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Sentenza 23 giugno 2024
Sentenza 23 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 23/06/2024, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. Mariella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 84/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
GATTAI ALESSANDRO, elettivamente domiciliata a Prato, via della Pallaccorda 6, presso lo studio del difensore
Parte ricorrente contro in persona del legale rappresentante pro tempore (codice Controparte_1
fiscale e P. IVA ), con il patrocinio dell'avv. DANERI MAURIZIO, elettivamente P.IVA_1
domiciliata a Prato, via Simintendi 29, presso lo studio del difensore
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, ha adito il Tribunale di Prato per Parte_1
ottenere il pagamento delle differenze di retribuzione e di trattamento economico di malattia per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 30 marzo 2019 pari a 9.948,05 euro, di cui 1.223,51 euro per TFR.
A sostegno della pretesa espone:
- di essere stata assunta alle dipendenze di il 2 gennaio 1997, inquadrata come CP_1
impiegata addetta alla contabilità di 6° livello CCNL dell'industria tessile con orario part time al
50%;
1 - che dal 1° gennaio 1998 il contratto di lavoro fu trasformato in tempo pieno e, dal 1° marzo
2009, in part time (trenta ore settimanali, con orario dalle 9:00 alle 15:00, per cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì), a seguito delle esigenze rappresentate da parte datoriale di contenere i costi del personale per i successivi sei mesi;
- che alla scadenza indicata nel contratto (31 agosto 2009, data in cui l'orario, secondo gli accordi, sarebbe tornato pieno) fu proposta una proroga temporanea di quello a tempo parziale;
- che da quel momento e fino al 31 dicembre 2017, sono stati sottoscritti plurimi accordi di proroga temporanea, in forza dei quali la ricorrente ha osservato l'orario dalle 9:00 alle 15:00 per cinque giorni alla settimana;
- che nel giugno 2017 l'amministratrice invitò la ricorrente a dimettersi, Testimone_1
affermando che, anche con l'orario ridotto, l'azienda non era in grado di far fronte ai costi connessi alla sua retribuzione (soluzione non accolta dalla ricorrente);
- che, nei mesi successivi, alla ricorrente vennero assegnate sempre maggiori incombenze lavorative, per far fronte alle quali chiese di poter tornare all'orario di quaranta ore Pt_1
settimanali con qualche mese di anticipo rispetto alla scadenza convenuta (31 dicembre 2017);
- che l'amministratrice della società si rifiutò la modifica richiesta;
- che dal 18 dicembre 2017 e fino al 16 gennaio 2018, imase assente per malattia;
Pt_1
- che, al rientro, rifiutò di sottoscrivere la proroga del part time;
- che le impose, comunque, di rispettare l'orario 9:00-15:00 fino a quel Testimone_1
momento osservato;
- che il 22 gennaio 2018, a seguito di una violenta aggressione verbale da parte dell'amministratrice, ebbe un malore in ufficio a seguito del quale fu diagnosticata Pt_1
malattia che non le consentì di rientrare al lavoro, tant'è che il 25 marzo 2019 fu licenziata per superamento del periodo di comporto.
A suo dire, scaduto il termine della trasformazione temporanea, dal 1° gennaio 2018 il contratto di lavoro avrebbe ripreso la sua caratteristica di tempo pieno;
pertanto, la ricorrente aveva diritto a lavorare nel rispetto di tale orario e a ricevere il pagamento della retribuzione e dell'indennità di malattia per il periodo 18 dicembre 2017 - 30 marzo 2019, parametrate sull'orario a tempo pieno e non su quello a tempo parziale, come invece è avvenuto.
2 CP_ Si è costituita (di seguito, solo ), chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
Contesta che la riduzione dell'orario del lavoro fosse funzionale a soddisfare l'esclusivo interesse dell'azienda (trattandosi di soluzione accolta favorevolmente dalla ricorrente anche in ragione delle sue condizioni di salute, che l'avevano costretta ad assentarsi più volte dal lavoro nel corso del rapporto), nonché il fatto che vesse chiesto di tornare all'orario pieno. Pt_1
Espone che, anche al momento del rientro dopo la malattia (17 gennaio 2018), la ricorrente non mosse alcuna obiezione alla sottoscrizione della nuova proroga, limitandosi a comunicare che avrebbe provveduto nel corso della mattinata: del resto, sia quel giorno che i seguenti (prima del nuovo periodo di malattia) NG continuò a osservare l'orario dei precedenti otto anni (9:00-
15:00).
