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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 29/12/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SULMONA
In funzione del Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Alessandra De Marco, all'udienza del 15 luglio 2025, nella causa di lavoro in primo grado iscritta al n.248/2022 R.G., vertente TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Scurci, presso il cui studio in Avezzano (AQ) Parte_1 è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al ricorso RICORRENTE E
in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'avv. Giampiero Falasca ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Roma, in virtù di mandato allegato alla memoria difensiva RESISTENTE Visto l'art. 429 c.p.c. Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza o eccezione respinta, ha emesso mediante lettura la seguente SENTENZA
- Accerta e dichiara che il ricorrente, a decorrere dal 1.07.2018, ha svolto in modo Parte_1 prevalente e continuativo, le mansioni superiori corrispondenti al IV Livello professionale dell'“Area Spazzamento Raccolta Tutela e Decoro del Territorio” del CCNL Servizi Ambientali e, per l'effetto, il conseguente diritto ad essere inquadrato nel suddetto livello a far data dal 1.12.2018;
- Condanna in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, alla CP_1 corresponsione, in favore del ricorrente, dell'importo di €.19.245,31 a titolo di differenze retributive maturate per le mansioni superiori sopra indicate (Livello IV, posizione parametrale B) nel periodo dal 1.07.2018 sino alla data di deposito del ricorso (6.06.2022) nonché delle ulteriori differenze retributive maturate per le mansioni superiori sopra indicate calcolate secondo la posizione parametrale B sino al 1.12.2023 e da detta data sino alla presente pronuncia secondo la posizione parametrale A, oltre agli interessi legali, sulle frazioni di capitale via via rivalutate, dalle singole scadenze e fino al soddisfo, con conseguente regolarizzazione della relativa posizione contributiva;
- Condanna in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, alla CP_1 rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese del giudizio, che si liquidano complessivamente in
€.4.089,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- Pone le spese di CTU, da liquidarsi come da separo decreto, interamente a carico di CP_1
- Motivi in 60 gg MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.06.2022, il ricorrente, , deducendo di essere stato Parte_1 assunto alle dipendenze della società in data 24 ottobre 2017, con inquadramento al II B livello CP_1
B “Area Spazzamento e raccolta, tutela e decoro del territorio” del CCNL UTILITALIA settore “Servizi ambientali”, ma di aver concretamente svolto in maniera prevalente e continuativa e non episodica, a partire dal luglio 2018, le superiori mansioni di “Coordinatore di nuclei operativi” in varie Unità locali (Sulmona,
1 Capestrano e Castel di Sangro), proprie del IV livello professionale della medesima Area, ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, , per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) CP_1
Accertare e dichiarare il diritto del sig. a conseguire l'inquadramento nella precitata Parte_1
Area Spazzamento e raccolta, tutela e decoro del territorio, con passaggio dal 2° livello professionale al 4° livello professionale del CCNL UTILITALIA del settore “Servizi Ambientali”, con decorrenza dal dicembre
2018 (ovvero dal quarto mese successivo all'iniziale adibizione a mansioni corrispondenti al livello professionale superiore, ex art. 16 n. 3 CCNL), con ogni conseguenza di legge;
2) Per l'effetto condannare la società in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ad assegnare al sig. CP_1 [...]
le mansioni corrispondenti al livello n. 4° della citata Area Spazzamento e raccolta, tutela e decoro Parte_1 del territorio, con decorrenza dal luglio 2018; conseguentemente, condannare la medesima società convenuta al pagamento in favore del ricorrente di tutte quelle somme maturate sino ad oggi, dovute a titolo di differenze retributive ed oneri accessori tra il 2° livello retributivo ed il 4° livello retributivo della citata Area
Spazzamento e raccolta, tutela e decoro del territorio, con ammontare da accertarsi in corso di causa anche
a mezzo di disponenda CTU, qualora ritenuta necessaria, o da quantificarsi anche a mezzo di criterio equitativo da applicarsi ad opera del giudice, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
3) Accertare e dichiarare il diritto del sig. alla regolarizzazione contributiva, con Parte_1 conseguente condanna generica del datore alla regolarizzazione contributiva in favore del medesimo ricorrente, in relazione al rapporto di lavoro subordinato e alle mansioni effettivamente svolte dallo stesso, così come accertato nella fase istruttoria.”
