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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/07/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente rel. dott.ssa Giovanna Di Meo Giudice dott.ssa Anna Coletti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 115/2025 R.G.V.G, avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
TRA
(C.F. ), nato a [...], il [...], rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso, in forza di mandato allegato in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Stanislao De Liguori, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabia (NA), alla via G. Mazzini,
n. 18
E
(C.F. ), nata a [...], il [...], Parte_2 CodiceFiscale_2 rappresentata e difesa, in virtù di mandato allegato in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Luca
Avvisati, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Boscoreale (NA), al Viale Villa Regina
n. 3
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: modifica condizioni divorzio.
Conclusioni:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 29 c.p.c. depositato in data 21.01.2025, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Torre
Annunziata n. 1028/2024 pubblicata in data 08.04.2024 e passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria in atti, con la quale, a definizione del divorzio congiunto richiesto dalle parti, i coniugi disciplinavano, fra le altre pattuizioni, il diritto di visita della figlia (nata il [...]) Per_1 secondo il seguente calendario: “il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore durante la settimana il martedì, dall'uscita di scuola per riaccompagnarla presso la residenza materna entro le ore 21,00, nonché il venerdì dall'uscita di scuola per riaccompagnarla il sabato mattina alle ore 10,30, con previsione del pernottamento, nonché a fine settimana alterni e precisamente, prelevando la figlia il venerdì all'uscita di scuola per riaccompagnarla la domenica sera entro le ore 19,00 nel periodo invernale ed entro le ore 21,30 nel periodo estivo. Inoltre, qualora il dovesse partire per Pt_1
Per_ raggiungere l'altra figlia , nata dal precedente matrimonio, ovvero risultasse impossibilitato a tenere con sé la figlia l venerdì sera per ragionevoli e comprovati motivi, il pernottamento
Per_1 verrà recuperato il giorno del martedì (con impegno del di accompagnare la figlia minore a Pt_1 scuola la mattina seguente nel corso del periodo scolastico), ovvero in altro giorno previamente concordato fra i coniugi;
la piccola trascorrerà le festività natalizie e pasquali secondo il
Per_1 principio dell'alternanza e precisamente dalle ore 15,00 del giorno 24 alle ore 15,00 del giorno 31 dicembre con un genitore e dalle ore 15,00 del 31 dicembre alle ore 16,00 del 6 gennaio con l'altro genitore, ovvero secondo diversa modalità previamente concordata tra i genitori”; il potrà Pt_1 trascorrere unitamente alla figlia 5 giorni, anche non continuativi, durante il periodo estivo,
Per_1 comunicando il detto periodo entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno;
di contro anche la Pt_2 potrà trascorrere unitamente alla figlia 5 giorni, anche non continuativi, durante il periodo
Per_1 estivo, comunicando il detto periodo al coniuge entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno, con la conseguenza che, nel suddetto periodo, il diritto di visita del si intenderà sospeso;
la piccola Pt_1 rascorrerà il giorno del compleanno ed onomastico del , in uno alla Festa del Papà (19
Per_1 Pt_1 marzo) con il padre anche quando queste festività non ricadano nei giorni prestabiliti e secondo le modalità di visita del martedì, così come la piccola rascorrerà il giorno del compleanno ed
Per_1 onomastico della , in uno alla Festa della Mamma con la madre anche quando le suddette Pt_2 festività ricadano nei giorni di frequentazione del . Il giorno del compleanno ed onomastico Pt_1 della piccola sarà festeggiato unitamente ad entrambi i genitori e, in caso di disaccordo,
Per_1 provvederà a festeggiarli ad anni alterni secondo il principio dell'alternanza.
Qualora la , per ragioni lavorative e/o altri comprovati motivi, non dovesse pernottare presso Pt_2
l'abitazione familiare, la piccola ernotterà con il padre anche quando tale giorno non ricada Per_1 nei suindicati giorni ed orari prestabiliti;
solo qualora anche il risultasse impossibilitato Parte_1
a tenere con sé la figlia quest'ultima pernotterà con i nonni materni”. Per_1
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno allegato che il sig. , in seguito al divorzio, ha Pt_1 trasferito la propria residenza in Santa Maria Capua Vetere e che, a breve, provvederà a trasferire in altro ufficio (probabilmente Roma) la propria sede lavorativa.
Pertanto, alla stregua della mutata residenza del e della maggiore distanza tra la residenza Pt_1 della figlia minore e dell'attuale residenza del padre (Caserta), hanno chiesto, a Persona_3 parziale modifica delle statuizioni contenute nella sentenza suindicata, di modificare il regime di frequentazione padre/figlia secondo le condizioni da loro concordate.
Il P.M. in data 23.06.2025 esprimeva parere favorevole.
Preliminarmente, il Collegio evidenzia che ai fini della modifica delle condizioni previste in sede di divorzio, è necessario che ricorrano sopravvenuti motivi che abbiano comportato una significativa modifica dell'assetto familiare e/o della situazione patrimoniale, con carattere oggettivo e stabile, tale da giustificare una nuova valutazione delle rinnovate condizioni economiche, al fine di accertare se il nuovo assetto patrimoniale sia in grado di portare ad un sostanziale mutamento dei rapporti patrimoniali tra le parti.
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno rappresentato che ha, nelle more, cambiato la Parte_1 propria residenza e che, pertanto, risulta necessaria una modifica del regime di frequentazione padre- figlia.
La domanda va, pertanto, accolta ed a parziale modifica delle statuizioni contenute nella sentenza n.
1028/2024 del Tribunale di Torre Annunziata, si ritiene che il diritto di visita del padre possa essere disciplinato, con decorrenza dal 21.01.2025 (data di deposito del ricorso), secondo i patti e le condizioni concordate tra le parti, che non contrastano con norme inderogabili e sono conformi all'interesse della figlia minore.
Stante la natura della causa e la proposizione congiunta del ricorso, nulla deve disporsi in ordine alle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
1) accoglie la domanda congiunta e, per l'effetto, a parziale modifica di quanto statuito nella sentenza n. 1028/2024 di questo Tribunale, depositata in data 08.04.2024, che si conferma per il resto, dispone che, con decorrenza dal 21.01.2025 (data di deposito del ricorso), Parte_1 potrà, durante la settimana, vedere e tenere con sé la figlia l martedì, dall'uscita di scuola Per_1 per riaccompagnarla presso la residenza materna entro le ore 20:00. Resta inteso che tale giorno verrà diversamente concordato tra le parti, in base alle turnazioni del sig. e dal suo Pt_1 trasferimento lavorativo purché previo avviso nelle 24 ore antecedenti;
2) il padre frequenterà la figlia, con previsione del pernottamento, a fine settimana alterni e precisamente, prelevando la figlia il venerdì pomeriggio presso la residenza materna per riaccompagnarla la domenica sera entro le ore 19:00 nel periodo invernale ed entro le ore 21:30 del periodo estivo;
3) resta inteso che entrambi i genitori potranno concordare l'aggiunta e/o la modifica e/o recupero dei giorni di frequentazione così come sopra riportati, purché previo preavviso nelle ventiquattro ore antecedenti.
4) nulla per le spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 02.07.2025
Il Presidente relatore
dott.ssa Mariarosaria Barbato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente rel. dott.ssa Giovanna Di Meo Giudice dott.ssa Anna Coletti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 115/2025 R.G.V.G, avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
TRA
(C.F. ), nato a [...], il [...], rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso, in forza di mandato allegato in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Stanislao De Liguori, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabia (NA), alla via G. Mazzini,
n. 18
E
(C.F. ), nata a [...], il [...], Parte_2 CodiceFiscale_2 rappresentata e difesa, in virtù di mandato allegato in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Luca
Avvisati, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Boscoreale (NA), al Viale Villa Regina
n. 3
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: modifica condizioni divorzio.
Conclusioni:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 29 c.p.c. depositato in data 21.01.2025, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Torre
Annunziata n. 1028/2024 pubblicata in data 08.04.2024 e passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria in atti, con la quale, a definizione del divorzio congiunto richiesto dalle parti, i coniugi disciplinavano, fra le altre pattuizioni, il diritto di visita della figlia (nata il [...]) Per_1 secondo il seguente calendario: “il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore durante la settimana il martedì, dall'uscita di scuola per riaccompagnarla presso la residenza materna entro le ore 21,00, nonché il venerdì dall'uscita di scuola per riaccompagnarla il sabato mattina alle ore 10,30, con previsione del pernottamento, nonché a fine settimana alterni e precisamente, prelevando la figlia il venerdì all'uscita di scuola per riaccompagnarla la domenica sera entro le ore 19,00 nel periodo invernale ed entro le ore 21,30 nel periodo estivo. Inoltre, qualora il dovesse partire per Pt_1
Per_ raggiungere l'altra figlia , nata dal precedente matrimonio, ovvero risultasse impossibilitato a tenere con sé la figlia l venerdì sera per ragionevoli e comprovati motivi, il pernottamento
Per_1 verrà recuperato il giorno del martedì (con impegno del di accompagnare la figlia minore a Pt_1 scuola la mattina seguente nel corso del periodo scolastico), ovvero in altro giorno previamente concordato fra i coniugi;
la piccola trascorrerà le festività natalizie e pasquali secondo il
Per_1 principio dell'alternanza e precisamente dalle ore 15,00 del giorno 24 alle ore 15,00 del giorno 31 dicembre con un genitore e dalle ore 15,00 del 31 dicembre alle ore 16,00 del 6 gennaio con l'altro genitore, ovvero secondo diversa modalità previamente concordata tra i genitori”; il potrà Pt_1 trascorrere unitamente alla figlia 5 giorni, anche non continuativi, durante il periodo estivo,
Per_1 comunicando il detto periodo entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno;
di contro anche la Pt_2 potrà trascorrere unitamente alla figlia 5 giorni, anche non continuativi, durante il periodo
Per_1 estivo, comunicando il detto periodo al coniuge entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno, con la conseguenza che, nel suddetto periodo, il diritto di visita del si intenderà sospeso;
la piccola Pt_1 rascorrerà il giorno del compleanno ed onomastico del , in uno alla Festa del Papà (19
Per_1 Pt_1 marzo) con il padre anche quando queste festività non ricadano nei giorni prestabiliti e secondo le modalità di visita del martedì, così come la piccola rascorrerà il giorno del compleanno ed
Per_1 onomastico della , in uno alla Festa della Mamma con la madre anche quando le suddette Pt_2 festività ricadano nei giorni di frequentazione del . Il giorno del compleanno ed onomastico Pt_1 della piccola sarà festeggiato unitamente ad entrambi i genitori e, in caso di disaccordo,
Per_1 provvederà a festeggiarli ad anni alterni secondo il principio dell'alternanza.
Qualora la , per ragioni lavorative e/o altri comprovati motivi, non dovesse pernottare presso Pt_2
l'abitazione familiare, la piccola ernotterà con il padre anche quando tale giorno non ricada Per_1 nei suindicati giorni ed orari prestabiliti;
solo qualora anche il risultasse impossibilitato Parte_1
a tenere con sé la figlia quest'ultima pernotterà con i nonni materni”. Per_1
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno allegato che il sig. , in seguito al divorzio, ha Pt_1 trasferito la propria residenza in Santa Maria Capua Vetere e che, a breve, provvederà a trasferire in altro ufficio (probabilmente Roma) la propria sede lavorativa.
Pertanto, alla stregua della mutata residenza del e della maggiore distanza tra la residenza Pt_1 della figlia minore e dell'attuale residenza del padre (Caserta), hanno chiesto, a Persona_3 parziale modifica delle statuizioni contenute nella sentenza suindicata, di modificare il regime di frequentazione padre/figlia secondo le condizioni da loro concordate.
Il P.M. in data 23.06.2025 esprimeva parere favorevole.
Preliminarmente, il Collegio evidenzia che ai fini della modifica delle condizioni previste in sede di divorzio, è necessario che ricorrano sopravvenuti motivi che abbiano comportato una significativa modifica dell'assetto familiare e/o della situazione patrimoniale, con carattere oggettivo e stabile, tale da giustificare una nuova valutazione delle rinnovate condizioni economiche, al fine di accertare se il nuovo assetto patrimoniale sia in grado di portare ad un sostanziale mutamento dei rapporti patrimoniali tra le parti.
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno rappresentato che ha, nelle more, cambiato la Parte_1 propria residenza e che, pertanto, risulta necessaria una modifica del regime di frequentazione padre- figlia.
La domanda va, pertanto, accolta ed a parziale modifica delle statuizioni contenute nella sentenza n.
1028/2024 del Tribunale di Torre Annunziata, si ritiene che il diritto di visita del padre possa essere disciplinato, con decorrenza dal 21.01.2025 (data di deposito del ricorso), secondo i patti e le condizioni concordate tra le parti, che non contrastano con norme inderogabili e sono conformi all'interesse della figlia minore.
Stante la natura della causa e la proposizione congiunta del ricorso, nulla deve disporsi in ordine alle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
1) accoglie la domanda congiunta e, per l'effetto, a parziale modifica di quanto statuito nella sentenza n. 1028/2024 di questo Tribunale, depositata in data 08.04.2024, che si conferma per il resto, dispone che, con decorrenza dal 21.01.2025 (data di deposito del ricorso), Parte_1 potrà, durante la settimana, vedere e tenere con sé la figlia l martedì, dall'uscita di scuola Per_1 per riaccompagnarla presso la residenza materna entro le ore 20:00. Resta inteso che tale giorno verrà diversamente concordato tra le parti, in base alle turnazioni del sig. e dal suo Pt_1 trasferimento lavorativo purché previo avviso nelle 24 ore antecedenti;
2) il padre frequenterà la figlia, con previsione del pernottamento, a fine settimana alterni e precisamente, prelevando la figlia il venerdì pomeriggio presso la residenza materna per riaccompagnarla la domenica sera entro le ore 19:00 nel periodo invernale ed entro le ore 21:30 del periodo estivo;
3) resta inteso che entrambi i genitori potranno concordare l'aggiunta e/o la modifica e/o recupero dei giorni di frequentazione così come sopra riportati, purché previo preavviso nelle ventiquattro ore antecedenti.
4) nulla per le spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 02.07.2025
Il Presidente relatore
dott.ssa Mariarosaria Barbato