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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 08/07/2025, n. 3478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3478 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10789/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lidia Greco Presidente Estensore
dott. Eleonora Guarnera Giudice
dott. Maria Concetta Gennaro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 10789/2024
PROMOSSA DA
, nato il [...] a [...], C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avvocato MAIORANA LAURA, giusta C.F._1 procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nata il [...] a [...], C.F. Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Misterbianco piazza Dante Alighieri n. 20 C.F._2 presso lo studio dell'avv. Angelo Nicolosi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato telematicamente in data 19/10/2024, ha Parte_1 chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Controparte_1
in data 18/09/1999, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Pedara
[...] al l n. 75 p.2 s. A Anno 1999, unione dalla quale sono nati figli il 12\10\2001, il Per_1 Per_2
4\7\2003 ed 3\01\2005. Per_3
Il ricorrente ha esposto di essersi separato dal coniuge con sentenza n. 4975 del 14/11/2008 e depositata in Cancelleria in data 11.12.2008 emessa nel procedimento n R: 9896/2007, e ha chiesto di porre a proprio carico la complessiva somma di € 400,00 per il mantenimento dei figli maggiorenni ma non economicamente indipendenti.
si è costituita in giudizio e ha rappresentato l'avvenuto raggiungimento di Controparte_1 un accordo tra le parti.
Le parti nel corso del procedimento hanno, quindi, raggiunto e depositato telematicamente un accordo con il quale hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dalle seguenti condizioni:
“ a. i signori e continueranno a vivere Parte_1 Controparte_1 separati senza alcuna ingerenza reciproca. b. entrambi i coniugi rinunciano l'uno verso l'altro, reciprocamente e vicendevolmente, a qualsiasi obbligo di pagamento di assegno divorzile, perché entrambi economicamente autonomi ed autosufficienti, in quanto l'ing. , libero Parte_1 professionista e docente di scuola media superiore, è alle dipendenze del , Controparte_2 mentre la signora è assistente dipendente a tempo indeterminato del . CP_1 Controparte_3
c. Obbligo del sig. di pagare in favore della signora entro il giorno 5 di ogni Parte_1 CP_1 mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e , l'importo complessivo di euro Per_1 Per_2
730,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT, di cui euro 365,00 per ed Per_1 euro 365,00 per , mentre, per il figlio , studente universitario nella città di Padova, Per_2 Per_3 continuerà a versare mensilmente il 50% di tutte le spese per vitto, alloggio ed ogni altra necessità dello stesso a mezzo versamento su carta di credito intestato al figlio, defalcata della propria quota del canone di locazione attualmente direttamente versato con bonifico al locatore, salvo diversi futuri accordi. Nel contempo, il medesimo sig. è obbligato alla partecipazione al 50% delle Parte_1 spese straordinarie per tutti e tre i figli, e anche al 50% di tutte le spese di manutenzione ed
2 amministrative relativamente alle due autovetture in uso ai figli e e, precisamente, a Per_1 Per_2 quelle per l'autovettura Seat Altea tg. DP397CB e per la Fiat 500 tg. FC555JC;
d. Obbligo della signora dal canto suo, di partecipare al pagamento delle sopracitate spese CP_1 per il mantenimento del figlio , studente universitario fuorisede, nella misura del 50%, con Per_3 versamento secondo le modalità già in corso, nonché del 50% delle spese straordinarie per tutti e tre i figli, e quelle, nella stessa misura del 50%, per le spese amministrative e la manutenzione relativamente alle due autovetture in uso ai figli e (Seat Altea, tg. DP397CB, e Fiat Per_1 Per_2
500 tg. FC555JC), mentre, la medesima è obbligata per intero ed in via esclusiva, vale a dire CP_1 al 100%, al pagamento delle spese di manutenzione ed amministrative per l'autovettura in uso al figlio
, FIAT Panda tg. FM715FE; Per_3
e. Obbligo delle parti di concordare preventivamente le spese straordinarie per i figli per iscritto, mediante l'invio di comunicazioni mail o wa che dovranno necessariamente essere riscontrate entro gg
7 dal loro ricevimento;
f. Decorrenza, dal mese di febbraio 2025, dell'obbligo del sig. di mantenimento dei figli Parte_1 nella misura di euro 730,00 mensili, nonché la sua partecipazione al 50% alle spese delle autovetture in uso a e , per rinuncia espressa e reciproca delle parti a qualsivoglia credito e/o Per_1 Per_2 obbligo asseritamente vantato l'uno nei confronti dell'altro a qualsiasi titolo, causa o ragione derivante dal rapporto di coniugio intercorso, ritenendosi reciprocamente soddisfatti con gli intervenuti accordi sottoscritti il 30/01/2025;
g. il tutto con compensazione delle spese legali.
I procuratori delle parti hanno chiesto la decisione della causa, sicché il giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione senza termini.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto alla pronuncia richiesta dalle parti.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi della legge n.
898/1970 va accolta.
Lo stato di separazione per il periodo prescritto dalla legge (ex art. 3, n. 2, lett. b legge 898/1970) risulta provato dalla copia del provvedimento che ha pronunciato la separazione dei coniugi (sentenza n. 4975 del 14/11/2008 e depositata in Cancelleria in data 11.12.2008 emessa nel procedimento n R:
9896/2007) e la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi non è stata rispristinata, risultando impossibile a causa del tempo trascorso.
3 L'accordo tra le parti va confermato, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Come da richiesta congiunta delle parti costituite, si dispone la compensazione delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 10789/2024 r.g., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...] contratto in data 18/09/1999, trascritto nel Registro degli Atti di Parte_2
Matrimonio del Comune di Pedara al N. 75, P.II, S. A, Anno 1999, alle condizioni di cui in parte motiva;
ORDINA all'ufficiale di stato di civile del Comune di Pedara di procedere all'annotazione della presente sentenza;
COMPENSA le spese processuali.
Così deciso in Catania, il 4/07/2025 nella camera di consiglio della I sezione civile.
IL PRESIDENTE
dott. Lidia Greco
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lidia Greco Presidente Estensore
dott. Eleonora Guarnera Giudice
dott. Maria Concetta Gennaro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 10789/2024
PROMOSSA DA
, nato il [...] a [...], C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avvocato MAIORANA LAURA, giusta C.F._1 procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nata il [...] a [...], C.F. Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Misterbianco piazza Dante Alighieri n. 20 C.F._2 presso lo studio dell'avv. Angelo Nicolosi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato telematicamente in data 19/10/2024, ha Parte_1 chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Controparte_1
in data 18/09/1999, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Pedara
[...] al l n. 75 p.2 s. A Anno 1999, unione dalla quale sono nati figli il 12\10\2001, il Per_1 Per_2
4\7\2003 ed 3\01\2005. Per_3
Il ricorrente ha esposto di essersi separato dal coniuge con sentenza n. 4975 del 14/11/2008 e depositata in Cancelleria in data 11.12.2008 emessa nel procedimento n R: 9896/2007, e ha chiesto di porre a proprio carico la complessiva somma di € 400,00 per il mantenimento dei figli maggiorenni ma non economicamente indipendenti.
si è costituita in giudizio e ha rappresentato l'avvenuto raggiungimento di Controparte_1 un accordo tra le parti.
Le parti nel corso del procedimento hanno, quindi, raggiunto e depositato telematicamente un accordo con il quale hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dalle seguenti condizioni:
“ a. i signori e continueranno a vivere Parte_1 Controparte_1 separati senza alcuna ingerenza reciproca. b. entrambi i coniugi rinunciano l'uno verso l'altro, reciprocamente e vicendevolmente, a qualsiasi obbligo di pagamento di assegno divorzile, perché entrambi economicamente autonomi ed autosufficienti, in quanto l'ing. , libero Parte_1 professionista e docente di scuola media superiore, è alle dipendenze del , Controparte_2 mentre la signora è assistente dipendente a tempo indeterminato del . CP_1 Controparte_3
c. Obbligo del sig. di pagare in favore della signora entro il giorno 5 di ogni Parte_1 CP_1 mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e , l'importo complessivo di euro Per_1 Per_2
730,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT, di cui euro 365,00 per ed Per_1 euro 365,00 per , mentre, per il figlio , studente universitario nella città di Padova, Per_2 Per_3 continuerà a versare mensilmente il 50% di tutte le spese per vitto, alloggio ed ogni altra necessità dello stesso a mezzo versamento su carta di credito intestato al figlio, defalcata della propria quota del canone di locazione attualmente direttamente versato con bonifico al locatore, salvo diversi futuri accordi. Nel contempo, il medesimo sig. è obbligato alla partecipazione al 50% delle Parte_1 spese straordinarie per tutti e tre i figli, e anche al 50% di tutte le spese di manutenzione ed
2 amministrative relativamente alle due autovetture in uso ai figli e e, precisamente, a Per_1 Per_2 quelle per l'autovettura Seat Altea tg. DP397CB e per la Fiat 500 tg. FC555JC;
d. Obbligo della signora dal canto suo, di partecipare al pagamento delle sopracitate spese CP_1 per il mantenimento del figlio , studente universitario fuorisede, nella misura del 50%, con Per_3 versamento secondo le modalità già in corso, nonché del 50% delle spese straordinarie per tutti e tre i figli, e quelle, nella stessa misura del 50%, per le spese amministrative e la manutenzione relativamente alle due autovetture in uso ai figli e (Seat Altea, tg. DP397CB, e Fiat Per_1 Per_2
500 tg. FC555JC), mentre, la medesima è obbligata per intero ed in via esclusiva, vale a dire CP_1 al 100%, al pagamento delle spese di manutenzione ed amministrative per l'autovettura in uso al figlio
, FIAT Panda tg. FM715FE; Per_3
e. Obbligo delle parti di concordare preventivamente le spese straordinarie per i figli per iscritto, mediante l'invio di comunicazioni mail o wa che dovranno necessariamente essere riscontrate entro gg
7 dal loro ricevimento;
f. Decorrenza, dal mese di febbraio 2025, dell'obbligo del sig. di mantenimento dei figli Parte_1 nella misura di euro 730,00 mensili, nonché la sua partecipazione al 50% alle spese delle autovetture in uso a e , per rinuncia espressa e reciproca delle parti a qualsivoglia credito e/o Per_1 Per_2 obbligo asseritamente vantato l'uno nei confronti dell'altro a qualsiasi titolo, causa o ragione derivante dal rapporto di coniugio intercorso, ritenendosi reciprocamente soddisfatti con gli intervenuti accordi sottoscritti il 30/01/2025;
g. il tutto con compensazione delle spese legali.
I procuratori delle parti hanno chiesto la decisione della causa, sicché il giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione senza termini.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto alla pronuncia richiesta dalle parti.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi della legge n.
898/1970 va accolta.
Lo stato di separazione per il periodo prescritto dalla legge (ex art. 3, n. 2, lett. b legge 898/1970) risulta provato dalla copia del provvedimento che ha pronunciato la separazione dei coniugi (sentenza n. 4975 del 14/11/2008 e depositata in Cancelleria in data 11.12.2008 emessa nel procedimento n R:
9896/2007) e la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi non è stata rispristinata, risultando impossibile a causa del tempo trascorso.
3 L'accordo tra le parti va confermato, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Come da richiesta congiunta delle parti costituite, si dispone la compensazione delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 10789/2024 r.g., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...] contratto in data 18/09/1999, trascritto nel Registro degli Atti di Parte_2
Matrimonio del Comune di Pedara al N. 75, P.II, S. A, Anno 1999, alle condizioni di cui in parte motiva;
ORDINA all'ufficiale di stato di civile del Comune di Pedara di procedere all'annotazione della presente sentenza;
COMPENSA le spese processuali.
Così deciso in Catania, il 4/07/2025 nella camera di consiglio della I sezione civile.
IL PRESIDENTE
dott. Lidia Greco
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