Si è costituita in giudizio, ontestando la fondatezza delle avverse pretese e chiedendo CP_1 il rigetto della domanda.
Istruita mediante l'escussione dei testi indicati dalle parti e l'espletamento di CTU contabile, la causa, previo deposito di note conclusive autorizzate, è stata discussa e decisa mediante lettura del dispositivo.
La domanda è fondata ed il ricorso va accolto per le ragioni di seguito spiegate.
Per quanto concerne l'eccezione di merito sollevata da parte resistente fondata, in buona sostanza, sulla ritenuta inapplicabilità dell'art. 2103 c.c., stante la natura di soggetto “in house” della è CP_1 necessario sottolineare che lo stretto rapporto di controllo con l'Ente pubblico non determina automaticamente l'applicazione della disciplina pubblicistica in tutti i settori.
In particolare, si ritiene infatti che il meccanismo previsto dall'art. 2103 c.c. non si ponga in contrasto con la disciplina vincolistica delle assunzioni ricordata dalla resistente, ossia con le disposizioni dettate dall'art. 18, c. 2 bis D.L. n. 112/2008, atteso che tale disciplina, tanto dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Ad.
Plen. n. 17/2012) quanto per quella civilistica (cfr. Cass. n. 12559/2017 e n. 21558/2009), trova applicazione, per la caratterizzazione sostanzialmente novativa degli effetti sortiti, in relazione alle progressioni verticali e alle procedure di riqualificazione, in cui la modifica dell'oggetto del contratto ha carattere chiaramente negoziale, laddove nel caso di assegnazione a mansioni superiori il diritto alla definitiva attribuzione del superiore inquadramento corrispondente alle mansioni svolte - e la correlata modifica oggettiva del contratto
2 - scaturiscono ex lege in conseguenza dell'esercizio unilaterale dello ius variandi del datore di lavoro. (Cass.
n. 1840/2020).
Né detta ricostruzione appare smentita anche nell'attuale tessuto normativo.
Occorre a tal fine osservare che l'art. 19 del d.lgs. n. 175/16 prevede che ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle “società a controllo pubblico” si applicano le disposizioni del codice civile che disciplinano il rapporto di lavoro privato, delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e dai contratti collettivi, salvo quanto espressamente previsto dal d.lgs. citato in materia. ad es. di reclutamento e di assunzioni del personale ( art. 19 e art. 25); nessun rinvio appare invece ravvisabile all'art. 52 del d.lgs. n. 165/01, il quale invece espressamente prevede che “… L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.”
Si osserva infatti che per società soggette a “controllo pubblico” devono intendersi le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c., le società a partecipazione pubblica e le società “in house providing”, e cioè le società sulle quali un'amministrazione pubblica esercita un controllo analogo o un controllo analogo congiunto ai sensi dell'art. 2 lett.c) e d) del d.lgs.
n. 175/16; inoltre l'art. 28 di tale ultimo decreto abroga parzialmente l'art. 18 del d.lgs. n. 112/08 il cui comma
2-bis continua a disciplinare il solo reclutamento del personale nelle società a controllo pubblico, argomento che esula dall'oggetto del presente giudizio.
Ne consegue che la disciplina applicabile con riferimento all'adibizione a mansioni superiori ed il conseguente diritto del lavoratore alla promozione deve rinvenirsi nella disciplina normativa di cui all'art. 2103 c.c. ed ai contratti collettivi applicabili in assenza di una disciplina specifica prevista dal d.lgs.n. 175/16
o di un rinvio alla disciplina prevista dall'art. 52 del d.lgs. n. 165/01.
