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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 23/10/2025, n. 1633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1633 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 2996/2024 RGAC TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. MASSIMILIANO MANNA
opponente E
rappresentato e difeso dagli avv. DOMENICO Controparte_1
RO e FR CH PP RO opposto Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 24.07.2024 la ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 193/2024, emesso dal Tribunale di Cosenza, sez. Lavoro, in data 05.07.2024 e notificato il 09.07.2024, con il quale è stato ingiunto il pagamento di 11.304,83 euro a favore del sig. , il quale aveva dedotto in monitorio di aver Controparte_1 svolto, nella qualità di dipendente regionale in servizio presso il Dipartimento Lavoro e Welfare della Regione Calabria, le funzioni di presidente/componente la commissione di esami per diversi corsi liberi organizzati, ai sensi della L.R. n. 18/1985, negli anni dal 2017 al 2019. L'ente regionale ha censurato in ricorso l'insussistenza del credito e la non dovutezza delle somme ingiunte sull'assunto che l'opposto avrebbe svolto parte degli incarichi durante l'orario di lavoro e, quindi, in violazione dell'art. 12 del Regolamento della n. 1/2018 (cfr. all. 5 al Parte_1 ricorso). Ha chiesto, in subordine, la riduzione del quantum dovuto, deducendo alcuni errori compiuti da parte dell'opposto nella fase 1 monitoria, deducendo, in particolare, che, come risulta anche dal prospetto prodotto nel procedimento monitorio, alcuni incarichi sono stati erroneamente computati più volte e altri incarichi risultano svolti nel corso della stessa giornata, e che pertanto i relativi gettoni di presenza non sono dovuti in applicazione dell'art. 23, commi 5 e 6, L.R. 18/1965 (cfr. all. 4 al ricorso). Ha rilevato, inoltre, di aver già corrisposto alcuni emolumenti per le medesime causali di cui al ricorso monitorio: al riguardo, ha allegato cinque decreti dirigenziali da cui risulta autorizzato il pagamento di 1.354,85 euro a favore dell'opponente, deducendo al riguardo che il detto importo è
“corrispondente, con ogni probabilità alle somme riconosciute come dovute in quanto relative a gettoni di presenza riconoscibili”. Ha, infine, contestato la dovutezza del cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi moratori, deducendone la sproporzione rispetto alla sorte capitale in ipotesi dovuta e adombrando l'applicazione di interessi commerciali, non dovuti per crediti di natura retributiva come quelli oggetto di causa. Si è costituito in giudizio l'opposto che ha dedotto come il Regolamento regionale n. 1/2018 non possa trovare applicazione per le attività espletate negli anni 2016 e 2017, ma solo per quelle successive alla sua entrata in vigore. Ha dichiarato che alcuni errori di calcolo sono stati compiuti con riferimento all'anno 2018 e sono da riferirsi alle sole sedute di cui ai nn. 2, 10, 15, 4 e 16 del relativo prospetto (inserito anche nella memoria difensiva), mentre ha allegato che per le sedute di cui ai nn. 1 e 5 si tratterebbe di protocolli diversi, con conseguente dovutezza dei relativi gettoni di presenza. Ha eccepito la mancata prova circa l'imputabilità e la riferibilità dei pagamenti - risultanti dai decreti di liquidazione allegati al ricorso in opposizione - agli incarichi per cui è causa. Sugli interessi moratori ha dichiarato di aver applicato gli interessi
“conseguenti al mancato e ritardato pagamento del credito e risalenti alla prima diffida e messa in mora rimasta inevasa e pertanto calcolati sui giorni di ritardo del pagamento” e ha in ogni caso eccepito la genericità della contestazione.
2 Con note del 21.11.2024, la parte opponente ha dichiarato che per gli anni
2017 e 2018 sarebbero dovute soltanto, rispettivamente, le indennità relative alle sedute del 29.07.2017 e del 10.04.2018 perché svoltesi di martedì pomeriggio, ossia fuori dall'orario di lavoro. Ha dedotto, inoltre, che per l'anno 2019 la intende provvedere a liquidare il dovuto in Parte_1 via amministrativa, chiedendo a tal fine un congruo rinvio, e, a comprova di ciò, ha dedotto di aver iniziato a liquidare gli importi dovuti, allegando a supporto il decreto di liquidazione del 18.11.2024. La causa è stata rinviata, per bonario componimento e per decisione, all'udienza del 22.10.2025 e, quindi, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti istanze conclusioni e argomenti di difesa. In data 21.10.2025 le parti hanno depositato note scritte congiunte in sostituzione dell'udienza, chiedendo una declaratoria di cessazione della materia del contendere
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Le dichiarazioni rese dai procuratori delle parti riscontrano l'avvenuto perfezionamento di un accordo transattivo in ordine ai crediti azionati con il ricorso per decreto ingiuntivo, accordo raggiunto in data 19 giugno 2025 ed eseguito con decreto di liquidazione del 14 ottobre 2025. Il titolo opposto deve, pertanto, essere revocato, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere e con compensazione integrale delle spese di lite, giustificata dall'esito del giudizio e dalla concorde richiesta formulata in tal senso dalle stesse parti.
P.Q.M.
