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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/09/2025, n. 3521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3521 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. 13890/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
In persona del Giudice delegato Gianfranco Pignataro, a seguito dell'udienza del
22/5/2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 13890/2024 R.G. promossa con procedimento semplificato di cognizione ai sensi degli artt. 84 e 170 DPR n. 115/2002, 15
D.Lgs. n. 150/2011 e 281 decies cpc d a e rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2
da se stessi;
- ricorrenti -
c o n t r o
; Controparte_1
- convenuto contumace -
OGGETTO: opposizione a decreto di liquidazione dei compensi a difensori di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato.
CONCLUSIONI: con le note scritte sostitutive dell'udienza le parti ricorrenti hanno concluso riportandosi all'atto introduttivo.
IN FATTO E INDIRITTO
Premesso che e Parte_1 Parte_2
hanno proposto opposizione avverso il decreto con cui il Tribunale di Palermo,
in data 4/11/2024 ha liquidato Controparte_2
l'onorario in loro favore, quali difensori rispettivamente di e Controparte_3
1 , ammessi entrambi al patrocinio a spese dello Stato Controparte_4
nell'ambito del procedimento penale n. 8959/2919 RGNR – 4038/24 RGGIP;
considerato che
il non si è costituito, sebbene Controparte_1
ritualmente citato;
sicché va dichiarata la sua contumacia;
considerato che
il Giudice ha liquidato con un unico decreto la somma di
€ 2.720,00 (già ridotta ex art. 106 bis DPR n. 115/2002), in applicazione del
“Protocollo d'intesa” sottoscritto in data 16/6/2016 dal Presidente del tribunale, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, dal Presidente della camera penale e dal Dirigente amministrativo del tribunale, punto 16 con maggiorazione del 20% per seconda parte assistita e ulteriore maggiorazione del
40% per variabile in aumento n. 2 (prevista nel caso di contestazione di uno dei delitti indicati all'art. 51 cpp); rilevato che i ricorrenti lamentano la misura del compenso liquidato con un unico decreto emesso in favore dell'avv. , erroneamente indicato Parte_2
come difensore di entrambe le parti civili, escludendo l'avv. Pt_1
rilevato che a sostegno della suesposta censura e quale prova dell'attività difensiva espletata, gli avv.ti e hanno prodotto gli atti di Pt_1 Parte_2
costituzione di parte civile dei rispettivi assistiti, i verbali di udienza, l'istanza di liquidazione dell'avv. depositata in udienza, nota di deposito al sistema Pt_1
Siamm dell'istanza di liquidazione compensi dell'avv. e la sentenza n. Parte_2
1236/2024 emessa al termine del giudizio;
ritenuto che
il ricorso sia fondato nei termini di cui al prosieguo;
rilevato che il primo Giudice, pur applicando il “Protocollo”, in realtà l'ha violato, in quanto il compenso liquidato non ha tenuto conto dell'attività difensiva in concreto espletata: ed invero, i ricorrenti hanno assistito due parti civili ( e , rispettivamente padre e figlio), Controparte_4 Controparte_3
con deposito di due separati atti di costituzione e separate comparse conclusionali;
rilevato che, l'art. 12 del D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M. n. 37/2018 e dal D.M. 147/2022), nel dettare i parametri generali per la determinazione del compenso concernenti l'attività penale dispone che “ Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche,
2 dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola fino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”; rilevato che il compenso, pur liquidato unitariamente dal primo giudice, avrebbe dovuto tener conto delle due parti assistite e dei due diversi difensori;
ritenuto, quindi, che la richiesta degli avv.ti e Parte_1
di maggiori compensi professionali vada accolta;
Parte_2
che, pertanto, il decreto impugnato debba essere annullato e vada liquidata in favore di ciascun ricorrente la somma di € 2.380,00, in applicazione del “Protocollo di Intesa” punto 16 (“Processi più complessi e giudizi abbreviati più complessi”) con maggiorazione del 40% prevista dal punto 2) delle variabili in aumento nel caso di contestazione di uno dei delitti indicati all'art. 51 cpp, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
considerato, infine, che le spese del presente giudizio vanno poste a carico del soccombente e vanno liquidate, secondo i criteri fissati dal DM n. CP_1
55/2014, come aggiornati dal DM n. 147/2022, in € 852,00, competenza tribunale, scaglione da € 1.101 a € 5.200, senza fase di istruzione (non svolta), valori minimi (tenuto conto della assai ridotta complessità delle questioni), oltre
€ 264,00 per esborsi, spese generali (pari al 15%), IVA e CPA come per legge;
P.Q.M.
Nella contumacia del , qui dichiarata, in riforma Controparte_1
del decreto emesso dal Tribunale di Palermo, sezione GIP, in data 4/11/2024,
3 liquida a beneficio degli avv.ti e la Parte_1 Parte_2
somma di € 2.380,00 per ciascuno, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, a titolo di compensi professionali per l'attività difensiva svolta in favore di e , ammessi entrambi al patrocinio a Controparte_3 Controparte_4
spese dello Stato nell'ambito del procedimento penale n. 8959/2919 RGNR –
4038/24 RGGIP.
Dispone che la cancelleria trasmetta al competente ufficio finanziario copia del presente provvedimento e provveda agli ulteriori adempimenti di rito.
Condanna il convenuto al pagamento delle spese del presente CP_1
giudizio, liquidate in € 852,00 per compensi professionali, oltre € 125,00 per esborsi, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Palermo, 19/09/2025.
Il Giudice
Gianfranco Pignataro
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
In persona del Giudice delegato Gianfranco Pignataro, a seguito dell'udienza del
22/5/2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 13890/2024 R.G. promossa con procedimento semplificato di cognizione ai sensi degli artt. 84 e 170 DPR n. 115/2002, 15
D.Lgs. n. 150/2011 e 281 decies cpc d a e rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2
da se stessi;
- ricorrenti -
c o n t r o
; Controparte_1
- convenuto contumace -
OGGETTO: opposizione a decreto di liquidazione dei compensi a difensori di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato.
CONCLUSIONI: con le note scritte sostitutive dell'udienza le parti ricorrenti hanno concluso riportandosi all'atto introduttivo.
IN FATTO E INDIRITTO
Premesso che e Parte_1 Parte_2
hanno proposto opposizione avverso il decreto con cui il Tribunale di Palermo,
in data 4/11/2024 ha liquidato Controparte_2
l'onorario in loro favore, quali difensori rispettivamente di e Controparte_3
1 , ammessi entrambi al patrocinio a spese dello Stato Controparte_4
nell'ambito del procedimento penale n. 8959/2919 RGNR – 4038/24 RGGIP;
considerato che
il non si è costituito, sebbene Controparte_1
ritualmente citato;
sicché va dichiarata la sua contumacia;
considerato che
il Giudice ha liquidato con un unico decreto la somma di
€ 2.720,00 (già ridotta ex art. 106 bis DPR n. 115/2002), in applicazione del
“Protocollo d'intesa” sottoscritto in data 16/6/2016 dal Presidente del tribunale, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, dal Presidente della camera penale e dal Dirigente amministrativo del tribunale, punto 16 con maggiorazione del 20% per seconda parte assistita e ulteriore maggiorazione del
40% per variabile in aumento n. 2 (prevista nel caso di contestazione di uno dei delitti indicati all'art. 51 cpp); rilevato che i ricorrenti lamentano la misura del compenso liquidato con un unico decreto emesso in favore dell'avv. , erroneamente indicato Parte_2
come difensore di entrambe le parti civili, escludendo l'avv. Pt_1
rilevato che a sostegno della suesposta censura e quale prova dell'attività difensiva espletata, gli avv.ti e hanno prodotto gli atti di Pt_1 Parte_2
costituzione di parte civile dei rispettivi assistiti, i verbali di udienza, l'istanza di liquidazione dell'avv. depositata in udienza, nota di deposito al sistema Pt_1
Siamm dell'istanza di liquidazione compensi dell'avv. e la sentenza n. Parte_2
1236/2024 emessa al termine del giudizio;
ritenuto che
il ricorso sia fondato nei termini di cui al prosieguo;
rilevato che il primo Giudice, pur applicando il “Protocollo”, in realtà l'ha violato, in quanto il compenso liquidato non ha tenuto conto dell'attività difensiva in concreto espletata: ed invero, i ricorrenti hanno assistito due parti civili ( e , rispettivamente padre e figlio), Controparte_4 Controparte_3
con deposito di due separati atti di costituzione e separate comparse conclusionali;
rilevato che, l'art. 12 del D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M. n. 37/2018 e dal D.M. 147/2022), nel dettare i parametri generali per la determinazione del compenso concernenti l'attività penale dispone che “ Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche,
2 dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola fino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”; rilevato che il compenso, pur liquidato unitariamente dal primo giudice, avrebbe dovuto tener conto delle due parti assistite e dei due diversi difensori;
ritenuto, quindi, che la richiesta degli avv.ti e Parte_1
di maggiori compensi professionali vada accolta;
Parte_2
che, pertanto, il decreto impugnato debba essere annullato e vada liquidata in favore di ciascun ricorrente la somma di € 2.380,00, in applicazione del “Protocollo di Intesa” punto 16 (“Processi più complessi e giudizi abbreviati più complessi”) con maggiorazione del 40% prevista dal punto 2) delle variabili in aumento nel caso di contestazione di uno dei delitti indicati all'art. 51 cpp, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
considerato, infine, che le spese del presente giudizio vanno poste a carico del soccombente e vanno liquidate, secondo i criteri fissati dal DM n. CP_1
55/2014, come aggiornati dal DM n. 147/2022, in € 852,00, competenza tribunale, scaglione da € 1.101 a € 5.200, senza fase di istruzione (non svolta), valori minimi (tenuto conto della assai ridotta complessità delle questioni), oltre
€ 264,00 per esborsi, spese generali (pari al 15%), IVA e CPA come per legge;
P.Q.M.
Nella contumacia del , qui dichiarata, in riforma Controparte_1
del decreto emesso dal Tribunale di Palermo, sezione GIP, in data 4/11/2024,
3 liquida a beneficio degli avv.ti e la Parte_1 Parte_2
somma di € 2.380,00 per ciascuno, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, a titolo di compensi professionali per l'attività difensiva svolta in favore di e , ammessi entrambi al patrocinio a Controparte_3 Controparte_4
spese dello Stato nell'ambito del procedimento penale n. 8959/2919 RGNR –
4038/24 RGGIP.
Dispone che la cancelleria trasmetta al competente ufficio finanziario copia del presente provvedimento e provveda agli ulteriori adempimenti di rito.
Condanna il convenuto al pagamento delle spese del presente CP_1
giudizio, liquidate in € 852,00 per compensi professionali, oltre € 125,00 per esborsi, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Palermo, 19/09/2025.
Il Giudice
Gianfranco Pignataro
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