Ciò chiarito, il ricorrente ha proposto domanda di riconoscimento delle mansioni superiori con riferimento al profilo professionale di “Coordinatore di nuclei operativi” in varie Unità locali (Sulmona,
Capestrano e Castel di Sangro), riconducibile al IV livello del CCNL “Servizi ambientali” a far data dal luglio
2018.
Orbene, al fine di individuare la categoria in cui il lavoratore avrebbe dovuto essere inquadrato, anche allo scopo dell'eventuale riconoscimento dei diritti conseguenti lo svolgimento di mansioni superiori, occorre seguire un iter logico articolato in tre fasi successive: 1) accertare le mansioni concretamente svolte dal lavoratore;
2) individuare le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
3) raffrontare i risultati delle due indagini ed individuare la categoria in cui deve essere inquadrato il lavoratore in base alle mansioni svolte (Cass.n. 7453/2002).
A ciò deve aggiungersi, secondo l'indirizzo ormai consolidato della giurisprudenza della Suprema
Corte un'ulteriore verifica, volta ad accertare se l'assegnazione del lavoratore a mansioni superiori abbia comportato anche l'assunzione della relativa responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata
(Cass.n.7007/1987).
3 Nell'enucleare le declaratorie professionali, deve osservarsi che, rientrano ne II livello del CCNL
Servizi Ambientali “Lavoratori che, oltre a svolgere le mansioni appartenenti alla declaratoria del 1° livello, in applicazione di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto, eseguono attività elementari richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo, acquisibili con un periodo di pratica, anche utilizzando veicoli per la conduzione dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “B”, con esclusione di quelli indicati nei profili esemplificativi del livello 3. …” ricomprendendo tra i “Profili esemplificativi”: “ - addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con l'ausilio di veicoli;
- addetto alla derattizzazione, disinfestazione, disinfezione, demuscazione e diserbo chimico senza la preparazione dei relativi composti;
- addetto al risanamento ambientale;
- addetto alla manutenzione e potatura di giardini e aree verdi e/o cimiteriali;
- addetto alla manutenzione stradale, all'installazione della segnaletica verticale e orizzontale;
- addetto ai pozzi neri, pozzetti stradali, raccolta acque fecali;
ecc.
Rientrano invece nel IV livello – rivendicato dal ricorrente - i ““…Lavoratori che svolgono attività esecutive richiedenti una professionalità adeguata per l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico-pratiche anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate. Operano individualmente o in concorso con altri lavoratori dei quali possono avere il coordinamento…”. Profili esemplificativi: - caposquadra: lavoratore che, partecipando o meno manualmente al lavoro, coordina e controlla l'attività di altri lavoratori;
- coordinatore di nuclei operativi ai quali fanno capo più lavoratori;
ecc.”.
Ciò premesso, - tenuto conto delle dichiarazioni rese dai testi escussi e corroborate dalla documentazione complessivamente versata in atti – risulta dimostrato che il ricorrente ha svolto “in modo prevalente e continuativo” mansioni riconducibili al IV livello professionale in quanto corrispondenti a quelle caratterizzanti la qualifica di “Coordinatore di nuclei operativi”.
