TRIB
Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 07/11/2024, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Marsala
Sezione civile
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott. Antonino Campanella Giudice relatore dott. Giampaolo Bellofiore Giudice letti gli atti del procedimento iscritto al N. 22-1/2024 PU, udita la relazione del Giudice relatore e sciogliendo la riserva dallo stesso assunta all'udienza che precede, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA dichiarativa della liquidazione giudiziale di:
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, partita IVA , con sede CP_1 P.IVA_1
in Mazara del Vallo, lungomare San Vito
Motivi della decisione
1. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, essendo la sede principale dell'impresa debitrice - coincidente fino a prova contraria con la sede legale (cfr., tra le tante, Cass. civ., sez. un., n. 15872/2013; Cass. civ., n. 23719/2014) - sita a Mazara del Vallo, Comune che rientra nel circondario di competenza di questo Tribunale, da oltre un anno prima dell'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di liquidazione giudiziale.
2. Il ricorso ed il decreto di convocazione, non potuti notificare dalla Cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata della società, né dall'ufficiale giudiziario con le modalità di cui all'art. 107, comma 1, d.P.R. n. 1229/1959, sono poi stati regolarmente notificati, ai sensi dell'art. 40, comma
8, CCI, mediante deposito nella casa comunale della sede legale dell'impresa (Mazara del Vallo) che risulta iscritta nel Registro delle Imprese.
3. La legittimazione a proporre ricorso per dichiarazione di liquidazione giudiziale non presuppone necessariamente l'accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante, stante che l'accertamento della effettiva esistenza del credito, in ambito concorsuale, è riservato al procedimento di verifica dello stato passivo, al quale anche chi abbia chiesto la dichiarazione di liquidazione giudiziale, allegando di essere creditore, ha
1 l'onere di partecipare per divenire creditore concorrente (Cass. civ., sez. un., n. 1521/2013 e Cass. civ., n. 21144/2020).
Quindi, come precisato dalla Corte di Cassazione l'accertamento non si fonda sull'esistenza del credito, ma sulla sussistenza dei presupposti della liquidazione giudiziale, tant'è che il creditore istante ha comunque l'onere di presentare domanda di ammissione al passivo, sicché la domanda di liquidazione giudiziale integra un'azione a contenuto meramente processuale, rispetto alla quale l'accertamento del credito si pone, appunto, come incidentale, ai fini della legittimazione al ricorso
(già, in materia di fallimento, Cass. civ., n. 23420/2016).
Pertanto, il credito ai fini della legittimazione può anche non risultare da un titolo esecutivo o da un provvedimento monitorio del giudice, ed essere perfino oggetto di contestazione da parte del debitore, atteso che la verifica che deve essere compiuta dal Tribunale ha lo scopo di accertare la ricorrenza dello stato di insolvenza senza alcuna idoneità all'efficacia di giudicato, quanto all'esistenza e titolarità del credito.
Venendo al caso in esame, sussiste la legittimazione attiva di parte ricorrente, i cui crediti sono fondati su fatture, documenti di trasporto e su contratto avente data certa.
4. La società intimata è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121
CCI, svolgendo attività di natura commerciale: commercio all'ingrosso e al dettaglio di tutti i generi, articoli e prodotti alimentari e non alimentari, come risulta dall'oggetto sociale indicato nella visura camerale versata in atti.
5. Sotto il profilo probatorio, deve darsi seguito all'insegnamento giurisprudenziale - emerso sotto la vigenza della legge fallimentare (Cass. civ., n. 7372/2018) ed applicabile alla liquidazione giudiziale, stante il tenore dell'art. 121 CCI - che addossa al debitore intimato l'onere di dimostrare il mancato superamento dei limiti indicati dall'art. 2, comma 1, lett. d), CCI.
La società intimata, non essendosi costituita, non ha contestato né fornito alcuna prova in ordine all'eventuale mancato superamento della soglia per la dichiarazione di liquidazione giudiziale negli ultimi tre anni anteriori alla dichiarazione di liquidazione giudiziale. A tal riguardo, infatti, l'ultimo bilancio depositato nel Registro delle Imprese risale al 2017. In conclusione, la società intimata non ha provato il mancato superamento dei limiti dimensionali negli ultimi tre esercizi.
