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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 09/09/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. 881/2024 R.G.
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice del lavoro, Dott.ssa Maria
Francesca Cerchiara, a seguito dello svolgimento dell'udienza del 15.7.2025 svoltasi tramite trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 881/2024 R.G., vertente
TRA
, nata il [...] a [...], C.F. residente in [...]Parte_1 CodiceFiscale_1
(VV), alla C.da Speziale snc, ed elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, alla Via P. Gobetti n. 5, presso lo studio dell'avv. Antonio Pagliaro del Foro di Vibo Valentia, che la rappresenta e difende come da procura in atti.
Ricorrente
E
(c.f. ), in persona del pro tempore e Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 per esso l' Controparte_3 Controparte_4
(C.F: ) in persona del Dirigente pro tempore, rappresentato e difeso dal Funzionario P.IVA_2 dott.ssa giusta delega in calce al presente atto, elettivamente domiciliata in CP_5
, alla via Cosenza, n. 31, come da procura in atti. CP_4
Resistente
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti di causa, come da dispositivo e contestuali
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 23.5.24, parte ricorrente affermava di prestare servizio presso la scuola
Primaria di Filadelfia (VV) e di aver, altresì, prestato servizio in favore dell'Amministrazione resistente in virtù di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato meglio indicati in ricorso per i quali non le era stato concesso di poter usufruire del beneficio economico di Euro 500,00 annui, tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, con particolare riferimento agli anni scolastici 2019/2020 -
2020/2021 - 2021/2022 -2022/2023 - 2023/2024.
Aggiungeva poi che dalla “interpretazione, costituzionalmente orientata”, dei commi da 121 a 124 della L. 107/2015, formulata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842 del 16.03.2022, veniva affermato il diritto al riconoscimento della Carta docente, anche per l'aggiornamento e la formazione degli insegnanti precari, spettante, in ogni caso, in virtù della primazia del diritto dell'Unione stante l' applicazione diretta e verticale della clausola 4 e 6 dell'accordo quadro alla direttiva 1999/70/CE, dell'art. 6 del trattato dell'unione europea, dell'art. 288 del TFU e degli artt. 14, 20, 21 e 47 della
Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea.
Chiedeva, pertanto, che l'Amministrazione scolastica venisse condannata al pagamento, tramite carta elettronica, della somma di € 500,00 per gli anni scolastici sopra indicati, con interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, con vittoria di spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
2. Nel costituirsi in giudizio, l'amministrazione scolastica verificata la posizione di parte ricorrente relativamente alle annualità scolastiche oggetto dell'odierna controversia, aderiva alla richiesta della docente in ordine al riconoscimento del Bonus, per gli anni scolastici 2019/2020 -
2020/2021 - 2021/2022 -2022/2023 - 2023/2024.
3. A seguito della udienza del 15.7.2025, tenutasi con trattazione scritta, lette le note depositate dalle parti, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
4. La domanda è fondata e può trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
L'istituto della cd. Carta Docente di colloca nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici ed è caratterizzato dal seguente quadro normativo.
In particolare, l'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994 stabilisce, al comma 1, che «l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica».
L'art. 63 del CCNL 2006-2009 del comparto Scuola, prevede poi «la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane»; la disposizione aggiunge altresì che «l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio» e che tale formazione si realizza «anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale»; precisandosi poi ancora, al comma 2, l'impegno a realizzare «una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo».
L'art. 64 del medesimo CCNL afferma poi che «la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità».
L'art. 1, co. 124 della L. n. 107/2015, stabilisce poi che «nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale» che «le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria». Controparte_6
La stessa L. n. 107/2015 introduce, quindi, l'istituto della Carta Docente, prevedendo, all'art. 1, co. 121, che «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_7 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124» ed aggiungendo che «la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
5. Così Delineato il quadro normativo di riferimento appare indubbio che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme citate riguardi non solo il personale di ruolo, ma anche gli insegnanti precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata.