Si rileva infatti che nel corso dell'istruttoria orale tutti i testi hanno univocamente riferito che il ricorrente a decorrere dal luglio 2018 ha svolto le mansioni corrispondenti a quello di “Coordinatore dei nuclei operativi” di Sulmona, , Capestrano e Castel di Sangro, occupandosi, nello specifico, della Persona_1 formazione, dell'addestramento, dell'affiancamento e della consegna di istruzioni inerenti il DPI;
della redazione di ordini di servizio mediante software “WMS”; della gestione dati e costi UL;
dell'inserimento ed autorizzazione dei cd. rapportini (documenti relativi ai mezzi e persone utilizzate per il servizio di raccolta); della gestione di anomalie e non conformità della gestione del servizio ad opera degli utenti;
della redazione dei turni settimanali, autorizzazione cartellini, gestione fermo mezzi e mediazione con soggetti esterni, quali officine, noleggiatori, ecc;
della relazione Near Miss con RSPP, relazione cioè su eventuali sinistri stradali occorsi ai mezzi della società, o personali dei lavoratori nel corso degli anni;
della gestione servizio COVID;
del coordinamento, come supervisore, della ditta specializzata RE durante le verifiche interne
“antincendio”, in occasione delle quali ha curato la redazione e l'invio di mappe contenenti criticità riguardanti gli impianti antincendio di CP_1
4 Del pari ha trovato piena conferma la circostanza che, durante le suddette attività, il ricorrente ha sempre svolto il coordinamento di altri lavoratori, così come chiaramente confermato dal teste , Testimone_1
Responsabile delle Risorse Umane dal 2019, il quale ha riferito “…Posso dire che come Responsabile delle
Risorse Umane non ho visto mai eseguire attività operative ma svolgere attività di Parte_1 coordinamento di altri operatori.”; circostanza che ha trovato altresì conferma nel contenuto degli organigrammi” di relativi agli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, in cui risulta che il nominativo del CP_1
è incluso tra i “Coordinatori di servizi”. Pt_1
Deve ritenersi quindi che le mansioni svolte dal ricorrente in modo prevalente e continuativo non solo corrispondono al superiore livello rivendicato, ma in realtà non sembrano compatibili con il minor livello riconosciuto ed applicato, perché lo eccedono. Infatti, la prevalenza dell'attività svolta dal ricorrente nel coordinamento e nella gestione del personale addetto ai nuclei operativi, integra un uso rilevante, contrapposto a quello “episodico” o dettato da circostanze contingenti che potrebbero giustificare l'esercizio occasionale di dette attività.
Senza peraltro considerare il più elevato grado di specializzazione caratterizzante le attività poste in essere dal ricorrente, le quali, non appaiono limitate all'esecuzione di “attività elementari”, essendo invece estese anche all' “applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti” soprattutto con riguardo allo svolgimento delle attività di coordinamento di altri operatori.
Va quindi accertato che, a decorrere dal 1.07.2018, il ricorrente ha svolto in modo prevalente e continuativo, le mansioni inerenti alla qualifica di “Coordinatore di nuclei operativi” corrispondenti al IV
Livello professionale dell'“Area Spazzamento Raccolta Tutela e Decoro del Territorio” del CCNL Servizi
Ambientali e, per l'effetto, il conseguente diritto del medesimo ad essere inquadrato nel suddetto livello a far data dal 1.12.2018.
Venendo alla determinazione del quantum dovuto a titolo di differenze retributive maturate per lo svolgimento delle suddette mansioni superiori, essa deve essere individuata tenendo presenti le risultanze dei conteggi elaborati dal consulente tecnico d'ufficio, i quali appaiono correttamente eseguiti, avendone rilevato la congruità, l'analiticità e la correttezza metodologica dei relativi calcoli anche in riferimento all'applicazione delle posizioni parametrali.
Facendo quindi applicazione di tale conteggio, in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore va condannata a corrispondere in favore della ricorrente l'importo di €.19.245,31 a titolo di differenze retributive maturate per le mansioni superiori sopra indicate (Livello IV, posizione parametrale B) nel periodo dal 1.07.2018 sino alla data di deposito del ricorso (6.06.2022) nonché delle ulteriori differenze retributive maturate per le mansioni superiori sopra indicate calcolate secondo la posizione parametrale B sino al 1.12.2023 e da detta data sino alla presente pronuncia secondo la posizione parametrale A, oltre agli interessi legali, sulle frazioni di capitale via via rivalutate, dalle singole scadenze e fino al soddisfo, con conseguente regolarizzazione della relativa posizione contributiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, previa distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
5 Le spese di CTU, da liquidarsi con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di CP_1
[...]
