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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/03/2025, n. 1407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1407 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N.9578/2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Camilla
Stefanizzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1
CON GLI AVV.TI PERONE F.F., BORDONE A. PERUCCO P.
RICORRENTE
CONTRO
P.I. ) Controparte_1 P.IVA_1
CON L'AVV. BARSANTI R.
RESISTENTE
RAGI ONI I N FATT O E IN DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato il 31/07/2024, conveniva in giudizio avanti al Parte_1
Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – Controparte_1
chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:
“A. determinare in € 1.329,61 la retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto del ricorrente, o comunque nella diversa misura che dovesse risulterà dovuta ad esito del giudizio o che si riterrà equa e/o di giustizia;
B. accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza del
licenziamento intimato al ricorrente, e di conseguenza:
- in via principale: ritenuta applicabile alla fattispecie in esame la disciplina di cui all'art. 2, primo
e secondo comma, del D.Lgs. n. 23/2015, ordinare alla società convenuta la reintegrazione del ricorrente nel proprio posto di lavoro, e condannare altresì la stessa convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento nullo e/o inefficace, stabilendo un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito nel periodo di estromissione per lo svolgimento di altre attività lavorative, tenuto conto che la retribuzione utile ammonta ad € 1.329,61, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per il medesimo periodo, o comunque nella diversa misura che risulterà dovuta ad esito del giudizio o che si riterrà equa e/o di giustizia;
- in via subordinata: nell'ipotesi di ritenuta applicabilità alla fattispecie della disciplina di cui all'art.
3, secondo comma, del D.Lgs. n. 23/2015, condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito nel periodo di estromissione per lo svolgimento di altre attività lavorative, in misura non superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, tenuto conto che la retribuzione utile ammonta ad €
1.329,61, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per il medesimo periodo, o comunque nella diversa misura che risulterà dovuta ad esito del giudizio o che si riterrà equa e/o di giustizia;
- in via ulteriormente subordinata: nell'ipotesi di ritenuta applicabilità alla fattispecie della disciplina risarcitoria di cui all'art. 3, primo comma, del D.Lgs. n. 23/2015, condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva nella misura di trentasei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, tenuto conto che la retribuzione utile ammonta ad € 1.329,61, oltre all'indennità sostitutiva del preavviso prevista dal
CCNL di riferimento in quindici giorni di retribuzione, o comunque nella diversa misura che risulterà dovuta ad esito del giudizio o che si riterrà equa e/o di giustizia”.
Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari.
si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del Controparte_1
ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Istruita la causa con l'acquisizione della documentazione prodotta, all'udienza odierna, dopo la discussione, il Giudice la decideva pronunciando dispositivo di sentenza ex art. 429 primo comma c.p.c.
2. E' pacifico in giudizio e documentale che il ricorrente è stato assunto il 1° novembre 2021 da
(doc. 1 ricorso), con mansioni di giardiniere e con inquadramento Controparte_1
al livello D1 secondo il CCNL Servizi Anpit Cisal, con contratto a tempo pieno e indeterminato (doc.
2 ricorso).
Il ricorrente ha dedotto di essere stato licenziato verbalmente dal proprio responsabile in data 30 dicembre 2023, il quale gli avrebbe comunicato di non rientrare più in servizio una volta CP_2
terminato il periodo di malattia (v. certificato medico prodotto sub doc. 3 ricorso).
ha dedotto di aver appreso al Centro per l'Impiego di Busto Arsizio che la società Parte_1
convenuta aveva comunicato agli organi istituzionali competenti che il rapporto di lavoro era cessato il 31 dicembre 2023 a causa di “licenziamento per giustificato motivo oggettivo” (doc. 4 ricorso).
Secondo la propria prospettazione di fatto, dunque, in mancanza di licenziamento in forma scritta il ricorrente ha chiesto la tutela prevista per il licenziamento in forma orale e dunque la reintegra nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 23/2015. 3. Parte convenuta non ha contestato il fatto che il rapporto sia cessato ma ha negato che ciò sia dovuto ad una scelta datoriale, affermando che il lavoratore, contattato dall'azienda durante la malattia, avrebbe comunicato di non essere intenzionato a rientrare al lavoro. Non sarebbe dunque intervenuto alcun licenziamento.
Nella memoria di costituzione la convenuta ha affermato: “Al termine del suo stato di malattia, in coincidenza con le festività natalizie del 2023, il ricorrente ha comunicato di non voler più svolgere la sua attività lavorativa in favore della Società convenuta”. La datrice di lavoro inoltre ha espressamente contestato che il ricorrente “in data 30 dicembre 2023 venne licenziato verbalmente dal suo responsabile, signor . CP_2
A supporto della propria prospettazione di fatto la convenuta ha così argomentato: “A quanto consta, dopo la cessazione del rapporto di lavoro alle dipendenze della Società convenuta, il ricorrente ha sia percepito l'indennità mensile di disoccupazione Naspi, sia prestato attività lavorativa in favore di soggetti terzi con conseguente percezione di relative retribuzioni.
In ogni caso, al riguardo, privo di pregio è il certificato ex adverso allegato sub doc. n. 3, in quanto successivo – anche e soprattutto nella prognosi – alla manifestazione di volontà del ricorrente di non voler più prestare la sua attività in favore della Società convenuta.”
4. Le difese della datrice di lavoro appaiono intrinsecamente contraddittorie.
Va osservato al riguardo che il licenziamento orale del ricorrente in data 30 dicembre 2023 da parte del responsabile non è stato utilmente contestato, posto che la società non ha chiarito in CP_2
quali circostanze di tempo e di luogo, con quali modalità e a chi il ricorrente avrebbe comunicato la propria intenzione di non rientrare al lavoro.
D'altra parte, gli argomenti a supporto che la convenuta ha richiamato a supporto della propria tesi difensiva appaiono inconferenti: infatti, né la percezione della Naspi né lo svolgimento di attività lavorativa in favore di terzi in costanza di Naspi sono circostanze idonee a dimostrare che il ricorrente abbia posto fine al rapporto per propria scelta. Soprattutto, la prospettazione della convenuta è smentita dalla documentazione prodotta ossia dal modello UNILAV inviato dal datore di lavoro ove risulta che il rapporto è cessato per “licenziamento per giustificato motivo oggettivo”.
È pur vero che una simile dichiarazione non ha l'efficacia di prova legale attribuita alla confessione dall'art. 2730 c.c. in quanto non è rivolta alla controparte, ma ad un terzo
Tuttavia, l'art. 2735 c.c. prevede che: “La confessione stragiudiziale fatta alla parte o a chi la rappresenta ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale. Se è fatta a un terzo o se è contenuta in un testamento, è liberamente apprezzata dal giudice”.
Il documento, dunque, pur non assurgendo a prova legale, non può dirsi per certo irrilevante in relazione al thema probandum.
Nel caso concreto, il Tribunale ritiene che, unitamente a tutte le altre circostanze, la dichiarazione resa all' in merito alla causa di cessazione del rapporto comprovi la tesi sostenuta dal ricorrente, CP_3
ossia di cessazione del rapporto di lavoro per volontà datoriale.
In effetti, la datrice di lavoro non è stata in grado di chiarire, come sarebbe stato suo onere, per quale ragione avrebbe inviato all' una comunicazione di contenuto falso. CP_3
5. Accertato che il rapporto di lavoro è cessato per volontà datoriale e, considerato che è pacifica in giudizio l'assenza di qualsivoglia atto scritto di cessazione del rapporto proveniente dalla datrice di lavoro, il ricorrente ha diritto alla tutela prevista per il licenziamento in forma orale;
invero, ai sensi dell'art. 2, co. 1 e co. 2 del d. lgs. 23/2015: “Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio a norma dell'articolo 15 della legge 20 maggio
1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità di cui al comma 3. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale. Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali”.
La retribuzione cui avere riguardo per il calcolo dell'indennità risarcitoria è pari a euro 1.329,61, importo dedotto in ricorso e non utilmente contestato dalla convenuta. Come esplicitato nell'atto introduttivo, l'importo sopra indicato è calcolato con riguardo agli “elementi fissi della retribuzione” indicati in busta paga pari a euro 1227,33 moltiplicati per il numero di mensilità ossia 13, diviso per
12. L'inferiore importo della paga base indicato nel contratto individuale di lavoro, al contrario di quanto sostenuto dalla datrice di lavoro, non mina la correttezza del calcolo di parte ricorrente in cui si tiene conto anche di ulteriori elementi fissi della retribuzione.
6. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. Accerta e dichiara l'inefficacia del licenziamento intimato oralmente al ricorrente in data
31.12.2024 e ordina alla società convenuta la reintegrazione del ricorrente nel proprio posto di lavoro;
2. Dichiara tenuta e condanna la convenuta, in persona del rappresentante pro tempore, CP_4
al pagamento di un'indennità pari all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
TFR pari ad € 1.329,61dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il predetto periodo;
3. Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite pari ad € 2.109,00, oltre accessori,
IVA e CPA, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari BORDONE A. CP_5
PERUCCO P.
Sentenza esecutiva.
Milano,
25/03/2025
Il Giudice
Camilla Stefanizzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Camilla
Stefanizzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1
CON GLI AVV.TI PERONE F.F., BORDONE A. PERUCCO P.
RICORRENTE
CONTRO
P.I. ) Controparte_1 P.IVA_1
CON L'AVV. BARSANTI R.
RESISTENTE
RAGI ONI I N FATT O E IN DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato il 31/07/2024, conveniva in giudizio avanti al Parte_1
Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – Controparte_1
chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:
“A. determinare in € 1.329,61 la retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto del ricorrente, o comunque nella diversa misura che dovesse risulterà dovuta ad esito del giudizio o che si riterrà equa e/o di giustizia;
B. accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza del
licenziamento intimato al ricorrente, e di conseguenza:
- in via principale: ritenuta applicabile alla fattispecie in esame la disciplina di cui all'art. 2, primo
e secondo comma, del D.Lgs. n. 23/2015, ordinare alla società convenuta la reintegrazione del ricorrente nel proprio posto di lavoro, e condannare altresì la stessa convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento nullo e/o inefficace, stabilendo un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito nel periodo di estromissione per lo svolgimento di altre attività lavorative, tenuto conto che la retribuzione utile ammonta ad € 1.329,61, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per il medesimo periodo, o comunque nella diversa misura che risulterà dovuta ad esito del giudizio o che si riterrà equa e/o di giustizia;
- in via subordinata: nell'ipotesi di ritenuta applicabilità alla fattispecie della disciplina di cui all'art.
3, secondo comma, del D.Lgs. n. 23/2015, condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito nel periodo di estromissione per lo svolgimento di altre attività lavorative, in misura non superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, tenuto conto che la retribuzione utile ammonta ad €
1.329,61, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per il medesimo periodo, o comunque nella diversa misura che risulterà dovuta ad esito del giudizio o che si riterrà equa e/o di giustizia;
- in via ulteriormente subordinata: nell'ipotesi di ritenuta applicabilità alla fattispecie della disciplina risarcitoria di cui all'art. 3, primo comma, del D.Lgs. n. 23/2015, condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva nella misura di trentasei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, tenuto conto che la retribuzione utile ammonta ad € 1.329,61, oltre all'indennità sostitutiva del preavviso prevista dal
CCNL di riferimento in quindici giorni di retribuzione, o comunque nella diversa misura che risulterà dovuta ad esito del giudizio o che si riterrà equa e/o di giustizia”.
Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari.
si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del Controparte_1
ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Istruita la causa con l'acquisizione della documentazione prodotta, all'udienza odierna, dopo la discussione, il Giudice la decideva pronunciando dispositivo di sentenza ex art. 429 primo comma c.p.c.
2. E' pacifico in giudizio e documentale che il ricorrente è stato assunto il 1° novembre 2021 da
(doc. 1 ricorso), con mansioni di giardiniere e con inquadramento Controparte_1
al livello D1 secondo il CCNL Servizi Anpit Cisal, con contratto a tempo pieno e indeterminato (doc.
2 ricorso).
Il ricorrente ha dedotto di essere stato licenziato verbalmente dal proprio responsabile in data 30 dicembre 2023, il quale gli avrebbe comunicato di non rientrare più in servizio una volta CP_2
terminato il periodo di malattia (v. certificato medico prodotto sub doc. 3 ricorso).
ha dedotto di aver appreso al Centro per l'Impiego di Busto Arsizio che la società Parte_1
convenuta aveva comunicato agli organi istituzionali competenti che il rapporto di lavoro era cessato il 31 dicembre 2023 a causa di “licenziamento per giustificato motivo oggettivo” (doc. 4 ricorso).
Secondo la propria prospettazione di fatto, dunque, in mancanza di licenziamento in forma scritta il ricorrente ha chiesto la tutela prevista per il licenziamento in forma orale e dunque la reintegra nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 23/2015. 3. Parte convenuta non ha contestato il fatto che il rapporto sia cessato ma ha negato che ciò sia dovuto ad una scelta datoriale, affermando che il lavoratore, contattato dall'azienda durante la malattia, avrebbe comunicato di non essere intenzionato a rientrare al lavoro. Non sarebbe dunque intervenuto alcun licenziamento.
Nella memoria di costituzione la convenuta ha affermato: “Al termine del suo stato di malattia, in coincidenza con le festività natalizie del 2023, il ricorrente ha comunicato di non voler più svolgere la sua attività lavorativa in favore della Società convenuta”. La datrice di lavoro inoltre ha espressamente contestato che il ricorrente “in data 30 dicembre 2023 venne licenziato verbalmente dal suo responsabile, signor . CP_2
A supporto della propria prospettazione di fatto la convenuta ha così argomentato: “A quanto consta, dopo la cessazione del rapporto di lavoro alle dipendenze della Società convenuta, il ricorrente ha sia percepito l'indennità mensile di disoccupazione Naspi, sia prestato attività lavorativa in favore di soggetti terzi con conseguente percezione di relative retribuzioni.
In ogni caso, al riguardo, privo di pregio è il certificato ex adverso allegato sub doc. n. 3, in quanto successivo – anche e soprattutto nella prognosi – alla manifestazione di volontà del ricorrente di non voler più prestare la sua attività in favore della Società convenuta.”
4. Le difese della datrice di lavoro appaiono intrinsecamente contraddittorie.
Va osservato al riguardo che il licenziamento orale del ricorrente in data 30 dicembre 2023 da parte del responsabile non è stato utilmente contestato, posto che la società non ha chiarito in CP_2
quali circostanze di tempo e di luogo, con quali modalità e a chi il ricorrente avrebbe comunicato la propria intenzione di non rientrare al lavoro.
D'altra parte, gli argomenti a supporto che la convenuta ha richiamato a supporto della propria tesi difensiva appaiono inconferenti: infatti, né la percezione della Naspi né lo svolgimento di attività lavorativa in favore di terzi in costanza di Naspi sono circostanze idonee a dimostrare che il ricorrente abbia posto fine al rapporto per propria scelta. Soprattutto, la prospettazione della convenuta è smentita dalla documentazione prodotta ossia dal modello UNILAV inviato dal datore di lavoro ove risulta che il rapporto è cessato per “licenziamento per giustificato motivo oggettivo”.
È pur vero che una simile dichiarazione non ha l'efficacia di prova legale attribuita alla confessione dall'art. 2730 c.c. in quanto non è rivolta alla controparte, ma ad un terzo
Tuttavia, l'art. 2735 c.c. prevede che: “La confessione stragiudiziale fatta alla parte o a chi la rappresenta ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale. Se è fatta a un terzo o se è contenuta in un testamento, è liberamente apprezzata dal giudice”.
Il documento, dunque, pur non assurgendo a prova legale, non può dirsi per certo irrilevante in relazione al thema probandum.
Nel caso concreto, il Tribunale ritiene che, unitamente a tutte le altre circostanze, la dichiarazione resa all' in merito alla causa di cessazione del rapporto comprovi la tesi sostenuta dal ricorrente, CP_3
ossia di cessazione del rapporto di lavoro per volontà datoriale.
In effetti, la datrice di lavoro non è stata in grado di chiarire, come sarebbe stato suo onere, per quale ragione avrebbe inviato all' una comunicazione di contenuto falso. CP_3
5. Accertato che il rapporto di lavoro è cessato per volontà datoriale e, considerato che è pacifica in giudizio l'assenza di qualsivoglia atto scritto di cessazione del rapporto proveniente dalla datrice di lavoro, il ricorrente ha diritto alla tutela prevista per il licenziamento in forma orale;
invero, ai sensi dell'art. 2, co. 1 e co. 2 del d. lgs. 23/2015: “Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio a norma dell'articolo 15 della legge 20 maggio
1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità di cui al comma 3. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale. Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali”.
La retribuzione cui avere riguardo per il calcolo dell'indennità risarcitoria è pari a euro 1.329,61, importo dedotto in ricorso e non utilmente contestato dalla convenuta. Come esplicitato nell'atto introduttivo, l'importo sopra indicato è calcolato con riguardo agli “elementi fissi della retribuzione” indicati in busta paga pari a euro 1227,33 moltiplicati per il numero di mensilità ossia 13, diviso per
12. L'inferiore importo della paga base indicato nel contratto individuale di lavoro, al contrario di quanto sostenuto dalla datrice di lavoro, non mina la correttezza del calcolo di parte ricorrente in cui si tiene conto anche di ulteriori elementi fissi della retribuzione.
6. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. Accerta e dichiara l'inefficacia del licenziamento intimato oralmente al ricorrente in data
31.12.2024 e ordina alla società convenuta la reintegrazione del ricorrente nel proprio posto di lavoro;
2. Dichiara tenuta e condanna la convenuta, in persona del rappresentante pro tempore, CP_4
al pagamento di un'indennità pari all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
TFR pari ad € 1.329,61dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il predetto periodo;
3. Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite pari ad € 2.109,00, oltre accessori,
IVA e CPA, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari BORDONE A. CP_5
PERUCCO P.
Sentenza esecutiva.
Milano,
25/03/2025
Il Giudice
Camilla Stefanizzi