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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/02/2025, n. 2104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2104 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14121/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14121/2020 R.G. avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Parte_1 C.F._1
Domenico Nappi ( ), presso lo studio del quale, in Nola, via Giordano Bruno n. C.F._2
50, è elettivamente domiciliato
OPPONENTE
E
), in persona del procuratore rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
difesa dall'avv. Marco Pesenti ( ), elettivamente domiciliata in Napoli, via C.F._3
Mascagni 64, presso lo studio dell'avv. Paola Santoro ) C.F._4
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettivi atti di costituzione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione avverso il decreto n. 2854/2020 mediante il quale Parte_1
questo Tribunale gli ha intimato di pagare ad (che ha successivamente mutato la propria Controparte_1
ragione sociale in la somma di euro 7.436,38 (oltre interessi e spese del Controparte_1
procedimento monitorio) sulla base del contratto di finanziamento n. 42674986 concluso il giorno
11.10.2010 con GO UC s.p.a. (in relazione al quale è stato azionato un credito di euro 5.383,92) e del contratto di apertura di credito utilizzabile mediante carta di credito revolving n. 20134509171501 concluso con ST NC s.p.a. (in relazione al quale è stato azionato un credito di euro pagina 1 di 9 2.052,46). L'opponente ha: 1) dedotto che il t.a.e.g. indicato nel contratto concluso con GO UC
s.p.a. nella misura del 10,02% è difforme da quello (12,842%) effettivamente praticato, non potendo nello stesso non computarsi pure le polizze (solo formalmente “facoltative”) concluse con
[...]
e atteso che le stesse: i) hanno la funzione di “coprire” il credito Controparte_3 Controparte_4
finanziato; ii) sono state stipulate contestualmente al contratto di finanziamento (risultando addirittura richiamate nel modello precompilato dalla mutuante); iii) secondo quanto previsto dal contratto di finanziamento, gli indennizzi eventualmente versati dall'assicurazione alla finanziaria mutuante
“verranno utilizzati per la riduzione del debito residuo”; iv) infine, nella parte del contratto di finanziamento relativo alle assicurazioni “facoltative”, si prevede pure l'”irrevocabilità della prestazione fino alla estinzione del debito residuo”. In conseguenza della difformità tra t.a.e.g. indicato in contratto e t.a.e.g. effettivamente praticato, deve -secondo la parte- trovare applicazione l'art. 125bis, coo. 6 e 7 t.u.b.; 2) allegato che il contratto concluso con GO UC s.p.a. contiene altresì pattuizioni usurarie atteso che, a fronte di una soglia usura pari al 15,99%, lo stesso quantifica il t.a.e.g. nella misura del 10,02% e prevede un interesse moratorio nella misura del 18%; 3) dedotto che, in relazione al contratto di finanziamento, risulta altresì violato il divieto previsto dall'art. 1283 c.c.; 4) allegato di non aver mai concluso con ST NC s.p.a. il contratto in base al quale (pure) è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto. Il documento contrattuale depositato in sede monitoria, infatti, reca un numero ( , anziché ”) diverso da quello richiamato nel ricorso ex artt. 633 P.IVA_2 PartitaIVA_3
CP_ ss. c.p.c. ed è stato “stipulato allo scopo precipuo di finanziare l'acquisto di un TV color presso la di Pozzuoli, per la somma di euro 1.561,25, compresi interessi al 3,41% (TAEG)” (p. 7 dell'atto di citazione) come confermato pure dal riferimento all'”Offerta A” che non riguarda il credito revolving con conseguente applicabilità dell'art. 125bis, co. 8, t.u.b. (decisioni ABF Coll. coord. n. 3257/2012;
ABF Coll. Milano n. 650/2012; ABF Coll. Roma n. 6183/2013, Cons. Stato, Ad. Plen., sentenza n.
14/2012). Ancora, anche il contratto concluso con ST NC s.p.a. prevede un t.a.e.g. (pari al
3,41%) inferiore rispetto a quello (pari al 14,60%) effettivamente praticato e presenta pattuizioni in violazione dell'art. 1283 c.c.; 5) eccepito che il contratto di apertura di credito con carta revolving è stato concluso nel 2008 e che, senza alcun atto interruttivo, la domanda formulata in sede monitoria è stata notificata oltre i dieci anni da tale conclusione con conseguente prescrizione del credito.
richiesta l'assegnazione del termine per l'esperimento dell'obbligatorio tentativo di Controparte_1
mediazione, ha chiesto il rigetto dell'opposizione deducendo: a) che non sussiste alcuna indeterminatezza del t.a.e.g. (fermo restando che -come confermato dalla giurisprudenza di merito richiamata alla pagina 4 della comparsa di costituzione e risposta- l'indeterminatezza del t.a.e.g. non comporta nullità); b) che la polizza assicurativa non può essere ricompresa nel t.a.e.g. essendo la stessa pagina 2 di 9 “facoltativa” secondo quanto espressamente risulta dal documento contrattuale;
c) che la doglianza relativa alla pretesa usurarietà degli interessi è generica e, in ogni caso, fondata su un'erroneamente indicata soglia vigente al tempo della conclusione del contratto (che, in realtà, era pari al 16,89%) e senza tener conto della pattuizione di una clausola di c.d. “salvaguardia”; d) che pure il motivo di opposizione relativo all'anatocismo risulta formulato in modo estremamente generico oltre che, in ogni caso, infondato avuto riguardo al contenuto della delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000; e) che, quanto al caso concreto, la richiesta di apertura di credito revolving (pure risultante dal documento contrattuale in atti) è stata sottoscritta sul frontespizio contrattuale (sì che devono ritenersi inconferenti i precedenti
ABF richiamati dalla controparte) e che la (pur prospettata) mancata conclusione del contratto è contraddetta dal documento contrattuale prodotto in sede monitoria dal quale risulta la conclusione, con
ST NC s.p.a., di “un prestito personale contraddistinto dal n. 011444561 e l'apertura di credito a tempo indeterminato utilizzabile mediante carta di creduto ad uso rotativo (c.d. revolving) contraddistinta dal n. 20134509171501”; f) che, anche in relazione al contratto concluso con
ST NC s.p.a., non sussiste divergenza tra t.a.e.g. indicato (quello del 3,41% essendo peraltro relativo al contratto di finanziamento pur risultante dal medesimo documento contrattuale -in relazione al quale contratto, tuttavia, alcuna pretesa è stata azionata in sede monitoria) e t.a.e.g. applicato;
divergenza che la controparte ha inteso prospettare alla luce di una pattuizione relativa agli interessi moratori e non agli interessi corrispettivi. Ancora, secondo la parte, in ogni caso, le spese per la polizza assicurativa facoltativa non sono computabili nel t.a.e.g. al pari delle spese per incasso della rata e degli interessi di mora (come riportato pure nelle Istruzioni di NC d'Italia qui prodotte quali documenti 2 e 3). Generiche, secondo l'opposta, sono poi le doglianze sollevate con riferimento al contratto qui in esame in ordine all'assunta violazione delle discipline in materia di usura e di anatocismo ed infondata è l'eccezione di prescrizione del credito, dovendo il dies a quo farsi decorrere dalla data di decadenza dal beneficio del termine (5 dicembre 2014), ferma l'interruzione della prescrizione per effetto di quanto provato mediante i documenti 10 ed 11 depositati in sede monitoria.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, assegnati i termini per l'instaurazione dell'obbligatorio tentativo di mediazione e, successivamente, quelli per il deposito delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., depositata la relazione da parte del nominato c.t.U., è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni che, mutato il Giudice istruttore, si è effettivamente tenuta il giorno
5.11.2024 allorquando la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
2. L'opposizione è fondata nella misura di seguito indicata sì che deve essere dichiarata la nullità del decreto opposto e l'opponente deve essere condannato al pagamento della somma indicata in pagina 3 di 9 dispositivo (tra le tantissime, Cass., sez. 1, sent. 8 marzo 2012, n. 3649; Cass., sez. 3, sent. 27 gennaio
2009, n. 1954; Cass., sez. 3, sent. 19 gennaio 2007, n. 1184) quantificata alla luce delle considerazioni che seguono e che sono esposte separatamente in relazione a ciascuno dei due contratti posti alla base della pretesa azionata in sede monitoria.
3. Con riferimento al contratto di finanziamento concluso con GO UC s.p.a. occorre osservare quanto segue.
3.1. Mediante il motivo di opposizione sopra indicato al n. 1) il ha inteso denunziare la Parte_1
difformità tra t.a.e.g. indicato in contratto e t.a.e.g. effettivo per effetto del mancato computo, in sede contrattuale, dei costi assicurativi.
La doglianza dell'opponente è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
3.1.1. Come noto, ai sensi dell'art. 121, co. 1, lett. e), t.u.b., il “costo totale del credito” indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza”. Il comma 2 del medesimo art. 121 precisa inoltre che “Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte”.
A dispetto di quanto sostenuto dall'opposta, il fatto che nel contratto concluso sulla base dell'adesione ad un modello dal contenuto predeterminato da parte del finanziatore sia espressamente prevista la natura facoltativa della polizza non consente -di per sé- di escludere che la sottoscrizione della polizza sia stato requisito per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte. Una clausola
(aprioristicamente) formulata in tali termini, infatti, risulta in contrasto già solo con la disposizione da ultimo citata ove si consideri che (secondo quanto del resto reso esplicito anche dalle decisioni di seguito richiamate) la stessa impone la valutazione di un elemento (il collegamento tra polizza e contratto di credito) che non è apprezzabile sul piano della mera qualificazione formale, ma postula un'indagine incentrata sulla concreta realtà del singolo rapporto. D'altro canto, la dottrina ha pure sottolineato come una disciplina imperativa quale quella che viene in rilievo (l'imperatività è stata argomentata alla luce della sanzione della nullità e della dimensione di tutela della concorrenza nella quale la norma da ultimo richiamata si colloca) non è suscettibile di deroga negoziale (peraltro, come osservato, sulla base di un contratto il cui contenuto è unilateralmente predisposto).
Piuttosto, occorre osservare come, con un orientamento giurisprudenziale sorto con specifico riferimento alla materia dell'usura (ma ben applicabile pure alla qui prospettata violazione dell'art. 125bis t.u.b. -ferma la diversità degli effetti che discendono dalla violazione dell'una o dell'altra pagina 4 di 9 disciplina), la Suprema Corte abbia valorizzato (nella prospettiva dell'accertamento della violazione della l. n. 108/96) il collegamento tra polizza e contratto di finanziamento e, premessa la possibilità di dimostrare con qualunque mezzo di prova la sussistenza di un simile collegamento, ne abbia ritenuta presunta la ricorrenza in caso di contestuale conclusione del contratto di assicurazione e di quello di finanziamento (Cass., sez. 1, sent. 5 aprile 2017, n. 8806 -la quale ha pure osservato che “la contestualità tra credito e assicurazione - quale espressione indicativa, e presuntiva, del
«collegamento» tra questi elementi che è richiesto dal comma 5 dell'art. 644 - si pone, prima di ogni altra cosa, come manifestazione tipica di un'offerta sul mercato che si modella sull'articolazione di prodotti predisposti in modo unitario e preassemblati (ovvero «a pacchetto», per rendere il concetto in termini evocativi)”; conf., tra le altre, Cass., sez. 6-1, ord. 1 febbraio 2022, n. 3025). Come condivisibilmente chiarito dall'Arbitro bancario e finanziario, la presunzione relativa desumibile da una simile contestualità può peraltro “essere vinta dando prova della totale assenza di “funzionalità” della polizza a garantire la restituzione del finanziamento, e dunque dimostrando che il contratto di finanziamento ha rappresentato soltanto l'“occasione” per offrire al cliente prodotti assicurativi diversi (ad esempio: polizza auto, polizza furto, polizza spese mediche etc.), ovvero provando che la polizza non era stata richiesta e neppure offerta dall'intermediario, ma resa disponibile direttamente dal soggetto finanziato o da questi unilateralmente voluta (in tal senso, Coll. Coord., nn. 249 e
250/2018)” (ABF, Coll. coord. 21 marzo 2022, n. 4655 secondo il quale la presunzione di collegamento derivante dalla contestualità dei contratti “risulta consolidata qualora concorrano le seguenti circostanze: - la polizza abbia funzione di copertura del credito;
- sussista una connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata;
- l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo” ed è, invece, superabile allorquando ricorrano “circostanze tali da escludere la funzione di copertura del credito, quali, in via esemplificativa: - la copertura di rischi o totalmente estranei alla capacità di rimborsare il finanziamento o che solo indirettamente possano risultare collegati alla capacità di rimborsare il finanziamento medesimo;
- la differente durata dei due contratti, pur se stipulati contestualmente;
- un indennizzo non parametrato al debito residuo, indipendentemente dalla sua misura fissa o variabile;
- il beneficiario non sia l'intermediario finanziatore, ma il ricorrente, a condizione che quest'ultimo sia libero di allocare come ritenga l'indennizzo eventualmente ricevuto”.
3.1.2. Ebbene, gli elementi sopra richiamati sub 1i), 1ii), 1iii) ed 1iv) (in relazione ai quali alcuna deduzione è stata svolta dall'opposta), a maggior ragione considerata l'assenza di elementi di segno contrario (quali, ad esempio, quelli richiamati dalla parzialmente ritrascritta decisione dell'ABF), consentono di ritenere provato, per presunzioni, che la conclusione delle polizze è stata un requisito per pagina 5 di 9 l'erogazione del credito da parte di GO UC s.p.a. Ne deriva che il relativo costo doveva (a differenza di quanto accaduto) essere incluso nel “costo totale del credito”.
3.1.3. Tanto detto, occorre allora valutare quali siano le conseguenze dell'accertata difformità tra t.a.e.g. indicato in contratto e t.a.e.g. effettivamente praticato.
Ebbene, questo Giudice ritiene che la conseguenza di una simile difformità non possa non essere quella prevista dall'art. 125bis, co. 7, t.u.b., sì che, in adesione al calcolo a riguardo effettuato dal c.t.U., il credito dell'opposta in relazione al contratto qui in esame deve essere quantificato nella misura di euro
346,53 alla data del 30.11.2015, oltre interessi ex art. 1284, co. 1, c.c. (la sussistenza di pattuizione relativa agli interessi esclude l'applicabilità dell'art. 1284, co. 4, c.c.) dal giorno 1.12.2015 al saldo. CP A diversa conclusione non può pervenirsi sulla base dell'assunto (reiteratamente proposto da ) per il quale “il comma 6 riguarda l'ipotesi di erroneità del TAEG indicato e prevede la nullità delle clausole relative ai costi a carico del consumatore che non sono stati inclusi nel tasso o sono stati inclusi in modo non corretto (come sarebbe nel caso in analisi); viceversa il comma 7, che contempla un ricalcolo ai tassi BOT, si riferisce ai casi di assenza o di nullità della clausola contrattuale indicante il
TAEG (non verificatisi nel caso di specie). Le “relative clausole contrattuali” del comma 7 si riferiscono al TAEG e alla durata menzionate nel comma stesso e non a quelle nulle del comma 6” (p.
4 della memoria di replica depositata dall'opposta). Il comma 7 (posto dal consulente alla base del ricalcolo cui si aderisce), infatti, non è (come pretende l'opposta) applicabile al caso di nullità della clausola contrattuale indicante il t.a.e.g., ma (secondo quanto si desume dal tenore letterale della disposizione da ultimo richiamata) al caso di assenza o nullità delle “relative clausole contrattuali”, dovendo per clausole contrattuali “relative” intendersi quelle cui fa riferimento l'art. 125bis, co. 6,
t.u.b. e cioè “le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore” (ivi comprese, quindi, per quanto detto, pure le clausole relative ai costi assicurativi)
3.2. Il motivo di opposizione sopra indicato al n. 2) è infondato, risultando la violazione della disciplina in materia di usura prospettata dal sulla base di una mera sommatoria tra interesse Parte_1
corrispettivo ed interesse moratorio che non è praticabile (tra le altre, Cass., S. U., sent. 18 settembre
2020, n. 19597). Fermo il carattere assorbente della considerazione che precede, non può peraltro non osservarsi (e pure tale circostanza assume valore dirimente) che il non ha tenuto in alcuna Parte_1
considerazione l'esistenza della clausola di c.d. “salvaguardia” (in ragione della quale avrebbe dovuto non già -come invece fatto- limitarsi all'analisi -per quanto detto, peraltro, condotta sulla base di un non condivisibile criterio di calcolo- dell'astratto regolamento contrattuale, ma avrebbe dovuto allegare in modo puntuale la -concreta- richiesta di somme eccedenti quelle lecitamente richiedibili -arg. ex
Cass., S. U., sent. 18 settembre 2020, n. 19597).
pagina 6 di 9 3.3. Anche il motivo di opposizione sopra richiamato al n. 3) è infondato.
Il contenuto degli atti consente di ritenere che il (il quale ha, dapprima, richiamato in via Parte_1
generale la portata del divieto di anatocismo e, successivamente -si veda la parte finale della pagina 6 e quella iniziale della pagina 7 dell'atto di citazione in opposizione-, ha fatto riferimento a dati contabili di dubbia conferenza con la doglianza qui in esame) abbia inteso prospettare la violazione dell'art. 1283 c.c. nella sola parte in cui l'opposta avrebbe richiesto interessi moratori pure sulla parte della rata non pagata relativa agli interessi corrispettivi.
Alcuna violazione dell'art. 1283 c.c. è tuttavia possibile ravvisare atteso che: i) ai sensi dell'art.
3.1. della delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000 (applicabile al contratto dal concluso con GO Parte_1
UC s.p.a.) “Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento (…)”;
ii) l'art. 11 del contratto (relativo al ritardato pagamento) vale ad integrare proprio una di quelle pattuizioni cui fa riferimento la menzionata delibera C.I.C.R.
4. Con riferimento al contratto di apertura di credito occorre osservare quanto segue.
4.1. Pur non potendo non rilevarsi la difficile leggibilità del documento contrattuale prodotto in sede monitoria, deve ritenersi (si veda, in particolare, la sezione “Firma della Richiesta” riportata sulla destra della prima pagina di tale documento) che il abbia concluso con ST s.p.a. sia Parte_1
un contratto di finanziamento (Offerta A), sia un contratto di apertura di credito revolving (Offerta B), atteso che lo stesso ha sottoscritto la sezione richiamata ove si fa riferimento, appunto, ad entrambe tali offerte.
La circostanza appena richiamata giustifica la diversità dei riferimenti numerici relativi ai rapporti contrattuali evidenziata dall'opponente (essendo chiaro, alla luce del documento contrattuale, che il n.
è, in realtà, relativo al contratto di finanziamento di cui all'Offerta A -contratto in relazione P.IVA_4
al quale alcuna pretesa è stata azionata in sede monitoria) e consente (avuto riguardo al contenuto del medesimo documento) di convenire con l'opposta in ordine al fatto che il t.a.e.g. pari al 3.41% è relativo al contratto che non viene in rilievo ai fini del presente processo.
Come pure osservato dal consulente nominato da questo Tribunale, tuttavia, il documento contrattuale prodotto non consente di ritenere provato il contenuto del contratto in relazione ad elementi che dallo stesso dovrebbero risultare (art. 121, co. 1, lett. e, t.u.b.). Non risulta prodotto, in particolare, quel prospetto a margine (pure richiamato -quanto all'”Offerta B”- nella medesima sezione “Firma della
Richiesta” cui s'è fatto sopra riferimento) contenente le condizioni del contratto. Ne discende, in pagina 7 di 9 applicazione (anche per tale contratto) dell'art. 125bis, co. 7, t.u.b., la sussistenza di un credito dell'opposta, alla data del 5.12.2014, pari ad euro 322,07 (inammissibili -poichè, a differenza di quanto accaduto con riferimento al contratto concluso con GO NC s.p.a., svolte senza alcuna puntuale argomentazione tanto in diritto quanto in fatto in relazione al concreto svolgimento del rapporto contrattuale qui in esame- risultando invece le ulteriori doglianze relative alla violazione della disciplina in materia di usura e di anatocismo), oltre interessi ex art. 1284, co. 1, c.c. (la sussistenza di pattuizione relativa agli interessi esclude l'applicabilità dell'art. 1284, co. 4, c.c.) dal 6.12.2014 al saldo.
Né una diversa conclusione risulta argomentabile (come invece preteso dalla creditrice) sulla base della assunta determinabilità di tali condizioni alla luce del punto 2) dell'”Offerta A” richiamato nel frontespizio dell'unico documento contrattuale. Tanto perché: i) il frontespizio distingue il contratto relativo all'”Offerta A”, da quello relativo all'”Offerta B” (per quanto detto, unico contratto -tra quelli risultanti dal documento qui in esame- rilevante ai fini del presente giudizio); ii) il punto 2 (secondo quanto risulta proprio dal richiamato frontespizio) è relativo a pattuizioni che possono riferirsi alla sola
“Offerta A”; iii) nel richiamare il contenuto del contratto relativo all'”Offerta B” il documento contrattuale non fa alcun riferimento all'”Offerta A”, ma rinvia ad un (evidentemente autonomo rispetto all'”Offerta A”) prospetto a margine che non risulta prodotto.
4.2. Il credito come sopra quantificato non può ritenersi prescritto, attesa l'interruzione della prescrizione quale risultante dal ricevimento, in data 7.10.2016, della richiesta di pagamento formulata dall'odierna opposta (cfr. docc. 10 ed 11 del fascicolo monitorio).
5. Avuto riguardo all'esito della lite, le spese di c.t.U., liquidate con decreto depositato il 20.6.2023, devono essere poste, in via integrale e definitiva, a carico della parte opposta.
6. Tenuto conto dell'esito del giudizio (conclusosi con una condanna dell'opponente significativamente inferiore rispetto alle somme oggetto dell'ingiunzione di pagamento) e della infondatezza di numerosi motivi di opposizione, l'80% dei compensi spettanti per il presente giudizio (80% liquidato come da dispositivo alla luce dei valori medi previsti dal d. m. 147/2022 per i giudizi ordinari di cognizione di valore sino ad euro 26.000,00) deve essere posto a carico della parte opposta (parte, in ogni caso, prevalentemente soccombente), con compensazione delle medesime spese nella residua misura del 20%
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 2854/2020 di questo Tribunale;
pagina 8 di 9 2) condanna al pagamento, in favore di in Parte_1 Controparte_1
persona del procuratore delle somme di euro 346,53 oltre interessi ex art. 1284, co. CP_2
1, c.c. dal giorno 1.12.2015 al saldo, nonché di euro 322,07, oltre interessi ex art. 1284, co. 1,
c.c. dal 6.12.2014 al saldo;
3) pone le spese di c.t.U., liquidate con decreto depositato il 20.6.2023, in via integrale e definitiva a carico di in persona del procuratore Lodi;
Controparte_1 CP_2
4) condanna in persona del procuratore al pagamento, Controparte_1 CP_2
in favore dell'avv. Andrea Domenico Nappi, difensore distrattario, della somma di euro 264,00 per esborsi e dell'80% dei compensi;
80% liquidato nella misura di euro 4.061,60, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a.;
5) compensa le spese di lite nella residua misura del 20% dei compensi.
Così deciso in Napoli, il 26 febbraio 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14121/2020 R.G. avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Parte_1 C.F._1
Domenico Nappi ( ), presso lo studio del quale, in Nola, via Giordano Bruno n. C.F._2
50, è elettivamente domiciliato
OPPONENTE
E
), in persona del procuratore rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
difesa dall'avv. Marco Pesenti ( ), elettivamente domiciliata in Napoli, via C.F._3
Mascagni 64, presso lo studio dell'avv. Paola Santoro ) C.F._4
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettivi atti di costituzione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione avverso il decreto n. 2854/2020 mediante il quale Parte_1
questo Tribunale gli ha intimato di pagare ad (che ha successivamente mutato la propria Controparte_1
ragione sociale in la somma di euro 7.436,38 (oltre interessi e spese del Controparte_1
procedimento monitorio) sulla base del contratto di finanziamento n. 42674986 concluso il giorno
11.10.2010 con GO UC s.p.a. (in relazione al quale è stato azionato un credito di euro 5.383,92) e del contratto di apertura di credito utilizzabile mediante carta di credito revolving n. 20134509171501 concluso con ST NC s.p.a. (in relazione al quale è stato azionato un credito di euro pagina 1 di 9 2.052,46). L'opponente ha: 1) dedotto che il t.a.e.g. indicato nel contratto concluso con GO UC
s.p.a. nella misura del 10,02% è difforme da quello (12,842%) effettivamente praticato, non potendo nello stesso non computarsi pure le polizze (solo formalmente “facoltative”) concluse con
[...]
e atteso che le stesse: i) hanno la funzione di “coprire” il credito Controparte_3 Controparte_4
finanziato; ii) sono state stipulate contestualmente al contratto di finanziamento (risultando addirittura richiamate nel modello precompilato dalla mutuante); iii) secondo quanto previsto dal contratto di finanziamento, gli indennizzi eventualmente versati dall'assicurazione alla finanziaria mutuante
“verranno utilizzati per la riduzione del debito residuo”; iv) infine, nella parte del contratto di finanziamento relativo alle assicurazioni “facoltative”, si prevede pure l'”irrevocabilità della prestazione fino alla estinzione del debito residuo”. In conseguenza della difformità tra t.a.e.g. indicato in contratto e t.a.e.g. effettivamente praticato, deve -secondo la parte- trovare applicazione l'art. 125bis, coo. 6 e 7 t.u.b.; 2) allegato che il contratto concluso con GO UC s.p.a. contiene altresì pattuizioni usurarie atteso che, a fronte di una soglia usura pari al 15,99%, lo stesso quantifica il t.a.e.g. nella misura del 10,02% e prevede un interesse moratorio nella misura del 18%; 3) dedotto che, in relazione al contratto di finanziamento, risulta altresì violato il divieto previsto dall'art. 1283 c.c.; 4) allegato di non aver mai concluso con ST NC s.p.a. il contratto in base al quale (pure) è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto. Il documento contrattuale depositato in sede monitoria, infatti, reca un numero ( , anziché ”) diverso da quello richiamato nel ricorso ex artt. 633 P.IVA_2 PartitaIVA_3
CP_ ss. c.p.c. ed è stato “stipulato allo scopo precipuo di finanziare l'acquisto di un TV color presso la di Pozzuoli, per la somma di euro 1.561,25, compresi interessi al 3,41% (TAEG)” (p. 7 dell'atto di citazione) come confermato pure dal riferimento all'”Offerta A” che non riguarda il credito revolving con conseguente applicabilità dell'art. 125bis, co. 8, t.u.b. (decisioni ABF Coll. coord. n. 3257/2012;
ABF Coll. Milano n. 650/2012; ABF Coll. Roma n. 6183/2013, Cons. Stato, Ad. Plen., sentenza n.
14/2012). Ancora, anche il contratto concluso con ST NC s.p.a. prevede un t.a.e.g. (pari al
3,41%) inferiore rispetto a quello (pari al 14,60%) effettivamente praticato e presenta pattuizioni in violazione dell'art. 1283 c.c.; 5) eccepito che il contratto di apertura di credito con carta revolving è stato concluso nel 2008 e che, senza alcun atto interruttivo, la domanda formulata in sede monitoria è stata notificata oltre i dieci anni da tale conclusione con conseguente prescrizione del credito.
richiesta l'assegnazione del termine per l'esperimento dell'obbligatorio tentativo di Controparte_1
mediazione, ha chiesto il rigetto dell'opposizione deducendo: a) che non sussiste alcuna indeterminatezza del t.a.e.g. (fermo restando che -come confermato dalla giurisprudenza di merito richiamata alla pagina 4 della comparsa di costituzione e risposta- l'indeterminatezza del t.a.e.g. non comporta nullità); b) che la polizza assicurativa non può essere ricompresa nel t.a.e.g. essendo la stessa pagina 2 di 9 “facoltativa” secondo quanto espressamente risulta dal documento contrattuale;
c) che la doglianza relativa alla pretesa usurarietà degli interessi è generica e, in ogni caso, fondata su un'erroneamente indicata soglia vigente al tempo della conclusione del contratto (che, in realtà, era pari al 16,89%) e senza tener conto della pattuizione di una clausola di c.d. “salvaguardia”; d) che pure il motivo di opposizione relativo all'anatocismo risulta formulato in modo estremamente generico oltre che, in ogni caso, infondato avuto riguardo al contenuto della delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000; e) che, quanto al caso concreto, la richiesta di apertura di credito revolving (pure risultante dal documento contrattuale in atti) è stata sottoscritta sul frontespizio contrattuale (sì che devono ritenersi inconferenti i precedenti
ABF richiamati dalla controparte) e che la (pur prospettata) mancata conclusione del contratto è contraddetta dal documento contrattuale prodotto in sede monitoria dal quale risulta la conclusione, con
ST NC s.p.a., di “un prestito personale contraddistinto dal n. 011444561 e l'apertura di credito a tempo indeterminato utilizzabile mediante carta di creduto ad uso rotativo (c.d. revolving) contraddistinta dal n. 20134509171501”; f) che, anche in relazione al contratto concluso con
ST NC s.p.a., non sussiste divergenza tra t.a.e.g. indicato (quello del 3,41% essendo peraltro relativo al contratto di finanziamento pur risultante dal medesimo documento contrattuale -in relazione al quale contratto, tuttavia, alcuna pretesa è stata azionata in sede monitoria) e t.a.e.g. applicato;
divergenza che la controparte ha inteso prospettare alla luce di una pattuizione relativa agli interessi moratori e non agli interessi corrispettivi. Ancora, secondo la parte, in ogni caso, le spese per la polizza assicurativa facoltativa non sono computabili nel t.a.e.g. al pari delle spese per incasso della rata e degli interessi di mora (come riportato pure nelle Istruzioni di NC d'Italia qui prodotte quali documenti 2 e 3). Generiche, secondo l'opposta, sono poi le doglianze sollevate con riferimento al contratto qui in esame in ordine all'assunta violazione delle discipline in materia di usura e di anatocismo ed infondata è l'eccezione di prescrizione del credito, dovendo il dies a quo farsi decorrere dalla data di decadenza dal beneficio del termine (5 dicembre 2014), ferma l'interruzione della prescrizione per effetto di quanto provato mediante i documenti 10 ed 11 depositati in sede monitoria.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, assegnati i termini per l'instaurazione dell'obbligatorio tentativo di mediazione e, successivamente, quelli per il deposito delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., depositata la relazione da parte del nominato c.t.U., è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni che, mutato il Giudice istruttore, si è effettivamente tenuta il giorno
5.11.2024 allorquando la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
2. L'opposizione è fondata nella misura di seguito indicata sì che deve essere dichiarata la nullità del decreto opposto e l'opponente deve essere condannato al pagamento della somma indicata in pagina 3 di 9 dispositivo (tra le tantissime, Cass., sez. 1, sent. 8 marzo 2012, n. 3649; Cass., sez. 3, sent. 27 gennaio
2009, n. 1954; Cass., sez. 3, sent. 19 gennaio 2007, n. 1184) quantificata alla luce delle considerazioni che seguono e che sono esposte separatamente in relazione a ciascuno dei due contratti posti alla base della pretesa azionata in sede monitoria.
3. Con riferimento al contratto di finanziamento concluso con GO UC s.p.a. occorre osservare quanto segue.
3.1. Mediante il motivo di opposizione sopra indicato al n. 1) il ha inteso denunziare la Parte_1
difformità tra t.a.e.g. indicato in contratto e t.a.e.g. effettivo per effetto del mancato computo, in sede contrattuale, dei costi assicurativi.
La doglianza dell'opponente è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
3.1.1. Come noto, ai sensi dell'art. 121, co. 1, lett. e), t.u.b., il “costo totale del credito” indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza”. Il comma 2 del medesimo art. 121 precisa inoltre che “Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte”.
A dispetto di quanto sostenuto dall'opposta, il fatto che nel contratto concluso sulla base dell'adesione ad un modello dal contenuto predeterminato da parte del finanziatore sia espressamente prevista la natura facoltativa della polizza non consente -di per sé- di escludere che la sottoscrizione della polizza sia stato requisito per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte. Una clausola
(aprioristicamente) formulata in tali termini, infatti, risulta in contrasto già solo con la disposizione da ultimo citata ove si consideri che (secondo quanto del resto reso esplicito anche dalle decisioni di seguito richiamate) la stessa impone la valutazione di un elemento (il collegamento tra polizza e contratto di credito) che non è apprezzabile sul piano della mera qualificazione formale, ma postula un'indagine incentrata sulla concreta realtà del singolo rapporto. D'altro canto, la dottrina ha pure sottolineato come una disciplina imperativa quale quella che viene in rilievo (l'imperatività è stata argomentata alla luce della sanzione della nullità e della dimensione di tutela della concorrenza nella quale la norma da ultimo richiamata si colloca) non è suscettibile di deroga negoziale (peraltro, come osservato, sulla base di un contratto il cui contenuto è unilateralmente predisposto).
Piuttosto, occorre osservare come, con un orientamento giurisprudenziale sorto con specifico riferimento alla materia dell'usura (ma ben applicabile pure alla qui prospettata violazione dell'art. 125bis t.u.b. -ferma la diversità degli effetti che discendono dalla violazione dell'una o dell'altra pagina 4 di 9 disciplina), la Suprema Corte abbia valorizzato (nella prospettiva dell'accertamento della violazione della l. n. 108/96) il collegamento tra polizza e contratto di finanziamento e, premessa la possibilità di dimostrare con qualunque mezzo di prova la sussistenza di un simile collegamento, ne abbia ritenuta presunta la ricorrenza in caso di contestuale conclusione del contratto di assicurazione e di quello di finanziamento (Cass., sez. 1, sent. 5 aprile 2017, n. 8806 -la quale ha pure osservato che “la contestualità tra credito e assicurazione - quale espressione indicativa, e presuntiva, del
«collegamento» tra questi elementi che è richiesto dal comma 5 dell'art. 644 - si pone, prima di ogni altra cosa, come manifestazione tipica di un'offerta sul mercato che si modella sull'articolazione di prodotti predisposti in modo unitario e preassemblati (ovvero «a pacchetto», per rendere il concetto in termini evocativi)”; conf., tra le altre, Cass., sez. 6-1, ord. 1 febbraio 2022, n. 3025). Come condivisibilmente chiarito dall'Arbitro bancario e finanziario, la presunzione relativa desumibile da una simile contestualità può peraltro “essere vinta dando prova della totale assenza di “funzionalità” della polizza a garantire la restituzione del finanziamento, e dunque dimostrando che il contratto di finanziamento ha rappresentato soltanto l'“occasione” per offrire al cliente prodotti assicurativi diversi (ad esempio: polizza auto, polizza furto, polizza spese mediche etc.), ovvero provando che la polizza non era stata richiesta e neppure offerta dall'intermediario, ma resa disponibile direttamente dal soggetto finanziato o da questi unilateralmente voluta (in tal senso, Coll. Coord., nn. 249 e
250/2018)” (ABF, Coll. coord. 21 marzo 2022, n. 4655 secondo il quale la presunzione di collegamento derivante dalla contestualità dei contratti “risulta consolidata qualora concorrano le seguenti circostanze: - la polizza abbia funzione di copertura del credito;
- sussista una connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata;
- l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo” ed è, invece, superabile allorquando ricorrano “circostanze tali da escludere la funzione di copertura del credito, quali, in via esemplificativa: - la copertura di rischi o totalmente estranei alla capacità di rimborsare il finanziamento o che solo indirettamente possano risultare collegati alla capacità di rimborsare il finanziamento medesimo;
- la differente durata dei due contratti, pur se stipulati contestualmente;
- un indennizzo non parametrato al debito residuo, indipendentemente dalla sua misura fissa o variabile;
- il beneficiario non sia l'intermediario finanziatore, ma il ricorrente, a condizione che quest'ultimo sia libero di allocare come ritenga l'indennizzo eventualmente ricevuto”.
3.1.2. Ebbene, gli elementi sopra richiamati sub 1i), 1ii), 1iii) ed 1iv) (in relazione ai quali alcuna deduzione è stata svolta dall'opposta), a maggior ragione considerata l'assenza di elementi di segno contrario (quali, ad esempio, quelli richiamati dalla parzialmente ritrascritta decisione dell'ABF), consentono di ritenere provato, per presunzioni, che la conclusione delle polizze è stata un requisito per pagina 5 di 9 l'erogazione del credito da parte di GO UC s.p.a. Ne deriva che il relativo costo doveva (a differenza di quanto accaduto) essere incluso nel “costo totale del credito”.
3.1.3. Tanto detto, occorre allora valutare quali siano le conseguenze dell'accertata difformità tra t.a.e.g. indicato in contratto e t.a.e.g. effettivamente praticato.
Ebbene, questo Giudice ritiene che la conseguenza di una simile difformità non possa non essere quella prevista dall'art. 125bis, co. 7, t.u.b., sì che, in adesione al calcolo a riguardo effettuato dal c.t.U., il credito dell'opposta in relazione al contratto qui in esame deve essere quantificato nella misura di euro
346,53 alla data del 30.11.2015, oltre interessi ex art. 1284, co. 1, c.c. (la sussistenza di pattuizione relativa agli interessi esclude l'applicabilità dell'art. 1284, co. 4, c.c.) dal giorno 1.12.2015 al saldo. CP A diversa conclusione non può pervenirsi sulla base dell'assunto (reiteratamente proposto da ) per il quale “il comma 6 riguarda l'ipotesi di erroneità del TAEG indicato e prevede la nullità delle clausole relative ai costi a carico del consumatore che non sono stati inclusi nel tasso o sono stati inclusi in modo non corretto (come sarebbe nel caso in analisi); viceversa il comma 7, che contempla un ricalcolo ai tassi BOT, si riferisce ai casi di assenza o di nullità della clausola contrattuale indicante il
TAEG (non verificatisi nel caso di specie). Le “relative clausole contrattuali” del comma 7 si riferiscono al TAEG e alla durata menzionate nel comma stesso e non a quelle nulle del comma 6” (p.
4 della memoria di replica depositata dall'opposta). Il comma 7 (posto dal consulente alla base del ricalcolo cui si aderisce), infatti, non è (come pretende l'opposta) applicabile al caso di nullità della clausola contrattuale indicante il t.a.e.g., ma (secondo quanto si desume dal tenore letterale della disposizione da ultimo richiamata) al caso di assenza o nullità delle “relative clausole contrattuali”, dovendo per clausole contrattuali “relative” intendersi quelle cui fa riferimento l'art. 125bis, co. 6,
t.u.b. e cioè “le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore” (ivi comprese, quindi, per quanto detto, pure le clausole relative ai costi assicurativi)
3.2. Il motivo di opposizione sopra indicato al n. 2) è infondato, risultando la violazione della disciplina in materia di usura prospettata dal sulla base di una mera sommatoria tra interesse Parte_1
corrispettivo ed interesse moratorio che non è praticabile (tra le altre, Cass., S. U., sent. 18 settembre
2020, n. 19597). Fermo il carattere assorbente della considerazione che precede, non può peraltro non osservarsi (e pure tale circostanza assume valore dirimente) che il non ha tenuto in alcuna Parte_1
considerazione l'esistenza della clausola di c.d. “salvaguardia” (in ragione della quale avrebbe dovuto non già -come invece fatto- limitarsi all'analisi -per quanto detto, peraltro, condotta sulla base di un non condivisibile criterio di calcolo- dell'astratto regolamento contrattuale, ma avrebbe dovuto allegare in modo puntuale la -concreta- richiesta di somme eccedenti quelle lecitamente richiedibili -arg. ex
Cass., S. U., sent. 18 settembre 2020, n. 19597).
pagina 6 di 9 3.3. Anche il motivo di opposizione sopra richiamato al n. 3) è infondato.
Il contenuto degli atti consente di ritenere che il (il quale ha, dapprima, richiamato in via Parte_1
generale la portata del divieto di anatocismo e, successivamente -si veda la parte finale della pagina 6 e quella iniziale della pagina 7 dell'atto di citazione in opposizione-, ha fatto riferimento a dati contabili di dubbia conferenza con la doglianza qui in esame) abbia inteso prospettare la violazione dell'art. 1283 c.c. nella sola parte in cui l'opposta avrebbe richiesto interessi moratori pure sulla parte della rata non pagata relativa agli interessi corrispettivi.
Alcuna violazione dell'art. 1283 c.c. è tuttavia possibile ravvisare atteso che: i) ai sensi dell'art.
3.1. della delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000 (applicabile al contratto dal concluso con GO Parte_1
UC s.p.a.) “Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento (…)”;
ii) l'art. 11 del contratto (relativo al ritardato pagamento) vale ad integrare proprio una di quelle pattuizioni cui fa riferimento la menzionata delibera C.I.C.R.
4. Con riferimento al contratto di apertura di credito occorre osservare quanto segue.
4.1. Pur non potendo non rilevarsi la difficile leggibilità del documento contrattuale prodotto in sede monitoria, deve ritenersi (si veda, in particolare, la sezione “Firma della Richiesta” riportata sulla destra della prima pagina di tale documento) che il abbia concluso con ST s.p.a. sia Parte_1
un contratto di finanziamento (Offerta A), sia un contratto di apertura di credito revolving (Offerta B), atteso che lo stesso ha sottoscritto la sezione richiamata ove si fa riferimento, appunto, ad entrambe tali offerte.
La circostanza appena richiamata giustifica la diversità dei riferimenti numerici relativi ai rapporti contrattuali evidenziata dall'opponente (essendo chiaro, alla luce del documento contrattuale, che il n.
è, in realtà, relativo al contratto di finanziamento di cui all'Offerta A -contratto in relazione P.IVA_4
al quale alcuna pretesa è stata azionata in sede monitoria) e consente (avuto riguardo al contenuto del medesimo documento) di convenire con l'opposta in ordine al fatto che il t.a.e.g. pari al 3.41% è relativo al contratto che non viene in rilievo ai fini del presente processo.
Come pure osservato dal consulente nominato da questo Tribunale, tuttavia, il documento contrattuale prodotto non consente di ritenere provato il contenuto del contratto in relazione ad elementi che dallo stesso dovrebbero risultare (art. 121, co. 1, lett. e, t.u.b.). Non risulta prodotto, in particolare, quel prospetto a margine (pure richiamato -quanto all'”Offerta B”- nella medesima sezione “Firma della
Richiesta” cui s'è fatto sopra riferimento) contenente le condizioni del contratto. Ne discende, in pagina 7 di 9 applicazione (anche per tale contratto) dell'art. 125bis, co. 7, t.u.b., la sussistenza di un credito dell'opposta, alla data del 5.12.2014, pari ad euro 322,07 (inammissibili -poichè, a differenza di quanto accaduto con riferimento al contratto concluso con GO NC s.p.a., svolte senza alcuna puntuale argomentazione tanto in diritto quanto in fatto in relazione al concreto svolgimento del rapporto contrattuale qui in esame- risultando invece le ulteriori doglianze relative alla violazione della disciplina in materia di usura e di anatocismo), oltre interessi ex art. 1284, co. 1, c.c. (la sussistenza di pattuizione relativa agli interessi esclude l'applicabilità dell'art. 1284, co. 4, c.c.) dal 6.12.2014 al saldo.
Né una diversa conclusione risulta argomentabile (come invece preteso dalla creditrice) sulla base della assunta determinabilità di tali condizioni alla luce del punto 2) dell'”Offerta A” richiamato nel frontespizio dell'unico documento contrattuale. Tanto perché: i) il frontespizio distingue il contratto relativo all'”Offerta A”, da quello relativo all'”Offerta B” (per quanto detto, unico contratto -tra quelli risultanti dal documento qui in esame- rilevante ai fini del presente giudizio); ii) il punto 2 (secondo quanto risulta proprio dal richiamato frontespizio) è relativo a pattuizioni che possono riferirsi alla sola
“Offerta A”; iii) nel richiamare il contenuto del contratto relativo all'”Offerta B” il documento contrattuale non fa alcun riferimento all'”Offerta A”, ma rinvia ad un (evidentemente autonomo rispetto all'”Offerta A”) prospetto a margine che non risulta prodotto.
4.2. Il credito come sopra quantificato non può ritenersi prescritto, attesa l'interruzione della prescrizione quale risultante dal ricevimento, in data 7.10.2016, della richiesta di pagamento formulata dall'odierna opposta (cfr. docc. 10 ed 11 del fascicolo monitorio).
5. Avuto riguardo all'esito della lite, le spese di c.t.U., liquidate con decreto depositato il 20.6.2023, devono essere poste, in via integrale e definitiva, a carico della parte opposta.
6. Tenuto conto dell'esito del giudizio (conclusosi con una condanna dell'opponente significativamente inferiore rispetto alle somme oggetto dell'ingiunzione di pagamento) e della infondatezza di numerosi motivi di opposizione, l'80% dei compensi spettanti per il presente giudizio (80% liquidato come da dispositivo alla luce dei valori medi previsti dal d. m. 147/2022 per i giudizi ordinari di cognizione di valore sino ad euro 26.000,00) deve essere posto a carico della parte opposta (parte, in ogni caso, prevalentemente soccombente), con compensazione delle medesime spese nella residua misura del 20%
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 2854/2020 di questo Tribunale;
pagina 8 di 9 2) condanna al pagamento, in favore di in Parte_1 Controparte_1
persona del procuratore delle somme di euro 346,53 oltre interessi ex art. 1284, co. CP_2
1, c.c. dal giorno 1.12.2015 al saldo, nonché di euro 322,07, oltre interessi ex art. 1284, co. 1,
c.c. dal 6.12.2014 al saldo;
3) pone le spese di c.t.U., liquidate con decreto depositato il 20.6.2023, in via integrale e definitiva a carico di in persona del procuratore Lodi;
Controparte_1 CP_2
4) condanna in persona del procuratore al pagamento, Controparte_1 CP_2
in favore dell'avv. Andrea Domenico Nappi, difensore distrattario, della somma di euro 264,00 per esborsi e dell'80% dei compensi;
80% liquidato nella misura di euro 4.061,60, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a.;
5) compensa le spese di lite nella residua misura del 20% dei compensi.
Così deciso in Napoli, il 26 febbraio 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
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