Sulmona, 15 luglio 2025
La Giudice f.to digit. Alessandra De Marco
6
In funzione del Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Alessandra De Marco, all'udienza del 15 luglio 2025, nella causa di lavoro in primo grado iscritta al n.248/2022 R.G., vertente TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Scurci, presso il cui studio in Avezzano (AQ) Parte_1 è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al ricorso RICORRENTE E
in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'avv. Giampiero Falasca ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Roma, in virtù di mandato allegato alla memoria difensiva RESISTENTE Visto l'art. 429 c.p.c. Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza o eccezione respinta, ha emesso mediante lettura la seguente SENTENZA
- Accerta e dichiara che il ricorrente, a decorrere dal 1.07.2018, ha svolto in modo Parte_1 prevalente e continuativo, le mansioni superiori corrispondenti al IV Livello professionale dell'“Area Spazzamento Raccolta Tutela e Decoro del Territorio” del CCNL Servizi Ambientali e, per l'effetto, il conseguente diritto ad essere inquadrato nel suddetto livello a far data dal 1.12.2018;
- Condanna in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, alla CP_1 corresponsione, in favore del ricorrente, dell'importo di €.19.245,31 a titolo di differenze retributive maturate per le mansioni superiori sopra indicate (Livello IV, posizione parametrale B) nel periodo dal 1.07.2018 sino alla data di deposito del ricorso (6.06.2022) nonché delle ulteriori differenze retributive maturate per le mansioni superiori sopra indicate calcolate secondo la posizione parametrale B sino al 1.12.2023 e da detta data sino alla presente pronuncia secondo la posizione parametrale A, oltre agli interessi legali, sulle frazioni di capitale via via rivalutate, dalle singole scadenze e fino al soddisfo, con conseguente regolarizzazione della relativa posizione contributiva;
- Condanna in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, alla CP_1 rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese del giudizio, che si liquidano complessivamente in
€.4.089,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- Pone le spese di CTU, da liquidarsi come da separo decreto, interamente a carico di CP_1
- Motivi in 60 gg MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.06.2022, il ricorrente, , deducendo di essere stato Parte_1 assunto alle dipendenze della società in data 24 ottobre 2017, con inquadramento al II B livello CP_1
B “Area Spazzamento e raccolta, tutela e decoro del territorio” del CCNL UTILITALIA settore “Servizi ambientali”, ma di aver concretamente svolto in maniera prevalente e continuativa e non episodica, a partire dal luglio 2018, le superiori mansioni di “Coordinatore di nuclei operativi” in varie Unità locali (Sulmona,
1 Capestrano e Castel di Sangro), proprie del IV livello professionale della medesima Area, ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, , per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) CP_1
Accertare e dichiarare il diritto del sig. a conseguire l'inquadramento nella precitata Parte_1
Area Spazzamento e raccolta, tutela e decoro del territorio, con passaggio dal 2° livello professionale al 4° livello professionale del CCNL UTILITALIA del settore “Servizi Ambientali”, con decorrenza dal dicembre
2018 (ovvero dal quarto mese successivo all'iniziale adibizione a mansioni corrispondenti al livello professionale superiore, ex art. 16 n. 3 CCNL), con ogni conseguenza di legge;
2) Per l'effetto condannare la società in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ad assegnare al sig. CP_1 [...]
le mansioni corrispondenti al livello n. 4° della citata Area Spazzamento e raccolta, tutela e decoro Parte_1 del territorio, con decorrenza dal luglio 2018; conseguentemente, condannare la medesima società convenuta al pagamento in favore del ricorrente di tutte quelle somme maturate sino ad oggi, dovute a titolo di differenze retributive ed oneri accessori tra il 2° livello retributivo ed il 4° livello retributivo della citata Area
Spazzamento e raccolta, tutela e decoro del territorio, con ammontare da accertarsi in corso di causa anche
a mezzo di disponenda CTU, qualora ritenuta necessaria, o da quantificarsi anche a mezzo di criterio equitativo da applicarsi ad opera del giudice, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
3) Accertare e dichiarare il diritto del sig. alla regolarizzazione contributiva, con Parte_1 conseguente condanna generica del datore alla regolarizzazione contributiva in favore del medesimo ricorrente, in relazione al rapporto di lavoro subordinato e alle mansioni effettivamente svolte dallo stesso, così come accertato nella fase istruttoria.”
