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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/02/2025, n. 1748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1748 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 5088 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Valeria Rosetti – Presidente rel
Dott. Viviana Criscuolo - Giudice –
Dott. Gabriella Ferrara - Giudice. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5088 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso per modifica delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nato in data [...] a [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. CAIAZZO PINA presso il quale C.F._1
elettivamente domicilia
ATTORE
E
nata in data [...] a [...] Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. MINERVINI LUCIA presso il quale C.F._2
elettivamente domicilia
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/03/2024 chiedeva la modifica delle Parte_1
condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero della sentenza divorzile n°
6368/14 del Tribunale di Napoli depositata in data 29.4.14 nel giudizio 519/11 RG.
Aggiungeva che dall'unione tra le parti è nata , ventottenne economicamente indipendente. Per_1
La parte ricorrente ha chiesto: Parte_1
- la revoca dell'assegno divorzile (frutto di un'intesa tra le parti recepita dal Collegio) in favore della di € 1150,00 (pari all'attualità ad € 1363,90); CP_1
1 - in subordine la riduzione in ragione delle peggiorate condizioni reddituali e di salute dell'attore.
- vittoria di spese.
La parte resistente si costituiva chiedendo: Controparte_1
- il rigetto in toto della domanda attorea;
- vittoria di spese.
Davanti al Giudice relatore designato dal Presidente alla trattazione del procedimento ex art 473 bis
14 cpc all'udienza del 4.2.25 compariva solo la convenuta e il difensore dell'attore documentava il legittimo impedimento a comparire del suo assistito e per l'effetto la mancata comparizione del Pt_1
può ritenersi ex articolo 473 bis da 21 comma 2 giustificata da comprovati motivi.
La dichiarava in ordine alla relazione che mi viene attribuita con , evidenzio CP_1 Persona_2
che noi continuamente ci lasciamo ci rimettiamo assieme, non è assolutamente una relazione stabile ma una frequentazione. Tra di noi non c'è convivenza. E' capitato di dividere momenti di feste, compleanni, ma ripeto che non vi è una convivenza né relazione stabile.
Il Giudice relatore
• rilevava l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante la mancata comparizione dell'attore;
• Con separata ordinanza rilevava la mancanza di istanze istruttorie da parte convenuta e da parte attorea che si limitava ad indicare il nome di testi senza precisare i capitoli di prova in ordine i quali ne chiedeva l'escussione.
• Riteneva pertanto la causa matura per la decisione senza necessità di assunzione di mezzi di prova,
• fissava l'udienza del 11.2.25 ore 9,00 per la discussione orale,
• all'udienza del 11.2.25, all'esito della discussione, riservava la causa al collegio.
L'attore adiva il Tribunale deducendo che
1. a fronte di un matrimonio durato solo 14 anni, la separazione si è protratta ininterrottamente dall'anno 1996, ovvero da oltre 23 anni.
2. ha subito, in data 28.10.23, un intervento di cocsartrosi destra con applicazione di un artoprotesi all'anca destra e, a breve, dovrà subire analogo intervento all'anca sinistra come da documentazione medica allegata (all.3);
3. sotto il profilo reddituale, a far data dal mese di luglio 2023, giusta documentazione allegata
(all. 4), è stato posto in quiescenza e, nonostante non più gravato dagli obblighi contributivi al mantenimento di di anni 28 di € 500, la sua situazione reddituale è Persona_3 peggiorata;
2 4. ha contratto nuove nozze nell'anno 2014 con la sig.ra ( impiegata in Parte_2 pensione del Ministero dei Beni Culturali) con un trattamento pensionistico pari ad € 1.500,00 mensili circa
5. Vive nella casa di proprietà dell'attuale moglie e vanta solo la proprietà del 50% di un'abitazione in ST ricevuta in eredità, e non ha beni di lusso (una Toyota aygo e una Mercedes di scarso valore commerciale) né azioni o titoli di credito, nè quadri o gioielli di valore;
6. lui percepisce la pensione pari ad € 4.590,63, come risulta dai cedolini ( all.4) a fronte dello stipendio percepito fino al pensionamento in qualità di medico di base, di circa € 7.400,00 come risulta dalle buste paga ( all.8). è gravato dai seguenti esborsi mensili:
i. € 1.275,34 mutuo del 28.3.23 ( all.10) per un mutuo contratto a CP_2 marzo 2023.
ii. € 489,15 mutuo in essere presso Banca di Credito Popolare stipulato nel 2008
( all.9);
iii. € 400,00 circa per spese condominiali via Omodeo, 107; iv. € 100,00 mensili per posto auto condominiale;
v. € 200,00 mensili circa per assicurazione auto;
7. Per la vi sono migliorate condizioni sia sotto il profilo di incremento patrimoniale – CP_1 conseguenza di alienazioni di beni ( giusta documentazione allegata all. 5) - sia sotto il profilo affettivo.
