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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 23/12/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente relatore
Dott.ssa Gianluca GELSO Giudice
Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda cumulativa di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. 1379/2025 proposta in via congiunta da
Parte_1 (C.F: C.F. 1 ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Giulia Citani;
e
Parte_2 (C.F: C.F. 2 ), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Carla Tribolati;
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto con disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate dalle parti, ed in particolare: 1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
2) ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento;
3) in relazione al regime di affidamento e collocamento dei figli minori le parti hanno concordato l'affidamento ad entrambi i genitori, con collocamento stabile presso la madre e con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni più rilevanti relative alla salute, istruzione ed educazione dei minori e separato per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di permanenza impegnandosi i genitori a cooperare per il suo equilibrato sviluppo psico-fisico in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
il padre incontrerà i minori a week end alternati dal venerdì pomeriggio alle ore 15,00 alla domenica sera alle 20,00 circa;
un pomeriggio a settimana (orientativamente il lunedì) durante la frequenza scolastica e due durante le vacanze scolastiche (orientativamente il lunedì e mercoledì); per quanto concerne le festività, i figli le passeranno con il padre o con la madre dal 24 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio ad anni alterni;
vacanze pasquali a metà alternando la festa di Pasqua e quella dell'Angelo; una settimana d'inverno da concordare entro il 30 ottobre di ogni anno;
3 settimane d'estate, anche non consecutive, per un periodo da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
il compleanno insieme ad entrambi i genitori;
il compleanno della madre con la madre e quello del padre con il padre;
le festività di un giorno ad anni alternati ferma restando una modifica contingente concordata tra i genitori;
4) Il padre contribuirà al mantenimento dei figli [...] Persona 1 ed Per_2 on un assegno di mantenimento di €. 500,00 mensili (250,00 cadauno) dalla el e atto, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese con bonifico bancario all'iban che la signora Parte_1
([...]) oltre al pagamento del 50%, delle spese straordinarie (medi previste dal Servizio Sanitario Nazionale – scolastiche, ricreative, sportive, di svago, ecc) previamente
-
concordate in forma scritta con riscontro motivato in caso di diniego da inoltrare entro e non oltre 2 giorni dalla data della richiesta e che, diversamente, resteranno ad esclusivo carico del genitore proponente così come individuate e suddivise nel Protocollo D'intesa redatto il 17 dicembre 2014 tra il
Consiglio dell' Ordine degli Avvocati di Roma ed il tribunale di Roma;
impegno reciproco dei genitori a restituire, entro dieci giorni dall'esibizione del giustificativo di spesa da parte dell' altro 2 genitore, la propria quota di spesa straordinaria anticipata;
l'assegno unico resterà al 100% alla signora Parte 1 per le necessità dei minori per un importo complessivo attuale di € 522,00 (261,00 a figlio ora
Parte 1 avrà la gestione dell'assegno di invalidità del minore la cui somma verrà usata Persona_1
e la signora Parte_1 ilenze di istruzione, cura e salute del minore;
5) Le p giorno del deposito di questo atto presso il Tribunale competente, si allontanerà dalla casa coniugale sita in Fiumicino (RM) via Silvestro Curotti 13/B asportando beni ed effetti personali da essa;
la signora porterà seco i minori ed Per_2 in Fiumicino, via Cima Gardinal 28 - Isola Sacra Persona_1 car e ogni spostamento e/o cambiamento di residenza (Fiumicino RM) e si si impegna irrevocabilmente a cedere al sig. Parte_2 degli stessi;
6) La signora Parte_1 dietro il corrispettivo pat