Si è costituita in giudizio, ontestando la fondatezza delle avverse pretese e chiedendo CP_1 il rigetto della domanda.
Istruita mediante l'escussione dei testi indicati dalle parti e l'espletamento di CTU contabile, la causa, previo deposito di note conclusive autorizzate, è stata discussa e decisa mediante lettura del dispositivo.
La domanda è fondata ed il ricorso va accolto per le ragioni di seguito spiegate.
Per quanto concerne l'eccezione di merito sollevata da parte resistente fondata, in buona sostanza, sulla ritenuta inapplicabilità dell'art. 2103 c.c., stante la natura di soggetto “in house” della è CP_1 necessario sottolineare che lo stretto rapporto di controllo con l'Ente pubblico non determina automaticamente l'applicazione della disciplina pubblicistica in tutti i settori.
In particolare, si ritiene infatti che il meccanismo previsto dall'art. 2103 c.c. non si ponga in contrasto con la disciplina vincolistica delle assunzioni ricordata dalla resistente, ossia con le disposizioni dettate dall'art. 18, c. 2 bis D.L. n. 112/2008, atteso che tale disciplina, tanto dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Ad.
Plen. n. 17/2012) quanto per quella civilistica (cfr. Cass. n. 12559/2017 e n. 21558/2009), trova applicazione, per la caratterizzazione sostanzialmente novativa degli effetti sortiti, in relazione alle progressioni verticali e alle procedure di riqualificazione, in cui la modifica dell'oggetto del contratto ha carattere chiaramente negoziale, laddove nel caso di assegnazione a mansioni superiori il diritto alla definitiva attribuzione del superiore inquadramento corrispondente alle mansioni svolte - e la correlata modifica oggettiva del contratto
2 - scaturiscono ex lege in conseguenza dell'esercizio unilaterale dello ius variandi del datore di lavoro. (Cass.
n. 1840/2020).
Né detta ricostruzione appare smentita anche nell'attuale tessuto normativo.
Occorre a tal fine osservare che l'art. 19 del d.lgs. n. 175/16 prevede che ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle “società a controllo pubblico” si applicano le disposizioni del codice civile che disciplinano il rapporto di lavoro privato, delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e dai contratti collettivi, salvo quanto espressamente previsto dal d.lgs. citato in materia. ad es. di reclutamento e di assunzioni del personale ( art. 19 e art. 25); nessun rinvio appare invece ravvisabile all'art. 52 del d.lgs. n. 165/01, il quale invece espressamente prevede che “… L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.”
Si osserva infatti che per società soggette a “controllo pubblico” devono intendersi le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c., le società a partecipazione pubblica e le società “in house providing”, e cioè le società sulle quali un'amministrazione pubblica esercita un controllo analogo o un controllo analogo congiunto ai sensi dell'art. 2 lett.c) e d) del d.lgs.
n. 175/16; inoltre l'art. 28 di tale ultimo decreto abroga parzialmente l'art. 18 del d.lgs. n. 112/08 il cui comma
2-bis continua a disciplinare il solo reclutamento del personale nelle società a controllo pubblico, argomento che esula dall'oggetto del presente giudizio.
Ne consegue che la disciplina applicabile con riferimento all'adibizione a mansioni superiori ed il conseguente diritto del lavoratore alla promozione deve rinvenirsi nella disciplina normativa di cui all'art. 2103 c.c. ed ai contratti collettivi applicabili in assenza di una disciplina specifica prevista dal d.lgs.n. 175/16
o di un rinvio alla disciplina prevista dall'art. 52 del d.lgs. n. 165/01.