8. Dal punto di vista affettivo a. la da circa 15 anni, ha intrapreso una relazione sentimentale con il sig. CP_1 [...]
e, a partire dall'anno 2018, convive stabilmente con quest'ultimo nel di lui Per_2 appartamento sito in Napoli alla via Diocleziano, 255, pur avendo mantenuto residenza solo formale in Napoli alla via Carlo De Marco, 24/G.
b. La suddetta relazione stabile, è provata dalle risultanze investigative che si depositano
( all.6) nonchè dagli allegati rilievi fotografici ( all. 7) da cui emerge la condivisione di un percorso di vita in tutti i momenti significativi dell'esistenza ( vacanze, ricorrenze, laurea della figlia ). Persona_4
c. All'unione sentimentale della con il. Signore si accompagna un sodalizio CP_1 professionale poichè la resistente collabora attivamente con il compagno presso la palestra dal medesimo gestita sita in Napoli – quartiere Fuorigrotta- dove ella insegna danza latinoamericana.
9. Dal punto di vista patrimoniale
3 a. la negli ultimi anni, ha proceduto all'alienazione di svariati beni immobili di CP_1 sua proprietà incrementando così il proprio patrimonio personale.
i. Nel 2009 ha venduto a titolo oneroso un locale commerciale sito in Napoli alla via Bellini, cat. C/6,
ii. Nel 2015 un appartamento di vani 5,5, in Napoli alla via Bellini, 20 ;
iii. Nel 2016 un appartamento in via Bellini di vani 3 iv. con atto del 30.01.23 ha alienato tutte le quote ereditarie pari ad 1/6 degli immobili siti in ST (Ce) ovvero appartamenti alla via Cimabue, 17
( vani 16), n. 2 locali commerciali in via Cilea per mq 9 e mq 10 ed è tuttora proprietaria di altri immobili siti sempre in tenimento del Comune di
ST ( all.5). – la nel costituirsi rappresentava che CP_1
a) il è spesso stato inadempiente e ha dovuto azionare svariati atti di precetto e Pt_1 pignoramento;
b) L'inadempimento attoreo ha determinato per la convenuta serie difficoltà economiche motivo per cui ha dovuto negli anni 2015/2016 provvedere all'alienazione dell'immobile di Via Ettore Bellini 20 in Napoli e la maggiore quota della cifra ricavata dalla compravendita la impiegava per l'acquisto dell'appartamento di Via
Carlo De Marco 24 in Napoli, ove vive attualmente con la figlia nubile che ha una precaria condizione lavorativa (insegnante di italiano nei centri di accoglienza per immigrati, con retribuzione saltuaria e discontinua) e di fatto viene aiutata economicamente dalla madre;
c) Sostiene elevate spese sanitarie in quanto affetta da ipercolesterolemia con deficit cardiovascolare extrasistolico curato con farmaci betabloccanti, cui si aggiungono i controlli oncologici (seno/utero), eseguiti per familiarità genetica, nonché un'accertata microlitiasi e calcolosi renale, nonché una sopravvenuta lesione al meniscoo d) L'unico immobile in ST (CE) Viale Cimabue 17 (del 2023), edificio abusivo privo di condono in condizioni di totale fatiscenza, disabitato da circa 20 anni, sul quale gravano ad oggi ipoteche e pignoramenti ascrivibili ai germani della resistente, è sttao alienato per la modica cifra di euro 30.000.
e) La relazione con è amicale tanto che lui le concedeva nel febbraio Persona_2
2017 un prestito personale di € 10.000,00 per le difficoltà economiche causate dal mancato versamento dell'assegno divorzile, prestito, che veniva garantito da un effetto cambiario scadente a marzo dello stesso anno ed allo scadere del termine per la
4 restituzione Luigi Signore, con atto di pignoramento a patrocinio dell'Avv. Cipolla
Salvatore, procedeva al recupero forzato delle somme, intimando sia la debitrice che il terzo Dr. , risultando la resistente a sua volta Controparte_1 Parte_1 creditrice di quest'ultimo. (ALL.6).
f) il rapporto tra la resistente e si fonda innanzitutto sull'indipendenza Persona_2 economica tra i due soggetti, è pertanto, definibile come un rapporto privo del carattere di reciprocità tipico di una convivenza.
g) Le attività investigative attivate dal ricorrente Dr. , protratte per 17 Parte_1 giorni nell'arco di 4 mesi, a tutto concedere, avrebbero riscontrato che solo 5 volte la resistente è stata vista uscire dall'abitazione di , e solo una volta in Persona_2 compagnia del Signore.
h) Le foto prodotte dall'attore non provano certo il “sodalizio professionale” tra la resistente e ovvero la supposta attività di insegnante di balli Persona_2 latino/americani fantasiosamente esercitata nella presunta palestra gestita dallo stesso, ed invero il fotogramma prodotto ritrae in realtà due perfette sconosciute e non la resistente.
i) , Professore di Educazione Fisica presso scuola media è cultore del Persona_2
Taekwondo, arte marziale che pratica da lungo tempo, conseguendo il titolo di Grand
Master 8° Dan, ricoprendo il ruolo di Vicepresidente dell'
[...]
associazione priva di personalità giuridica e senza scopo Controparte_3 di lucro, che nasce con il dichiarato scopo di sviluppare e diffondere la disciplina del
Taekwondo presso centri sportivi, palestre e scuole, come, per l'appunto, dimostrano le foto prodotte ex adverso, che ritraggono durante una delle tante Persona_2 dimostrazioni effettuate in giro per l'Italia.
