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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 19/11/2025, n. 1456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1456 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Unico Vincenza LL, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 1451 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza cartolare di discussione del 19.11.2025 e vertente
TRA
, C.F.: , rapp.to e difeso, Parte_1 CodiceFiscale_1 giusta procura in atti, dall'avv. SACCOCCIO MARCO e presso il suo studio elettivamente domiciliato ,
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.-t. , C.F.: , CP_1 P.IVA_1
OPPOSTO contumace
OGGETTO: opposizione avverso e per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 43 / 2022, prot. 3832 del 9 marzo 2022, notificata il 25 marzo 2022. CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza cartolare di discussione del 19.11.2025, che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente ricorso, tendente all'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 43 / 2022, prot. 3832 del 9 marzo 2022, notificata il 25 marzo 2022 (v. all. n. 3 dela fascicolo di
1 parte opponente), al vaglio delle argomentazioni svolte dal ricorrente e della documentazione prodotta, risulta fondato e viene accolto per quanto in motivazione.
Ed invero, secondo i principi generali attinenti la materia del contedere,
“in sede di giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, la prova dell'illecito grava sull'Amministrazione che assume la veste sostanziale di attore, mentre l'opponente assume la veste di convenuto (Cass. 26.05.1999, n. 5095; Cass. 10.2.99, n. 1122), con la conseguenza che spetta all'autorità che ha emesso l'ordinanza ingiunzione dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa punitiva, mentre sono a carico del convenuto i fatti impeditivi (Cass. 14.4.99, n. 3741). Dunque, il processo di opposizione ad ordinanza ingiunzione è strutturato, almeno formalmente, secondo un modulo impugnatorio, ma esso tende all'accertamento cognitivo negativo della pretesa sanzionatoria che forma oggetto del provvedimento opposto e tanto comporta una decisiva inversione dei ruoli processuali, per cui, l'ente convenuto processuale è attore sostanziale assumendo l'onere di fornire la prova dei fatti e delle motivazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, ovvero, la sussistenza della pretesa sanzionatoria addebitata al privato (Cass. n. 18481/2005). Valgono, quindi, le regole in materia di onere della prova e di principio di non contestazione” (v. Tribunale Cassino, sent. 19 febbraio 2015, n. 199).
Ciò detto, nel caso che occupa, l'Amministrazione opposta, gravata dall'onere della prova, dichiarata contumace con ordinanza del 24.02.2023 resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza cartolare del 07.02.2023, non ha superato le eccezioni sollevate dall'opponente in ordine alla violazione del principio di contestazione immediata e del diritto di difesa, nonché l'insussistenza dell'infrazione contestata (v. Cass. civ. 373/98; Cass. civ. 7296/1996; Tribunale Cassino, Sentenza 15 dicembre 2014, n. 1380), mentre, per inverso, dagli atti prodotti in giudizio dal ricorrente -non specificamente contestati dalla resistente ex art. 115 c.p.c.-, risulta la piena fondatezza del ricorso.
Più precisamente, sul punto:
“l'art. 14 della L. 689/81 prevede che la violazione debba, quando è possibile, essere contestata immediatamente al contravventore nonché all'obbligato in solido. Tale obbligo assume un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio, in quanto la mancata contestazione immediata potrebbe configurare violazione di legge che rende illegittimi i successivi eventuali atti del procedimento amministrativo, per violazione dei diritti della difesa a favore della parte. Pertanto, chi è preposto istituzionalmente all'accertamento delle violazioni o chi ha facoltà di procedervi deve immediatamente, quando è possibile, contestare il fatto al trasgressore. Qualora non sia possibile procedere a contestazione immediata ciò andrà espressamente riportato in calce al Verbale con le relative e succinte motivazioni” (v. Tribunale Cassino, sent. 08 giugno 2023, n. 766, versata in atti dal ricorrente).
Orbene, nella fattispecie in esame, l'infrazione non risulta contestata immediatamente all'atto del controllo e nel verbale di contestazione non sono indicate le ragioni per cui gli agenti accertatori non hanno proceduto alla contestazione immediata.
Risulta, pertanto, violato il diritto di difesa del ricorrente ed il verbale di contestazione impugnato deve essere annullato.
Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate, secondo la disciplina posta dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, e succ. modif. ed integr., come da
2 dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino Vincenza LL, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1 in persona del legale rapp.te p.-t., ogni altra istanza, deduzione, CP_1 eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto,
b) annulla l'ordinanza ingiunzione n. 43 / 2022, prot. 3832 del 9 marzo 2022, notificata il 25 marzo 2022 e la relativa sanzione;
c) condanna il in persona del legale rapp.te p.-t., alla rifusione CP_1 in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano in € 462,00 per per compenso tabellare ex D.M. 55/2014, oltre € 70,00 per esborsi documentati, spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Cassino 19/11/2025
Il GIUDICE
Vincenza LL
3
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Unico Vincenza LL, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 1451 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza cartolare di discussione del 19.11.2025 e vertente
TRA
, C.F.: , rapp.to e difeso, Parte_1 CodiceFiscale_1 giusta procura in atti, dall'avv. SACCOCCIO MARCO e presso il suo studio elettivamente domiciliato ,
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.-t. , C.F.: , CP_1 P.IVA_1
OPPOSTO contumace
OGGETTO: opposizione avverso e per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 43 / 2022, prot. 3832 del 9 marzo 2022, notificata il 25 marzo 2022. CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza cartolare di discussione del 19.11.2025, che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente ricorso, tendente all'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 43 / 2022, prot. 3832 del 9 marzo 2022, notificata il 25 marzo 2022 (v. all. n. 3 dela fascicolo di
1 parte opponente), al vaglio delle argomentazioni svolte dal ricorrente e della documentazione prodotta, risulta fondato e viene accolto per quanto in motivazione.
Ed invero, secondo i principi generali attinenti la materia del contedere,
“in sede di giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, la prova dell'illecito grava sull'Amministrazione che assume la veste sostanziale di attore, mentre l'opponente assume la veste di convenuto (Cass. 26.05.1999, n. 5095; Cass. 10.2.99, n. 1122), con la conseguenza che spetta all'autorità che ha emesso l'ordinanza ingiunzione dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa punitiva, mentre sono a carico del convenuto i fatti impeditivi (Cass. 14.4.99, n. 3741). Dunque, il processo di opposizione ad ordinanza ingiunzione è strutturato, almeno formalmente, secondo un modulo impugnatorio, ma esso tende all'accertamento cognitivo negativo della pretesa sanzionatoria che forma oggetto del provvedimento opposto e tanto comporta una decisiva inversione dei ruoli processuali, per cui, l'ente convenuto processuale è attore sostanziale assumendo l'onere di fornire la prova dei fatti e delle motivazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, ovvero, la sussistenza della pretesa sanzionatoria addebitata al privato (Cass. n. 18481/2005). Valgono, quindi, le regole in materia di onere della prova e di principio di non contestazione” (v. Tribunale Cassino, sent. 19 febbraio 2015, n. 199).
Ciò detto, nel caso che occupa, l'Amministrazione opposta, gravata dall'onere della prova, dichiarata contumace con ordinanza del 24.02.2023 resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza cartolare del 07.02.2023, non ha superato le eccezioni sollevate dall'opponente in ordine alla violazione del principio di contestazione immediata e del diritto di difesa, nonché l'insussistenza dell'infrazione contestata (v. Cass. civ. 373/98; Cass. civ. 7296/1996; Tribunale Cassino, Sentenza 15 dicembre 2014, n. 1380), mentre, per inverso, dagli atti prodotti in giudizio dal ricorrente -non specificamente contestati dalla resistente ex art. 115 c.p.c.-, risulta la piena fondatezza del ricorso.
Più precisamente, sul punto:
“l'art. 14 della L. 689/81 prevede che la violazione debba, quando è possibile, essere contestata immediatamente al contravventore nonché all'obbligato in solido. Tale obbligo assume un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio, in quanto la mancata contestazione immediata potrebbe configurare violazione di legge che rende illegittimi i successivi eventuali atti del procedimento amministrativo, per violazione dei diritti della difesa a favore della parte. Pertanto, chi è preposto istituzionalmente all'accertamento delle violazioni o chi ha facoltà di procedervi deve immediatamente, quando è possibile, contestare il fatto al trasgressore. Qualora non sia possibile procedere a contestazione immediata ciò andrà espressamente riportato in calce al Verbale con le relative e succinte motivazioni” (v. Tribunale Cassino, sent. 08 giugno 2023, n. 766, versata in atti dal ricorrente).
Orbene, nella fattispecie in esame, l'infrazione non risulta contestata immediatamente all'atto del controllo e nel verbale di contestazione non sono indicate le ragioni per cui gli agenti accertatori non hanno proceduto alla contestazione immediata.
Risulta, pertanto, violato il diritto di difesa del ricorrente ed il verbale di contestazione impugnato deve essere annullato.
Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate, secondo la disciplina posta dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, e succ. modif. ed integr., come da
2 dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino Vincenza LL, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1 in persona del legale rapp.te p.-t., ogni altra istanza, deduzione, CP_1 eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto,
b) annulla l'ordinanza ingiunzione n. 43 / 2022, prot. 3832 del 9 marzo 2022, notificata il 25 marzo 2022 e la relativa sanzione;
c) condanna il in persona del legale rapp.te p.-t., alla rifusione CP_1 in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano in € 462,00 per per compenso tabellare ex D.M. 55/2014, oltre € 70,00 per esborsi documentati, spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Cassino 19/11/2025
Il GIUDICE
Vincenza LL
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