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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/07/2025, n. 8402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8402 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice NI AN, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 15.7.2025, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n° 25116/2024 r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. CIGLIANO FRANCESCO Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con gli
[...] avv.ti TINELLI GIUSEPPE e RIDOLFI MASSIMO
RESISTENTE
E
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, con l'avv. MADDALUNA GIACOMO
RESISTENTE
OGGETTO: contributi previdenziali
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato il 28.6.2024, Parte_1 ha adito questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo annullarsi e/o dichiararsi la nullità della Deliberazione n. 26/21MAG2024/VCDA del Consiglio di Amministrazione di e, CP_1 comunque, di ogni “pretesa sottostante e connessa”. Il ricorrente ha esposto quanto segue:
- in data 12.2.2024, l' gli ha Controparte_2 notificato l'avviso n. 012796CM24000001359 avente ad oggetto il pagamento dei contributi relativi agli anni 2014, 2015, 2017, 2021 e 2022, per un importo complessivo di € 21.905,99;
- avverso tale avviso, in data 8.3.2024, egli ha presentato ricorso dinanzi al Comitato Esecutivo dell' tuttavia respinto sia CP_1 perché la gran parte delle eccezioni sollevate attenevano a vizi formali sia perché l'eccezione di prescrizione del credito contributivo era infondata alla luce degli atti interruttivi posti in essere dall'ente; sotto tale aspetto, si è fatto riferimento ad una domanda di dilazione del debito contributivo di € 16.127,69 presentata presso la sede dell'ente in data 10.9.2013 e a due raccomandate a/r di sollecito recapitate nel 2018 e nel 2023; inoltre, si è osservato che il mancato svolgimento da anni della professione veterinaria non sia idoneo a
“invalidare la pretesa contributiva, dato che i contributi richiesti dall'Ente (c.d. contributi minimi) non necessitano dell'accertamento della produzione di un reddito professionale ma sono dovuti, ai sensi degli artt. 5, 7 e 9 del Regolamento di attuazione allo Statuto, da tutti gli iscritti all'Albo professionale e all' per il solo fatto CP_1 dell'iscrizione”; ancora, si è osservato come il principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost., di cui è stata dedotta la violazione, non sia applicabile in materia di contribuzione previdenziale;
- in data 22.4.2024, la comunicazione dell'esito del ricorso è stata impugnata e il Consiglio di Amministrazione dell'ente ha, con la Deliberazione n. 26/21MAG2024/VCDA, confermato la decisione assunta dal Comitato Esecutivo con delibera n. 16 del 26/03/2024. A sostegno del ricorso, si fa rilevare, in special modo:
- la violazione dell'art. 18, comma 1, del Regolamento di attuazione allo Statuto dell' Controparte_3
ai sensi del quale “Contro l'applicazione dei contributi ed
[...] in genere delle somme e degli interessi di cui agli artt. 12 e 19 del presente Regolamento, è ammesso ricorso al Comitato Esecutivo
2 dell'Ente entro trenta giorni dal ricevimento della formale richiesta da parte dell'Ente” laddove, nella specie, la decisione sul ricorso è stata emessa dalla Direzione Contributi anziché dal Comitato Esecutivo;
si osserva che il Consiglio di Amministrazione ha tentato di giustificare la violazione regolamentare sostenendo che la comunicazione della Direzione Contributi riprodurrebbe il contenuto della decisione del Comitato Esecutivo, assunta con delibera n. 16 del 26/03/2024, mentre tale delibera avrebbe dovuto essere trasmessa al ricorrente;
- l'evidente contraddittorietà della motivazione della deliberazione impugnata allorché si assume, dapprima, che l'Avviso di pagamento non è un provvedimento amministrativo e non necessita di alcun atto prodromico e, poi, che l'Ente, prima dell'invio dell'Avviso di pagamento da parte dell' ha trasmesso Controparte_4 intimazioni di pagamento al dott. , esplicitando l'entità della Parte_1 contribuzione dovuta ed i periodi di riferimento;
si obietta, peraltro, che l'Ente non ha “minimamente” fornito la prova di aver notificato siffatte intimazioni e che l'omessa notificazione di atti presupposti al contrario indispensabili comporta la nullità dell'atto conseguenziale notificato al;
Parte_1
- l'insussistenza del requisito dell'effettivo svolgimento dell'attività che costituisce, unitamente all'iscrizione all'apposito albo professionale, requisito costitutivo dell'obbligo contributivo;
- l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi ai sensi dell'art. 3, comma 9, lett. a), L. 335/1995 e l'insussistenza od omessa notifica di atti interruttivi, contrariamente a quanto affermato dall'Ente;
- la nullità della Deliberazione impugnata non potendo il Concessionario della riscossione sostituirsi all'Ente previdenziale nell'attività di accertamento dei contributi;
- la nullità e/o inesistenza dell'Avviso per incompetenza territoriale dell'Agenzia delle Entrate–Riscossione di Roma avendo il dott.
il proprio domicilio fiscale in Varese (VA), “Via Sette Termini Parte_1
n. 35”;
- la nullità dell'Avviso per assoluto difetto di motivazione non specificando esso le ragioni di fatto e di diritto poste a base del pagamento richiesto, secondo quanto meglio chiarito in ricorso. Quindi, la parte ha rassegnato le conclusioni prima illustrate. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio l' Controparte_5
[...] e l' resistendo alla
[...] Controparte_2 domanda. L'Ente ha fatto rilevare quanto segue:
- che nelle note aggiuntive dell'Avviso di pagamento di cui si tratta
“veniva riportato il dettaglio dei bollettini non pagati, specificando la tipologia la scadenza e l'importo”;
- che la richiesta di pagamento aveva ad oggetto i contributi minimi dovuti per i periodi in cui il dott. risultava iscritto al relativo Parte_1
Ordine professionale, ovvero, secondo quanto risulta dal Dettaglio Anagrafico, “al n. 1175 dal 23.02.1996 al 21.01.2015 e al n. 2677 dal 24.03.2021 al 21.12.2022”; più esattamente, si trattava dei crediti contributivi per i quali il veterinario stesso aveva chiesto una dilazione, con domanda presentata il 10 settembre 2013;
- che, con lettera del 8.10.2013, trasmessa con raccomandata, è stato comunicato al ricorrente l'accoglimento della richiesta di dilazione in n. 36 rate mensili, con le modalità specificate, e che il ricorrente ha però provveduto, fra dicembre 2013 e luglio 2014, al pagamento delle sole prime otto rate;
- che, quindi, è stata inoltrata al dott. lettera di sollecito del Parte_1
19.9.2018, inviata a mezzo raccomandata a/r, relativa a “tutti i crediti Enpav alla data del 31.12.2017 (inclusi perciò oltre ai crediti maturati sino al 2013, per i quali era stata richiesta la dilazione, anche quelli afferenti al 2014 e al 2015)”;
- che seguiva un ulteriore sollecito del 8.5.2023 avente ad oggetto il pagamento delle somme dovute “a seguito della verifica aggiornata alla data del 20 aprile 2023 (avente perciò riguardo anche alle annualità 2021 e 2022), per un totale di euro 21.381,73”;
- che l' , prima di avviare l'azione Controparte_2 esecutiva, ha notificato l'avviso bonario n. 012796CM24000001359;
- che le uniche censure suscettibili di scrutinio erano quelle afferenti al merito e che l'eccezione di “non debenza di alcun contributo” è sconfessata dalla normativa di riferimento “e, in particolare, dagli artt. 5, comma 2, 7, comma 3 e 9, del Regolamento di attuazione, i quali,…, prevedono espressamente la debenza di contributi minimi obbligatori a prescindere dalla produzione di un reddito professionale”;
- che, come evidenziato dal Consiglio di Amministrazione nella deliberazione impugnata, “dalla comunicazione emerge limpidamente ed inequivocabilmente come ad aver assunto la decisione sia stato il Comitato Esecutivo con deliberazione n. 16 del
4 26 marzo 2024…, mentre la Direzione Contributi si è solo limitata a rendere noto al Veterinario l'esito del ricorso, riproducendo, peraltro, il contenuto della predetta delibera”;
- che l'Avviso notificato dall' è un Controparte_2 avviso bonario “concepito come uno strumento preventivo, che precede l'eventuale procedura della riscossione coattiva, attivata solo allorquando, per l'appunto, non segua l'adempimento spontaneo del contribuente”, privo dunque delle caratteristiche tipiche del provvedimento amministrativo, in special modo della tipicità, della imperatività o autoritarietà e della esecutività;
- che, nel caso di specie, si è inteso procedere al recupero dei contributi minimi, che sono dovuti in un “ammontare predeterminato dalla legge e a prescindere dalla produzione di un reddito professionale o dal raggiungimento di soglie specifiche di reddito” cosicché non vi è alcuna attività di accertamento da compiere trattandosi di obblighi di pagamento già definiti ex lege, per i quali va solo compiuta attività di riscossione;
- che il termine di prescrizione dei crediti contributivi è stato interrotto dalla domanda di dilazione presentata in data 10.9.2013 e dai solleciti di pagamento del 19.9.2018 e del 8.5.2023;
- che all'avviso bonario di cui s'è detto non è applicabile né l'art. 3 L. 241/1990 né l'art. 7 L. 212/2000;
- che è priva di pregio l'eccezione di incompetenza per territorio dell' di Roma in quanto “a Controparte_6 decorrere dal primo ottobre 2006, è stato soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione” e
“le funzioni relative alla riscossione nazionale, che in precedenza erano attribuite ad con il D. L. n. 193/2016, sono Controparte_7 state assegnate all' , la quale è Controparte_6 diventata, perciò, l'unico soggetto a cui è stata demandata l'attività di esazione nazionale (ad esclusione della Sicilia)”.
Per questi motivi
, l'Ente ha chiesto rigettarsi il ricorso ed accertarsi il credito vantato per € 21.905,59, “per contributi dovuti sino al 31 dicembre 2022, oltre interessi successivamente maturati e maturandi e con condanna al pagamento dei relativi importi”. L' ha fatto rilevare, in particolar modo, Controparte_2 il difetto della propria legittimazione passiva avendo il giudizio ad oggetto la “deliberazione che ha emesso la Direzione contributi dell' che ha CP_1 confermato quanto deciso il Comitato Esecutivo dell' rispetto al CP_1 ricorso presentato dal dott. che non riteneva di dover pagare i Parte_1
5 contributi richiesti dall'ente previdenziale” mentre l'atto dell'agente esattoriale ha “valore di mera messa in mora che traspone al suo interno quanto dovuto secondo l'ente”. Quindi, la causa, istruita per via documentale, è stata decisa come di seguito.
***
L'opposizione ha ad oggetto la Deliberazione n. 26/21MAG2024/VCDA adottata dal Consiglio di Amministrazione di che ha confermato CP_1 la decisione assunta dal Comitato Esecutivo circa l'obbligo di pagamento di contributi previdenziali e, precisamente, di contributi soggettivi minimi, contributi integrativi minimi, contributi di maternità per gli anni dal 2006 al 2013 per i quali era stata chiesta dal ricorrente una dilazione a cui si aggiungono i contributi minimi dovuti per gli anni 2014, 2015, 2021 e 2022, oltre interessi di mora al tasso legale al 30.11.2023 (vd. le “NOTE AGGIUNTIVE” all'Avviso di pagamento n. 012796CM24000001359 del 18.1.2024 e il “Dettaglio debito contributivo…” in all.ti, rispettivamente, 4 e 15 al fasc. . CP_1
Figurano allegati al fascicolo di parte, in special modo:
- la “Comunicazione esito ricorso del Comitato Esecutivo avverso l'avviso di pagamento dell' ”, di prot. n. 0016817 del CP_2
28.3.2024, a firma di , “Dirigente Direzione Contributi” Tes_1
(all. 4);
- la Deliberazione n. 26/21MAG2024/VCDA adottata dal Consiglio di Amministrazione di con la quale è stata confermata – si CP_1 legge – la “decisione assunta dal Comitato Esecutivo con delibera n. 16 del 26/03/2024” (all. 1). Ciò premesso, il ricorrente, come si è visto, solleva una serie di censure che possono così sintetizzarsi:
- la violazione dell'art. 18, comma 1, del Regolamento di attuazione allo Statuto dell' Controparte_3 che individua come competente a decidere sul ricorso
[...] avverso l'applicazione dei contributi e delle sanzioni il Comitato Esecutivo dell'Ente;
- la contraddittorietà della motivazione della deliberazione impugnata nella parte in cui si afferma, dapprima, che l'Avviso di pagamento non è un provvedimento amministrativo e non necessita di alcun atto prodromico e, poi, che l'Ente, prima dell'invio dell'Avviso di pagamento da parte del Concessionario della riscossione, ha trasmesso intimazioni di pagamento al dott. , intimazioni Parte_1 che peraltro non sono mai state a lui notificate;
6 - l'infondatezza della richiesta di pagamento dei contributi in ragione del mancato svolgimento dell'attività professionale;
- l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi ai sensi dell'art. 3, comma 9, lett. a), L. 335/1995 e l'insussistenza od omessa notifica di atti interruttivi, contrariamente a quanto affermato dall'Ente;
- la nullità della Deliberazione impugnata non potendo il Concessionario della riscossione sostituirsi all'Ente previdenziale nell'attività di accertamento dei contributi;
- la nullità e/o inesistenza dell'Avviso per incompetenza territoriale dell'Agenzia delle Entrate–Riscossione di Roma avendo il dott.
il proprio domicilio fiscale in Varese (VA), “Via Sette Termini Parte_1
n. 35”;
- la nullità dell'Avviso per assoluto difetto di motivazione non specificando esso le ragioni di fatto e di diritto poste a base del pagamento richiesto.
1. Preliminarmente, va accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di . Controparte_2
Oggetto del presente giudizio è, come si è visto, il rigetto del ricorso presentato contro l'applicazione di contributi previdenziali mentre l'atto posto in essere dall' è un avviso bonario con valore di mera CP_2 messa in mora (l' richiama, fra le altre, Cass., Sez. 3, CP_2
5532/2008 che a sua volta richiama “Cass. sez. un. 25 luglio 2007, n. 16412” secondo cui “sia nel caso in cui il contribuente impugni la cartella esattoriale, sia nel caso in cui egli impugni l'avviso di mora, la legittimazione passiva nel relativo giudizio spetta all'ente titolare del credito tributario e non già al concessionario”).
2. Sulla prima censura, giova anzitutto richiamare l'art. 18 del Regolamento di attuazione allo Statuto dell' Controparte_3
in all. 2 al fasc. che, al comma 1,
[...] CP_1 così recita:
“Contro l'applicazione dei contributi ed in genere delle somme e degli interessi di cui agli artt. 12 e 19 del presente Regolamento, è ammesso ricorso al Comitato Esecutivo dell'Ente entro trenta giorni dal ricevimento della formale richiesta da parte dell'Ente”. Nella “Comunicazione esito ricorso del Comitato Esecutivo avverso l'avvio di pagamento dell' ”, di prot. n. 0016817 del 28.3.2024, a CP_2 firma di , “Dirigente Direzione Contributi”, si fa espresso Tes_1 riferimento alla decisione del Comitato Esecutivo “riunitosi in data 26 marzo 2024” il quale, esaminato il ricorso, “con delibera n. 16, emessa in pari data, ha deciso di non accogliere l'istanza…”; l'Ente ha prodotto
7 in all. 9 al proprio fascicolo il verbale del Comitato Esecutivo riunitosi in data 26.3.2024 per approvare la Deliberazione n. 16/26MAR2024/IVCE. Nella comunicazione indirizzata al ricorrente viene poi riprodotto il contenuto della decisione del Comitato, con la esplicitazione delle motivazioni alla base del rigetto. In base al suo stesso tenore letterale, è del tutto evidente che l'atto in questione sia meramente riproduttivo della decisione dell'organo competente. L'eccezione si appalesa invero strumentale essendo stata portata a conoscenza dell'interessato, con mezzo idoneo, la decisione del Comitato che, infatti, è stata tempestivamente impugnata innanzi al Consiglio di Amministrazione dell'Ente come previsto dal 3° comma del menzionato art. 18, senz'alcun pregiudizio per il diritto di difesa.
3. Riguardo alla contraddittorietà della motivazione e alla natura dell'Avviso di Pagamento notificato al dott. in data 12.2.2024, Parte_1 come correttamente rilevato dalle parti resistenti, l'Avviso in questione non è un provvedimento amministrativo essendo privo dei caratteri propri dello stesso. Si fa riferimento, da questo punto di vista, soprattutto alla imperatività
o autoritarietà che può definirsi come il potere di costituire, modificare od estinguere le posizioni giuridiche dei terzi mediante un atto unilaterale della P.A., manifestazione del suo potere d'imperio (nell'adozione di “atti di natura non autoritativa”, al contrario, la P.A.
“agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente” a norma dell'art. 1, comma 1bis, della L. 241/1990). Sebbene, poi, molti dei poteri che prima derivavano dall'imperatività e che distinguevano l'agire amministrativo dall'agire giurisdizionale e da quello privato (così, la esecutorietà, ovvero la possibilità di portare ad esecuzione il provvedimento senza bisogno dell'intervento del giudice, e l'autotutela, il potere cioè della P.A. di modificare o revocare una sua precedente manifestazione di volontà unilateralmente, il potere di degradare i diritti soggettivi ad interessi legittimi per assoggettarli al potere amministrativo) siano stati ridimensionati ad opera, in particolare, della L. 15/2005, il concetto di imperatività resta centrale quale criterio di riparto di giurisdizione (si legge in Corte Cost. 204/2004 che “La materia dei pubblici servizi può essere oggetto di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo se in essa la pubblica amministrazione agisce esercitando il suo potere autoritativo ovvero, attesa la facoltà, riconosciutale dalla legge, di adottare strumenti
8 negoziali in sostituzione del potere autoritativo, se si vale di tale facoltà (la quale, tuttavia, presuppone l'esistenza del potere autoritativo…”). È allora del tutto evidente che l'atto in questione sia un avviso bonario, atto non previsto dalla normativa applicabile ma che nella prassi viene utilizzato dall'ente creditore come strumento per sollecitare il pagamento dei contributi non versati;
esso contiene tutte le informazioni necessarie a porre l'interessato in condizione di conoscere l'entità della pretesa creditoria (tipologia, scadenza e importo dei contributi, come è possibile evincere dalle “NOTE AGGIUNTIVE” nella seconda pagina dell'Avviso), a valutare l'eventualità di un ricorso al Comitato Esecutivo dell' da presentare entro 30 giorni dal CP_1 ricevimento dell'Avviso (si veda la sezione relativa alle “COMUNICAZIONI DELL'ENTE CREDITORE”), e contenente, in allegato, i bollettini da utilizzare per il pagamento. L'Avviso non è idoneo a modificare la posizione giuridica del destinatario prescindendo dal suo consenso né è titolo per l'azione esecutiva la quale
– sottolinea l' a pg. 19 della propria memoria difensiva – “può CP_1 essere intrapresa solo a seguito della formazione del ruolo e della cartella esattoriale che ne consegue”. Sulla riscossione dei contributi insoluti rileva l'art. 12, comma 6, del Regolamento di attuazione allo Statuto dell'Ente, prima cit., a mente del quale “L'Ente può provvedere alla riscossione dei contributi insoluti, e in genere delle somme e degli interessi di cui al presente articolo e all'articolo 19, secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette. Si intende in ogni caso fatto salvo il ricorso agli strumenti previsti a tutela dei crediti dal codice civile e dal codice di procedura civile”. Nell'ipotesi in esame non risulta che l'ente abbia ancora avviato la fase di esecuzione essendosi limitato a sollecitare l'adempimento attraverso l'Avviso in questione;
non si comprende, allora, quale sia il (diverso) atto prodromico essenziale da emanarsi dall' CP_8 Parte_2
al dott. . Né si ravvisa
[...] Controparte_9 Parte_1 contraddizione tra l'affermazione che “l'Avviso di pagamento non è un provvedimento amministrativo come la cartella esattoriale che necessita di un atto prodromico” e l'affermazione che “l'Ente, prima dell'invio dell'Avviso di pagamento dall' ha trasmesso Controparte_4 intimazioni di pagamento al Dott. ,…”. Parte_1
È ben possibile che l'avviso in questione sia preceduto da solleciti di pagamento – nessuna norma lo vieta – come avvenuto nella fattispecie senza che ciò alteri – correttamente rileva l' – la natura CP_1
9 dell'avviso quale strumento preventivo diretto ad agevolare l'adempimento e ad evitare l'avvio della procedura di riscossione coattiva con l'aggravio di spese ad essa connesso. In effetti, è solo a fronte del persistente inadempimento dell'interessato che l'ente ha incaricato l' la quale, Controparte_2 prima di avviare l'azione esecutiva, ha notificato l'Avviso di cui si tratta. Riguardo all'omessa notifica delle intimazioni di pagamento, l'Ente ha fornito la prova dell'avvenuta ricezione di:
- una richiesta di pagamento di prot. n. 0028153 del 19.9.2018 riguardante il debito contributivo maturato alla data del 31.12.2017 e pari ad € 15.780,48, da pagarsi entro il 31.10.2018 (all. 7 al relativo fasc., completa di avviso di ricevimento in data 26.9.2018 della raccomandata a/r);
- un sollecito di pagamento di prot. n. 0021972 del 8.5.2023 riguardante il debito contributivo emerso e aggiornato alla data del 31.12.2022, pari ad € 21.381,73, da pagarsi entro 60 giorni dal ricevimento del sollecito (completo di avviso di ricevimento in data 29.5.2023, in all. 8 al relativo fasc.). È stato, inoltre, precisato, benché la parte ricorrente si sia limitata a sostenere che l' non avesse fornito la prova della notifica CP_1
(così, a pg. 14 dell'atto introduttivo), che l'indirizzo di notifica, “VIA DI MONTORO 15 INT. 6 00186 ROMA RM”, è l'indirizzo “espressamente indicato dal Veterinario ai fini dell'invio delle comunicazioni afferenti ai rapporti con l' ” (risulta, quale “Indirizzo Comunicazioni” dal CP_1
“Dettaglio Anagrafico” e dall'e-mail inviata il 18.5.2009 dallo stesso oltreché dalla dichiarazione del 10.9.2013 scritta di pugno dal Parte_1 ricorrente ed allegata alla domanda di dilazione presentata il 10.9.2013 nella quale lo indica quale proprio domicilio, in all.ti, rispettivamente, 13, 14 e 5 al fasc. . CP_1
4. Sul merito della pretesa, si osserva quanto segue. Rilevano, sotto quest'aspetto, gli artt. 5, 7 e 9 del Regolamento di attuazione allo Statuto dell'Ente. L'art. 5 riguarda il contributo soggettivo obbligatorio annuo a carico di ogni iscritto all'Ente e che è “pari ad una percentuale del reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente e dichiarato ai fini IRPEF secondo il disposto degli artt. 53 del DPR 917/86, e successive modificazioni ed integrazioni” (comma 1). Il comma 2 dell'art. 5, che il ricorrente trascura di considerare, dispone che “E' in ogni caso dovuto un contributo minimo pari all'applicazione
10 dell'aliquota prevista dal comma 1, lettera a) del presente articolo su un reddito convenzionale di € 14.350” (l'aliquota è fissata al 11,5%). Pertanto, il contributo minimo è dovuto da ogni iscritto indipendentemente dalla produzione di un reddito professionale. Analoga disposizione si rinviene nell'art. 7 a proposito del contributo integrativo il quale, ai sensi del comma 1, si ottiene dall'applicazione da parte degli iscritti di una “maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi percepiti nello svolgimento dell'attività professionale, indipendentemente dall'applicazione IVA”, è dovuta nella misura del 2% (si veda il comma 4) ed è versata all'Ente “indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di questo ultimo ed è dovuta una sola volta sulla medesima prestazione professionale”. Il comma 3 dell'art. 7, infatti, così recita:
“Gli iscritti all'Ente sono tenuti a versare annualmente, per il titolo di cui al precedente comma 1, un importo minimo risultante dall'applicazione della predetta maggiorazione su un importo pari a 1,5 volte il reddito convenzionale di cui all'art. 5, comma 2 del presente Regolamento”. Anche il contributo integrativo minimo è svincolato dalla produzione di un reddito professionale. L'art. 9, infine, rubricato “Contributo indennità di maternità”, prevede che “Tutti gli iscritti all'Ente sono tenuti, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, al pagamento di un contributo, attualmente stabilito nella misura di € 49,00, determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ente ai sensi dell'art. 83, comma 2 del medesimo decreto”. Unico presupposto del contributo in questione è, dunque, l'iscrizione all'Ente. I contributi oggetto del giudizio sono, infatti, come si è avuto subito modo di dire, contributi soggettivi minimi, contributi integrativi minimi, contributi di maternità per gli anni dal 2006 al 2013 per i quali era stata chiesta dal ricorrente una dilazione a cui si aggiungono i contributi minimi dovuti per gli anni 2014, 2015, 2021 e 2022, oltre interessi di mora al tasso legale al 30.11.2023. Il mancato svolgimento dell'attività è, di conseguenza, irrilevante ai fini dell'obbligo di versamento di tale genere di contributi. L'ente convenuto ha richiamato, poi, al fine di sgombrare il campo da una presunta illegittimità costituzionale della normativa in materia, Corte Cost. 88/1995 ove si legge che “La struttura di tipo solidaristico
11 dei sistemi previdenziali (in particolare) professionali… giustifica l'onere della contribuzione a carico di tutti gli appartenenti all'ordine anche in ragione del solo elemento oggettivo del potenziale esercizio dell'attività professionale connesso all'iscrizione nel relativo albo” e che “le contribuzioni previdenziali natura tributaria” sicché non è ipotizzabile una violazione del principio della capacità contributiva enunciato dall'art. 53 della Costituzione.
5. Quanto all'eccezione di prescrizione, essa è parzialmente fondata. Premessa l'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, lett. a), L. 335/1995, figura in atti, anzitutto, la domanda di dilazione del pagamento dei contributi “emessi CP_1 negli anni 2006/13 pari a complessivi euro 16.127,69”, datata 10.9.2013 e “consegnata a mano” in pari data con allegati
“autocertificazione reddito zero” e “Modelli 1” (all. 5 al fasc. . CP_1
Sulla valenza della domanda, di atto interruttivo della prescrizione ex art. 2943, ult. comma, c.c., non v'è ragione di dubitare. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'istanza di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore “anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso…” configura un riconoscimento del debito “con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate” (Cass., Sez. 5, ord. 3414/2024 che a sua volta richiama, fra i precedenti conformi, Cass. 20260/2021 ove si sottolinea come sia “irrilevante la circostanza che il debitore non abbia dato seguito alle istanze di rateazione e non abbia pagato le rate, essendo decisiva la valutazione del contenuto obiettivo dell'atto di richiesta di rateazione (…) come riconoscimento del debito e non occorrendo il pagamento delle somme relative alle rate perché l'effetto interruttivo della prescrizione si produca”). Secondo la ricostruzione dell'ente, la prescrizione sarebbe stata interrotta, poi, dalle richieste/solleciti di pagamento di cui s'è detto. Si tratta, come si è visto, della richiesta di prot. n. 0028153 del 19.9.2018 e del sollecito di pagamento di prot. n. 0021972 del 8.5.2023. Tuttavia, la prima è stata ricevuta in data 26.9.2018 allorquando la prescrizione era già maturata risalendo la domanda di dilazione al 10.9.2013. Pertanto, i crediti maturati alla data del 31.12.2017, in difetto di ulteriori atti interruttivi, devono ritenersi prescritti.
12 Residuano i crediti maturati successivamente, relativi agli anni 2021 e 2022, rispettivamente per 9 e 12 mesi di contributi soggettivi e integrativi minimi e di maternità non versati, che, in base al “Dettaglio debito contributivo…” in all. 15 al fasc. ammontano a CP_1 complessivi € 5.902,43, inclusi gli “Interessi di mora al tasso legale fino all'affidamento ad ”. CP_10
Vale in proposito, a fini interruttivi, il sollecito di pagamento di prot. n. 0021972 del 8.5.2023, ricevuto in data 29.5.2023. 6. Prive di pregio sono le ulteriori eccezioni sollevate, qui di seguito brevemente analizzate.
L'Avviso di pagamento notificato dall' Controparte_2 ha, come si è detto, natura di avviso bonario e non di provvedimento amministrativo né di atto di accertamento consistendo in una mera richiesta di pagamento.
Non è vero, quindi, che il Concessionario abbia “usurpato” per così dire le competenze proprie dell'ente previdenziale. Non è vero, poi, che l'ente si fosse trincerato dietro l'impossibilità di pronunciarsi su questa come su altre eccezioni a dire del ricorrente pienamente fondate. Al contrario, l'ente ha fatto riferimento ai limiti al proprio scrutinio quali risultanti dall'art. 18 del Regolamento di attuazione allo Statuto dell'Ente ai sensi del quale il ricorso al Comitato Esecutivo “può essere presentato in caso di errore materiale, di duplicazione della iscrizione, per inesistenza totale o parziale dell'obbligazione contributiva secondo quanto disposto dal presente Regolamento, nonché nei casi in cui l'iscritto non abbia potuto adempiere nei termini agli obblighi di pagamento e/o di comunicazione, per impedimento derivante da malattia, calamità naturale o altre cause”; il ricorso presentato dal dott.
non coinvolgeva nessuna di queste ipotesi. Parte_1
Riguardo alla lamentata carenza di motivazione, pur a prescindere dall'erroneo riferimento all'art. 3 L. 241/1990, applicabile ai provvedimenti amministrativi, è chiaro, per quanto si è detto prima, che l'Avviso soddisfi pienamente l'obbligo di motivazione contenendo tutti gli elementi informativi essenziali a consentire un controllo circa la correttezza dell'operato dell'ente e la fondatezza della pretesa azionata. Infine, sull'asserita incompetenza per territorio dell'Agenzia delle Entrate–Riscossione di Roma avendo il dott. il proprio domicilio Parte_1 fiscale in Varese (VA), “Via Sette Termini n. 35”, il ricorrente cita l'art. 46 del d.P.R. 602/1973.
13 In base a tale norma, “Il concessionario cui è stato consegnato il ruolo, se l'attività di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere, fornendo ogni informazione utile in suo possesso circa i beni sui quali procedere…” (comma 1). In realtà – già si è avuto modo di dire – l'Avviso di pagamento si colloca al fuori del procedimento di riscossione coattiva essendo uno strumento preventivo finalizzato proprio ad evitarlo. Inconferente è il richiamo anche all'art. 31 del d.P.R. 600/1973 che individua, in tema di accertamento fiscale, la competenza dell'ufficio
“distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata”. L'Ente convenuto ha citato, a confutazione, la sentenza n. 94/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale per il Veneto nella quale si legge:
“… a decorrere dal primo ottobre 2006 è stato soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative alla riscossione nazionale sono state attribuite all' , attività esercitata sino al primo luglio 2017 da Controparte_6 ed attualmente secondo le disposizioni del decr. l. n. Controparte_7
193/2016 dall' unico soggetto Controparte_2 demandato all'attività di esazione nazionale (Sicilia esclusa). L'attività di esazione risulta conseguentemente unica e con valenza nazionale;
contestare la competenza per territorio risulta circostanza priva di pregio giuridico”. In effetti, all'art. 1, comma 2, del D.L. 193/2016, convertito con modificazioni dalla L. 225/2016, è stabilito che dal 1.7.2017 “…, l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale,…, è attribuito all' di cui all'articolo 62 del decreto Controparte_6 legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed è svolto dall'ente strumentale di cui al comma 3” (ovvero dall'ente denominato « Controparte_6
»; sottolineatura nostra).
[...]
***
Per i motivi esposti, che hanno valore assorbente, previa declaratoria del difetto di legittimazione passiva di , il Controparte_2 ricorso deve essere accolto in parte con la declaratoria della illegittimità della Deliberazione n. 26/21MAG2024/VCDA adottata dal Consiglio di Amministrazione di nei limiti dei crediti contributivi maturati CP_1 alla data del 31.12.2017 per intervenuta prescrizione;
vanno, di
14 conseguenza, accertati come dovuti i crediti maturati relativamente agli anni 2021 e 2022, rispettivamente per 9 e 12 mesi di contributi soggettivi e integrativi minimi e di maternità non versati, quantificati in complessivi
€ 5.902,43, inclusi gli “Interessi di mora al tasso legale fino all'affidamento ad ”, al pagamento dei quali va condannato . CP_10 Parte_1
L'esito del giudizio giustifica la compensazione parziale delle spese di lite, liquidate in € 3.726,00, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, in misura di 2/3, pari ad € 2.484,00, a carico dei restando il residuo CP_1 terzo compensato. Il ricorrente è tenuto al rimborso, in favore dell'
[...]
, delle spese sostenute che si liquidano in € Controparte_2
1.863,50, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
- previa declaratoria del difetto di legittimazione passiva di
[...]
, accoglie il ricorso in parte con la Controparte_2 declaratoria della illegittimità della Deliberazione n. 26/21MAG2024/VCDA adottata dal Consiglio di Amministrazione di nei limiti dei crediti contributivi maturati alla data del CP_1
31.12.2017 per intervenuta prescrizione;
- accerta, di conseguenza, come dovuti i crediti maturati relativamente agli anni 2021 e 2022, rispettivamente per 9 e 12 mesi di contributi soggettivi e integrativi minimi e di maternità non versati, quantificati in complessivi € 5.902,43, inclusi gli “Interessi di mora al tasso legale fino all'affidamento ad ”, e condanna CP_10
al relativo pagamento;
Parte_1
- condanna in persona del legale rappresentante pro- CP_1 tempore, al pagamento, in favore , delle spese di lite, Parte_1 liquidate in € 3.726,00, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, in misura di 2/3, pari ad € 2.484,00;
- condanna, infine, al pagamento, in favore di Parte_1
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, delle spese processuali sostenute che liquida in € 1.863,50, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al
15 rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022.
Così deciso in Roma il 15.7.2025
IL GIUDICE
NI AN
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