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Sentenza 18 dicembre 2024
Sentenza 18 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/12/2024, n. 46554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46554 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da De NO AL, nato il [...] a [...] e OC NI, nata il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 06/03/2024 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Cinzia Vergine;
lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Procuratore generale, Cinzia Parasporo, che ha invocato declaratoria di l'inammissibilità del ricorso preso atto della dichiarazione di rinuncia al gravame resa 1'11 novembre 2024 dal difensore e procuratore speciale dei sigg.ri De NO AL e OC NI, RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza del 6 marzo 2024 il Tribunale di Napoli, nel procedimento di incidente di esecuzione promosso nell'interesse dei ricorrenti in qualità di Penale Sent. Sez. 3 Num. 46554 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: VERGINE CINZIA Data Udienza: 27/11/2024 comproprietari dell'immobile sito in Casoria (NA), alla via Indipendenza n. 41 - Piano 5°- Int. 19, teso ad ottenere la revoca degli ordini di demolizione di cui ai procedimenti RESA n. 66/2005 e 648/2007, ha rigettato l'istanza. Ha osservato il Tribunale che De NO e OC sono proprietari di due delle 23 unità immobiliari in cui SO LU, loro dante causa, ha illegittimamente frazionato un unico immobile abusivo;
che per le dedotte 23 unità immobiliari risultano presentate 14 istanze di condono da soggetti estranei all'abuso; che tra il 1996 ed il 1997 tutti i promittenti acquirenti hanno fatto rinuncia all'acquisto e SC LU è subentrato nella titolarità delle istanze di condono pendenti;
che gli odierni ricorrenti, che hanno acquistato l'immobile sulla base di un'istanza di condono ancora non definita, certamente erano a conoscenza del pregiudizio che gravava sull'immobile. Il Tribunale è prevenuto pertanto al rigetto, premesso che la sanzione della demolizione non ha carattere punitivo, ritenuto rispettato l'invocato canone di proporzionalità asseritamente violato e considerato che il permesso di costruire n. 41, rilasciato il 10 febbraio 2015, deve ritenersi illegittimo perché la relativa istanza titolo edilizio era stata proposta da soggetto estraneo al reato, in nessun rapporto con il bene, e richiamando la giurisprudenza di legittimità in tema di illegittimità di condoni parziali elusivi delle finalità di tutela sottesa alla norma che pone limiti alla cubatura condonabile. 2. De NO e OC, per il tramite del difensore di fiducia, hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui hanno dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale , a-mente dell'art. 606, comma 1, lett.b, cod.proc.pen.. Assumono i ricorrenti che, acquirenti della unità posta al 5° piano dell'immobile de quo, int. 19, individuato dai dedotti dati catastali , già contraenti per l'acquisto un mutuo con garanzia ipotecaria, è stato rilasciato a loro nome permesso di costruire in sanatoria il 23 settembre 2016; che approvata in data 16 dicembre 2022 dal competente ufficio pianificazione e controllo del territorio determina di spesa per far fronte all'intervento di demolizione, hanno pertanto presentato istanza di incidente di esecuzione invocando la revoca dell'ordine di demolizione rigettata con l'ordinanza impugnata. Lamentano, a proposito dell'ordinanza de qua, premessa la funzione da riconoscersi all'ordine di demolizione, non sanzionatoria ma ripristinatoria, che l'eventuale demolizione inciderebbe su persone diverse da chi ha realizzato l'abuso e a distanza di un congruo lasso di tempo dalla sua realizzazione;
invocano l'affidamento in loro generato dall'agire delle istituzioni -notaio, banca, comuni e dipendenti comunali-; censurano, in caso di esecuzione dell'ordine di demolizione, • il mancato rispetto del principio di proporzionalità della misura rispetto al diritto del privato all'abitazione, garantito dalla legislazione nazionale e comunitaria;
sottolineano la necessità di positiva valutazione dell'interventuo permesso di costruire in sanatoria. 3. Con dichiarazione resa 1'11 novembre 2024 dal difensore e procuratore speciale, avv. M.Dulvi Corcione i sigg.ri De NO AL e OC NI, hanno rinunciato al gravame. La rinuncia è tempestiva, in quanto pervenuta presso questa Corte In data 11 novembre 2024, con udienza fissata ad oggi 27 novembre 2024. La rinuncia determina l'inammissibilità del ricorso. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, per la parte privata ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare nella misura contenuta di euro 500,00: infatti, l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606 comma 3 codice di rito, ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all'impugnazione (Sez. 6, n. 26255 del 17/6/2015, Rv. 263921). CI
P.Q.M.
e Dichiara inammissibili. t ricorst, e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 novembre 2024 e stensore Il
udita la relazione svolta dal consigliere Cinzia Vergine;
lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Procuratore generale, Cinzia Parasporo, che ha invocato declaratoria di l'inammissibilità del ricorso preso atto della dichiarazione di rinuncia al gravame resa 1'11 novembre 2024 dal difensore e procuratore speciale dei sigg.ri De NO AL e OC NI, RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza del 6 marzo 2024 il Tribunale di Napoli, nel procedimento di incidente di esecuzione promosso nell'interesse dei ricorrenti in qualità di Penale Sent. Sez. 3 Num. 46554 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: VERGINE CINZIA Data Udienza: 27/11/2024 comproprietari dell'immobile sito in Casoria (NA), alla via Indipendenza n. 41 - Piano 5°- Int. 19, teso ad ottenere la revoca degli ordini di demolizione di cui ai procedimenti RESA n. 66/2005 e 648/2007, ha rigettato l'istanza. Ha osservato il Tribunale che De NO e OC sono proprietari di due delle 23 unità immobiliari in cui SO LU, loro dante causa, ha illegittimamente frazionato un unico immobile abusivo;
che per le dedotte 23 unità immobiliari risultano presentate 14 istanze di condono da soggetti estranei all'abuso; che tra il 1996 ed il 1997 tutti i promittenti acquirenti hanno fatto rinuncia all'acquisto e SC LU è subentrato nella titolarità delle istanze di condono pendenti;
che gli odierni ricorrenti, che hanno acquistato l'immobile sulla base di un'istanza di condono ancora non definita, certamente erano a conoscenza del pregiudizio che gravava sull'immobile. Il Tribunale è prevenuto pertanto al rigetto, premesso che la sanzione della demolizione non ha carattere punitivo, ritenuto rispettato l'invocato canone di proporzionalità asseritamente violato e considerato che il permesso di costruire n. 41, rilasciato il 10 febbraio 2015, deve ritenersi illegittimo perché la relativa istanza titolo edilizio era stata proposta da soggetto estraneo al reato, in nessun rapporto con il bene, e richiamando la giurisprudenza di legittimità in tema di illegittimità di condoni parziali elusivi delle finalità di tutela sottesa alla norma che pone limiti alla cubatura condonabile. 2. De NO e OC, per il tramite del difensore di fiducia, hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui hanno dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale , a-mente dell'art. 606, comma 1, lett.b, cod.proc.pen.. Assumono i ricorrenti che, acquirenti della unità posta al 5° piano dell'immobile de quo, int. 19, individuato dai dedotti dati catastali , già contraenti per l'acquisto un mutuo con garanzia ipotecaria, è stato rilasciato a loro nome permesso di costruire in sanatoria il 23 settembre 2016; che approvata in data 16 dicembre 2022 dal competente ufficio pianificazione e controllo del territorio determina di spesa per far fronte all'intervento di demolizione, hanno pertanto presentato istanza di incidente di esecuzione invocando la revoca dell'ordine di demolizione rigettata con l'ordinanza impugnata. Lamentano, a proposito dell'ordinanza de qua, premessa la funzione da riconoscersi all'ordine di demolizione, non sanzionatoria ma ripristinatoria, che l'eventuale demolizione inciderebbe su persone diverse da chi ha realizzato l'abuso e a distanza di un congruo lasso di tempo dalla sua realizzazione;
invocano l'affidamento in loro generato dall'agire delle istituzioni -notaio, banca, comuni e dipendenti comunali-; censurano, in caso di esecuzione dell'ordine di demolizione, • il mancato rispetto del principio di proporzionalità della misura rispetto al diritto del privato all'abitazione, garantito dalla legislazione nazionale e comunitaria;
sottolineano la necessità di positiva valutazione dell'interventuo permesso di costruire in sanatoria. 3. Con dichiarazione resa 1'11 novembre 2024 dal difensore e procuratore speciale, avv. M.Dulvi Corcione i sigg.ri De NO AL e OC NI, hanno rinunciato al gravame. La rinuncia è tempestiva, in quanto pervenuta presso questa Corte In data 11 novembre 2024, con udienza fissata ad oggi 27 novembre 2024. La rinuncia determina l'inammissibilità del ricorso. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, per la parte privata ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare nella misura contenuta di euro 500,00: infatti, l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606 comma 3 codice di rito, ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all'impugnazione (Sez. 6, n. 26255 del 17/6/2015, Rv. 263921). CI
P.Q.M.
e Dichiara inammissibili. t ricorst, e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 novembre 2024 e stensore Il