j) Quanto al dedotto peggioramento economico del evidenziava la lacunosità dei Pt_1 documenti reddituali depositati come emerse dalle ricerche effettuate ex art. 492 bis c.p.c. dall'Ufficio notificazioni esecuzioni e protesti della Corte di Appello di Napoli
e dalle ispezioni effettuate presso i Rgistri Immobiliari che attestano una continua e costante crescita economico, finanziaria e professionale, ovvero:
▪ − In data 19.03.2001 con atto di divisione per Notaio Persona_5
(Rep. 16264 6 Racc. 4300), vengono attribuiti al Dr. Parte_1
• N. 2 unità immobiliari poste in Napoli alla Via Francesco Cilea n. 125
(100/100) ed in Via Pietro Giannone n. 28 (100/100);
• N. 1 locale C/1 in Via P. Giannone 28/B (1/3) e
5 • la quota di 1/3 di N. 2 unità immobiliari in ST (CE) alla Via
Pineta Grande snc (Sub 1/ Sub 2);
▪ In data 24.06.2015 con atto di compravendita (Rep. 6152 – Racc. 4599) per
Notaio , il Dr. vende l'appartamento in Via Pietro Persona_6 Pt_1
Giannone n. 28 per un importo di € 38.000,00 (ALL. 8);
▪ In data 06.04.2016 con atto di compravendita (Rep. 6493 – Racc. 5222) per
Notaio , vende la propria quota di 1/3 del locale commerciale in Persona_6
Via Pietro Giannone n. 28/B per un importo di € 7.000,00 (euro 21.000,00/3)
(ALL.9);
▪ In data 12.12.2018 con atto di compravendita (Rep. 4233 – Racc. 3264) per
Notaio il Dr. vende l'appartamento in Via Persona_7 Pt_1
Francesco Cilea n. 125 per un importo di € 465.000,00 (ALL.10);
▪ In data 17.01.2019 con atto di compravendita (Rep. 9255 – Racc. 6517) per
Notaio il Dr. acquista l'usufrutto vitalizio di un Persona_8 Pt_1 appartamento sito in Napoli alla Via Adolfo Omodeo n. 107 per un importo di
€ 163.500,00 (ALL. 11).
o Le predette operazioni immobiliari hanno determinato l'incasso della somma di euro
510.000,00, che al netto dell'acquisto per l'usufrutto dell'immobile di Via Omodeo
107, pari ad euro 163.500,00, determina la considerevole plusvalenza di EURO
346.500,00 in soli quattro anni tra il 2015 e il 2019)
k) il ricorrente continua a svolgere con profitto la propria attività professionale di pneumologo in ambito privato con studio in Napoli alla Via Arenaccia n. 116, come pubblicizza sull'App Web “Mio Dottore”, da cui emerge che il Dr. ha Pt_1 accumulato ben 192 recensioni di pazienti, pari ad altrettante visite effettuate nel solo primo anno di quiescenza, con un considerevole ritorno economico da aggiungere al trattamento pensionistico. (ALL.13).
Così ricostruiti i termini della vicenda si rileva che la costituzione tardiva della convenuta ha comportato le decadenze di cui agli art 38 e 167 cpc, ma non già ha pregiudicato il diritto di difesa che permea tutto l'iter processuale e ne rappresenta uno dei principi cardine.
Si rileva in via preliminare che secondo la consolidata giurisprudenza, la modifica dell'assegno può essere richiesta esclusivamente al ricorrere di “giustificati motivi”, ossia di fatti nuovi, effettivi e rilevanti, che abbiano concretamente inciso sulle condizioni reddituali e patrimoniali degli ex coniugi, non potendo il Tribunale adito procedere a una rivalutazione complessiva dei presupposti già esaminati in passato, dovendosi limitare a verificare come e in che misura le circostanze sopraggiunte
6 abbiano alterato il precedente equilibrio economico, adeguando di conseguenza l'entità dell'assegno o revocando lo stesso;
soprattutto laddove, come nel caso di specie, le condizioni di divorzio derivino da un accordo delle parti recepito nella sentenza, ove liberamente le parti hanno ritenuto sussistenti i presupposti per la spettanza dell'assegno divorzile. (Cassazione civile, sez. I, ordinanza 21 marzo
2024, n. 7650).
Va da sé che il semplice mutamento dei criteri giurisprudenziali in materia di assegno divorzile non integra di per sé un “giustificato motivo”, poiché è indispensabile riscontrare sempre un effettivo deterioramento o miglioramento della situazione economica rispetto al momento del divorzio all'esito di un esame comparativo delle rispettive situazioni economiche, in modo da stabilire se i cambiamenti intervenuti siano realmente tali da giustificare una variazione dell'assetto economico post matrimoniale. ( da Cass., 1645/2023; 354 /2023, 1482 /2025).