,00, che verrà erogato con assegno circolare la propria quota, pari al 50% della proprietà immobiliare sita in Fiumicino (RM) via Silvestro Curotti 13/B acquistata dalla coppia per rogito notaio Persona 3 (rep. 27777 racc. 21001, all. 3) del 15 aprile 2014 e censita nel NUEC al foglio 1064, particella 2355, sub 30, z.c. 7, cat. A/2, cl. 3, vani 4 r.c €, 609,42 sviluppantesi sui piani terra, primo e secondo, composto di: ingresso sito al piano terra con vano scale, soggiorno-pranzo con angolo cottura, una camera, bagno e due balconi al piano primo;
locale soffitta, locale lavatoio ed un balcone al piano secondo il tutto collegato tramite una scala interna confinante nell'insieme con distacco verso via Doberdò, appartamenti distinti a con il sub 29 e il sub 31 salvo altri;
Il sig. Parte_2 accetta e si impegna irrevocabilmente a pagare integralmente il mutuo residuo sulla nominata proprietà immobiliare;
la signora Parte_1 rinuncia a richiedere sullo stesso immobile qualsiasi diritto di usufrutto, uso o abitazione, a e o qualsiasi altro diverso diritto. Le spese notarili saranno come per legge. 7) entro il giorno del rogito le parti si impegnano reciprocamente ad estinguere il conto corrente intestato n. 5369 presso BPM spa e a dividere al 50% il residuo nonché a volturare l'assegno unico dei figli sul conto della signora Parte_1 8) Le parti si impegnano a sottoscrivere l'atto pubblico di trasferimento dell'immobile o e non oltre dieci giorni dal Parte_2deposito della sentenza di separazione. Le spese per l'atto saranno a carico del Sig. che già da ora indica notaio rogante il dott. Persona_4 del distretto notarile
Civitavecchia con studio in Roma, via Umberto Giordano 95, impegnandosi a comunicare alla signora
Parte_1 la data esatta entro e non oltre cinque giorni dal deposito della sentenza di separazione. 9) entrambi i coniugi prestano, per quanto occorresse, il reciproco assenso al rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti con annotazione dei figli ai fini della validità per l'espatrio. 10) Le parti provvederanno ognuna per sé, a pagare le spese ed onorari del proprio avvocato per 3 l'opera prestata per la presente procedura. I rispettivi Avvocati rinunciano ad avvalersi del vincolo di solidarietà professionale di cui all'art. 13, co. 8, L. n. 247/2012.
Rimette la causa sul ruolo per la pronuncia di divorzio come da separata ordinanza Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 21.12.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente relatore
Dott.ssa Gianluca GELSO Giudice
Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda cumulativa di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. 1379/2025 proposta in via congiunta da
Parte_1 (C.F: C.F. 1 ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Giulia Citani;
e
Parte_2 (C.F: C.F. 2 ), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Carla Tribolati;
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto con disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate dalle parti, ed in particolare: 1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
2) ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento;
3) in relazione al regime di affidamento e collocamento dei figli minori le parti hanno concordato l'affidamento ad entrambi i genitori, con collocamento stabile presso la madre e con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni più rilevanti relative alla salute, istruzione ed educazione dei minori e separato per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di permanenza impegnandosi i genitori a cooperare per il suo equilibrato sviluppo psico-fisico in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
il padre incontrerà i minori a week end alternati dal venerdì pomeriggio alle ore 15,00 alla domenica sera alle 20,00 circa;
un pomeriggio a settimana (orientativamente il lunedì) durante la frequenza scolastica e due durante le vacanze scolastiche (orientativamente il lunedì e mercoledì); per quanto concerne le festività, i figli le passeranno con il padre o con la madre dal 24 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio ad anni alterni;
vacanze pasquali a metà alternando la festa di Pasqua e quella dell'Angelo; una settimana d'inverno da concordare entro il 30 ottobre di ogni anno;
3 settimane d'estate, anche non consecutive, per un periodo da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
il compleanno insieme ad entrambi i genitori;
il compleanno della madre con la madre e quello del padre con il padre;
le festività di un giorno ad anni alternati ferma restando una modifica contingente concordata tra i genitori;