6. L'istruttoria ha evidenziato l'esistenza di debiti scaduti e non pagati per un importo superiore alla soglia di € 30.000,00, tenuto conto dei crediti indicati nel ricorso e dell'esposizione debitoria CP_ riferita dall' (nota depositata nel fascicolo telematico il 5 giugno 2024) e dal concessionario per la riscossione [cfr. nota dell' , depositata nel fascicolo telematico il Controparte_3
28 maggio 2024].
2 Quanto al requisito oggettivo di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), CCI, va osservato che lo stato di insolvenza di risulta desumibile: 1) dall'esito infruttuoso del tentativo di recupero del credito CP_1 della ricorrente;
2) dall'esposizione debitoria segnalata dalla società; 3) dalla irreperibilità del legale rappresentante presso la sede legale;
4) dal mancato deposito dei bilanci successivi al 2017. Alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni. Sussistono i presupposti soggettivi ed oggettivi per la dichiarazione di liquidazione giudiziale;
P.Q.M.
tenuto conto nella nomina del curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di in persona del suo legale rappresentante pro tempore, partita IVA , con sede CP_1 P.IVA_1
in Mazara del Vallo, lungomare San Vito
NOMINA
Giudice delegato, il dott. Giampaolo Bellofiore
NOMINA
Curatore, l'Avv. Maria Luisa Petruzzo, del Foro di Marsala, che, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina.
Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Ordina
3 all'imprenditore sottoposto a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c. - nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI.
Stabilisce il giorno 06 marzo 2025, ore 09:45, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice delegato.
Assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dell'imprenditore sottoposto a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata.
Avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, comma
3, CCI.
Segnala al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso di CP_1
Dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 D.P.R. n. 115 del
2002.
Dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore ed a parte ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, comma 4, CCI.
4 Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale ordinario di Marsala, in data
31 ottobre 2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Antonino Campanella Michele Ruvolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice estensore Antonino Campanella e dal Presidente Michele Ruvolo.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Marsala
Sezione civile
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott. Antonino Campanella Giudice relatore dott. Giampaolo Bellofiore Giudice letti gli atti del procedimento iscritto al N. 22-1/2024 PU, udita la relazione del Giudice relatore e sciogliendo la riserva dallo stesso assunta all'udienza che precede, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA dichiarativa della liquidazione giudiziale di:
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, partita IVA , con sede CP_1 P.IVA_1
in Mazara del Vallo, lungomare San Vito
Motivi della decisione
1. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, essendo la sede principale dell'impresa debitrice - coincidente fino a prova contraria con la sede legale (cfr., tra le tante, Cass. civ., sez. un., n. 15872/2013; Cass. civ., n. 23719/2014) - sita a Mazara del Vallo, Comune che rientra nel circondario di competenza di questo Tribunale, da oltre un anno prima dell'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di liquidazione giudiziale.
2. Il ricorso ed il decreto di convocazione, non potuti notificare dalla Cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata della società, né dall'ufficiale giudiziario con le modalità di cui all'art. 107, comma 1, d.P.R. n. 1229/1959, sono poi stati regolarmente notificati, ai sensi dell'art. 40, comma
8, CCI, mediante deposito nella casa comunale della sede legale dell'impresa (Mazara del Vallo) che risulta iscritta nel Registro delle Imprese.
3. La legittimazione a proporre ricorso per dichiarazione di liquidazione giudiziale non presuppone necessariamente l'accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante, stante che l'accertamento della effettiva esistenza del credito, in ambito concorsuale, è riservato al procedimento di verifica dello stato passivo, al quale anche chi abbia chiesto la dichiarazione di liquidazione giudiziale, allegando di essere creditore, ha
1 l'onere di partecipare per divenire creditore concorrente (Cass. civ., sez. un., n. 1521/2013 e Cass. civ., n. 21144/2020).
Quindi, come precisato dalla Corte di Cassazione l'accertamento non si fonda sull'esistenza del credito, ma sulla sussistenza dei presupposti della liquidazione giudiziale, tant'è che il creditore istante ha comunque l'onere di presentare domanda di ammissione al passivo, sicché la domanda di liquidazione giudiziale integra un'azione a contenuto meramente processuale, rispetto alla quale l'accertamento del credito si pone, appunto, come incidentale, ai fini della legittimazione al ricorso
(già, in materia di fallimento, Cass. civ., n. 23420/2016).
Pertanto, il credito ai fini della legittimazione può anche non risultare da un titolo esecutivo o da un provvedimento monitorio del giudice, ed essere perfino oggetto di contestazione da parte del debitore, atteso che la verifica che deve essere compiuta dal Tribunale ha lo scopo di accertare la ricorrenza dello stato di insolvenza senza alcuna idoneità all'efficacia di giudicato, quanto all'esistenza e titolarità del credito.
Venendo al caso in esame, sussiste la legittimazione attiva di parte ricorrente, i cui crediti sono fondati su fatture, documenti di trasporto e su contratto avente data certa.
4. La società intimata è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121
CCI, svolgendo attività di natura commerciale: commercio all'ingrosso e al dettaglio di tutti i generi, articoli e prodotti alimentari e non alimentari, come risulta dall'oggetto sociale indicato nella visura camerale versata in atti.
5. Sotto il profilo probatorio, deve darsi seguito all'insegnamento giurisprudenziale - emerso sotto la vigenza della legge fallimentare (Cass. civ., n. 7372/2018) ed applicabile alla liquidazione giudiziale, stante il tenore dell'art. 121 CCI - che addossa al debitore intimato l'onere di dimostrare il mancato superamento dei limiti indicati dall'art. 2, comma 1, lett. d), CCI.
La società intimata, non essendosi costituita, non ha contestato né fornito alcuna prova in ordine all'eventuale mancato superamento della soglia per la dichiarazione di liquidazione giudiziale negli ultimi tre anni anteriori alla dichiarazione di liquidazione giudiziale. A tal riguardo, infatti, l'ultimo bilancio depositato nel Registro delle Imprese risale al 2017. In conclusione, la società intimata non ha provato il mancato superamento dei limiti dimensionali negli ultimi tre esercizi.
6. L'istruttoria ha evidenziato l'esistenza di debiti scaduti e non pagati per un importo superiore alla soglia di € 30.000,00, tenuto conto dei crediti indicati nel ricorso e dell'esposizione debitoria CP_ riferita dall' (nota depositata nel fascicolo telematico il 5 giugno 2024) e dal concessionario per la riscossione [cfr. nota dell' , depositata nel fascicolo telematico il Controparte_3
28 maggio 2024].
2 Quanto al requisito oggettivo di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), CCI, va osservato che lo stato di insolvenza di risulta desumibile: 1) dall'esito infruttuoso del tentativo di recupero del credito CP_1 della ricorrente;
2) dall'esposizione debitoria segnalata dalla società; 3) dalla irreperibilità del legale rappresentante presso la sede legale;
4) dal mancato deposito dei bilanci successivi al 2017. Alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni. Sussistono i presupposti soggettivi ed oggettivi per la dichiarazione di liquidazione giudiziale;
P.Q.M.
tenuto conto nella nomina del curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di in persona del suo legale rappresentante pro tempore, partita IVA , con sede CP_1 P.IVA_1
in Mazara del Vallo, lungomare San Vito
NOMINA
Giudice delegato, il dott. Giampaolo Bellofiore
NOMINA
Curatore, l'Avv. Maria Luisa Petruzzo, del Foro di Marsala, che, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina.
Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Ordina
3 all'imprenditore sottoposto a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c. - nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI.
Stabilisce il giorno 06 marzo 2025, ore 09:45, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice delegato.
Assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dell'imprenditore sottoposto a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata.
Avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, comma
3, CCI.
Segnala al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso di CP_1
Dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 D.P.R. n. 115 del
2002.
Dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore ed a parte ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, comma 4, CCI.
4 Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale ordinario di Marsala, in data
31 ottobre 2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Antonino Campanella Michele Ruvolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice estensore Antonino Campanella e dal Presidente Michele Ruvolo.
5