assistenziale.
Negli anni si è progressivamente rafforzato lo scambio di dati tra amministrazioni pubbliche sollevando gradualmente i percettori di benefici dall'obbligo di comunicazione all'ente previdenziale di una serie di situazioni che potrebbero dar luogo alla revoca della prestazione assistenziale.
Ciò è avvenuto con l'istituzione del “Casellario dell'Assistenza di cui all'articolo 13 del DL
78/2010 per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale” in base al quale i cittadini devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle CP_1 prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria.
Ne consegue, secondo la Corte, che i cittadini non devono comunicare all' la propria CP_1 situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione ma solo quei redditi non dichiarati (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, titoli di Stato, ecc.) giacché il percettore non può essere ritenuto responsabile (e quindi l'istituto previdenziale non può chiedere la ripetizione dell'indebito) per l'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che siano già stati comunicati all'amministrazione finanziaria.
A fortiori, per il Supremo Collegio, in nessun caso si può ipotizzare la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata direttamente dall' e che quindi l' già CP_1 CP_2 conosce: l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione della prestazione risiede nella stessa considerazione che essa viene effettuata dallo stesso CP_2
Ciò posto, dunque, «l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere».
Gli adempimenti cui il titolare di prestazione assistenziale è tenuto nei confronti dell'Ente erogatore sono specificati nelle circolari emanate dall'Istituto, ed in particolare dalla n. 195/2015
5 che al 3 punto 2.2 dispone: “Sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali all' i titolari di prestazioni collegate al reddito che non comunicano integralmente CP_2
all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento perché hanno redditi influenti sulle prestazioni non inclusi tra quelli che devono essere comunicati all'Amministrazione finanziaria in sede di dichiarazione dei redditi (esempio redditi assoggettati ad imposta sostitutiva), ovvero, come specificato nel paragrafo precedente, devono dichiarare redditi in modo difforme da quanto effettuato ai fini fiscali. La comunicazione dei dati reddituali attraverso il modello RED deve essere effettuata anche da coloro che sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, che possiedono redditi ulteriori a quelli da pensione, ancorché abbiano rilevanza fiscale. Rientrano, a titolo di esempio, in questa categoria coloro che sono titolari di un reddito da pensione e da abitazione principale. Tali soggetti sono tenuti a dichiarare all' il reddito della casa di abitazione, se rilevante sulla CP_2
prestazione di cui sono titolari, qualora non abbiano presentato la dichiarazione dei redditi in quanto esonerati dall'obbligo ai fini fiscali”. Il successivo punto 3.3. prevede che “… nel caso in cui, ai fini della comunicazione all' della situazione reddituale rilevante ai fini della CP_2
determinazione del diritto e misura della prestazione collegata, non vi siano redditi incidenti rispetto alla/e pensione/i erogate dall' e, più in generale, rispetto alle prestazioni presenti CP_2 nel Casellario Centrale dei Pensionati e conosciute dall' , il titolare non è tenuto a effettuare CP_1 nessuna dichiarazione reddituale all' (…)”. v. Cass n.13223/2020). CP_2
Inoltre, nel caso in cui, ai fini della comunicazione all'Istituto della situazione reddituale rilevante ai fini della determinazione del diritto e misura della prestazione collegata, non vi siano redditi incidenti ulteriori rispetto alla/e pensione/i erogate dall' e, più in generale, rispetto CP_1 alle prestazioni presenti nel Casellario Centrale dei Pensionati e conosciute dall' istituto, il titolare non è tenuto ad effettuare nessuna dichiarazione reddituale all' . CP_1
In tal modo l' ha recepito l'indirizzo secondo cui l'onere di comunicazione dei dati CP_1 reddituali da espletarsi attraverso l'invio del mod. RED sussiste nei soli casi in cui il titolare della prestazione abbia percepito redditi che, per la peculiarità del regime fiscale applicato, non sono soggetti all'obbligo della dichiarazione dei redditi e che, quindi, possono sfuggire allo scambio di informazioni tra le amministrazioni. Al di fuori di tali ipotesi e, certamente, nel caso in cui la mutata situazione reddituale sia già conosciuta o conoscibile dall'ente previdenziale mediante l'accesso all'anagrafe tributaria, deve escludersi la sussistenza dell'obbligo di comunicazione.
Orbene, nel caso in esame, risultano essere rilevanti i redditi da pensione estera diretta che il ricorrente ha provveduto a comunicare all'istituto con la dichiarazione RED del 2020. Dalla nota
6 del 7 marzo 2024 si evince, infatti, che la pensione è stata ricalcolata dal 1° gennaio 2020 sulla base della comunicazione dei redditi presentata dal ricorrente e che il pagamento indebito si riferisce al successivo periodo da gennaio 2021 a marzo 2024.
Ben, dunque, possono trovare applicazione i principi sopra esposti, che questo giudice condivide pienamente: il provvedimento datato 7.03.2024 e ricevuto in data 28 marzo 2024, è pervenuto al ricorrente quando le somme ritenute indebite, da ritenersi conosciute nel loro importo sin dal
2020, erano già state percepite per intero.
In termini conclusivi in virtù delle suesposte considerazioni, deve dichiararsi che le somme richieste con tale comunicazione non sono ripetibili e, pertanto, il ricorso va accolto.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza con distrazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente contro , così provvede: CP_1
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara irripetibili le somme, pari a € € 12.469,56,
oggetto della richiesta di restituzione di cui alla nota datata 7.03.2024;
condanna l' resistente al pagamento delle spese processuali che liquida, secondo le tabelle CP_1 vigenti, (cause previdenza, scaglione da 5.201,00 a 26,000, esclusa la fase istruttoria), in €
1700,00 oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA se dovuta, da distrarsi in favore dell'avvocato che ne ha fatto richiesta.
Palmi, 6 febbraio 2025
IL GOP
Dott.ssa Fatima F. Mallamaci
7