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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 21/02/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Mantova
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA
R.G. 338/2024
All'udienza del 21.2.2025 di cui è stata disposta la trattazione con le modalità previste dall'art. 127- ter c.p.c., il giudice, preso atto delle note scritte depositate dalle parti, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia sentenza, con contestuale motivazione, di cui dà lettura.
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni
R.G.N. 338/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni, ha pronunciato, con contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al n.r.g. 338/2024 promossa, con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, da:
(C.F. e P, IVA ) con l'avv. Giovanni Pigolotti e l'avv. Beatrice Parte_1 P.IVA_1
Biancardi
RICORRENTE contro
(C.F. ) con l'avv. Domenico Savio Guarracino Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente: Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, previe le declaratorie del caso e di legge, contrariis reiectis: IN VIA PRINCIPALE:= dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza del decreto ingiuntivo n. 54/2024, emesso dal Giudice del Lavoro di Mantova in data 20.3.2024, qui opposto, e, per l'effetto, disporne la revoca, mandando assolta l'opponente da ogni pretesa avversaria;
= respingere, in ogni caso, la domanda proposta in via monitoria. IN VIA
SUBORDINATA, gradatamente: = dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto per incompetenza dell'adito Giudice del Lavoro, dovendo la controversia essere devoluta a giudizio arbitrale, in forza della clausola compromissoria contenuta nello Statuto sociale e, per l'effetto, disporne la revoca;
= dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto per incompetenza dell'adito Giudice del Lavoro, dovendo la controversia essere devoluta alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale Ordinario di Brescia – Sez. Specializzata in materia d'Impresa e, per
l'effetto, disporne la revoca. IN OGNI CASO: = condannare il ricorrente al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, ex art. 96 cpc, da liquidarsi secondo valutazione equitativa;
= condannare il ricorrente alla rifusione delle spese e compenso professionale, oltre accessori di legge.
Per parte resistente:
1. Rigettare il Ricorso in opposizione al Decreto ingiuntivo n. 54/2024 proposto da 2. Concedere la provvisoria esecutorietà del provvedimento ingiunzionale opposto;
Parte_2
3. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso proposto ex art. 414 c.p.c. in opposizione a decreto ingiuntivo, formulava le Parte_2 domande in epigrafe indicate evidenziando che l'ingiungente non aveva “lavorato Controparte_1 alle dipendenze” di - espressione utilizzata nel ricorso per decreto ingiuntivo e che evocava Parte_2 che un rapporto di lavoro subordinato - ma, della stessa società, dalla data di costituzione fino al
17.9.2019, il sig. era stato socio unico e, sempre dalla data di costituzione e fino alla revoca CP_1 dalla carica per giusta causa, deliberata dall'assemblea ordinaria dei soci in data 28.6.2020, era stato l'”Amministratore Unico”, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli che per legge o per statuto sono demandati all'assemblea dei soci. Parte ricorrente evidenziava come costituisse jus receptum che la carica di amministratore unico di una società è incompatibile con la contemporanea esistenza, in capo al medesimo soggetto, della qualità di lavoratore subordinato, alle dipendenze di essa.
Si costituiva contestando quanto ex adverso dedotto e rilevando che, già a partire Controparte_1 dall'anno 2019, l' (con il messaggio n. 3359 del 17 settembre 2019) aveva aperto al doppio CP_2 ruolo di amministratore e dipendente della stessa società nel rispetto di “precisi paletti che, comunque, nella fattispecie in esame, risultano ampiamente rispettati e contemplati” e che la nuova interpretazione aveva seguito l'orientamento sviluppatosi in ambito giurisprudenziale, interpretazione che aveva consentito agli amministratori di società a responsabilità limitata di assumere anche la qualifica di lavoratore dipendente. Parte convenuta opposta concludeva nei termini in epigrafe indicati.
All'esito dell'udienza del 27.9.2024 era rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo proposta ex art. 648 c.p.c. dal convenuto opposto. Veniva quindi fissata l'odierna udienza di discussione in cui, sulle note scritte depositate dalle parti ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Non è contestata la circostanza che le somme di cui alle buste paga di febbraio, marzo, aprile e maggio
2020, allegate al ricorso per decreto ingiuntivo proposto da sono richieste dal Controparte_1 convenuto opposto in qualità di amministratore della società, tale egli risultando indicato nelle medesime buste paga. Neppure è contestata la circostanza che il convenuto opposto, dalla data di costituzione fino al 17.9.2019, è stato socio unico e, sempre dalla data di costituzione e fino alla revoca dalla carica per giusta causa, deliberata dall'assemblea ordinaria dei soci in data 28.6.2020, è stato amministratore unico, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli che per legge o per statuto sono demandati all'assemblea dei soci.
La posizione di amministratore unico (e, come detto, il convenuto opposto non contesta lo svolgimento di tale ruolo ma ritiene che vi possa essere affiancato quello di lavoratore) è tuttavia incompatibile con la posizione di lavoratore subordinato: “… la carica di amministratore unico è incompatibile con la posizione di lavoratore subordinato della stessa, in quanto non possono in un unico soggetto riunirsi la qualità di esecutore subordinato della volontà sociale e quella di organo competente ad esprimere tale volontà. (Cass. 7312/2013).
Quanto sopra vale per la società di persone ma anche per la peculiare società di capitali che è la società a responsabilità limitata, dove vi è un'accentuata connotazione personalistica della struttura societaria che non consente di deviare dal principio sopra esposto.
Ciò detto, va ancora precisato che nel ricorso monitorio l'odierno opposto ha affermato che: “Il sig.
ha lavorato alle dipendenze della “ , esercente l'attività di Controparte_1 Parte_1 ristorazione, dal 04/07/2019 sino al 26/06/2020”. E tuttavia, parte opponente ha prodotto documentazione da cui emergono le dette qualità di socio unico e amministratore unico della società: segnatamente, l'atto costitutivo e relativo statuto, stipulato in data 13.12.2018 n. 78435/28825 di rep. notaio la certificazione di cessione di quota rilasciata dal notaio l 17.9.2019, Persona_1 Per_1 il verbale di assemblea ordinaria dei soci del 28.6.2020; la visura storica della società. Inoltre, le stesse buste paga precedenti depositate nel fascicolo monitorio sono espressamente riferite al compenso da Amministratore ed egli ha chiesto la busta paga
Non vi sono elementi che il resistente ha prodotto al fine di valutare una fittizietà del rapporto di amministratore o l'insorgere di un rapporto subordinato, né alcuna domanda è formulata in tal senso, né vi sono istanze probatorie in merito. Neppure incidentalmente e a voler superare la menzionata incompatibilità tra ruolo di amministratore unico, viene spiegata quale sarebbe stata questa attività: si deve quindi ipotizzare che solo per il ruolo di amministratore e per la sua durata fosse possibile ottenere, con riferimento ai mesi del 2020 indicati, le “buste paga” (usandosi questo termine malgrado le stesse abbiano riguardato i compensi di amministratore).
Deve infatti rammentarsi che le Sezioni Unite dalla Cassazione (n. 1545/2017) hanno escluso dal novero dei rapporti ex art. 409 cpc il rapporto tra amministratore e società. Ebbene, è sempre possibile l'accertamento incidentale di un effettivo rapporto subordinato (che affianca o elide quello organico con la società), ma questo non è possibile in sede monitoria. Anche in sede di opposizione, come detto, non sussistono né allegazioni volte a un riconoscimento del rapporto subordinato (ferma restando l'incompatibilità col ruolo di amministratore unico di cui non viene chiesta neppure la declaratoria di simulazione) o alle eventuali mansioni svolte o agli orari.
L'accoglimento del motivo ha carattere assorbente comportando, di per sé, che il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Non può essere accolta la domanda di condanna per “responsabilità aggravata” in quanto genericamente formulata nei detti termini, senza precisazioni con particolare riferimento alla pretesa creditoria avanzata in giudizio dal convenuto opposto: ragione per la quale non si ritiene sussistere né la prova del danno subito dalla opponente, necessaria per la condanna ex art. 96 comma 1.c.p.c.
(Tribunale Roma, 15.5.2014), né l'elemento soggettivo della malafede o colpa grave il cui accertamento è richiesto, sia con riferimento alla responsabilità ex art. 96 comma 1 c.p.c., che avuto riguardo alla richiesta di condanna al pagamento di somma equitativamente determinata secondo quanto previsto dal comma 3 della medesima disposizione (Tribunale Milano, 9.1.2020).
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano in linea con i valori medi dello scaglione di riferimento per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, in assenza di attività istruttoria concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita o rigettata, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 54/2024, emesso dal Giudice del Lavoro di Mantova in data
20.3.2024; rigetta la domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. svolta da parte opponente;
condanna a rifondere all'opponente le spese di lite che liquida in € Controparte_1 Parte_1
4.802,00 per onorario, € 118,50 per spese esenti, oltre a spese generali al 15%, C.A. e IVA, come per legge.