Ritiene quindi che la domanda avanzata sia destituita di fondamento, dal momento che deve ritenersi che, pur non avendo la ricorrente sottoscritto il contratto di proroga del part time, il rapporto sia proseguito con le stesse modalità concordate per il periodo precedente, come confermato anche dal fatto che alcuna contestazione è mai stata avanzata circa l'indicazione dell'orario lavorativo risultante dalle buste paga, regolarmente invitate alla dipendente, e dall'assenza di richiesta di modifica dell'orario.
La causa – assegnata alla scrivente con decorrenza da ottobre 2021 - è stata istruita mediante i documenti e le prove orali richieste dalle parti ed è stata da ultimo calendarizzata per la discussione all'udienza del 16 novembre 2023, sostituita dalle note di trattazione scritta ex art. 127
ter c.p.c., depositate dalle parti costituite.
Si dà atto, per quanto riguarda il termine di deposito, che per ragioni organizzative dell'ufficio il ruolo della scrivente è stato interessato, nell'ultimo anno, da una serie di modifiche: insieme al contenzioso in materia lavoro, infatti, è stata disposta, in un primo momento, l'assegnazione di una quota di contenzioso civile;
poi, in sostituzione di questo, di quello in materia famiglia;
da ultimo, è stata prevista l'assegnazione al settore penale, quale componente del collegio 3: modifiche che hanno, inevitabilmente, inciso sul carico di lavoro e sulle tempistiche di definizione dei procedimenti.
***
Il ricorso è infondato per le ragioni che di seguito si illustrano.
3 Preliminarmente, deve rilevarsi come sia pacifico in causa che il contratto di lavoro a tempo indeterminato della ricorrente è stato trasformato in part time dal 1° marzo 2009 al 31 agosto 2009, accordo prorogato negli anni con sottoscrizione di plurimi contratti fino al 31 dicembre 2017 (cfr. doc. 15-23). Durante questo periodo, la ricorrente non allega di aver osservato un orario maggiore rispetto a quello di sei ore giornaliere convenuto (dalle 9:00 alle 15:00, dal lunedì al venerdì).
Altrettanto pacifico è che i primi giorni di gennaio 2018 (quando, secondo la prospettazione della resistente, avrebbe dovuto essere sottoscritto un nuovo contratto part time mentre, secondo la ricorrente, non vi era alcun accordo in tal senso e, anzi, si era espressamente rifiutato di Pt_1
farlo), la ricorrente era assente per malattia (iniziata il 18 dicembre 2017 e protrattasi fino al 16 gennaio 2018) e che nei giorni successivi, fino al 22 gennaio – quando, a seguito di un malore si assentò nuovamente, non riuscendo più a fare rientro a lavoro - limitò il suo orario Pt_1
dalle 9:00 alle 15:00, su indicazione del datore di lavoro.
Ora, deve rilevarsi come la disciplina ratione temporis applicabile al rapporto di lavoro a tempo parziale (ossia, il D.Lgs. 81/2015), prevede la stipula in forma scritta del contratto ai fini della prova: (art. 5: “Il contratto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta ai fini della prova. Nel
contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno”). Quanto alle sanzioni, l'art. 10 prevede che “in difetto di prova in ordine alla stipulazione a tempo parziale del contratto di lavoro, su domanda del lavoratore è dichiarata la sussistenza fra le parti di
un rapporto di lavoro a tempo pieno, fermo restando, per il periodo antecedente alla data della pronuncia giudiziale, il diritto alla retribuzione ed al versamento dei contributi previdenziali dovuti per le prestazioni effettivamente rese”.
La richiamata disposizione esclude dunque che la trasformazione abbia effetto retroattivo, sancendo il diritto a percepire la retribuzione e a ottenere il versamento dei contributi per le prestazioni effettivamente rese nel periodo antecedente l'accertamento giudiziale.
Quanto all'onere probatorio rispetto a tale ultimo profilo, lo stesso deve essere ripartito secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, ancorché sotto la vigenza delle disposizioni che invece prevedevano la forma scritta ad substantiam, secondo cui “In assenza della prova di un rapporto part time, nascente da atto scritto, il rapporto di lavoro subordinato si presume a tempo pieno ed è
4 onere del datore di lavoro, che alleghi invece la durata limitata dell'orario di lavoro ordinario, fornire la
prova della consensuale riduzione della prestazione lavorativa” (cfr. Cass. 9 novembre 2020 n. 25047).
Nel caso di specie, a parte le risultanze dell'istruttoria svolta, deve rilevarsi come per stessa ammissione della parte ricorrente, nei pochi giorni in cui ha fatto rientro a lavoro senza sottoscrivere nuovamente il contratto a tempo parziale, l'orario osservato è stato quello in precedenza pattuito.
Invero, a p. 3 dell'atto introduttivo si legge che al momento del suo rientro, “chiese di Pt_1
lavorare con orario a tempo pieno in considerazione dell'intervenuta scadenza dell'ultima modifica
temporanea dell'orario e dell'automatico ripristino dell'orario originario. Nonostante l'espresso rifiuto della lavoratrice di sottoscrivere l'ennesimo accordo di proroga part time (doc, 24) le comunicò che Testimone_1
avrebbe dovuto lavorare soltanto nell'orario dalle 9:00 alle 15:00”.
Dunque, parte ricorrente, come già anticipato, neppure prospetta di aver mai osservato un orario diverso da quello che – ormai dal 2009 – rispettava (vale a dire, sei ore al giorno, come da contratto). Del resto, i numerosi contratti di proroga dell'orario part time, succedutisi dal marzo
2009 al 31 dicembre 2017 senza soluzione di continuità (cfr. i richiamati doc. 15-23 ricorso) e senza deroghe rispetto all'orario di sei ore pattuito, costituiscono indizio che anche per giorni di ripresa dell'attività lavorativa sia stato rispettato quello stesso orario.
Conferma quanto precede la testimonianza resa da (verbale udienza 15 marzo Testimone_2
2022), collega di lavoro per quasi venti anni della ricorrente e ancora dipendente della società,
della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, avendo offerto un racconto credibile e coerente con le altre risultanze istruttorie sopra richiamate e con la prospettazione di cui al ricorso: peraltro, non sono emersi elementi di interesse della dichiarante circa gli esiti del giudizio, né la sua credibilità è stata contestata dalla difesa di Pt_1
Ebbene, la teste ha riferito che al momento in cui avrebbe dovuto essere stipulato il nuovo accordo, la ricorrente era assente per malattia e che, nonostante non lo avesse poi sottoscritto, “nei giorni successivi a questo episodio la ricorrente venne a lavoro osservando lo stesso orario che aveva sempre
osservato e cioè 9:00-15”. Sebbene la teste andasse via prima, è verosimile che conoscesse gli orari degli altri dipendenti e, in particolare, quello di visto che, tra le varie mansioni svolte, vi Pt_1
5 era anche quello di occuparsi della contabilità aziendale, in sostituzione della ricorrente: “il suo
orario era quello. Lei andava via sempre dopo le 6 ore”.
Del resto, si tratta di circostanza coerente con le allegazioni della resistente, secondo la quale, dal
2009, tutti i rapporti di lavoro erano stati convertiti in part time, come emerge anche dalla testimonianza di (verbale del 28 settembre 2022) che, per il periodo di causa aveva, a Tes_3
sua volta, un contratto part time.
D'altro canto, neppure è stato dimostrato che la ricorrente abbia chiesto al datore di lavoro di tornare a osservare l'orario pieno, né che abbia tempestivamente contestato l'orario a suo dire unilateralmente imposto: invero, pur essendo gravata, sul punto, dal relativo onere, la ricorrente non ha articolato prove, di modo che si tratta di circostanze rimaste indimostrate e che, anzi, stando alla sopra richiamata testimonianza di sembrerebbero da escludere (“Quando _1
rientrò lei vide il foglio, non ero presente al colloquio tra e la ricorrente, ma ricordo che Testimone_1
parlammo di quel foglio: io le dissi che lo avrebbe dovuto firmare e ricordo che la ricorrente mi disse che lo avrebbe fatto dopo”).
Pertanto, a fronte della convergenza degli elementi indiziari sopra richiamati e dell'assenza di allegazioni in punto di osservanza di un orario maggiore per i giorni non interessati dalla proroga, deve ritenersi che la prestazione è stata resa, anche per il ridotto lasso temporale in cui la ricorrente ha fatto rientro a lavoro, con orario a tempo parziale, dovendosi escludere, in assenza della prova di aver offerto espressamente l'esecuzione a tempo pieno, che ella abbia diritto a ottenere comunque le differenze retributive per l'orario non svolto.
Alla luce della prospettazione attorea, poi, neppure può riconoscersi il diritto della ricorrente a ottenere il risarcimento del danno (domanda in realtà neppure espressamente formulata, ma che può ricavarsi, in via interpretativa, dal complessivo tenore dell'atto) ai sensi dell'art. 10, co. 2, D.
Lgs. 81 cit., dal momento che la disposizione lo limita unicamente alle ipotesi in cui, “nel contratto scritto”, non sia determinata la durata della prestazione lavorativa o la collocazione temporale dell'orario.
Nel caso di specie, è la stessa ricorrente che afferma l'inesistenza di un contratto (in ragione del suo rifiuto di sottoscriverlo) con conseguente mancanza del presupposto applicativo.
Di qui le raggiunte conclusioni in ordine al rigetto.
6 Da ultimo, deve rilevarsi come non sia stata disposta l'integrazione del contraddittorio con CP_2
dal momento che, solo genericamente e nelle conclusioni, parte ricorrente ha chiesto la regolarizzazione della posizione contributiva: pertanto, l'inammissibilità della domanda così formulata, da un lato, e ragioni di economia processuale, dall'altro, hanno fatto ritenere superflua la chiamata in causa dell'istituto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicati i parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa, della limitata attività istruttoria svolta e della non particolare complessità delle questioni trattate.
P.T.M. il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente a rifondere alla resistente le spese di lite, che liquida in 4.000 euro, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se dovute.
Prato, 21 giugno 2024
Il giudice
Mariella Galano
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. Mariella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 84/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
GATTAI ALESSANDRO, elettivamente domiciliata a Prato, via della Pallaccorda 6, presso lo studio del difensore
Parte ricorrente contro in persona del legale rappresentante pro tempore (codice Controparte_1
fiscale e P. IVA ), con il patrocinio dell'avv. DANERI MAURIZIO, elettivamente P.IVA_1
domiciliata a Prato, via Simintendi 29, presso lo studio del difensore
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, ha adito il Tribunale di Prato per Parte_1
ottenere il pagamento delle differenze di retribuzione e di trattamento economico di malattia per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 30 marzo 2019 pari a 9.948,05 euro, di cui 1.223,51 euro per TFR.
A sostegno della pretesa espone:
- di essere stata assunta alle dipendenze di il 2 gennaio 1997, inquadrata come CP_1
impiegata addetta alla contabilità di 6° livello CCNL dell'industria tessile con orario part time al
50%;
1 - che dal 1° gennaio 1998 il contratto di lavoro fu trasformato in tempo pieno e, dal 1° marzo
2009, in part time (trenta ore settimanali, con orario dalle 9:00 alle 15:00, per cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì), a seguito delle esigenze rappresentate da parte datoriale di contenere i costi del personale per i successivi sei mesi;
- che alla scadenza indicata nel contratto (31 agosto 2009, data in cui l'orario, secondo gli accordi, sarebbe tornato pieno) fu proposta una proroga temporanea di quello a tempo parziale;
- che da quel momento e fino al 31 dicembre 2017, sono stati sottoscritti plurimi accordi di proroga temporanea, in forza dei quali la ricorrente ha osservato l'orario dalle 9:00 alle 15:00 per cinque giorni alla settimana;
- che nel giugno 2017 l'amministratrice invitò la ricorrente a dimettersi, Testimone_1
affermando che, anche con l'orario ridotto, l'azienda non era in grado di far fronte ai costi connessi alla sua retribuzione (soluzione non accolta dalla ricorrente);
- che, nei mesi successivi, alla ricorrente vennero assegnate sempre maggiori incombenze lavorative, per far fronte alle quali chiese di poter tornare all'orario di quaranta ore Pt_1
settimanali con qualche mese di anticipo rispetto alla scadenza convenuta (31 dicembre 2017);
- che l'amministratrice della società si rifiutò la modifica richiesta;
- che dal 18 dicembre 2017 e fino al 16 gennaio 2018, imase assente per malattia;
Pt_1
- che, al rientro, rifiutò di sottoscrivere la proroga del part time;
- che le impose, comunque, di rispettare l'orario 9:00-15:00 fino a quel Testimone_1
momento osservato;
- che il 22 gennaio 2018, a seguito di una violenta aggressione verbale da parte dell'amministratrice, ebbe un malore in ufficio a seguito del quale fu diagnosticata Pt_1
malattia che non le consentì di rientrare al lavoro, tant'è che il 25 marzo 2019 fu licenziata per superamento del periodo di comporto.
A suo dire, scaduto il termine della trasformazione temporanea, dal 1° gennaio 2018 il contratto di lavoro avrebbe ripreso la sua caratteristica di tempo pieno;
pertanto, la ricorrente aveva diritto a lavorare nel rispetto di tale orario e a ricevere il pagamento della retribuzione e dell'indennità di malattia per il periodo 18 dicembre 2017 - 30 marzo 2019, parametrate sull'orario a tempo pieno e non su quello a tempo parziale, come invece è avvenuto.
2 CP_ Si è costituita (di seguito, solo ), chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
Contesta che la riduzione dell'orario del lavoro fosse funzionale a soddisfare l'esclusivo interesse dell'azienda (trattandosi di soluzione accolta favorevolmente dalla ricorrente anche in ragione delle sue condizioni di salute, che l'avevano costretta ad assentarsi più volte dal lavoro nel corso del rapporto), nonché il fatto che vesse chiesto di tornare all'orario pieno. Pt_1
Espone che, anche al momento del rientro dopo la malattia (17 gennaio 2018), la ricorrente non mosse alcuna obiezione alla sottoscrizione della nuova proroga, limitandosi a comunicare che avrebbe provveduto nel corso della mattinata: del resto, sia quel giorno che i seguenti (prima del nuovo periodo di malattia) NG continuò a osservare l'orario dei precedenti otto anni (9:00-
15:00).
Ritiene quindi che la domanda avanzata sia destituita di fondamento, dal momento che deve ritenersi che, pur non avendo la ricorrente sottoscritto il contratto di proroga del part time, il rapporto sia proseguito con le stesse modalità concordate per il periodo precedente, come confermato anche dal fatto che alcuna contestazione è mai stata avanzata circa l'indicazione dell'orario lavorativo risultante dalle buste paga, regolarmente invitate alla dipendente, e dall'assenza di richiesta di modifica dell'orario.
La causa – assegnata alla scrivente con decorrenza da ottobre 2021 - è stata istruita mediante i documenti e le prove orali richieste dalle parti ed è stata da ultimo calendarizzata per la discussione all'udienza del 16 novembre 2023, sostituita dalle note di trattazione scritta ex art. 127
ter c.p.c., depositate dalle parti costituite.
Si dà atto, per quanto riguarda il termine di deposito, che per ragioni organizzative dell'ufficio il ruolo della scrivente è stato interessato, nell'ultimo anno, da una serie di modifiche: insieme al contenzioso in materia lavoro, infatti, è stata disposta, in un primo momento, l'assegnazione di una quota di contenzioso civile;
poi, in sostituzione di questo, di quello in materia famiglia;
da ultimo, è stata prevista l'assegnazione al settore penale, quale componente del collegio 3: modifiche che hanno, inevitabilmente, inciso sul carico di lavoro e sulle tempistiche di definizione dei procedimenti.
***
Il ricorso è infondato per le ragioni che di seguito si illustrano.
3 Preliminarmente, deve rilevarsi come sia pacifico in causa che il contratto di lavoro a tempo indeterminato della ricorrente è stato trasformato in part time dal 1° marzo 2009 al 31 agosto 2009, accordo prorogato negli anni con sottoscrizione di plurimi contratti fino al 31 dicembre 2017 (cfr. doc. 15-23). Durante questo periodo, la ricorrente non allega di aver osservato un orario maggiore rispetto a quello di sei ore giornaliere convenuto (dalle 9:00 alle 15:00, dal lunedì al venerdì).
Altrettanto pacifico è che i primi giorni di gennaio 2018 (quando, secondo la prospettazione della resistente, avrebbe dovuto essere sottoscritto un nuovo contratto part time mentre, secondo la ricorrente, non vi era alcun accordo in tal senso e, anzi, si era espressamente rifiutato di Pt_1
farlo), la ricorrente era assente per malattia (iniziata il 18 dicembre 2017 e protrattasi fino al 16 gennaio 2018) e che nei giorni successivi, fino al 22 gennaio – quando, a seguito di un malore si assentò nuovamente, non riuscendo più a fare rientro a lavoro - limitò il suo orario Pt_1
dalle 9:00 alle 15:00, su indicazione del datore di lavoro.
Ora, deve rilevarsi come la disciplina ratione temporis applicabile al rapporto di lavoro a tempo parziale (ossia, il D.Lgs. 81/2015), prevede la stipula in forma scritta del contratto ai fini della prova: (art. 5: “Il contratto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta ai fini della prova. Nel
contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno”). Quanto alle sanzioni, l'art. 10 prevede che “in difetto di prova in ordine alla stipulazione a tempo parziale del contratto di lavoro, su domanda del lavoratore è dichiarata la sussistenza fra le parti di
un rapporto di lavoro a tempo pieno, fermo restando, per il periodo antecedente alla data della pronuncia giudiziale, il diritto alla retribuzione ed al versamento dei contributi previdenziali dovuti per le prestazioni effettivamente rese”.
La richiamata disposizione esclude dunque che la trasformazione abbia effetto retroattivo, sancendo il diritto a percepire la retribuzione e a ottenere il versamento dei contributi per le prestazioni effettivamente rese nel periodo antecedente l'accertamento giudiziale.
Quanto all'onere probatorio rispetto a tale ultimo profilo, lo stesso deve essere ripartito secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, ancorché sotto la vigenza delle disposizioni che invece prevedevano la forma scritta ad substantiam, secondo cui “In assenza della prova di un rapporto part time, nascente da atto scritto, il rapporto di lavoro subordinato si presume a tempo pieno ed è
4 onere del datore di lavoro, che alleghi invece la durata limitata dell'orario di lavoro ordinario, fornire la
prova della consensuale riduzione della prestazione lavorativa” (cfr. Cass. 9 novembre 2020 n. 25047).
Nel caso di specie, a parte le risultanze dell'istruttoria svolta, deve rilevarsi come per stessa ammissione della parte ricorrente, nei pochi giorni in cui ha fatto rientro a lavoro senza sottoscrivere nuovamente il contratto a tempo parziale, l'orario osservato è stato quello in precedenza pattuito.
Invero, a p. 3 dell'atto introduttivo si legge che al momento del suo rientro, “chiese di Pt_1
lavorare con orario a tempo pieno in considerazione dell'intervenuta scadenza dell'ultima modifica
temporanea dell'orario e dell'automatico ripristino dell'orario originario. Nonostante l'espresso rifiuto della lavoratrice di sottoscrivere l'ennesimo accordo di proroga part time (doc, 24) le comunicò che Testimone_1
avrebbe dovuto lavorare soltanto nell'orario dalle 9:00 alle 15:00”.
Dunque, parte ricorrente, come già anticipato, neppure prospetta di aver mai osservato un orario diverso da quello che – ormai dal 2009 – rispettava (vale a dire, sei ore al giorno, come da contratto). Del resto, i numerosi contratti di proroga dell'orario part time, succedutisi dal marzo
2009 al 31 dicembre 2017 senza soluzione di continuità (cfr. i richiamati doc. 15-23 ricorso) e senza deroghe rispetto all'orario di sei ore pattuito, costituiscono indizio che anche per giorni di ripresa dell'attività lavorativa sia stato rispettato quello stesso orario.
Conferma quanto precede la testimonianza resa da (verbale udienza 15 marzo Testimone_2
2022), collega di lavoro per quasi venti anni della ricorrente e ancora dipendente della società,
della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, avendo offerto un racconto credibile e coerente con le altre risultanze istruttorie sopra richiamate e con la prospettazione di cui al ricorso: peraltro, non sono emersi elementi di interesse della dichiarante circa gli esiti del giudizio, né la sua credibilità è stata contestata dalla difesa di Pt_1
Ebbene, la teste ha riferito che al momento in cui avrebbe dovuto essere stipulato il nuovo accordo, la ricorrente era assente per malattia e che, nonostante non lo avesse poi sottoscritto, “nei giorni successivi a questo episodio la ricorrente venne a lavoro osservando lo stesso orario che aveva sempre
osservato e cioè 9:00-15”. Sebbene la teste andasse via prima, è verosimile che conoscesse gli orari degli altri dipendenti e, in particolare, quello di visto che, tra le varie mansioni svolte, vi Pt_1
5 era anche quello di occuparsi della contabilità aziendale, in sostituzione della ricorrente: “il suo
orario era quello. Lei andava via sempre dopo le 6 ore”.
Del resto, si tratta di circostanza coerente con le allegazioni della resistente, secondo la quale, dal
2009, tutti i rapporti di lavoro erano stati convertiti in part time, come emerge anche dalla testimonianza di (verbale del 28 settembre 2022) che, per il periodo di causa aveva, a Tes_3
sua volta, un contratto part time.
D'altro canto, neppure è stato dimostrato che la ricorrente abbia chiesto al datore di lavoro di tornare a osservare l'orario pieno, né che abbia tempestivamente contestato l'orario a suo dire unilateralmente imposto: invero, pur essendo gravata, sul punto, dal relativo onere, la ricorrente non ha articolato prove, di modo che si tratta di circostanze rimaste indimostrate e che, anzi, stando alla sopra richiamata testimonianza di sembrerebbero da escludere (“Quando _1
rientrò lei vide il foglio, non ero presente al colloquio tra e la ricorrente, ma ricordo che Testimone_1
parlammo di quel foglio: io le dissi che lo avrebbe dovuto firmare e ricordo che la ricorrente mi disse che lo avrebbe fatto dopo”).
Pertanto, a fronte della convergenza degli elementi indiziari sopra richiamati e dell'assenza di allegazioni in punto di osservanza di un orario maggiore per i giorni non interessati dalla proroga, deve ritenersi che la prestazione è stata resa, anche per il ridotto lasso temporale in cui la ricorrente ha fatto rientro a lavoro, con orario a tempo parziale, dovendosi escludere, in assenza della prova di aver offerto espressamente l'esecuzione a tempo pieno, che ella abbia diritto a ottenere comunque le differenze retributive per l'orario non svolto.
Alla luce della prospettazione attorea, poi, neppure può riconoscersi il diritto della ricorrente a ottenere il risarcimento del danno (domanda in realtà neppure espressamente formulata, ma che può ricavarsi, in via interpretativa, dal complessivo tenore dell'atto) ai sensi dell'art. 10, co. 2, D.
Lgs. 81 cit., dal momento che la disposizione lo limita unicamente alle ipotesi in cui, “nel contratto scritto”, non sia determinata la durata della prestazione lavorativa o la collocazione temporale dell'orario.
Nel caso di specie, è la stessa ricorrente che afferma l'inesistenza di un contratto (in ragione del suo rifiuto di sottoscriverlo) con conseguente mancanza del presupposto applicativo.
Di qui le raggiunte conclusioni in ordine al rigetto.
6 Da ultimo, deve rilevarsi come non sia stata disposta l'integrazione del contraddittorio con CP_2
dal momento che, solo genericamente e nelle conclusioni, parte ricorrente ha chiesto la regolarizzazione della posizione contributiva: pertanto, l'inammissibilità della domanda così formulata, da un lato, e ragioni di economia processuale, dall'altro, hanno fatto ritenere superflua la chiamata in causa dell'istituto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicati i parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa, della limitata attività istruttoria svolta e della non particolare complessità delle questioni trattate.
P.T.M. il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente a rifondere alla resistente le spese di lite, che liquida in 4.000 euro, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se dovute.
Prato, 21 giugno 2024
Il giudice
Mariella Galano
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