Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 41547/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA in persona del giudice dr. Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 7 gennaio 2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 9 gennaio 2024 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 41547 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
– Avv.ti P. Ferrante e C. Gatta Parte_1
- ricorrente opponente -
E
in persona del legale rappresentante p. t. CP_1
- resistente opposto contumace -
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
p. t. – Avv. M. Vajana
- resistente opposta –
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato il nominato in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
09720249074830236000 notificatagli in data 7/10/2024 relativamente alla parte di competenza di questo Tribunale, con riferimento a due avvisi di addebito, deducendo il difetto di notifica di tali avvisi e la conseguente prescrizione dei diritti sottesi.
Si sono costituiti in giudizio l' e l' eccependo l' l'incompetenza CP_3 CP_1 CP_1 territoriale del giudice adito e chiedendo entrambe il rigetto del ricorso nel merito.
Superflua qualsiasi attività istruttoria orale, la causa è stata decisa con la presente sentenza previo deposito di note di trattazione scritta.
Preliminarmente questo giudice dichiara la propria competenza territoriale perché nel caso di specie si verte in materia di opposizione ad intimazione di pagamento e non di avviso di addebito, ragion per cui non trova qui applicazione la norma di cui all'art. 444, comma terzo, c.p.c., ed acquisisce ai sensi dell'art. 421
c.p.c. la produzione integrativa effettuata dall' dopo il deposito della memoria, CP_3 in quanto relativa ad atti già allegati a tale memoria ed indispensabile ai fini del decidere.
Nel merito, il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte, assorbenti di ogni deduzione e controdeduzione delle parti.
Gli atti presupposto dell'intimazione impugnata sono stati tutti regolarmente notificati all'opponente nel novembre 2012 e nel marzo del 2013 (all.ti 1 e 2 alla memoria . CP_1
Ciò posto, la prescrizione quinquennale risulta interrotta da ben tredici atti interruttivi regolarmente notificati alla società opponente tra il 2014 e il 2023, con un massimo di tre anni di distanza, costituiti da una comunicazione di iscrizione ipotecaria, un preavviso di fermo, sei intimazioni di pagamento e cinque pignoramenti (all.ti 6a-18a alla memoria e 22-23 alla nota di deposito CP_3 integrativa ). CP_3
Inoltre, il ricorrente, in relazione ai due avvisi sottesi all'intimazione impugnata, ha presentato due dichiarazioni di definizione agevolata nel 2019 (all.
19 alla memoria ), così dimostrando di avere avuto contezza della notifica di CP_3 tali avvisi.
Per tali ragioni il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
DISPOSITIVO respinge il ricorso;
pone a carico di parte ricorrente le spese di lite, spese che liquida in complessivi euro 3.290,00 per ciascuna parte resistente, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 %, IVA e CPA.
Roma, 9 gennaio 2024
IL GIUDICE