Ciò chiarito, il ricorrente ha proposto domanda di riconoscimento delle mansioni superiori con riferimento al profilo professionale di “Coordinatore di nuclei operativi” in varie Unità locali (Sulmona,
Capestrano e Castel di Sangro), riconducibile al IV livello del CCNL “Servizi ambientali” a far data dal luglio
2018.
Orbene, al fine di individuare la categoria in cui il lavoratore avrebbe dovuto essere inquadrato, anche allo scopo dell'eventuale riconoscimento dei diritti conseguenti lo svolgimento di mansioni superiori, occorre seguire un iter logico articolato in tre fasi successive: 1) accertare le mansioni concretamente svolte dal lavoratore;
2) individuare le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
3) raffrontare i risultati delle due indagini ed individuare la categoria in cui deve essere inquadrato il lavoratore in base alle mansioni svolte (Cass.n. 7453/2002).
A ciò deve aggiungersi, secondo l'indirizzo ormai consolidato della giurisprudenza della Suprema
Corte un'ulteriore verifica, volta ad accertare se l'assegnazione del lavoratore a mansioni superiori abbia comportato anche l'assunzione della relativa responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata
(Cass.n.7007/1987).
3 Nell'enucleare le declaratorie professionali, deve osservarsi che, rientrano ne II livello del CCNL
Servizi Ambientali “Lavoratori che, oltre a svolgere le mansioni appartenenti alla declaratoria del 1° livello, in applicazione di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto, eseguono attività elementari richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo, acquisibili con un periodo di pratica, anche utilizzando veicoli per la conduzione dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “B”, con esclusione di quelli indicati nei profili esemplificativi del livello 3. …” ricomprendendo tra i “Profili esemplificativi”: “ - addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con l'ausilio di veicoli;
- addetto alla derattizzazione, disinfestazione, disinfezione, demuscazione e diserbo chimico senza la preparazione dei relativi composti;
- addetto al risanamento ambientale;
- addetto alla manutenzione e potatura di giardini e aree verdi e/o cimiteriali;
- addetto alla manutenzione stradale, all'installazione della segnaletica verticale e orizzontale;
- addetto ai pozzi neri, pozzetti stradali, raccolta acque fecali;
ecc.
Rientrano invece nel IV livello – rivendicato dal ricorrente - i ““…Lavoratori che svolgono attività esecutive richiedenti una professionalità adeguata per l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico-pratiche anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate. Operano individualmente o in concorso con altri lavoratori dei quali possono avere il coordinamento…”. Profili esemplificativi: - caposquadra: lavoratore che, partecipando o meno manualmente al lavoro, coordina e controlla l'attività di altri lavoratori;
- coordinatore di nuclei operativi ai quali fanno capo più lavoratori;
ecc.”.
Ciò premesso, - tenuto conto delle dichiarazioni rese dai testi escussi e corroborate dalla documentazione complessivamente versata in atti – risulta dimostrato che il ricorrente ha svolto “in modo prevalente e continuativo” mansioni riconducibili al IV livello professionale in quanto corrispondenti a quelle caratterizzanti la qualifica di “Coordinatore di nuclei operativi”.
Si rileva infatti che nel corso dell'istruttoria orale tutti i testi hanno univocamente riferito che il ricorrente a decorrere dal luglio 2018 ha svolto le mansioni corrispondenti a quello di “Coordinatore dei nuclei operativi” di Sulmona, , Capestrano e Castel di Sangro, occupandosi, nello specifico, della Persona_1 formazione, dell'addestramento, dell'affiancamento e della consegna di istruzioni inerenti il DPI;
della redazione di ordini di servizio mediante software “WMS”; della gestione dati e costi UL;
dell'inserimento ed autorizzazione dei cd. rapportini (documenti relativi ai mezzi e persone utilizzate per il servizio di raccolta); della gestione di anomalie e non conformità della gestione del servizio ad opera degli utenti;
della redazione dei turni settimanali, autorizzazione cartellini, gestione fermo mezzi e mediazione con soggetti esterni, quali officine, noleggiatori, ecc;
della relazione Near Miss con RSPP, relazione cioè su eventuali sinistri stradali occorsi ai mezzi della società, o personali dei lavoratori nel corso degli anni;
della gestione servizio COVID;
del coordinamento, come supervisore, della ditta specializzata RE durante le verifiche interne
“antincendio”, in occasione delle quali ha curato la redazione e l'invio di mappe contenenti criticità riguardanti gli impianti antincendio di CP_1
4 Del pari ha trovato piena conferma la circostanza che, durante le suddette attività, il ricorrente ha sempre svolto il coordinamento di altri lavoratori, così come chiaramente confermato dal teste , Testimone_1
Responsabile delle Risorse Umane dal 2019, il quale ha riferito “…Posso dire che come Responsabile delle
Risorse Umane non ho visto mai eseguire attività operative ma svolgere attività di Parte_1 coordinamento di altri operatori.”; circostanza che ha trovato altresì conferma nel contenuto degli organigrammi” di relativi agli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, in cui risulta che il nominativo del CP_1
è incluso tra i “Coordinatori di servizi”. Pt_1
Deve ritenersi quindi che le mansioni svolte dal ricorrente in modo prevalente e continuativo non solo corrispondono al superiore livello rivendicato, ma in realtà non sembrano compatibili con il minor livello riconosciuto ed applicato, perché lo eccedono. Infatti, la prevalenza dell'attività svolta dal ricorrente nel coordinamento e nella gestione del personale addetto ai nuclei operativi, integra un uso rilevante, contrapposto a quello “episodico” o dettato da circostanze contingenti che potrebbero giustificare l'esercizio occasionale di dette attività.
Senza peraltro considerare il più elevato grado di specializzazione caratterizzante le attività poste in essere dal ricorrente, le quali, non appaiono limitate all'esecuzione di “attività elementari”, essendo invece estese anche all' “applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti” soprattutto con riguardo allo svolgimento delle attività di coordinamento di altri operatori.
Va quindi accertato che, a decorrere dal 1.07.2018, il ricorrente ha svolto in modo prevalente e continuativo, le mansioni inerenti alla qualifica di “Coordinatore di nuclei operativi” corrispondenti al IV
Livello professionale dell'“Area Spazzamento Raccolta Tutela e Decoro del Territorio” del CCNL Servizi
Ambientali e, per l'effetto, il conseguente diritto del medesimo ad essere inquadrato nel suddetto livello a far data dal 1.12.2018.
Venendo alla determinazione del quantum dovuto a titolo di differenze retributive maturate per lo svolgimento delle suddette mansioni superiori, essa deve essere individuata tenendo presenti le risultanze dei conteggi elaborati dal consulente tecnico d'ufficio, i quali appaiono correttamente eseguiti, avendone rilevato la congruità, l'analiticità e la correttezza metodologica dei relativi calcoli anche in riferimento all'applicazione delle posizioni parametrali.
Facendo quindi applicazione di tale conteggio, in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore va condannata a corrispondere in favore della ricorrente l'importo di €.19.245,31 a titolo di differenze retributive maturate per le mansioni superiori sopra indicate (Livello IV, posizione parametrale B) nel periodo dal 1.07.2018 sino alla data di deposito del ricorso (6.06.2022) nonché delle ulteriori differenze retributive maturate per le mansioni superiori sopra indicate calcolate secondo la posizione parametrale B sino al 1.12.2023 e da detta data sino alla presente pronuncia secondo la posizione parametrale A, oltre agli interessi legali, sulle frazioni di capitale via via rivalutate, dalle singole scadenze e fino al soddisfo, con conseguente regolarizzazione della relativa posizione contributiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, previa distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
5 Le spese di CTU, da liquidarsi con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di CP_1
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Sulmona, 15 luglio 2025
La Giudice f.to digit. Alessandra De Marco
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