4) Il padre contribuirà al mantenimento dei figli [...] Persona 1 ed Per_2 on un assegno di mantenimento di €. 500,00 mensili (250,00 cadauno) dalla el e atto, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese con bonifico bancario all'iban che la signora Parte_1
([...]) oltre al pagamento del 50%, delle spese straordinarie (medi previste dal Servizio Sanitario Nazionale – scolastiche, ricreative, sportive, di svago, ecc) previamente
-
concordate in forma scritta con riscontro motivato in caso di diniego da inoltrare entro e non oltre 2 giorni dalla data della richiesta e che, diversamente, resteranno ad esclusivo carico del genitore proponente così come individuate e suddivise nel Protocollo D'intesa redatto il 17 dicembre 2014 tra il
Consiglio dell' Ordine degli Avvocati di Roma ed il tribunale di Roma;
impegno reciproco dei genitori a restituire, entro dieci giorni dall'esibizione del giustificativo di spesa da parte dell' altro 2 genitore, la propria quota di spesa straordinaria anticipata;
l'assegno unico resterà al 100% alla signora Parte 1 per le necessità dei minori per un importo complessivo attuale di € 522,00 (261,00 a figlio ora
Parte 1 avrà la gestione dell'assegno di invalidità del minore la cui somma verrà usata Persona_1
e la signora Parte_1 ilenze di istruzione, cura e salute del minore;
5) Le p giorno del deposito di questo atto presso il Tribunale competente, si allontanerà dalla casa coniugale sita in Fiumicino (RM) via Silvestro Curotti 13/B asportando beni ed effetti personali da essa;
la signora porterà seco i minori ed Per_2 in Fiumicino, via Cima Gardinal 28 - Isola Sacra Persona_1 car e ogni spostamento e/o cambiamento di residenza (Fiumicino RM) e si si impegna irrevocabilmente a cedere al sig. Parte_2 degli stessi;
6) La signora Parte_1 dietro il corrispettivo pat
,00, che verrà erogato con assegno circolare la propria quota, pari al 50% della proprietà immobiliare sita in Fiumicino (RM) via Silvestro Curotti 13/B acquistata dalla coppia per rogito notaio Persona 3 (rep. 27777 racc. 21001, all. 3) del 15 aprile 2014 e censita nel NUEC al foglio 1064, particella 2355, sub 30, z.c. 7, cat. A/2, cl. 3, vani 4 r.c €, 609,42 sviluppantesi sui piani terra, primo e secondo, composto di: ingresso sito al piano terra con vano scale, soggiorno-pranzo con angolo cottura, una camera, bagno e due balconi al piano primo;
locale soffitta, locale lavatoio ed un balcone al piano secondo il tutto collegato tramite una scala interna confinante nell'insieme con distacco verso via Doberdò, appartamenti distinti a con il sub 29 e il sub 31 salvo altri;
Il sig. Parte_2 accetta e si impegna irrevocabilmente a pagare integralmente il mutuo residuo sulla nominata proprietà immobiliare;
la signora Parte_1 rinuncia a richiedere sullo stesso immobile qualsiasi diritto di usufrutto, uso o abitazione, a e o qualsiasi altro diverso diritto. Le spese notarili saranno come per legge. 7) entro il giorno del rogito le parti si impegnano reciprocamente ad estinguere il conto corrente intestato n. 5369 presso BPM spa e a dividere al 50% il residuo nonché a volturare l'assegno unico dei figli sul conto della signora Parte_1 8) Le parti si impegnano a sottoscrivere l'atto pubblico di trasferimento dell'immobile o e non oltre dieci giorni dal Parte_2deposito della sentenza di separazione. Le spese per l'atto saranno a carico del Sig. che già da ora indica notaio rogante il dott. Persona_4 del distretto notarile
Civitavecchia con studio in Roma, via Umberto Giordano 95, impegnandosi a comunicare alla signora
Parte_1 la data esatta entro e non oltre cinque giorni dal deposito della sentenza di separazione. 9) entrambi i coniugi prestano, per quanto occorresse, il reciproco assenso al rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti con annotazione dei figli ai fini della validità per l'espatrio. 10) Le parti provvederanno ognuna per sé, a pagare le spese ed onorari del proprio avvocato per 3 l'opera prestata per la presente procedura. I rispettivi Avvocati rinunciano ad avvalersi del vincolo di solidarietà professionale di cui all'art. 13, co. 8, L. n. 247/2012.
Rimette la causa sul ruolo per la pronuncia di divorzio come da separata ordinanza Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 21.12.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone