Art. 26. Semplificazioni in materia di trasporto di animali 1. All' articolo 56 del codice della strada , di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
« 4-bis. I rimorchi di cui al comma 2, lettera b), possono essere utilizzati, se allestiti permanentemente con speciali attrezzature, fermi i limiti di sagoma o massa stabiliti negli articoli 61 e 62, previa autorizzazione rilasciata dal servizio veterinario territorialmente competente ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto, e ai sensi dell'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 20 marzo 2008, sulla medesima materia, anche per il trasporto di animali vivi ». Note all'art. 26:
- Si riporta l'articolo 56, del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , come modificato dalla presente legge:
«Art. 56 (Rimorchi). - 1. Ad eccezione di quanto stabilito dal comma 1, lettera e) e dal comma 2 dell'articolo 53, I rimorchi sono veicoli destinati ad essere trainati dagli autoveicoli di cui al comma 1 dell'art. 54 e dai filoveicoli di cui all'art. 55, con esclusione degli autosnodati.
2. I rimorchi si distinguono in:
a) rimorchi per trasporto di persone, limitatamente ai rimorchi con almeno due assi ed ai semirimorchi;
b) rimorchi per trasporto di cose;
c) rimorchi per trasporti specifici, caratterizzati ai sensi della lettera f) dell'art. 54;
d) rimorchi ad uso speciale, caratterizzati ai sensi delle lettere g) e h) dell'art. 54;
e) caravan: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, aventi speciale carrozzeria ed attrezzati per essere adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo;
f) rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, muniti di specifica attrezzatura atta al trasporto di attrezzature turistiche e sportive, quali imbarcazioni, alianti od altre.
3. I semirimorchi sono veicoli costruiti in modo tale che una parte di essi si sovrapponga all'unita' motrice e che una parte notevole della sua massa o del suo carico sia sopportata da detta motrice.
4. I carrelli appendice a non piu' di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili, e trainabili da motoveicoli di cui all'articolo 53 e da autoveicoli di cui all'art. 54, comma 1, esclusi quelli indicati nelle lettere h), i) ed l), si considerano parti integranti di questi purche' rientranti nei limiti di sagoma e di massa previsti dagli articoli 61 e 62 e dal regolamento.
4-bis. I rimorchi di cui al comma 2, lettera b), possono essere utilizzati, se allestiti permanentemente con speciali attrezzature, fermi i limiti di sagoma o massa stabiliti ne-gli articoli 61 e 62, previa autorizzazione rilasciata dal servizio veterinario territorialmente competente ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto, e ai sensi dell'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 20 marzo 2008, sulla medesima materia, anche per il trasporto di animali vivi».
« 4-bis. I rimorchi di cui al comma 2, lettera b), possono essere utilizzati, se allestiti permanentemente con speciali attrezzature, fermi i limiti di sagoma o massa stabiliti negli articoli 61 e 62, previa autorizzazione rilasciata dal servizio veterinario territorialmente competente ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto, e ai sensi dell'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 20 marzo 2008, sulla medesima materia, anche per il trasporto di animali vivi ». Note all'art. 26:
- Si riporta l'articolo 56, del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , come modificato dalla presente legge:
«Art. 56 (Rimorchi). - 1. Ad eccezione di quanto stabilito dal comma 1, lettera e) e dal comma 2 dell'articolo 53, I rimorchi sono veicoli destinati ad essere trainati dagli autoveicoli di cui al comma 1 dell'art. 54 e dai filoveicoli di cui all'art. 55, con esclusione degli autosnodati.
2. I rimorchi si distinguono in:
a) rimorchi per trasporto di persone, limitatamente ai rimorchi con almeno due assi ed ai semirimorchi;
b) rimorchi per trasporto di cose;
c) rimorchi per trasporti specifici, caratterizzati ai sensi della lettera f) dell'art. 54;
d) rimorchi ad uso speciale, caratterizzati ai sensi delle lettere g) e h) dell'art. 54;
e) caravan: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, aventi speciale carrozzeria ed attrezzati per essere adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo;
f) rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, muniti di specifica attrezzatura atta al trasporto di attrezzature turistiche e sportive, quali imbarcazioni, alianti od altre.
3. I semirimorchi sono veicoli costruiti in modo tale che una parte di essi si sovrapponga all'unita' motrice e che una parte notevole della sua massa o del suo carico sia sopportata da detta motrice.
4. I carrelli appendice a non piu' di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili, e trainabili da motoveicoli di cui all'articolo 53 e da autoveicoli di cui all'art. 54, comma 1, esclusi quelli indicati nelle lettere h), i) ed l), si considerano parti integranti di questi purche' rientranti nei limiti di sagoma e di massa previsti dagli articoli 61 e 62 e dal regolamento.
4-bis. I rimorchi di cui al comma 2, lettera b), possono essere utilizzati, se allestiti permanentemente con speciali attrezzature, fermi i limiti di sagoma o massa stabiliti ne-gli articoli 61 e 62, previa autorizzazione rilasciata dal servizio veterinario territorialmente competente ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto, e ai sensi dell'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 20 marzo 2008, sulla medesima materia, anche per il trasporto di animali vivi».