Sul punto, il Consiglio di Stato, sez. VII, con la sentenza del 16 marzo 2022, n. 1842 ha sottolineato l'esigenza di formazione dell'intero corpo docente, di ruolo e non di ruolo, ritenuta necessaria per l'erogazione del servizio scolastico. Sul tema si è, altresì, pronunciata, la Corte di Giustizia con la decisione del 18 maggio 2022, la quale, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attiene all'ambito delle “condizioni di impiego” (punti 35-38), ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un «lavoro identico o simile» e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito, ostino ad una normativa nazionale che riservi il beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato.
6. Quanto alla durata del rapporto di lavoro che consente il diritto alla attribuzione del beneficio la normativa citata fa riferimento alla misura “annua” e per “anno scolastico” ed evidenzia la connessione temporale tra il beneficio previsto e il sostegno alla formazione e alla didattica, calibrandolo in ragione del periodo di durata di quest'ultima.
D'altra parte, anche il recente intervento normativo di cui all'art. 15 d.l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023, (non applicabile nel caso di specie ratione temporis), sul piano sistematico, conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile” con espresso riferimento anche ai docenti “precari”.
7. Ciò posto, deve rilevarsi che la questione controversa attinente alla Carta Docente è stata affrontata dalla Suprema Corte con la recente sentenza n. 29961 del 27.10.2023, che ha stabilito alcuni punti fermi in materia, seppur non in maniera esaustiva (rimanendo esclusi alcuni aspetti legati alle ipotesi delle cd. supplenze brevi e di lavoro part- time orizzontale o verticale) non oggetto del rinvio pregiudiziale alla Suprema Corte ai sensi dell' articolo 363 bis c.p.c. introdotto dalla cd. Riforma
Cartabia.
In particolare, nel dispositivo della citata sentenza si afferma che:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione
è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Nella parte motiva della citata pronuncia, la Corte di Cassazione ha precisato sulla necessità di adeguamento del diritto interno al diritto eurounitario che:
“L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre
2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, Rosado Santana, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978,
Simmenthal; in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima,
Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170). Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio. In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999)
o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso,
l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”.
La Corte di Cassazione ha, inoltre, stabilito che “quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”.
8. Conclusivamente può, quindi, affermarsi che la natura temporanea del rapporto tra docente e
Amministrazione Scolastica non incide sulla titolarità del diritto a ricevere la Carta del docente e che, nel caso di specie, la ricorrente ha svolto un'attività pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo. Cont
Il non ha né allegato né provato ragioni concrete che smentiscano la sovrapponibilità delle mansioni della ricorrente a quelle svolte da dipendenti a tempo indeterminato aventi la medesima qualifica ed ha aderito alla richiesta di cui al ricorso, non essendo in discussione che parte ricorrente abbia svolto supplenze annuali, con conseguente piena “comparabilità” della posizione della ricorrente a quella dei docenti assunti a tempo indeterminato.
La carta elettronica, quindi, spetta a tutti i docenti, anche a quelli termine, purché si trovino in una situazione analoga a quelli di ruolo.
9. Alla luce dell'orientamento giurisprudenziale citato, al quale il Tribunale ritiene di aderire, va dichiarato il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la cd. “carta elettronica”, quale contributo alla sua formazione professionale per gli anni scolastici
2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022 -2022/2023 - 2023/2024 con conseguente condanna del al relativo pagamento, mediante attribuzione della Carta Docente, per un Controparte_1 importo pari al valore di € 500 annui e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame, oltre interessi o rivalutazione, stante il divieto di cumulo, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 10. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in ragione del valore della causa, dell'assenza di attività istruttoria e della non particolare complessità della questione esaminata, secondo i parametri minimi di cui al DM 147/22, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il al pagamento, in favore di Controparte_1
, mediante attribuzione della Carta Docente, di un importo pari al valore di € 500 Parte_1 annui per gli anni scolastici 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022 -2022/2023 - 2023/2024 e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame, oltre interessi o rivalutazione, stante il divieto di cumulo, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- condanna, altresì, l'amministrazione scolastica alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in €
1.030,00 oltre spese documentate e accessori se dovuti, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c..