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA
R.G. 338/2024
All'udienza del 21.2.2025 di cui è stata disposta la trattazione con le modalità previste dall'art. 127- ter c.p.c., il giudice, preso atto delle note scritte depositate dalle parti, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia sentenza, con contestuale motivazione, di cui dà lettura.
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni
R.G.N. 338/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni, ha pronunciato, con contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al n.r.g. 338/2024 promossa, con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, da:
(C.F. e P, IVA ) con l'avv. Giovanni Pigolotti e l'avv. Beatrice Parte_1 P.IVA_1
Biancardi
RICORRENTE contro
(C.F. ) con l'avv. Domenico Savio Guarracino Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente: Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, previe le declaratorie del caso e di legge, contrariis reiectis: IN VIA PRINCIPALE:= dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza del decreto ingiuntivo n. 54/2024, emesso dal Giudice del Lavoro di Mantova in data 20.3.2024, qui opposto, e, per l'effetto, disporne la revoca, mandando assolta l'opponente da ogni pretesa avversaria;
= respingere, in ogni caso, la domanda proposta in via monitoria. IN VIA
SUBORDINATA, gradatamente: = dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto per incompetenza dell'adito Giudice del Lavoro, dovendo la controversia essere devoluta a giudizio arbitrale, in forza della clausola compromissoria contenuta nello Statuto sociale e, per l'effetto, disporne la revoca;
= dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto per incompetenza dell'adito Giudice del Lavoro, dovendo la controversia essere devoluta alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale Ordinario di Brescia – Sez. Specializzata in materia d'Impresa e, per
l'effetto, disporne la revoca. IN OGNI CASO: = condannare il ricorrente al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, ex art. 96 cpc, da liquidarsi secondo valutazione equitativa;
= condannare il ricorrente alla rifusione delle spese e compenso professionale, oltre accessori di legge.
Per parte resistente:
1. Rigettare il Ricorso in opposizione al Decreto ingiuntivo n. 54/2024 proposto da 2. Concedere la provvisoria esecutorietà del provvedimento ingiunzionale opposto;
Parte_2
3. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso proposto ex art. 414 c.p.c. in opposizione a decreto ingiuntivo, formulava le Parte_2 domande in epigrafe indicate evidenziando che l'ingiungente non aveva “lavorato Controparte_1 alle dipendenze” di - espressione utilizzata nel ricorso per decreto ingiuntivo e che evocava Parte_2 che un rapporto di lavoro subordinato - ma, della stessa società, dalla data di costituzione fino al
17.9.2019, il sig. era stato socio unico e, sempre dalla data di costituzione e fino alla revoca CP_1 dalla carica per giusta causa, deliberata dall'assemblea ordinaria dei soci in data 28.6.2020, era stato l'”Amministratore Unico”, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli che per legge o per statuto sono demandati all'assemblea dei soci. Parte ricorrente evidenziava come costituisse jus receptum che la carica di amministratore unico di una società è incompatibile con la contemporanea esistenza, in capo al medesimo soggetto, della qualità di lavoratore subordinato, alle dipendenze di essa.
Si costituiva contestando quanto ex adverso dedotto e rilevando che, già a partire Controparte_1 dall'anno 2019, l' (con il messaggio n. 3359 del 17 settembre 2019) aveva aperto al doppio CP_2 ruolo di amministratore e dipendente della stessa società nel rispetto di “precisi paletti che, comunque, nella fattispecie in esame, risultano ampiamente rispettati e contemplati” e che la nuova interpretazione aveva seguito l'orientamento sviluppatosi in ambito giurisprudenziale, interpretazione che aveva consentito agli amministratori di società a responsabilità limitata di assumere anche la qualifica di lavoratore dipendente. Parte convenuta opposta concludeva nei termini in epigrafe indicati.
All'esito dell'udienza del 27.9.2024 era rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo proposta ex art. 648 c.p.c. dal convenuto opposto. Veniva quindi fissata l'odierna udienza di discussione in cui, sulle note scritte depositate dalle parti ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Non è contestata la circostanza che le somme di cui alle buste paga di febbraio, marzo, aprile e maggio
2020, allegate al ricorso per decreto ingiuntivo proposto da sono richieste dal Controparte_1 convenuto opposto in qualità di amministratore della società, tale egli risultando indicato nelle medesime buste paga. Neppure è contestata la circostanza che il convenuto opposto, dalla data di costituzione fino al 17.9.2019, è stato socio unico e, sempre dalla data di costituzione e fino alla revoca dalla carica per giusta causa, deliberata dall'assemblea ordinaria dei soci in data 28.6.2020, è stato amministratore unico, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli che per legge o per statuto sono demandati all'assemblea dei soci.
La posizione di amministratore unico (e, come detto, il convenuto opposto non contesta lo svolgimento di tale ruolo ma ritiene che vi possa essere affiancato quello di lavoratore) è tuttavia incompatibile con la posizione di lavoratore subordinato: “… la carica di amministratore unico è incompatibile con la posizione di lavoratore subordinato della stessa, in quanto non possono in un unico soggetto riunirsi la qualità di esecutore subordinato della volontà sociale e quella di organo competente ad esprimere tale volontà. (Cass. 7312/2013).
Quanto sopra vale per la società di persone ma anche per la peculiare società di capitali che è la società a responsabilità limitata, dove vi è un'accentuata connotazione personalistica della struttura societaria che non consente di deviare dal principio sopra esposto.
Ciò detto, va ancora precisato che nel ricorso monitorio l'odierno opposto ha affermato che: “Il sig.
ha lavorato alle dipendenze della “ , esercente l'attività di Controparte_1 Parte_1 ristorazione, dal 04/07/2019 sino al 26/06/2020”. E tuttavia, parte opponente ha prodotto documentazione da cui emergono le dette qualità di socio unico e amministratore unico della società: segnatamente, l'atto costitutivo e relativo statuto, stipulato in data 13.12.2018 n. 78435/28825 di rep. notaio la certificazione di cessione di quota rilasciata dal notaio l 17.9.2019, Persona_1 Per_1 il verbale di assemblea ordinaria dei soci del 28.6.2020; la visura storica della società. Inoltre, le stesse buste paga precedenti depositate nel fascicolo monitorio sono espressamente riferite al compenso da Amministratore ed egli ha chiesto la busta paga
Non vi sono elementi che il resistente ha prodotto al fine di valutare una fittizietà del rapporto di amministratore o l'insorgere di un rapporto subordinato, né alcuna domanda è formulata in tal senso, né vi sono istanze probatorie in merito. Neppure incidentalmente e a voler superare la menzionata incompatibilità tra ruolo di amministratore unico, viene spiegata quale sarebbe stata questa attività: si deve quindi ipotizzare che solo per il ruolo di amministratore e per la sua durata fosse possibile ottenere, con riferimento ai mesi del 2020 indicati, le “buste paga” (usandosi questo termine malgrado le stesse abbiano riguardato i compensi di amministratore).
Deve infatti rammentarsi che le Sezioni Unite dalla Cassazione (n. 1545/2017) hanno escluso dal novero dei rapporti ex art. 409 cpc il rapporto tra amministratore e società. Ebbene, è sempre possibile l'accertamento incidentale di un effettivo rapporto subordinato (che affianca o elide quello organico con la società), ma questo non è possibile in sede monitoria. Anche in sede di opposizione, come detto, non sussistono né allegazioni volte a un riconoscimento del rapporto subordinato (ferma restando l'incompatibilità col ruolo di amministratore unico di cui non viene chiesta neppure la declaratoria di simulazione) o alle eventuali mansioni svolte o agli orari.
L'accoglimento del motivo ha carattere assorbente comportando, di per sé, che il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Non può essere accolta la domanda di condanna per “responsabilità aggravata” in quanto genericamente formulata nei detti termini, senza precisazioni con particolare riferimento alla pretesa creditoria avanzata in giudizio dal convenuto opposto: ragione per la quale non si ritiene sussistere né la prova del danno subito dalla opponente, necessaria per la condanna ex art. 96 comma 1.c.p.c.
(Tribunale Roma, 15.5.2014), né l'elemento soggettivo della malafede o colpa grave il cui accertamento è richiesto, sia con riferimento alla responsabilità ex art. 96 comma 1 c.p.c., che avuto riguardo alla richiesta di condanna al pagamento di somma equitativamente determinata secondo quanto previsto dal comma 3 della medesima disposizione (Tribunale Milano, 9.1.2020).
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano in linea con i valori medi dello scaglione di riferimento per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, in assenza di attività istruttoria concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita o rigettata, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 54/2024, emesso dal Giudice del Lavoro di Mantova in data
20.3.2024; rigetta la domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. svolta da parte opponente;
condanna a rifondere all'opponente le spese di lite che liquida in € Controparte_1 Parte_1
4.802,00 per onorario, € 118,50 per spese esenti, oltre a spese generali al 15%, C.A. e IVA, come per legge.
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni