Articolo 1332 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1323Articolo 1333
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9 ottobre 2010
Art. 1332. Colonnelli dell'Esercito italiano dei ruoli delle Armi 1. I colonnelli dell'Esercito italiano appartenenti alle Armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, del genio e delle trasmissioni concorrono alle promozioni da effettuare ai sensi dell'articolo 1331, comma 2, proporzionalmente al numero delle promozioni fisse annuali per essi stabilito; nell'effettuare la ripartizione proporzionale, i quozienti sono calcolati al centesimo e sono arrotondati all'unita', fino a raggiungere il totale delle promozioni da effettuare, i quozienti che presentino la parte decimale piu' elevata.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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