Revoca il decreto ingiuntivo opposto e dichiara cessata la materia del contendere. Compensa integralmente le spese di lite. Cosenza, 23/10/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. MASSIMILIANO MANNA
opponente E
rappresentato e difeso dagli avv. DOMENICO Controparte_1
RO e FR CH PP RO opposto Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 24.07.2024 la ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 193/2024, emesso dal Tribunale di Cosenza, sez. Lavoro, in data 05.07.2024 e notificato il 09.07.2024, con il quale è stato ingiunto il pagamento di 11.304,83 euro a favore del sig. , il quale aveva dedotto in monitorio di aver Controparte_1 svolto, nella qualità di dipendente regionale in servizio presso il Dipartimento Lavoro e Welfare della Regione Calabria, le funzioni di presidente/componente la commissione di esami per diversi corsi liberi organizzati, ai sensi della L.R. n. 18/1985, negli anni dal 2017 al 2019. L'ente regionale ha censurato in ricorso l'insussistenza del credito e la non dovutezza delle somme ingiunte sull'assunto che l'opposto avrebbe svolto parte degli incarichi durante l'orario di lavoro e, quindi, in violazione dell'art. 12 del Regolamento della n. 1/2018 (cfr. all. 5 al Parte_1 ricorso). Ha chiesto, in subordine, la riduzione del quantum dovuto, deducendo alcuni errori compiuti da parte dell'opposto nella fase 1 monitoria, deducendo, in particolare, che, come risulta anche dal prospetto prodotto nel procedimento monitorio, alcuni incarichi sono stati erroneamente computati più volte e altri incarichi risultano svolti nel corso della stessa giornata, e che pertanto i relativi gettoni di presenza non sono dovuti in applicazione dell'art. 23, commi 5 e 6, L.R. 18/1965 (cfr. all. 4 al ricorso). Ha rilevato, inoltre, di aver già corrisposto alcuni emolumenti per le medesime causali di cui al ricorso monitorio: al riguardo, ha allegato cinque decreti dirigenziali da cui risulta autorizzato il pagamento di 1.354,85 euro a favore dell'opponente, deducendo al riguardo che il detto importo è
“corrispondente, con ogni probabilità alle somme riconosciute come dovute in quanto relative a gettoni di presenza riconoscibili”. Ha, infine, contestato la dovutezza del cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi moratori, deducendone la sproporzione rispetto alla sorte capitale in ipotesi dovuta e adombrando l'applicazione di interessi commerciali, non dovuti per crediti di natura retributiva come quelli oggetto di causa. Si è costituito in giudizio l'opposto che ha dedotto come il Regolamento regionale n. 1/2018 non possa trovare applicazione per le attività espletate negli anni 2016 e 2017, ma solo per quelle successive alla sua entrata in vigore. Ha dichiarato che alcuni errori di calcolo sono stati compiuti con riferimento all'anno 2018 e sono da riferirsi alle sole sedute di cui ai nn. 2, 10, 15, 4 e 16 del relativo prospetto (inserito anche nella memoria difensiva), mentre ha allegato che per le sedute di cui ai nn. 1 e 5 si tratterebbe di protocolli diversi, con conseguente dovutezza dei relativi gettoni di presenza. Ha eccepito la mancata prova circa l'imputabilità e la riferibilità dei pagamenti - risultanti dai decreti di liquidazione allegati al ricorso in opposizione - agli incarichi per cui è causa. Sugli interessi moratori ha dichiarato di aver applicato gli interessi
“conseguenti al mancato e ritardato pagamento del credito e risalenti alla prima diffida e messa in mora rimasta inevasa e pertanto calcolati sui giorni di ritardo del pagamento” e ha in ogni caso eccepito la genericità della contestazione.
2 Con note del 21.11.2024, la parte opponente ha dichiarato che per gli anni
2017 e 2018 sarebbero dovute soltanto, rispettivamente, le indennità relative alle sedute del 29.07.2017 e del 10.04.2018 perché svoltesi di martedì pomeriggio, ossia fuori dall'orario di lavoro. Ha dedotto, inoltre, che per l'anno 2019 la intende provvedere a liquidare il dovuto in Parte_1 via amministrativa, chiedendo a tal fine un congruo rinvio, e, a comprova di ciò, ha dedotto di aver iniziato a liquidare gli importi dovuti, allegando a supporto il decreto di liquidazione del 18.11.2024. La causa è stata rinviata, per bonario componimento e per decisione, all'udienza del 22.10.2025 e, quindi, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti istanze conclusioni e argomenti di difesa. In data 21.10.2025 le parti hanno depositato note scritte congiunte in sostituzione dell'udienza, chiedendo una declaratoria di cessazione della materia del contendere
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Le dichiarazioni rese dai procuratori delle parti riscontrano l'avvenuto perfezionamento di un accordo transattivo in ordine ai crediti azionati con il ricorso per decreto ingiuntivo, accordo raggiunto in data 19 giugno 2025 ed eseguito con decreto di liquidazione del 14 ottobre 2025. Il titolo opposto deve, pertanto, essere revocato, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere e con compensazione integrale delle spese di lite, giustificata dall'esito del giudizio e dalla concorde richiesta formulata in tal senso dalle stesse parti.
P.Q.M.
Revoca il decreto ingiuntivo opposto e dichiara cessata la materia del contendere. Compensa integralmente le spese di lite. Cosenza, 23/10/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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