Lamezia Terme, 9.9.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice del lavoro, Dott.ssa Maria
Francesca Cerchiara, a seguito dello svolgimento dell'udienza del 15.7.2025 svoltasi tramite trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 881/2024 R.G., vertente
TRA
, nata il [...] a [...], C.F. residente in [...]Parte_1 CodiceFiscale_1
(VV), alla C.da Speziale snc, ed elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, alla Via P. Gobetti n. 5, presso lo studio dell'avv. Antonio Pagliaro del Foro di Vibo Valentia, che la rappresenta e difende come da procura in atti.
Ricorrente
E
(c.f. ), in persona del pro tempore e Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 per esso l' Controparte_3 Controparte_4
(C.F: ) in persona del Dirigente pro tempore, rappresentato e difeso dal Funzionario P.IVA_2 dott.ssa giusta delega in calce al presente atto, elettivamente domiciliata in CP_5
, alla via Cosenza, n. 31, come da procura in atti. CP_4
Resistente
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti di causa, come da dispositivo e contestuali
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 23.5.24, parte ricorrente affermava di prestare servizio presso la scuola
Primaria di Filadelfia (VV) e di aver, altresì, prestato servizio in favore dell'Amministrazione resistente in virtù di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato meglio indicati in ricorso per i quali non le era stato concesso di poter usufruire del beneficio economico di Euro 500,00 annui, tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, con particolare riferimento agli anni scolastici 2019/2020 -
2020/2021 - 2021/2022 -2022/2023 - 2023/2024.
Aggiungeva poi che dalla “interpretazione, costituzionalmente orientata”, dei commi da 121 a 124 della L. 107/2015, formulata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842 del 16.03.2022, veniva affermato il diritto al riconoscimento della Carta docente, anche per l'aggiornamento e la formazione degli insegnanti precari, spettante, in ogni caso, in virtù della primazia del diritto dell'Unione stante l' applicazione diretta e verticale della clausola 4 e 6 dell'accordo quadro alla direttiva 1999/70/CE, dell'art. 6 del trattato dell'unione europea, dell'art. 288 del TFU e degli artt. 14, 20, 21 e 47 della
Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea.
Chiedeva, pertanto, che l'Amministrazione scolastica venisse condannata al pagamento, tramite carta elettronica, della somma di € 500,00 per gli anni scolastici sopra indicati, con interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, con vittoria di spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
2. Nel costituirsi in giudizio, l'amministrazione scolastica verificata la posizione di parte ricorrente relativamente alle annualità scolastiche oggetto dell'odierna controversia, aderiva alla richiesta della docente in ordine al riconoscimento del Bonus, per gli anni scolastici 2019/2020 -
2020/2021 - 2021/2022 -2022/2023 - 2023/2024.
3. A seguito della udienza del 15.7.2025, tenutasi con trattazione scritta, lette le note depositate dalle parti, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
4. La domanda è fondata e può trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
L'istituto della cd. Carta Docente di colloca nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici ed è caratterizzato dal seguente quadro normativo.
In particolare, l'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994 stabilisce, al comma 1, che «l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica».
L'art. 63 del CCNL 2006-2009 del comparto Scuola, prevede poi «la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane»; la disposizione aggiunge altresì che «l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio» e che tale formazione si realizza «anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale»; precisandosi poi ancora, al comma 2, l'impegno a realizzare «una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo».
L'art. 64 del medesimo CCNL afferma poi che «la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità».
L'art. 1, co. 124 della L. n. 107/2015, stabilisce poi che «nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale» che «le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria». Controparte_6
La stessa L. n. 107/2015 introduce, quindi, l'istituto della Carta Docente, prevedendo, all'art. 1, co. 121, che «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_7 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124» ed aggiungendo che «la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
5. Così Delineato il quadro normativo di riferimento appare indubbio che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme citate riguardi non solo il personale di ruolo, ma anche gli insegnanti precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata.
