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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 21/02/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3246/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione civile – controversie di lavoro e previdenza
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Luca Coppola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 3246/2023 Ruolo Generale Affari
Contenziosi promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. MAMONE DOMENICO;
Parte_1
-ricorrente- nei confronti di rappresentato e difeso dall'avv. ADORNATO DARIO;
CP_1
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza 18.02.2025
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- A seguito dell'espletamento dell'ATPO, incardinato per ottenere l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari utili ai fini del riconoscimento della pensione o dell'assegno di cui agli artt. 12
o 13 L. 118/1971 e, successivamente all'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante ha depositato atto di dissenso e, quindi, nei termini dettati dall'art 445 bis c.p.c.,
l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU.
1.1.- L' si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto CP_1 dell'opposizione.
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2-. La domanda attorea è parzialmente fondata per le motivazioni dappresso indicate.
3.- Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non
è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario, e che l'attore in senso sostanziale resta il privato, anche ove sia l' ad avviare la contestazione. CP_1
4.- Nel merito, la CTU esperita in sede di ATPO aveva escluso una totale inabilità lavorativa (riconoscendo un'invalidità pari al 72%).
Ragion per cui, è stato ritenuto opportuno esperire una nuova CTU medico-legale che, invece, ha riconosciuto che la capacità lavorativa dell'istante è ridotta in misura pari al 78% dal giugno 2023, ritenendo, pertanto, sussistente da tale data il presupposto sanitario utile per il riconoscimento del beneficio di cui all'art. 13 L.
118/1971.
La nuova perizia appare sostenuta da motivazione esauriente.
Nella specie, il consulente ha rilevato che la ricorrente “è affetta da: • Cardiopatia Ipertensiva in II Classe NYHA • Dermatite Psoriasica
• PO a scarsa incidenza funzionale • ITe di HA
• Sindrome Ansioso-depressiva. Tenuto conto della natura e della gravità delle infermità presentate dalla perizianda riteniamo che il grado di riduzione della capacità lavorativa da attribuire alla
Cardiopatia Ipertensiva in II Classe NYHA (cod. 644 2 ) sia del 45 quello da attribuire alla psoriasi (cod. 93 31 analogico) sia del 1
5%; quello da attribuire al la PO (cod. 70 1 0 analogico) sia del 35 quello da attribuire alla IT e di HA (cod. ) sia del 10%; quello da attribuire alla Sindrome Ansioso depressiva (cod.
220 5 ) sia del 25 0%; quello complessivamente determinabile sia del
78%.
• In conseguenza delle patologie di cui risulta portatrice, è possibile concludere che la signora non si trova nelle Parte_1 condizioni per vedersi riconoscere la PENSIONE DI INABILITA' CIVILE.
• In conseguenza delle patologie di cui risulta portatrice, è possibile concludere che la signora si trova nelle condizioni Parte_1
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per vedersi riconoscere l'ASSEGNO DI INVALIDITA' CIVILE A DECORRERE DA
2023.” CP_2
Pertanto, il consulente ha concluso ritenendo che parte ricorrente, è inabile al lavoro in misura pari al 78%, conseguentemente sussistendo i presupposti per il riconoscimento in capo alla stessa dei requisiti sanitari richiesti per l'assegno di cui all'art. 13 L. 118/1971, che dispone.
3.- Tenuto conto della parziale soccombenza, le spese di lite devono essere compensate in misura pari ad un terzo. Le restanti spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore e della limitata attività svolta, in euro 1.220,00 - di cui 400,00 per l'ATPO - oltre accessori, con distrazione ex art. 93 c.p.c. Vanno, inoltre, poste a definitivo carico dell' le spese della consulenza CP_1 tecnica d'ufficio, liquidate separatamente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA che parte ricorrente possiede il requisito sanitario per fruire dell'assegno di cui all'art. 13 L. 118/1971 dal giugno 2023;
CONDANNA l' alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese CP_1 di giudizio, che liquida in 1.220,00, oltre spese generali, iva e cpa, distratte in favore del procuratore antistatario;
PONE definitivamente in capo all' le spese di CTU, liquidate con CP_1 separati provvedimenti.
Palmi, 21/02/2025
Il giudice
Luca Coppola
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