Quanto alla prova della relazione sentimentale che legherebbe la a si rileva che CP_1 Persona_2
l'attore ha prodotto esclusivamente una relazione investigativa che reca un'intestazione ma non CP_4
sfugge al Collegio che tale relazione:
▪ non risulta sottoscritta,
▪ non risultano allegati alla stessa rilievi fotografici/filmati redatti nel corso dei riferiti appostamenti presso la abitazione del Signore;
▪ non reca alcuna indicazione in ordine all'autore la cui identità non è dato evincere né in intestazione né nella parte conclusiva in quanto la relazione in oggetto non è sottoscritta,
Ma vi è di più ! non risultava indicato dall'attore quale teste da escutere alcun soggetto riconducibile a tale attività investigativa.
Invero il indicava esclusivamente quali testi la sua attuale moglie e la figlia;
la Pt_1 Per_1 testimonianza di quest'ultima - che avrebbe potuto con ogni evidenza, in quanto convivente con la madre, essere teste privilegiato in ordine alla prospettazione attorea - correttamente non è stata ammessa in difetto di indicazione dei relativi capitoli di prova (al pari di quella della ) . Parte_2
Alcun rilievo ai fini del decidere può assumere la situazione sanitaria del , in quanto lo stesso Pt_1
pur se ha offerto prova delle patologie da cui affetto (non certo invalidanti) non ha offerto alcuna prova delle spese ad esse collegate.
Alcun rilievo assumono neanche i documentati impegni finanziari assunti successivamente al divorzio, assunti cioè nella consapevolezza della sussistenza degli obblighi di versamento dell'assegno divorzile in favore della CP_1
In ordine poi al dedotto peggioramento della propria condizione patrimoniale -reddituale si evince che l'attore non deposita la documentazione reddituale relativa all'epoca del divorzio ma si limita a
7 depositare statino pensionistico ENPAM e busta paga ottobre 2022 marzo 2023 a riprova della attuale percezione di importi inferiori rispetto a quelli anteriormente percepiti nonché deposita, solo in data
6.2.25, dichiarazione dei redditi anno 2022 (periodo di imposta 2021) e anno 2023 (periodo di imposta
2022)
L'attore non deposita, alla luce del pensionamento nel luglio 2023, dichiarazione dei redditi 2024 relativa al periodo d'imposta 2023.
Quanto poi agli estratti conto depositati si rileva - sia dal conto postapay ma soprattutto dal conto
BNL - lo svolgimento da parte del di attività privata che è dato evincere, non tanto dalle Pt_1
ricariche postapay, quanto soprattutto dai bonifici sumup , frutto di pagamenti elettronici pos in entrata.
A ciò si aggiunga che stante l'attuale stato di quiescenza il può, con ogni evidenza dedicarsi Pt_1
maggiormente all'attività privata (di medico specialista pneumologo) la cui entità – rectius il cui reddito- non risulta documentato stante il mancato deposito della dichiarazione dei redditi 2024 (anno di imposta 2023) ; attività privata che deve ritenersi particolarmente intensa così come documentato dalla produzione di parte convenuta relativa all'app mio dottore.
Si rileva infine che a fronte del reddito più elevato percepito dai medici di medicina generale, gli stessi devono però sostenere elevate spese per la gestione dell'attività professionale (la locazione dello studio ove non di proprietà , lo stipendio del personale assistente e di segreteria impiegato presso lo studio medico nonché lo stipendio dei medici sostituti durante i periodi di malattia o ferie) ovvero costi di gestione variabili da soggetto a soggetto, anche in relazione alla capacità di snellirli facendo ricorso a sowftwarw di gestione spècifici, ma comunque sempre certamente significativi .
Il Collegio ritiene che per le ragioni sopra esposte non risulta documentata in modo fedele e puntuale l'attuale situazione reddituale dell'attore che percepisce l'importo pensionistico inferiore rispetto al reddito percepito anteriormente , ma non deve però sostenere gli elevati costi di gestione dell'attività professionale e può dedicarsi con maggiori disponibilità di tempo all'attività privata;
per non tacere poi delle produzioni di parte convenuta (6, 10,11, come sopra riportate sub J) che depongono in senso contrario rispetto alla diminuita capacità reddituale e patrimoniale dell'attore come dallo stesso rappresentato.
Quanto alla non risulta provato dall'attore quanto asserito dub 9) né tantomeno dalla CP_1
convenuta quanto asserito sub b) : è però incontestabile che la convenuta non ha entrate da reddito da lavoro tal da ritenere modificato in meius la sua posizione reddituale (non potendo attribuirsi alcun rilievo in merito alle foto prodotte dall'attore).
La domanda attorea va pertanto rigettata con conseguente condanna del al pagamento delle Pt_1
spese processuali sostenute da parte convenuta secondo il criterio della soccombenza come indicato
8 in dispositivo calcolando Fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisionale ridotta del 50% ex art. 4 comma 1 D.M. 55/14, calcolate sulla base dei valori medi relativi allo scaglione di riferimento-valore indeterminabile (da € 26.001 a € 52.000),
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa o ulteriore domanda anche istruttoria, così provvede:
• Rigetta il ricorso;
• condanna l'attore al pagamento delle spese processuali sostenute dalla convenuta che liquida in complessivi euro 3808,00, oltre spese ed accessori come per legge .
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 14.2.25
Il Presidente estensore dr.ssa V Rosetti
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Valeria Rosetti – Presidente rel
Dott. Viviana Criscuolo - Giudice –
Dott. Gabriella Ferrara - Giudice. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5088 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso per modifica delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nato in data [...] a [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. CAIAZZO PINA presso il quale C.F._1
elettivamente domicilia
ATTORE
E
nata in data [...] a [...] Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. MINERVINI LUCIA presso il quale C.F._2
elettivamente domicilia
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/03/2024 chiedeva la modifica delle Parte_1
condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero della sentenza divorzile n°
6368/14 del Tribunale di Napoli depositata in data 29.4.14 nel giudizio 519/11 RG.
Aggiungeva che dall'unione tra le parti è nata , ventottenne economicamente indipendente. Per_1
La parte ricorrente ha chiesto: Parte_1
- la revoca dell'assegno divorzile (frutto di un'intesa tra le parti recepita dal Collegio) in favore della di € 1150,00 (pari all'attualità ad € 1363,90); CP_1
1 - in subordine la riduzione in ragione delle peggiorate condizioni reddituali e di salute dell'attore.
- vittoria di spese.
La parte resistente si costituiva chiedendo: Controparte_1
- il rigetto in toto della domanda attorea;
- vittoria di spese.
Davanti al Giudice relatore designato dal Presidente alla trattazione del procedimento ex art 473 bis
14 cpc all'udienza del 4.2.25 compariva solo la convenuta e il difensore dell'attore documentava il legittimo impedimento a comparire del suo assistito e per l'effetto la mancata comparizione del Pt_1
può ritenersi ex articolo 473 bis da 21 comma 2 giustificata da comprovati motivi.
La dichiarava in ordine alla relazione che mi viene attribuita con , evidenzio CP_1 Persona_2
che noi continuamente ci lasciamo ci rimettiamo assieme, non è assolutamente una relazione stabile ma una frequentazione. Tra di noi non c'è convivenza. E' capitato di dividere momenti di feste, compleanni, ma ripeto che non vi è una convivenza né relazione stabile.
Il Giudice relatore
• rilevava l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante la mancata comparizione dell'attore;
• Con separata ordinanza rilevava la mancanza di istanze istruttorie da parte convenuta e da parte attorea che si limitava ad indicare il nome di testi senza precisare i capitoli di prova in ordine i quali ne chiedeva l'escussione.
• Riteneva pertanto la causa matura per la decisione senza necessità di assunzione di mezzi di prova,
• fissava l'udienza del 11.2.25 ore 9,00 per la discussione orale,
• all'udienza del 11.2.25, all'esito della discussione, riservava la causa al collegio.
L'attore adiva il Tribunale deducendo che
1. a fronte di un matrimonio durato solo 14 anni, la separazione si è protratta ininterrottamente dall'anno 1996, ovvero da oltre 23 anni.
2. ha subito, in data 28.10.23, un intervento di cocsartrosi destra con applicazione di un artoprotesi all'anca destra e, a breve, dovrà subire analogo intervento all'anca sinistra come da documentazione medica allegata (all.3);
3. sotto il profilo reddituale, a far data dal mese di luglio 2023, giusta documentazione allegata
(all. 4), è stato posto in quiescenza e, nonostante non più gravato dagli obblighi contributivi al mantenimento di di anni 28 di € 500, la sua situazione reddituale è Persona_3 peggiorata;
2 4. ha contratto nuove nozze nell'anno 2014 con la sig.ra ( impiegata in Parte_2 pensione del Ministero dei Beni Culturali) con un trattamento pensionistico pari ad € 1.500,00 mensili circa
5. Vive nella casa di proprietà dell'attuale moglie e vanta solo la proprietà del 50% di un'abitazione in ST ricevuta in eredità, e non ha beni di lusso (una Toyota aygo e una Mercedes di scarso valore commerciale) né azioni o titoli di credito, nè quadri o gioielli di valore;
6. lui percepisce la pensione pari ad € 4.590,63, come risulta dai cedolini ( all.4) a fronte dello stipendio percepito fino al pensionamento in qualità di medico di base, di circa € 7.400,00 come risulta dalle buste paga ( all.8). è gravato dai seguenti esborsi mensili:
i. € 1.275,34 mutuo del 28.3.23 ( all.10) per un mutuo contratto a CP_2 marzo 2023.
ii. € 489,15 mutuo in essere presso Banca di Credito Popolare stipulato nel 2008
( all.9);
iii. € 400,00 circa per spese condominiali via Omodeo, 107; iv. € 100,00 mensili per posto auto condominiale;
v. € 200,00 mensili circa per assicurazione auto;
7. Per la vi sono migliorate condizioni sia sotto il profilo di incremento patrimoniale – CP_1 conseguenza di alienazioni di beni ( giusta documentazione allegata all. 5) - sia sotto il profilo affettivo.
8. Dal punto di vista affettivo a. la da circa 15 anni, ha intrapreso una relazione sentimentale con il sig. CP_1 [...]
e, a partire dall'anno 2018, convive stabilmente con quest'ultimo nel di lui Per_2 appartamento sito in Napoli alla via Diocleziano, 255, pur avendo mantenuto residenza solo formale in Napoli alla via Carlo De Marco, 24/G.
b. La suddetta relazione stabile, è provata dalle risultanze investigative che si depositano
( all.6) nonchè dagli allegati rilievi fotografici ( all. 7) da cui emerge la condivisione di un percorso di vita in tutti i momenti significativi dell'esistenza ( vacanze, ricorrenze, laurea della figlia ). Persona_4
c. All'unione sentimentale della con il. Signore si accompagna un sodalizio CP_1 professionale poichè la resistente collabora attivamente con il compagno presso la palestra dal medesimo gestita sita in Napoli – quartiere Fuorigrotta- dove ella insegna danza latinoamericana.
9. Dal punto di vista patrimoniale
3 a. la negli ultimi anni, ha proceduto all'alienazione di svariati beni immobili di CP_1 sua proprietà incrementando così il proprio patrimonio personale.
i. Nel 2009 ha venduto a titolo oneroso un locale commerciale sito in Napoli alla via Bellini, cat. C/6,
ii. Nel 2015 un appartamento di vani 5,5, in Napoli alla via Bellini, 20 ;
iii. Nel 2016 un appartamento in via Bellini di vani 3 iv. con atto del 30.01.23 ha alienato tutte le quote ereditarie pari ad 1/6 degli immobili siti in ST (Ce) ovvero appartamenti alla via Cimabue, 17
( vani 16), n. 2 locali commerciali in via Cilea per mq 9 e mq 10 ed è tuttora proprietaria di altri immobili siti sempre in tenimento del Comune di
ST ( all.5). – la nel costituirsi rappresentava che CP_1
a) il è spesso stato inadempiente e ha dovuto azionare svariati atti di precetto e Pt_1 pignoramento;
b) L'inadempimento attoreo ha determinato per la convenuta serie difficoltà economiche motivo per cui ha dovuto negli anni 2015/2016 provvedere all'alienazione dell'immobile di Via Ettore Bellini 20 in Napoli e la maggiore quota della cifra ricavata dalla compravendita la impiegava per l'acquisto dell'appartamento di Via
Carlo De Marco 24 in Napoli, ove vive attualmente con la figlia nubile che ha una precaria condizione lavorativa (insegnante di italiano nei centri di accoglienza per immigrati, con retribuzione saltuaria e discontinua) e di fatto viene aiutata economicamente dalla madre;
c) Sostiene elevate spese sanitarie in quanto affetta da ipercolesterolemia con deficit cardiovascolare extrasistolico curato con farmaci betabloccanti, cui si aggiungono i controlli oncologici (seno/utero), eseguiti per familiarità genetica, nonché un'accertata microlitiasi e calcolosi renale, nonché una sopravvenuta lesione al meniscoo d) L'unico immobile in ST (CE) Viale Cimabue 17 (del 2023), edificio abusivo privo di condono in condizioni di totale fatiscenza, disabitato da circa 20 anni, sul quale gravano ad oggi ipoteche e pignoramenti ascrivibili ai germani della resistente, è sttao alienato per la modica cifra di euro 30.000.
e) La relazione con è amicale tanto che lui le concedeva nel febbraio Persona_2
2017 un prestito personale di € 10.000,00 per le difficoltà economiche causate dal mancato versamento dell'assegno divorzile, prestito, che veniva garantito da un effetto cambiario scadente a marzo dello stesso anno ed allo scadere del termine per la
4 restituzione Luigi Signore, con atto di pignoramento a patrocinio dell'Avv. Cipolla
Salvatore, procedeva al recupero forzato delle somme, intimando sia la debitrice che il terzo Dr. , risultando la resistente a sua volta Controparte_1 Parte_1 creditrice di quest'ultimo. (ALL.6).
f) il rapporto tra la resistente e si fonda innanzitutto sull'indipendenza Persona_2 economica tra i due soggetti, è pertanto, definibile come un rapporto privo del carattere di reciprocità tipico di una convivenza.
g) Le attività investigative attivate dal ricorrente Dr. , protratte per 17 Parte_1 giorni nell'arco di 4 mesi, a tutto concedere, avrebbero riscontrato che solo 5 volte la resistente è stata vista uscire dall'abitazione di , e solo una volta in Persona_2 compagnia del Signore.
h) Le foto prodotte dall'attore non provano certo il “sodalizio professionale” tra la resistente e ovvero la supposta attività di insegnante di balli Persona_2 latino/americani fantasiosamente esercitata nella presunta palestra gestita dallo stesso, ed invero il fotogramma prodotto ritrae in realtà due perfette sconosciute e non la resistente.
i) , Professore di Educazione Fisica presso scuola media è cultore del Persona_2
Taekwondo, arte marziale che pratica da lungo tempo, conseguendo il titolo di Grand
Master 8° Dan, ricoprendo il ruolo di Vicepresidente dell'
[...]
associazione priva di personalità giuridica e senza scopo Controparte_3 di lucro, che nasce con il dichiarato scopo di sviluppare e diffondere la disciplina del
Taekwondo presso centri sportivi, palestre e scuole, come, per l'appunto, dimostrano le foto prodotte ex adverso, che ritraggono durante una delle tante Persona_2 dimostrazioni effettuate in giro per l'Italia.
j) Quanto al dedotto peggioramento economico del evidenziava la lacunosità dei Pt_1 documenti reddituali depositati come emerse dalle ricerche effettuate ex art. 492 bis c.p.c. dall'Ufficio notificazioni esecuzioni e protesti della Corte di Appello di Napoli
e dalle ispezioni effettuate presso i Rgistri Immobiliari che attestano una continua e costante crescita economico, finanziaria e professionale, ovvero:
▪ − In data 19.03.2001 con atto di divisione per Notaio Persona_5
(Rep. 16264 6 Racc. 4300), vengono attribuiti al Dr. Parte_1
• N. 2 unità immobiliari poste in Napoli alla Via Francesco Cilea n. 125
(100/100) ed in Via Pietro Giannone n. 28 (100/100);
• N. 1 locale C/1 in Via P. Giannone 28/B (1/3) e
5 • la quota di 1/3 di N. 2 unità immobiliari in ST (CE) alla Via
Pineta Grande snc (Sub 1/ Sub 2);
▪ In data 24.06.2015 con atto di compravendita (Rep. 6152 – Racc. 4599) per
Notaio , il Dr. vende l'appartamento in Via Pietro Persona_6 Pt_1
Giannone n. 28 per un importo di € 38.000,00 (ALL. 8);
▪ In data 06.04.2016 con atto di compravendita (Rep. 6493 – Racc. 5222) per
Notaio , vende la propria quota di 1/3 del locale commerciale in Persona_6
Via Pietro Giannone n. 28/B per un importo di € 7.000,00 (euro 21.000,00/3)
(ALL.9);
▪ In data 12.12.2018 con atto di compravendita (Rep. 4233 – Racc. 3264) per
Notaio il Dr. vende l'appartamento in Via Persona_7 Pt_1
Francesco Cilea n. 125 per un importo di € 465.000,00 (ALL.10);
▪ In data 17.01.2019 con atto di compravendita (Rep. 9255 – Racc. 6517) per
Notaio il Dr. acquista l'usufrutto vitalizio di un Persona_8 Pt_1 appartamento sito in Napoli alla Via Adolfo Omodeo n. 107 per un importo di
€ 163.500,00 (ALL. 11).
o Le predette operazioni immobiliari hanno determinato l'incasso della somma di euro
510.000,00, che al netto dell'acquisto per l'usufrutto dell'immobile di Via Omodeo
107, pari ad euro 163.500,00, determina la considerevole plusvalenza di EURO
346.500,00 in soli quattro anni tra il 2015 e il 2019)
k) il ricorrente continua a svolgere con profitto la propria attività professionale di pneumologo in ambito privato con studio in Napoli alla Via Arenaccia n. 116, come pubblicizza sull'App Web “Mio Dottore”, da cui emerge che il Dr. ha Pt_1 accumulato ben 192 recensioni di pazienti, pari ad altrettante visite effettuate nel solo primo anno di quiescenza, con un considerevole ritorno economico da aggiungere al trattamento pensionistico. (ALL.13).
Così ricostruiti i termini della vicenda si rileva che la costituzione tardiva della convenuta ha comportato le decadenze di cui agli art 38 e 167 cpc, ma non già ha pregiudicato il diritto di difesa che permea tutto l'iter processuale e ne rappresenta uno dei principi cardine.
Si rileva in via preliminare che secondo la consolidata giurisprudenza, la modifica dell'assegno può essere richiesta esclusivamente al ricorrere di “giustificati motivi”, ossia di fatti nuovi, effettivi e rilevanti, che abbiano concretamente inciso sulle condizioni reddituali e patrimoniali degli ex coniugi, non potendo il Tribunale adito procedere a una rivalutazione complessiva dei presupposti già esaminati in passato, dovendosi limitare a verificare come e in che misura le circostanze sopraggiunte
6 abbiano alterato il precedente equilibrio economico, adeguando di conseguenza l'entità dell'assegno o revocando lo stesso;
soprattutto laddove, come nel caso di specie, le condizioni di divorzio derivino da un accordo delle parti recepito nella sentenza, ove liberamente le parti hanno ritenuto sussistenti i presupposti per la spettanza dell'assegno divorzile. (Cassazione civile, sez. I, ordinanza 21 marzo
2024, n. 7650).
Va da sé che il semplice mutamento dei criteri giurisprudenziali in materia di assegno divorzile non integra di per sé un “giustificato motivo”, poiché è indispensabile riscontrare sempre un effettivo deterioramento o miglioramento della situazione economica rispetto al momento del divorzio all'esito di un esame comparativo delle rispettive situazioni economiche, in modo da stabilire se i cambiamenti intervenuti siano realmente tali da giustificare una variazione dell'assetto economico post matrimoniale. ( da Cass., 1645/2023; 354 /2023, 1482 /2025).
Quanto alla prova della relazione sentimentale che legherebbe la a si rileva che CP_1 Persona_2
l'attore ha prodotto esclusivamente una relazione investigativa che reca un'intestazione ma non CP_4
sfugge al Collegio che tale relazione:
▪ non risulta sottoscritta,
▪ non risultano allegati alla stessa rilievi fotografici/filmati redatti nel corso dei riferiti appostamenti presso la abitazione del Signore;
▪ non reca alcuna indicazione in ordine all'autore la cui identità non è dato evincere né in intestazione né nella parte conclusiva in quanto la relazione in oggetto non è sottoscritta,
Ma vi è di più ! non risultava indicato dall'attore quale teste da escutere alcun soggetto riconducibile a tale attività investigativa.
Invero il indicava esclusivamente quali testi la sua attuale moglie e la figlia;
la Pt_1 Per_1 testimonianza di quest'ultima - che avrebbe potuto con ogni evidenza, in quanto convivente con la madre, essere teste privilegiato in ordine alla prospettazione attorea - correttamente non è stata ammessa in difetto di indicazione dei relativi capitoli di prova (al pari di quella della ) . Parte_2
Alcun rilievo ai fini del decidere può assumere la situazione sanitaria del , in quanto lo stesso Pt_1
pur se ha offerto prova delle patologie da cui affetto (non certo invalidanti) non ha offerto alcuna prova delle spese ad esse collegate.
Alcun rilievo assumono neanche i documentati impegni finanziari assunti successivamente al divorzio, assunti cioè nella consapevolezza della sussistenza degli obblighi di versamento dell'assegno divorzile in favore della CP_1
In ordine poi al dedotto peggioramento della propria condizione patrimoniale -reddituale si evince che l'attore non deposita la documentazione reddituale relativa all'epoca del divorzio ma si limita a
7 depositare statino pensionistico ENPAM e busta paga ottobre 2022 marzo 2023 a riprova della attuale percezione di importi inferiori rispetto a quelli anteriormente percepiti nonché deposita, solo in data
6.2.25, dichiarazione dei redditi anno 2022 (periodo di imposta 2021) e anno 2023 (periodo di imposta
2022)
L'attore non deposita, alla luce del pensionamento nel luglio 2023, dichiarazione dei redditi 2024 relativa al periodo d'imposta 2023.
Quanto poi agli estratti conto depositati si rileva - sia dal conto postapay ma soprattutto dal conto
BNL - lo svolgimento da parte del di attività privata che è dato evincere, non tanto dalle Pt_1
ricariche postapay, quanto soprattutto dai bonifici sumup , frutto di pagamenti elettronici pos in entrata.
A ciò si aggiunga che stante l'attuale stato di quiescenza il può, con ogni evidenza dedicarsi Pt_1
maggiormente all'attività privata (di medico specialista pneumologo) la cui entità – rectius il cui reddito- non risulta documentato stante il mancato deposito della dichiarazione dei redditi 2024 (anno di imposta 2023) ; attività privata che deve ritenersi particolarmente intensa così come documentato dalla produzione di parte convenuta relativa all'app mio dottore.
Si rileva infine che a fronte del reddito più elevato percepito dai medici di medicina generale, gli stessi devono però sostenere elevate spese per la gestione dell'attività professionale (la locazione dello studio ove non di proprietà , lo stipendio del personale assistente e di segreteria impiegato presso lo studio medico nonché lo stipendio dei medici sostituti durante i periodi di malattia o ferie) ovvero costi di gestione variabili da soggetto a soggetto, anche in relazione alla capacità di snellirli facendo ricorso a sowftwarw di gestione spècifici, ma comunque sempre certamente significativi .
Il Collegio ritiene che per le ragioni sopra esposte non risulta documentata in modo fedele e puntuale l'attuale situazione reddituale dell'attore che percepisce l'importo pensionistico inferiore rispetto al reddito percepito anteriormente , ma non deve però sostenere gli elevati costi di gestione dell'attività professionale e può dedicarsi con maggiori disponibilità di tempo all'attività privata;
per non tacere poi delle produzioni di parte convenuta (6, 10,11, come sopra riportate sub J) che depongono in senso contrario rispetto alla diminuita capacità reddituale e patrimoniale dell'attore come dallo stesso rappresentato.
Quanto alla non risulta provato dall'attore quanto asserito dub 9) né tantomeno dalla CP_1
convenuta quanto asserito sub b) : è però incontestabile che la convenuta non ha entrate da reddito da lavoro tal da ritenere modificato in meius la sua posizione reddituale (non potendo attribuirsi alcun rilievo in merito alle foto prodotte dall'attore).
La domanda attorea va pertanto rigettata con conseguente condanna del al pagamento delle Pt_1
spese processuali sostenute da parte convenuta secondo il criterio della soccombenza come indicato
8 in dispositivo calcolando Fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisionale ridotta del 50% ex art. 4 comma 1 D.M. 55/14, calcolate sulla base dei valori medi relativi allo scaglione di riferimento-valore indeterminabile (da € 26.001 a € 52.000),
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa o ulteriore domanda anche istruttoria, così provvede:
• Rigetta il ricorso;
• condanna l'attore al pagamento delle spese processuali sostenute dalla convenuta che liquida in complessivi euro 3808,00, oltre spese ed accessori come per legge .
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 14.2.25
Il Presidente estensore dr.ssa V Rosetti
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