Sul punto, il Consiglio di Stato, sez. VII, con la sentenza del 16 marzo 2022, n. 1842 ha sottolineato l'esigenza di formazione dell'intero corpo docente, di ruolo e non di ruolo, ritenuta necessaria per l'erogazione del servizio scolastico. Sul tema si è, altresì, pronunciata, la Corte di Giustizia con la decisione del 18 maggio 2022, la quale, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attiene all'ambito delle “condizioni di impiego” (punti 35-38), ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un «lavoro identico o simile» e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito, ostino ad una normativa nazionale che riservi il beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato.
6. Quanto alla durata del rapporto di lavoro che consente il diritto alla attribuzione del beneficio la normativa citata fa riferimento alla misura “annua” e per “anno scolastico” ed evidenzia la connessione temporale tra il beneficio previsto e il sostegno alla formazione e alla didattica, calibrandolo in ragione del periodo di durata di quest'ultima.
D'altra parte, anche il recente intervento normativo di cui all'art. 15 d.l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023, (non applicabile nel caso di specie ratione temporis), sul piano sistematico, conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile” con espresso riferimento anche ai docenti “precari”.
7. Ciò posto, deve rilevarsi che la questione controversa attinente alla Carta Docente è stata affrontata dalla Suprema Corte con la recente sentenza n. 29961 del 27.10.2023, che ha stabilito alcuni punti fermi in materia, seppur non in maniera esaustiva (rimanendo esclusi alcuni aspetti legati alle ipotesi delle cd. supplenze brevi e di lavoro part- time orizzontale o verticale) non oggetto del rinvio pregiudiziale alla Suprema Corte ai sensi dell' articolo 363 bis c.p.c. introdotto dalla cd. Riforma
Cartabia.
In particolare, nel dispositivo della citata sentenza si afferma che:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione
è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Nella parte motiva della citata pronuncia, la Corte di Cassazione ha precisato sulla necessità di adeguamento del diritto interno al diritto eurounitario che:
“L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre
2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, Rosado Santana, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978,
Simmenthal; in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima,
Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170). Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio. In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999)
o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso,
l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”.
La Corte di Cassazione ha, inoltre, stabilito che “quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”.
8. Conclusivamente può, quindi, affermarsi che la natura temporanea del rapporto tra docente e
Amministrazione Scolastica non incide sulla titolarità del diritto a ricevere la Carta del docente e che, nel caso di specie, la ricorrente ha svolto un'attività pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo. Cont
Il non ha né allegato né provato ragioni concrete che smentiscano la sovrapponibilità delle mansioni della ricorrente a quelle svolte da dipendenti a tempo indeterminato aventi la medesima qualifica ed ha aderito alla richiesta di cui al ricorso, non essendo in discussione che parte ricorrente abbia svolto supplenze annuali, con conseguente piena “comparabilità” della posizione della ricorrente a quella dei docenti assunti a tempo indeterminato.
La carta elettronica, quindi, spetta a tutti i docenti, anche a quelli termine, purché si trovino in una situazione analoga a quelli di ruolo.
9. Alla luce dell'orientamento giurisprudenziale citato, al quale il Tribunale ritiene di aderire, va dichiarato il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la cd. “carta elettronica”, quale contributo alla sua formazione professionale per gli anni scolastici
2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022 -2022/2023 - 2023/2024 con conseguente condanna del al relativo pagamento, mediante attribuzione della Carta Docente, per un Controparte_1 importo pari al valore di € 500 annui e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame, oltre interessi o rivalutazione, stante il divieto di cumulo, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 10. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in ragione del valore della causa, dell'assenza di attività istruttoria e della non particolare complessità della questione esaminata, secondo i parametri minimi di cui al DM 147/22, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il al pagamento, in favore di Controparte_1
, mediante attribuzione della Carta Docente, di un importo pari al valore di € 500 Parte_1 annui per gli anni scolastici 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022 -2022/2023 - 2023/2024 e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame, oltre interessi o rivalutazione, stante il divieto di cumulo, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- condanna, altresì, l'amministrazione scolastica alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in €
1.030,00 oltre spese documentate e accessori se dovuti, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c..
Lamezia Terme, 9.9.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara